TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/12/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1455/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
AT IA (CF. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paola C.F._1
OR IN;
- ricorrente -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Controparte_1 C.F._2
De Padova;
- resistente - nonché
presso il Tribunale di Castrovillari;
Controparte_2
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 22.7.2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: a) in data 22.2.2004, in Castrovillari, aveva contratto matrimonio concordatario con (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune Controparte_1
anno 2004, parte II, serie A, n. 4); b) dall'unione erano nati 2 figli nato a [...] il Per_1
16.1.2005 e nata a [...] il [...]); c) con decreto n. cronol. 2541/2023 del Per_2
24/02/2023 il Tribunale di Castrovillari aveva omologato le condizioni di separazione tra i medesimi concordate nell'ambito del procedimento rubricato al n. 2468/2022 R.G.; d) da allora i coniugi non si sono più riconciliati e la separazione si è protratta fino ad oggi, con definitiva preclusione di ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Tanto premesso, ha concluso invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito contrariis rejctis, così giudicare: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Castrovillari in data 22.02.2004 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castrovillari anno 2004 parte II serie A n.4, tra la
signora con nato a [...] il [...],entrambi residenti in [...]
Castrovillari, con consequenziale annotazione nei registri dello stato civile di Castrovillari. 2)
Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre Per_2
presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà; con diritto del padre di vedere la figlia minore quando lo riterrà opportuno previo avviso;
3) Confermare a carico del Sig. Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minorenne e di quello maggiorenne Per_2
studente universitario, non autosufficienti, e ,previo ogni provvedimento di rito, nella Per_1 maggiore misura di € 700,00 mensili , rivalutabili annualmente secondo indice Istat da versare tramite bonifico bancario o ricarica di carta prepagata intestata a entro i primi 5 Parte_1
giorni di ogni mese oltre il 50 % delle spese straordinarie necessarie mediche e scolastiche
documentate; 5) trasferire la titolarità del motociclo MOTARD 125 intestata ad Controparte_1 alla figlia ”. Persona_3
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata telematicamente il 7.10.2025 si è costituito in giudizio , il quale ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via Controparte_1 principale e in riconvenzionale:
1. Ridurre il mantenimento per i figli ad € 200,00 mensili disponendo l'accredito direttamente a loro;
2. Rigettare in toto le domande della ricorrente, con conseguente condanna alle spese processuali”.
All'udienza di prima comparizione celebrata il 28.11.2025 - all'esito del tentativo di riconciliazione personale che non ha sortito esito positivo - le parti ed i rispettivi difensori hanno dato atto dell'avvenuto perfezionamento di un accordo transattivo, così concordando di “mantenere in €
500,00 il contributo al mantenimento dei figli dovuto dal resistente, da corrispondere alla ricorrente entro il ventottesimo giorno del mese”.
Il Giudice delegato, previa discussione delle parti, ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio, non essendovi necessità di alcun approfondimento istruttorio.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato per il tentativo di conciliazione esperito in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 2468/2022 R.G., poi definito con decreto di omologa n. cronol. 2541/2023 del 24/02/2023.
D'altra parte, risultando pacifico che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Detto, poi, che alcuna statuizione va resa in punto di affidamento della prole e disciplina del diritto di visita giacché ambo i figli risultano maggiorenni, quanto al sopravvenuto accordo di “mantenere in € 500,00 il contributo al mantenimento dei figli dovuto dal resistente, da corrispondere alla ricorrente entro il ventottesimo giorno del mese” (cui dovrà evidentemente aggiungersi la corresponsione del 50% delle spese straordinarie, per come già convenuto in sede di separazione),
ritiene questo Tribunale che detta concordata condizione - preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato - risponda alle esigenze dei coniugi e della prole e non sia contraria a norme imperative.
Per completezza d'analisi, va dichiarata la inammissibilità della domanda con cui parte ricorrente ha chiesto di “trasferire la titolarità del motociclo MOTARD 125 intestata ad alla Controparte_1 figlia ”, esulando detta istanza - in mancanza di un accordo tra le parti anche sotto tale Persona_3
profilo - dal tema d'indagine proprio del presente procedimento ed essendo esclusa la possibilità di un "simultaneus processus" in seno al presente procedimento soggetto, come noto, a rito speciale.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1455/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 22.2.2004, in
Castrovillari, tra (CF. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.12.1974) e (C.F. nato a [...] il [...]), Controparte_1 C.F._2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castrovillari al n. 4, parte II, serie A, anno 2004.
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le odierne parti in causa, sopra riportati.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 1/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1455/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
AT IA (CF. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paola C.F._1
OR IN;
- ricorrente -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Controparte_1 C.F._2
De Padova;
- resistente - nonché
presso il Tribunale di Castrovillari;
Controparte_2
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 22.7.2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: a) in data 22.2.2004, in Castrovillari, aveva contratto matrimonio concordatario con (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune Controparte_1
anno 2004, parte II, serie A, n. 4); b) dall'unione erano nati 2 figli nato a [...] il Per_1
16.1.2005 e nata a [...] il [...]); c) con decreto n. cronol. 2541/2023 del Per_2
24/02/2023 il Tribunale di Castrovillari aveva omologato le condizioni di separazione tra i medesimi concordate nell'ambito del procedimento rubricato al n. 2468/2022 R.G.; d) da allora i coniugi non si sono più riconciliati e la separazione si è protratta fino ad oggi, con definitiva preclusione di ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Tanto premesso, ha concluso invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito contrariis rejctis, così giudicare: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Castrovillari in data 22.02.2004 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castrovillari anno 2004 parte II serie A n.4, tra la
signora con nato a [...] il [...],entrambi residenti in [...]
Castrovillari, con consequenziale annotazione nei registri dello stato civile di Castrovillari. 2)
Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre Per_2
presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà; con diritto del padre di vedere la figlia minore quando lo riterrà opportuno previo avviso;
3) Confermare a carico del Sig. Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minorenne e di quello maggiorenne Per_2
studente universitario, non autosufficienti, e ,previo ogni provvedimento di rito, nella Per_1 maggiore misura di € 700,00 mensili , rivalutabili annualmente secondo indice Istat da versare tramite bonifico bancario o ricarica di carta prepagata intestata a entro i primi 5 Parte_1
giorni di ogni mese oltre il 50 % delle spese straordinarie necessarie mediche e scolastiche
documentate; 5) trasferire la titolarità del motociclo MOTARD 125 intestata ad Controparte_1 alla figlia ”. Persona_3
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata telematicamente il 7.10.2025 si è costituito in giudizio , il quale ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via Controparte_1 principale e in riconvenzionale:
1. Ridurre il mantenimento per i figli ad € 200,00 mensili disponendo l'accredito direttamente a loro;
2. Rigettare in toto le domande della ricorrente, con conseguente condanna alle spese processuali”.
All'udienza di prima comparizione celebrata il 28.11.2025 - all'esito del tentativo di riconciliazione personale che non ha sortito esito positivo - le parti ed i rispettivi difensori hanno dato atto dell'avvenuto perfezionamento di un accordo transattivo, così concordando di “mantenere in €
500,00 il contributo al mantenimento dei figli dovuto dal resistente, da corrispondere alla ricorrente entro il ventottesimo giorno del mese”.
Il Giudice delegato, previa discussione delle parti, ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio, non essendovi necessità di alcun approfondimento istruttorio.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato per il tentativo di conciliazione esperito in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 2468/2022 R.G., poi definito con decreto di omologa n. cronol. 2541/2023 del 24/02/2023.
D'altra parte, risultando pacifico che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Detto, poi, che alcuna statuizione va resa in punto di affidamento della prole e disciplina del diritto di visita giacché ambo i figli risultano maggiorenni, quanto al sopravvenuto accordo di “mantenere in € 500,00 il contributo al mantenimento dei figli dovuto dal resistente, da corrispondere alla ricorrente entro il ventottesimo giorno del mese” (cui dovrà evidentemente aggiungersi la corresponsione del 50% delle spese straordinarie, per come già convenuto in sede di separazione),
ritiene questo Tribunale che detta concordata condizione - preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato - risponda alle esigenze dei coniugi e della prole e non sia contraria a norme imperative.
Per completezza d'analisi, va dichiarata la inammissibilità della domanda con cui parte ricorrente ha chiesto di “trasferire la titolarità del motociclo MOTARD 125 intestata ad alla Controparte_1 figlia ”, esulando detta istanza - in mancanza di un accordo tra le parti anche sotto tale Persona_3
profilo - dal tema d'indagine proprio del presente procedimento ed essendo esclusa la possibilità di un "simultaneus processus" in seno al presente procedimento soggetto, come noto, a rito speciale.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1455/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 22.2.2004, in
Castrovillari, tra (CF. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.12.1974) e (C.F. nato a [...] il [...]), Controparte_1 C.F._2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castrovillari al n. 4, parte II, serie A, anno 2004.
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le odierne parti in causa, sopra riportati.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 1/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola