Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 122
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Impugnazione del Piano provvisorio di classifica e mancata esecuzione dei lavori di bonifica

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, accertando l'assenza di opere di bonifica e la conseguente mancanza di un beneficio diretto e specifico per il fondo del ricorrente, come documentato da perizia tecnica. Il contributo consortile è dovuto solo se l'immobile trae un vantaggio concreto ed effettivo dalle opere di bonifica.

  • Altro
    Omessa motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto assorbita tale doglianza dalla fondatezza della principale relativa all'assenza del presupposto impositivo (beneficio fondiario).

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenendo che quest'ultima svolga una mera attività di riscossione e non possa rispondere delle contestazioni relative al presupposto impositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 122
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 122
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo