CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
SA VINCENZO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2113/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240032330603000 CONTRIBUTO 630
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21.06.2024 il sig. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
, (CF_Difensore_1,) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Luogo_1 (BA), Indirizzo_1 , giusta mandato in calce all'atto presentato, il quale sin d'ora autorizza le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente domicilio digitale p.e.c.: avv.
Email_4, nonché al seguente numero di fax: Telefono_1, presentava ricorso contro
- Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (già Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari, Indirizzo_2, (93544360725) pe.c.: protocollo@pec. bonificacspuglia.it;
- Agenzia delle Entrate Riscossione prov. Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari, Indirizzo_3 , (13756881002) p.e.c. - per l'annullamento della cartella di pagamento n. 01420240032330603000 notificata a mezzo pec in data 29.03.2024 emessa dall'A.E.R. prov. Bari in forza di ruolo trasmesso dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, con la quale si chiede il pagamento di € 302,88
(di cui € 297,00 per quota consortile anno 2023, € 5,88 per diritti di notifica), per presunti contributi di bonifica e miglioramento fondiario per
Il ricorrente, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, riteneva la suddetta cartella di pagamento illegittima e basata su erronei presupposti e ne chiedeva il suo annullamento per i seguenti motivi:
1) Impugnazione del Piano provvisorio di classifica approvato con delibera del Consorzio di bonifica n. 470 del 17.12.2012. Illegittimità ed infondatezza della cartella di pagamento per mancata esecuzione dei lavori di bonifica e assenza di benefici (violazione del R.D. n. 215/33 s.m.i., L.R. n. 12/2011 e n. 4/2012 ss.mm.ii.).
Richiamando i presupposti di legge per la richiesta del contributo consortile ovvero la titolarità del bene consistente nella proprietà dell'immobile ed il beneficio che deriva dai lavori di bonifica già completati, lamentava nel caso di specie che il Consorzio aveva incluso in maniera illegittima i fondi e/o i fabbricati del ricorrente nel comprensorio senza fornire alcuna informazione o motivazione a riguardo, inserendo, tra l'altro anche quelle zone in cui non è assolutamente presente alcun canale, scolo di bonifica o alcuna opera di bonifica. Ma continuava asserendo che pur volendo ammettere tale inclusione, gli stessi non hanno beneficiato di nessun miglioramento, né sono state eseguite opere di bonifica vista l'assenza di canale o scolo di bonifica.
Lamentava altresì la mancata approvazione del Il Piano Generale di bonifica, come stabilito dalla Legge
Regionale n. 4/2012 e richiamava altra sentenza di questa Corte pronunciatasi a suo favore per altra annualità della medesima questione.
2) Omessa motivazione del contributo preteso
Con la seconda doglianza lamentava che nella cartella di pagamento non sono esplicitati gli immobili e/o i fondi che avrebbero tratto benefici dalle opere di bonifica, le modalità di quantificazione del tributo, il tipo di intervento, i mezzi impiegati ed i risultati ottenuti, come espressamente stabilito all'art. 17. V co., L.R. n.
4/2012 che così recita: “negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, i consorzi di bonifica devono indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo l'elencazione di cui all'articolo 18, e l'immobile a cui il contributo richiesto si riferisce. In presenza di più immobili facenti capo a un'unica ditta si emette un unico avviso di pagamento”. Concludeva con riserva di ulteriormente dedurre e produrre anche in relazione all'attività difensiva dell'Amministrazione resistente, affinché questa Corte adita voglia, contrariis reiectis:
- annullare la innanzi citata cartella di pagamento n. 01420240032330603000 notificata a mezzo pec in data
29.03.2024 dall'A.E.R. prov. Bari, relativa al Cod. Tributo n. 630 del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia
(già Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia) per l'anno 2023, per assoluta illegittimità ed infondatezza del presupposto impositivo;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio. l'anno 2023 cod. tributo n. 630 relativamente ai terreni e ai fabbricati di proprietà del ricorrente.
Si costituiva in giudizio il 25.06.2024 Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002) - Ente pubblico economico istituito con Decreto Legge n. 193/16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/16, avente sede legale in Roma alla Indirizzo_4, rappresentata e difesa dal proprio dipendente Nominativo_1 (CF_1), giusta procura conferita dal Presidente pro tempore, ai rogiti del notaio Nominativo_2
di Roma del 22/06/2023 - Rep. n. 180134 - Racc. n. 12348 depositata in atti con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso la Direzione Regionale della Puglia sita in Bari alla Indirizzo_3 e con indirizzo Email_5.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ut sopra rappresentata eccepiva il suo difetto di legittimazione essendo l'unico titolato a controdedurre le doglianze di parte ricorrente l'Ente che ha provveduto all'iscrizione a ruolo oltre che a riconoscere la correttezza del suo operato. . Per questo ne richiedeva accertata e dichiarata la legittimità e correttezza dell'operato dell'Agente della riscossione per le ragioni sopra esposte, respingere ogni eccezione ex adverso formulata nei propri confronti.
Il il 21.10.2024 anche il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (93544360725), in persona del suo Commissario Straordinario e Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Nominativo_3 ( CF_2) nella espressa qualità di Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, con sede legale in Bari (BA) al Indirizzo_2, elettivamente domiciliato alla Indirizzo_5
, presso e nello studio dell'Avv. Difensore_2 , (CF_Difensore_2); p.e.c.: Email_3, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale depositata agli atti.
Il Consorzio con proprie memorie eccepiva le doglianze di parte ricorrente ribandendo innanzitutto che i
Consorzi per la natura del contributo richiesto previsto per legge, non hanno nessun obbligo di notifica atti prodromici, ovvero l'avviso di pagamento o il sollecito di pagamento, rispetto all'atto impositivo tipico, che, nella fattispecie, è rappresentato dalla cartella di pagamento emessa.
Da respingere anche la doglianza di mancanza di motivazione dell'atto impugnato. Invero la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi essenziali previsti per legge. Al pari da rigettare la mancanza di benefici maturati dai consorziati per mancanza di opere eseguite dal Consorzio. Al contrario, è richiamando alcuni dettami normativi spetta al Consorziato l'onere della prova del mancato beneficio delle opere eseguite.
Concludeva respinta e disattesa ogni avversa eccezione, a codesta Corte di Giustizia Tributaria di rigettare le richieste del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto e condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, sez. 6, in seduta Monocratica, esaminati gli atti e gli scritti difensivi della parti ritiene il ricorso meritevole di essere accolto nel merito per le seguenti ragioni:
1. Sulla posizione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione
La Corte ritiene preliminarmente fondato il difetto di legittimazione passiva eccepito dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione in quanto quest'ultima svolge mera attività di riscossione e non può rispondere delle contestazioni relative al presupposto impositivo, che attengono esclusivamente al Consorzio. Il ricorso va pertanto rigettato nei confronti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza addebito di spesa alcuna attesa la natura meramente formale della sua partecipazione.
1. Sulla legittimità della pretesa tributaria consortile
Il ricorso risulta fondato nel merito nella parte sottoposta all'attenzione di questa Corte all'odierna discussione riguardante il mancato pagamento del contributo consortile relativo all'anno 2023, richiesto al sig. Nominativo_4
ricorrente, mediante cartella di pagamento. La doglianza principale attiene alla mancata realizzazione di opere di bonifica e alla conseguente assenza di un beneficio fondiario diretto e specifico, presupposto indefettibile per l'imposizione del contributo.
La parte ricorrente ha documentato l'assenza di opere di bonifica mediante perizia tecnica redatta del geom. Nominativo_5, dalla quale emerge che sui terreni rientranti nel comprensorio in cui insorgono le proprietà del ricorrente non risultano eseguiti interventi di bonifica, manutenzione idraulica, irrigazione o altre opere idonee a generare un vantaggio diretto e specifico.
Il quadro normativo ci viene in aiuto, infatti, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e degli artt. 860–865
c.c., il contributo consortile è dovuto solo quando:
- l'immobile tragga beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica;
- tale beneficio sia concreto, effettivo e individualizzato.
Le stesse leggi regionali n. 12/2011, art. 3, e n. 4/2012, art. 17, confermano che il contributo è commisurato al vantaggio effettivamente conseguito dal fondo, non alla mera inclusione nel comprensorio.
Il beneficio fondiario deve tradursi in un miglioramento reale del fondo, quale:
- incremento della capacità produttiva;
- protezione idraulica effettiva;
- miglioramento della fruibilità o redditività del bene.
Non è sufficiente la generica appartenenza al comprensorio né la previsione astratta di opere future.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che:
“Il contributo consortile è dovuto solo se l'immobile trae un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica” (Cass. nn. 9099/2012; 17066/2010; 21176/2014);
“Il beneficio deve essere concreto ed effettivo” (Cass. n. 1881/2018);
“Le spese di funzionamento del Consorzio possono essere poste a carico dei proprietari solo quando sia accertato un vantaggio specifico e diretto per ciascun fondo” (Cass. n. 3961/1993). Anche la giurisprudenza tributaria di merito è conforme e in più occasioni si è espressa in tal senso. (cfr.
CGT II grado Puglia, sent. n. 312/2021).
Analizzando nel concreto la fattispecie in esame:
il Consorzio non ha fornito alcuna prova dell'esecuzione di opere di bonifica sul fondo della Provincia ricorrente;
non ha documentato interventi manutentivi, idraulici o irrigui riferibili al bene;
non ha dimostrato l'esistenza di un beneficio diretto e specifico. Si è limitata solo a richiamare la mera appartenenza catastale al comprensorio, la natura istituzionale del Consorzio, l'obbligo contributivo dei consorziati.
Tale impostazione per questa Corte, è insufficiente, poiché non individua opere specifiche né benefici concreti.
Di contro, il ricorrente come già detto ha prodotto perizia tecnica del geom. Nominativo_5 completa di fotogrammi, dalla quale emerge in modo chiaro e circostanziato:-
- l'assenza totale di opere di bonifica sul fondo;
- lo stato de degrado dei luoghi l- 'assenza di qualsiasi miglioramento fondiario riconducibile all'attività consortile.
La perizia, non contestata con elementi tecnici contrari, costituisce prova idonea a dimostrare l'assenza del presupposto impositivo.
In applicazione del principio affermato dalla Cassazione (sent. n. 17066/2010):
“L'assenza di beneficio fondiario rende illegittima la richiesta contributiva, che deve essere annullata anche se il fondo è incluso nel comprensorio.”
Ne consegue che la pretesa tributaria risulta priva del presupposto essenziale e deve essere annullata.
Per queste ragioni esposte, assorbita ogni altra doglianza, in assenza di prova del beneficio fondiario e in presenza di motivazione carente, la pretesa tributaria risulta illegittima.
Il ricorso deve pertanto, nel merito essere accolto nei confronti del Consorzio. Condanna il Consorzio al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso proposto dal ricorrente nei confronti del Consorzio di Bonifica;
- annulla la cartella di pagamento n. . 01420240032330603000 notificata il 29.03.2024;
- rigetta il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per difetto di legittimazione passiva;
- condanna il Consorzio di Bonifica al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 250,00 oltre accessori di legge se dovuti.
- compensa le spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso in Bari li, 03.12.2025.
Il Giudice Monocratico
dr. Vincenzo Sarcina
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
SA VINCENZO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2113/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240032330603000 CONTRIBUTO 630
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21.06.2024 il sig. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
, (CF_Difensore_1,) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Luogo_1 (BA), Indirizzo_1 , giusta mandato in calce all'atto presentato, il quale sin d'ora autorizza le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente domicilio digitale p.e.c.: avv.
Email_4, nonché al seguente numero di fax: Telefono_1, presentava ricorso contro
- Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (già Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari, Indirizzo_2, (93544360725) pe.c.: protocollo@pec. bonificacspuglia.it;
- Agenzia delle Entrate Riscossione prov. Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari, Indirizzo_3 , (13756881002) p.e.c. - per l'annullamento della cartella di pagamento n. 01420240032330603000 notificata a mezzo pec in data 29.03.2024 emessa dall'A.E.R. prov. Bari in forza di ruolo trasmesso dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, con la quale si chiede il pagamento di € 302,88
(di cui € 297,00 per quota consortile anno 2023, € 5,88 per diritti di notifica), per presunti contributi di bonifica e miglioramento fondiario per
Il ricorrente, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, riteneva la suddetta cartella di pagamento illegittima e basata su erronei presupposti e ne chiedeva il suo annullamento per i seguenti motivi:
1) Impugnazione del Piano provvisorio di classifica approvato con delibera del Consorzio di bonifica n. 470 del 17.12.2012. Illegittimità ed infondatezza della cartella di pagamento per mancata esecuzione dei lavori di bonifica e assenza di benefici (violazione del R.D. n. 215/33 s.m.i., L.R. n. 12/2011 e n. 4/2012 ss.mm.ii.).
Richiamando i presupposti di legge per la richiesta del contributo consortile ovvero la titolarità del bene consistente nella proprietà dell'immobile ed il beneficio che deriva dai lavori di bonifica già completati, lamentava nel caso di specie che il Consorzio aveva incluso in maniera illegittima i fondi e/o i fabbricati del ricorrente nel comprensorio senza fornire alcuna informazione o motivazione a riguardo, inserendo, tra l'altro anche quelle zone in cui non è assolutamente presente alcun canale, scolo di bonifica o alcuna opera di bonifica. Ma continuava asserendo che pur volendo ammettere tale inclusione, gli stessi non hanno beneficiato di nessun miglioramento, né sono state eseguite opere di bonifica vista l'assenza di canale o scolo di bonifica.
Lamentava altresì la mancata approvazione del Il Piano Generale di bonifica, come stabilito dalla Legge
Regionale n. 4/2012 e richiamava altra sentenza di questa Corte pronunciatasi a suo favore per altra annualità della medesima questione.
2) Omessa motivazione del contributo preteso
Con la seconda doglianza lamentava che nella cartella di pagamento non sono esplicitati gli immobili e/o i fondi che avrebbero tratto benefici dalle opere di bonifica, le modalità di quantificazione del tributo, il tipo di intervento, i mezzi impiegati ed i risultati ottenuti, come espressamente stabilito all'art. 17. V co., L.R. n.
4/2012 che così recita: “negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, i consorzi di bonifica devono indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo l'elencazione di cui all'articolo 18, e l'immobile a cui il contributo richiesto si riferisce. In presenza di più immobili facenti capo a un'unica ditta si emette un unico avviso di pagamento”. Concludeva con riserva di ulteriormente dedurre e produrre anche in relazione all'attività difensiva dell'Amministrazione resistente, affinché questa Corte adita voglia, contrariis reiectis:
- annullare la innanzi citata cartella di pagamento n. 01420240032330603000 notificata a mezzo pec in data
29.03.2024 dall'A.E.R. prov. Bari, relativa al Cod. Tributo n. 630 del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia
(già Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia) per l'anno 2023, per assoluta illegittimità ed infondatezza del presupposto impositivo;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio. l'anno 2023 cod. tributo n. 630 relativamente ai terreni e ai fabbricati di proprietà del ricorrente.
Si costituiva in giudizio il 25.06.2024 Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002) - Ente pubblico economico istituito con Decreto Legge n. 193/16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/16, avente sede legale in Roma alla Indirizzo_4, rappresentata e difesa dal proprio dipendente Nominativo_1 (CF_1), giusta procura conferita dal Presidente pro tempore, ai rogiti del notaio Nominativo_2
di Roma del 22/06/2023 - Rep. n. 180134 - Racc. n. 12348 depositata in atti con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso la Direzione Regionale della Puglia sita in Bari alla Indirizzo_3 e con indirizzo Email_5.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ut sopra rappresentata eccepiva il suo difetto di legittimazione essendo l'unico titolato a controdedurre le doglianze di parte ricorrente l'Ente che ha provveduto all'iscrizione a ruolo oltre che a riconoscere la correttezza del suo operato. . Per questo ne richiedeva accertata e dichiarata la legittimità e correttezza dell'operato dell'Agente della riscossione per le ragioni sopra esposte, respingere ogni eccezione ex adverso formulata nei propri confronti.
Il il 21.10.2024 anche il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (93544360725), in persona del suo Commissario Straordinario e Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Nominativo_3 ( CF_2) nella espressa qualità di Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, con sede legale in Bari (BA) al Indirizzo_2, elettivamente domiciliato alla Indirizzo_5
, presso e nello studio dell'Avv. Difensore_2 , (CF_Difensore_2); p.e.c.: Email_3, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale depositata agli atti.
Il Consorzio con proprie memorie eccepiva le doglianze di parte ricorrente ribandendo innanzitutto che i
Consorzi per la natura del contributo richiesto previsto per legge, non hanno nessun obbligo di notifica atti prodromici, ovvero l'avviso di pagamento o il sollecito di pagamento, rispetto all'atto impositivo tipico, che, nella fattispecie, è rappresentato dalla cartella di pagamento emessa.
Da respingere anche la doglianza di mancanza di motivazione dell'atto impugnato. Invero la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi essenziali previsti per legge. Al pari da rigettare la mancanza di benefici maturati dai consorziati per mancanza di opere eseguite dal Consorzio. Al contrario, è richiamando alcuni dettami normativi spetta al Consorziato l'onere della prova del mancato beneficio delle opere eseguite.
Concludeva respinta e disattesa ogni avversa eccezione, a codesta Corte di Giustizia Tributaria di rigettare le richieste del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto e condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, sez. 6, in seduta Monocratica, esaminati gli atti e gli scritti difensivi della parti ritiene il ricorso meritevole di essere accolto nel merito per le seguenti ragioni:
1. Sulla posizione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione
La Corte ritiene preliminarmente fondato il difetto di legittimazione passiva eccepito dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione in quanto quest'ultima svolge mera attività di riscossione e non può rispondere delle contestazioni relative al presupposto impositivo, che attengono esclusivamente al Consorzio. Il ricorso va pertanto rigettato nei confronti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza addebito di spesa alcuna attesa la natura meramente formale della sua partecipazione.
1. Sulla legittimità della pretesa tributaria consortile
Il ricorso risulta fondato nel merito nella parte sottoposta all'attenzione di questa Corte all'odierna discussione riguardante il mancato pagamento del contributo consortile relativo all'anno 2023, richiesto al sig. Nominativo_4
ricorrente, mediante cartella di pagamento. La doglianza principale attiene alla mancata realizzazione di opere di bonifica e alla conseguente assenza di un beneficio fondiario diretto e specifico, presupposto indefettibile per l'imposizione del contributo.
La parte ricorrente ha documentato l'assenza di opere di bonifica mediante perizia tecnica redatta del geom. Nominativo_5, dalla quale emerge che sui terreni rientranti nel comprensorio in cui insorgono le proprietà del ricorrente non risultano eseguiti interventi di bonifica, manutenzione idraulica, irrigazione o altre opere idonee a generare un vantaggio diretto e specifico.
Il quadro normativo ci viene in aiuto, infatti, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e degli artt. 860–865
c.c., il contributo consortile è dovuto solo quando:
- l'immobile tragga beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica;
- tale beneficio sia concreto, effettivo e individualizzato.
Le stesse leggi regionali n. 12/2011, art. 3, e n. 4/2012, art. 17, confermano che il contributo è commisurato al vantaggio effettivamente conseguito dal fondo, non alla mera inclusione nel comprensorio.
Il beneficio fondiario deve tradursi in un miglioramento reale del fondo, quale:
- incremento della capacità produttiva;
- protezione idraulica effettiva;
- miglioramento della fruibilità o redditività del bene.
Non è sufficiente la generica appartenenza al comprensorio né la previsione astratta di opere future.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che:
“Il contributo consortile è dovuto solo se l'immobile trae un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica” (Cass. nn. 9099/2012; 17066/2010; 21176/2014);
“Il beneficio deve essere concreto ed effettivo” (Cass. n. 1881/2018);
“Le spese di funzionamento del Consorzio possono essere poste a carico dei proprietari solo quando sia accertato un vantaggio specifico e diretto per ciascun fondo” (Cass. n. 3961/1993). Anche la giurisprudenza tributaria di merito è conforme e in più occasioni si è espressa in tal senso. (cfr.
CGT II grado Puglia, sent. n. 312/2021).
Analizzando nel concreto la fattispecie in esame:
il Consorzio non ha fornito alcuna prova dell'esecuzione di opere di bonifica sul fondo della Provincia ricorrente;
non ha documentato interventi manutentivi, idraulici o irrigui riferibili al bene;
non ha dimostrato l'esistenza di un beneficio diretto e specifico. Si è limitata solo a richiamare la mera appartenenza catastale al comprensorio, la natura istituzionale del Consorzio, l'obbligo contributivo dei consorziati.
Tale impostazione per questa Corte, è insufficiente, poiché non individua opere specifiche né benefici concreti.
Di contro, il ricorrente come già detto ha prodotto perizia tecnica del geom. Nominativo_5 completa di fotogrammi, dalla quale emerge in modo chiaro e circostanziato:-
- l'assenza totale di opere di bonifica sul fondo;
- lo stato de degrado dei luoghi l- 'assenza di qualsiasi miglioramento fondiario riconducibile all'attività consortile.
La perizia, non contestata con elementi tecnici contrari, costituisce prova idonea a dimostrare l'assenza del presupposto impositivo.
In applicazione del principio affermato dalla Cassazione (sent. n. 17066/2010):
“L'assenza di beneficio fondiario rende illegittima la richiesta contributiva, che deve essere annullata anche se il fondo è incluso nel comprensorio.”
Ne consegue che la pretesa tributaria risulta priva del presupposto essenziale e deve essere annullata.
Per queste ragioni esposte, assorbita ogni altra doglianza, in assenza di prova del beneficio fondiario e in presenza di motivazione carente, la pretesa tributaria risulta illegittima.
Il ricorso deve pertanto, nel merito essere accolto nei confronti del Consorzio. Condanna il Consorzio al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso proposto dal ricorrente nei confronti del Consorzio di Bonifica;
- annulla la cartella di pagamento n. . 01420240032330603000 notificata il 29.03.2024;
- rigetta il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per difetto di legittimazione passiva;
- condanna il Consorzio di Bonifica al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 250,00 oltre accessori di legge se dovuti.
- compensa le spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso in Bari li, 03.12.2025.
Il Giudice Monocratico
dr. Vincenzo Sarcina