Ordinanza collegiale 23 settembre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01137/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01758/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1758 del 2025, proposto da
CO SE ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita' degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
ST NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federico Maria Giovanni Milani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell’inottemperanza della commissione giudicatrice della procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Milano codice concorso n. 5459 alla sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano n. 191/2025 pubblicata e notificata in data 20 gennaio 2025 nel giudizio R.G. n. 1423/2024, con cui è stato accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dal prof. CO SE ER per l’annullamento dei verbali, degli allegati e del decreto di proclamazione del vincitore della procedura in questione;
nonché per l’accertamento della nullità e/o inefficacia
- del verbale di rinnovazione della valutazione del candidato prof. CO SE ER, pubblicato in data 16 aprile 2025;
- dell’allegato 1 al verbale n. 2, recante la scheda di valutazione del candidato, pubblicato in data 16 aprile 2025;
- dell’allegato 2 al verbale n. 2, recante il punteggio complessivo conseguito dal candidato, pubblicato in data 16 aprile 2025
per la conseguente condanna dell’Università a ottemperare alla sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano n. 191/2025, con la prescrizione delle relative modalità, eventualmente nominando un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione;
ovvero, in subordine, previa conversione del rito ex articolo 32 c.p.a.
per l’annullamento
- del verbale di rinnovazione della valutazione del candidato CO SE ER, pubblicato in data 16 aprile 2025;
- dell’allegato 1 al verbale n. 2, recante la scheda di valutazione del candidato, pubblicato in data 16 aprile 2025;
- dell’allegato 2 al verbale n. 2, recante il punteggio complessivo conseguito dal candidato, pubblicato in data 16 aprile 2025;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano e della dott. ST NI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 la dott.ssa NA BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, professore associato di Biochimica, ha partecipato alla procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Milano con D.R. n. 6436 del 15 dicembre 2024, per la chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010, di un professore universitario di II fascia presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per il settore concorsuale 05/E2 (Biologia molecolare), settore scientifico-disciplinare BIO/11 (Biologia molecolare).
Il dott. ER si collocava al settimo posto, con punti 40,65, mentre risultava al primo posto la dott.ssa NI, odierna controinteressata, con il punteggio di 49,95.
Gli atti della selezione e la graduatoria definitiva sono stati impugnati dal Dott. ER, (ricorso n. 1423/2024) e annullati in parte qua, con sentenza n. 191/2025.
Nella sentenza viene disposto “ l’annullamento del verbale n. 2 recante “valutazione dei candidati”, approvato e pubblicato in data 9 maggio 2024, del relativo allegato nella parte relativa alla valutazione del ricorrente e della graduatoria finale del concorso ” e puntualizzato che “ In ossequio all'effetto conformativo promanante dalla pronuncia – che quivi si specifica ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. e), cod. proc. amm. – l'Università è tenuta, previa nomina di una commissione in diversa composizione rispetto a quella che si è già espressa, a ripetere la valutazione del ricorrente, nel rispetto dei criteri indicati nel bando e fissati nel verbale n. 1, entro novanta giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio).
La nuova Commissione si è riunita, in data 11 aprile 2025, per la valutazione delle due voci sopra indicate, rispetto al candidato prof. ER.
In base alla nuova valutazione il ricorrente ha ottenuto per la didattica frontale 7,3 punti (a fronte del precedente punteggio di zero punti) e per la produzione scientifica il punteggio di 21 rispetto al precedente punteggio di 21,5, per un totale di 47,95, punti, che non gli permette comunque di collocarsi al primo posto.
Il ricorrente ha proposto il presente ricorso, ex art. 112 c.p.a, deducendo nei primi due motivi la mancata ottemperanza della sentenza n. 191/2025 e quindi chiedendo, in via principale l’accertamento della nullità degli atti con cui è stata rinnovata la valutazione dei titoli: rispetto all’attività didattica i voti sarebbero troppo bassi (motivo n. 1), mentre nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione avrebbe introdotto i fattori “x 1” e “x 0,7” da applicare ai punteggi già assegnati, nell’asserito rispetto della sentenza che imponeva di tenere conto dei parametri di “originalità, innovatività e rigore metodologico” (motivo n. 2).
In via subordinata, previa conversione del rito, ha chiesto l’annullamento dei verbali di rinnovazione della procedura e di tutti gli altri connessi, per i seguenti motivi:
3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 12, 13 e 15 del D.R. 15 dicembre 2023, n. 6436 dell’Università degli studi di Milano e dei criteri di valutazione di cui al verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 22 aprile 2024, dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 140 – eccesso di potere per contradditorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione del principio di parità di trattamento, difetto di istruttoria, di motivazione: i punteggi per l’attività didattica svolta sarebbero stati assegnati in violazione del Regolamento di Ateneo, del bando e dei criteri adottati dalla Commissione e risulterebbero eccessivamente bassi;
4) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 12, 13 e 15 del D.R. 15 dicembre 2023, n. 6436 dell’Università degli studi di Milano e dei criteri di valutazione di cui al verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 22 aprile 2024, dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 140 – eccesso di potere per contradditorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione del principio di parità di trattamento, difetto di istruttoria, di motivazione: secondo la prospettazione di parte ricorrente, con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, la Commissione giudicatrice avrebbe introdotto un nuovo parametro di calcolo del punteggio, mediante l’applicazione dei fattori moltiplicativi “x 1” per articoli scientifici e “x 0,7” per reviews e altre tipologie di pubblicazioni, in contrasto con il parametro previsto dal bando, rappresentato da “originalità, innovatività e rigore metodologico”.
Si sono costituite in giudizio l’Università intimata e la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso e contestando sia l’inottemperanza della sentenza da parte della nuova Commissione giudicatrice sia la fondatezza della domanda di annullamento degli atti.
All’esito della camera di consiglio del 22 settembre 2025, fissata per la discussione del ricorso ex art. 117 c.p.a, il Collegio, con ordinanza n. 2973 del 23 settembre 2025, ha disposto la conversione del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a., con la seguente motivazione “ Rilevato che la formulazione della domanda principale e di quella subordinata, dirette ad accertare rispettivamente la nullità del giudizio per violazione del giudicato e l’illegittimità per vizi autonomi del provvedimento, non consente un’agevole trattazione separata delle stesse;
Ritenuto, quindi, a fronte del cumulo delle due azioni, di dover disporre il mutamento del rito, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., per la trattazione del ricorso con rito ordinario al fine di consentire una complessiva valutazione dei motivi di ricorso in udienza pubblica, così realizzando “una virtuosa economia dei mezzi processuali e dei tempi di risposta del giudice amministrativo” (in tal senso Cons. Stato sez. II n 9262 del 19.11.2024 che ha precisato “in base ai principi dettati nella sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 15 gennaio 2013 n. 2 il giudice “è chiamato in primo luogo a qualificare le domande prospettate distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell'azione amministrativa che non impinge nel giudicato, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori”. Pertanto, se il giudice dell'ottemperanza ritiene che il nuovo provvedimento emanato dall'amministrazione costituisce violazione ovvero elusione del giudicato lo dichiarerà nullo, al contrario, in caso di rigetto dell'azione di nullità il giudice deve disporre la conversione dell'azione per la riassunzione del processo dinanzi al giudice competente per la cognizione. Fermo quanto sopra, nulla toglie (perché non è vietato da alcuna norma) che il giudice amministrativo possa stabilire di rimettere entrambe le questioni nel rito idoneo a poter contestualmente decidere sia la domanda di ottemperanza (ivi compresa la domanda volta ad ottenere l’accertamento e la dichiarazione di nullità del successivo provvedimento adottato dall’amministrazione in asserita violazione o elusione del giudicato) sia la domanda di annullamento dell’atto successivamente adottato dall’amministrazione. D’altronde nella citata sentenza n. 2/2013 la Plenaria ha anche ricordato che, in base all'art. 32, comma 2, primo periodo, c.p.a. “il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali” e la conversione dell'azione è possibile in base al secondo periodo del medesimo comma “sussistendone i presupposti”. Nulla toglie che la sussistenza di tali presupposti possa essere indagata e decisa nell’ambito dello stesso contesto processuale in cui si scrutina la fondatezza della domanda di ottemperanza, per evidenti ragioni di economia processuale, dovendosi ritenere il mutamento di rito una scelta ancor più garantista, sotto il profilo delle facoltà processuali, per tutte le parti in giudizio”)”.
In prossimità dell’udienza di trattazione di merito della controversia, le parti hanno depositato le rispettive memorie.
Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Parte ricorrente ha proposto il giudizio di ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato della sentenza n. 191/2025; in via subordinata ha proposto l’azione di annullamento degli atti adottati dall’Università.
Nella nuova valutazione la Commissione per la didattica frontale ha preventivamente ripartito il punteggio per la materia oggetto di insegnamento attribuendo 0,1 punti per ciascun corso di Chimica e Propedeutica Biochimica; 0,1 ai corsi di Chimica e Biochimica e 1 punto per i corsi di Biochimica. In forza di tale sottodistinzione, per i 39 corsi di Chimica e Propedeutica Biochimica tenuti nel periodo 1999-2022 è stato assegnato il punteggio di 3,9; per 14 corsi di Chimica e Biochimica nel periodo 2011-2022 il punteggio di 1, 4 e per 2 corsi di Biochimica 2 punti.
Per quanto concerne la valutazione della produzione scientifica, sono state ridefinite le voci di punteggio con l’introduzione di un criterio comprendente la diffusione, l’impatto del lavoro e l’originalità, innovatività e rigore metodologico.
Sotto quest’ultimo profilo, la Commissione ha introdotto un fattore moltiplicativo fino a 1 in caso di articolo scientifico che riporta dati e di un fattore moltiplicativo fino a 0,7 per Reviews e altre tipologie di pubblicazione. In base a questo criterio la produzione scientifica del prof. ER è stata valutata con il punteggio di 21 rispetto ai precedenti 21,5 punti.
2) Nei primi due motivi viene chiesto l’accertamento della nullità delle nuove determinazioni, per violazione del giudicato.
I motivi sono infondati.
2.1 Secondo l’orientamento consolidato il provvedimento adottato a seguito del nuovo esercizio del potere amministrativo può essere considerato nullo per violazione o elusione del giudicato, nei casi in cui la decisione sia integralmente predeterminabile alla luce delle statuizioni conformative derivanti dal giudicato, senza che residuino margini di discrezionalità.
Per configurare la nullità ex art. 21 septies L. 241/90 è necessario che dal giudicato scaturisca un obbligo così puntuale da non lasciare margini di discrezionalità in sede di rinnovazione, mentre se rimangono margini di discrezionalità, in cui sono stati esternati ulteriori e diversi motivi negativi, si è al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza e gli atti successivamente emanati dall'amministrazione, pur riferiti ad un'attività rinnovata ora per allora, sono soggetti all'ordinario regime di impugnazione, in quanto è configurabile solo un vizio di legittimità, rilevabile e prospettabile nelle sedi proprie ( ex multis Consiglio di Stato, sez. VII, 21 giugno 2024, n. 5544 e Consiglio di Stato, sez. VII, 13 luglio 2022, n. 5955).
Al di fuori di queste ipotesi, il nuovo atto deve essere impugnato mediante un autonomo ricorso introduttivo di un ordinario giudizio di cognizione (in tal senso Cons. St., Ad. Plen., n. 2 del 2013; in precedenza Consiglio di Stato, V, 23 maggio 2011, n. 3078), in quanto l’Amministrazione ha adottato un nuovo assetto degli interessi.
2.2 Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che l’attività che la nuova Commissione era chiamata a svolgere presentava margini di discrezionalità, propri di ogni valutazione dei titoli di un concorso.
Nella sentenza n. 191/2025 la valutazione degli insegnamenti era stata annullata, censurando la decisione di non valutarli in quanto ricadenti in un diverso settore scientifico-disciplinare, seppur afferenti al settore concorsuale: l’effetto conformativo era di valutare l’attività didattica frontale, “ svolta con riguardo a tutti gli insegnamenti e ai moduli di cui i candidati hanno assunto la responsabilità, a prescindere che siano stati svolti nel settore scientifico-disciplinare oggetto del concorso, deve essere valutata, purché verta nel settore concorsuale 05/E2 ”.
La Commissione ha operato in tal senso, suddividendo il punteggio in relazione alla attinenza/affinità dei corsi e quindi valutando gli insegnamenti del ricorrente.
Ugualmente per l’attività didattica, rispetto alla quale il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità della precedente valutazione “ in quanto emerge come nelle griglie di valutazione predisposte dalla Commissione, per la voce produzione scientifica, siano stati completamente omessi i parametri “originalità, innovatività e rigore metodologico”, violando in tal modo non solo il bando, ma anche lo stesso criterio introdotto nel verbale n. 1” .
Anche in questa ipotesi dalla sentenza non discendeva un’attività meramente esecutiva, dato che la stessa rimetteva alla Commissione la scelta sulla modalità di applicazione del suddetto criterio.
A fronte degli atti adottati nella fase di riedizione del potere, non si ravvisa una condotta contrastante con gli effetti conformativi discendenti dalla sentenza ottemperanda, per cui i profili di illegittimità sollevati attengono a vizi propri della valutazione, suscettibili di essere fatti valere nell’ambito del giudizio ordinario di cognizione.
Ne consegue che i primi due motivi di ricorso, tesi ad ottenere la dichiarazione di nullità degli atti, per violazione del giudicato, sono infondati e la domanda di declaratoria di nullità degli atti impugnati, proposta in via principale, deve essere respinta, non essendo ravvisabili vizi di violazione o elusione del giudicato.
3) In via subordinata è stato chiesto l’annullamento degli atti di valutazione.
Nel terzo motivo, il ricorrente deduce l’illegittimità dell’assegnazione di punteggi “particolarmente bassi” in relazione all’attività didattica svolta in cinquantacinque corsi presso l’Università dell’Insubria, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare BIO/10: la Commissione avrebbe illegittimamente attribuito n. 1 punto per ciascun corso di Biochimica e 0,1 per ciascun corso di Chimica e propedeutica biochimica, senza considerarli “parzialmente attinenti” e senza attribuire un punteggio più elevato, come invece è avvenuto per altri candidati.
Secondo il ricorrente, tali punteggi sarebbero in contrasto con il bando di concorso e con la sentenza, nella parte in cui prevedevano la valutazione dell’attività didattica svolta in settori scientifici-disciplinari diversi dal SSD BIO/11, ma comunque afferenti al medesimo settore concorsuale 05/E2.
Il motivo è infondato.
L’art. 6 dell’allora vigente Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori e l’art. 12 del bando stabilivano che: “1. Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il volume, l’intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità”.
Nel verbale n. 1, relativo alla seduta di valutazione dei titoli, la Commissione ha precisato che “ Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il volume, l’intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli del SSD BIO/11 Biologia Molecolare e/o di moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità. ”.
In base a queste disposizioni, la Commissione era chiamata a valutare tre tipologie di docenze: l’attività didattica svolta nel SSD BIO/11, l’attività didattica svolta nel SSD BIO/11 e su moduli di cui il candidato ha la responsabilità e l’attività didattica svolta su moduli di cui il candidato ha la responsabilità, non necessariamente nel SSD BIO/11, ma comunque pur sempre nel settore concorsuale 05/E2 (Biologia molecolare).
Con la sentenza n. 191/2025 il Collegio ha annullato gli atti della procedura limitatamente alla valutazione del ricorrente, poiché i corsi da lui svolti non era stati in alcun modo valutati dalla precedente Commissione. A seguito della pronuncia, la nuova Commissione, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha dapprima previsto il punteggio per le tre tipologie di insegnamento, quindi ha valutato l’attività didattica del ricorrente, attribuendo i punteggi in relazione al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare di riferimento.
Pertanto i 39 corsi di Chimica e Propedeutica Biochimica sono stati ritenuti scarsamente congruenti rispetto al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, cioè la Biologia Molecolare. Ciò nondimeno, la Commissione giudicatrice ne ha comunque tenuto conto, attribuendo un punteggio compreso tra 0 e 4 punti, scelta non irragionevole, né illogica, avuto riguardo alla circostanza che tali insegnamenti non rientrano nel settore scientifico-disciplinare oggetto del concorso, ma solo nel settore concorsuale 05/E2 (Biologia molecolare).
La valutazione non è quindi censurabile, essendo stata formulata in modo coerente con i criteri della lex specialis, in base al parametro della attinenza, congruenza e responsabilità del corso.
Pertanto, in assenza di vizi di illegittimità della nuova valutazione, il terzo motivo di ricorso deve essere respinto.
4) Con il quarto motivo viene dedotta l’illegittimità dei verbali nella parte in cui la Commissione ha introdotto un nuovo criterio valutativo – il fattore “x 1” e “x 0,7” da moltiplicare per i punteggi già assegnati relativi alla diffusione e all’impatto del lavoro – per valutare l’“originalità, innovatività e rigore metodologico” delle singole pubblicazioni scientifiche.
La censura non è fondata.
Nella sentenza n. 191/2025 veniva censurata mancata applicazione dei parametri “originalità, innovatività e rigore metodologico”, violando in tal modo non solo il bando, ma anche lo stesso criterio introdotto nel verbale n. 1.
La sentenza imponeva una rinnovata valutazione delle pubblicazioni proprio con riferimento a tale parametro, rimasto in precedenza privo di concreta applicazione.
In tale prospettiva, la nuova Commissione giudicatrice, nel rinnovare la valutazione, non ha introdotto alcun criterio ulteriore o diverso rispetto a quelli già stabiliti dalla lex specialis della procedura, ma si è limitata a dare concreta attuazione a un parametro già previsto e vincolante: l’individuazione dei coefficienti “x 1” e “x 0,7” costituisce una modalità tecnica di declinazione del criterio dell’“originalità, innovatività e rigore metodologico”, funzionale a graduare il punteggio delle singole pubblicazioni in relazione alla loro tipologia, senza alterare la struttura complessiva del sistema valutativo.
Tale scelta si colloca pienamente nell’ambito della discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione giudicatrice e risponde all’esigenza di rendere effettiva, trasparente e coerente la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, in conformità sia alle previsioni del bando e dei criteri di valutazione, sia al vincolo conformativo derivante dal giudicato. L’utilizzo dei fattori moltiplicativi, infatti, non ha inciso sull’individuazione dei criteri di valutazione, ma ha permesso l’applicazione del parametro ai contributi scientifici.
5) Per le suesposte considerazioni, quindi, il ricorso in epigrafe specificato va respinto in ogni sua domanda.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di giudizio possono essere compensate, per la complessità del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IE, Presidente
NA BI, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA BI | AN IE |
IL SEGRETARIO