TAR Milano, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 1137
TAR
Ordinanza collegiale 23 settembre 2025
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TAR
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Rigettato
    Nullità dei verbali di rinnovazione della valutazione

    La Corte ha ritenuto che l'attività di valutazione presentasse margini di discrezionalità e che la nuova commissione avesse operato in conformità con gli effetti conformativi della sentenza, senza violare o eludere il giudicato. Pertanto, i vizi sollevati attengono alla legittimità e non alla nullità degli atti.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'assegnazione di punteggi bassi per l'attività didattica

    La Corte ha ritenuto che la commissione abbia valutato l'attività didattica in base ai criteri della lex specialis, attribuendo punteggi in relazione all'attinenza e congruenza con il settore concorsuale e scientifico-disciplinare. La valutazione, seppur non elevatissima, è stata considerata non irragionevole né illogica.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'introduzione di nuovi criteri valutativi per la produzione scientifica

    La Corte ha ritenuto che l'introduzione di tali fattori moltiplicativi costituisca una modalità tecnica per dare concreta attuazione a un parametro già previsto dal bando e dalla sentenza, senza alterare la struttura valutativa complessiva. Tale scelta rientra nella discrezionalità tecnica della commissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 1137
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1137
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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