Sentenza 14 maggio 2024
Parere definitivo 5 settembre 2025
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01295/2026REG.PROV.COLL.
N. 00225/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2025, proposto da Radio Antenna 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Barneschi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama n. 77;
contro
Comune di Rocca di Papa, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Reti Televisive Italiane S.p.a., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9518/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. AL UL e udito per parte appellante l’avvocato Giuseppe Rusconi in sostituzione dell’avvocato Gianluca Barneschi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Radio Antenna 1 S.r.l. ha impugnato il verbale di accertamento della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, prot. 2224/15 PL, del 7 agosto 2015, del corpo di polizia locale di Rocca di Papa – Città metropolitana di Roma con cui è stato comunicato l’avvio della proceduta ai sensi dell’art. 31 e 41 d.P.R. n. 380/2001 per dar luogo all’“acquisizione d’ufficio del bene eseguito abusivamente in assenza di titolo, con relativa immissione in possesso e trascrizione del titolo di proprietà”.
Il ricorrente, oltre all’annullamento del predetto atto, ha altresì chiesto il risarcimento dei danni subiti.
Con sentenza n. 9518 del 14 maggio 2024 il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui il verbale di accertamento dell’inottemperanza ad un ordine di demolizione ha valore endoprocedimentale ed è privo di autonoma efficacia lesiva, rivestendo una funzione preparatoria e strumentale rispetto all’atto di acquisizione al patrimonio comunale di cui all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il Tar ha aggiunto, ad abundantiam , che l’ordinanza di demolizione è stata impugnata, oltre che da Reti Televisive Italiane S.p.a., anche dalla odierna ricorrente con ricorso iscritto al n. 11296/2003 R.G. dello stesso Tar Lazio e dichiarato perento con decreto presidenziale n. 6892/2014 del 4 aprile 2014.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Radio Antenna 1 S.r.l. deducendo che: il provvedimento impugnato è immediatamente lesivo in quanto dispone inequivocabilmente e testualmente quanto disposto agli artt. 31 e 41 d.P.R. n. 380/2001; essa non ha mai ricevuto la notifica dell’ordinanza di demolizione né ha mai costruito alcunché sul territorio comunale; il Tar ha illogicamente richiamato a fondamento della propria decisione pronunce giurisdizionali emesse nei confronti di soggetti terzi.
La società ha quindi riproposto i motivi di illegittimità già proposti in primo grado e non esaminati dal Tar in ragione della pronuncia di inammissibilità.
Le altre parti del giudizio non si sono costituite.
Dopo il deposito di memorie, all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata assunta in decisione.
2. L’appello, non articolato in distinti motivi, è infondato per le seguenti principali ragioni.
2.1. Questo collegio condivide pienamente le ragioni poste a fondamento della statuizione di inammissibilità pronunciata dal Tar.
Questa sezione, infatti, ha anche recentemente affermato che “i motivi di impugnazione rivolti avverso il verbale di accertamento di inottemperanza sono inammissibili, in quanto l’atto non è autonomamente impugnabile, avendo valore meramente endoprocedimentale. Il verbale di accertamento della inottemperanza all'ordinanza di demolizione ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente comunale, ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all’uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento; ne discende che, in quanto tale, detto verbale non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l’interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nell'atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 con cui l’autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale” (v. tra le tante Cons. Stato, sez. VI, 3 ottobre 2024, n. 7968; v. anche Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2024, n. 10000; Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2022, n. 9150).
La natura endoprocedimentale dell’atto impugnato è peraltro confermata nel caso concreto dalla circostanza che la polizia municipale non ha disposto direttamente l’acquisizione dell’area e la trascrizione del verbale né ha irrogato sanzioni per l’inottemperanza, ma si è limitata a verificare in punto di fatto la mancata rimozione delle opere abusive dando solamente atto dell’attivazione della procedura diretta alla conseguente (e quindi distinta) acquisizione d’ufficio del bene, espressamente demandata all’ufficio tecnico comunale competente (sulla possibilità che all’accertamento di fatto dell’inottemperanza non segua l’acquisizione del bene v. peraltro Cons. Stato, ad. pl., 11 ottobre 2023, n. 16, per il caso di comprovata non imputabilità dell’inottemperanza o di presentazione dell’istanza di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001).
2.2. L’ammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado non può neanche affermarsi in ragione dell’asserita mancata notifica dell’ordinanza di demolizione nei confronti della società ricorrente, circostanza che consentirebbe a quest’ultima di far valere tempestivamente, nel presente giudizio, i motivi di illegittimità da cui è affetta l’ordinanza di demolizione presupposta al verbale di accertamento dell’inottemperanza.
Al riguardo è sufficiente rilevare che come risulta dalla sentenza appellata, sul punto non oggetto di specifica contestazione, la società appellante era da tempo a conoscenza dell’ordinanza di demolizione n. 135/2003 tanto da averla autonomamente impugnata davanti al Tar Lazio con il ricorso iscritto al n. 11296/2003 R.G., dichiarato perento con decreto presidenziale n. 6892/2014 del 4 aprile 2014.
2.3. Infine, va disattesa l’argomentazione di parte appellante secondo cui il Tribunale avrebbe comunque dovuto esaminare in via prioritaria l’eccezione di carenza di legittimazione della ricorrente ad essere destinataria del verbale di accertamento dell’inottemperanza impugnato.
Al riguardo il collegio evidenzia che tale profilo attiene al merito del giudizio, mentre l’interesse al ricorso, costituendo una condizione dell’azione, va esaminato in via prioritaria e la sua insussistenza impedisce l’esame dei vizi dedotti.
3. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto.
4. Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione delle altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE De LI, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
AL UL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL UL | SE De LI |
IL SEGRETARIO