CASS
Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2023, n. 38891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38891 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa KATE TASSO NE Penale Sent. Sez. 4 Num. 38891 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 13/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Lecce il 29 settembre 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Lecce il 26 settembre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto GO EL responsabile del reato di furto consumato di energia elettrica, fatto commesso il 9 agosto 2014, e, con l'aggravante del mezzo fraudolento (per avere apposto sul contatore un magnete) e la diminuente di cui al num. 6 dell'art. 62 cod. pen., per avere prima del giudizio riparato il danno, circostanze stimate equivalenti, lo ha condannato, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali denunzia violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. In particolare, con il primo motivo lamenta promiscuamente illogicità della motivazione violazione e falsa applicazione degli artt. 624 e 625, comma 1, num. 2, cod. pen. e 529 cod. proc. pen. Si rileva come la giurisprudenza di legittimità espressamente richiamata dalla Corte territoriale per escludere la ricorrenza nel caso di specie del reato di truffa, tesi sostenuta nell'atto di appello, non sarebbe pertinente, facendo riferimento ad ipotesi di allaccio abusivo alla rete elettrica esterna, mentre nel caso di specie l'imputato aveva un contratto di fornitura elettrica ed in conseguenza presso l'immobile era collocato un misuratore di consumi il cui regolare funzionamento era stato, in ipotesi, alterato - appunto, con l'apposizione di un magnete sulla calotta esterna del contatore - per trarre in inganno il gestore del servizio circa la quantità di energia fornita. Essendosi, dunque, in presenza di un reato di truffa, mancherebbe la querela ovvero comunque una valida querela. 2.2. Con il secondo motivo GO EL si duole della violazione dell'art. 625, comma 1, num. 2, cod. pen., poiché l'eventuale apposizione, ove mai dimostrata, di un magnete all'esterno di un contatore della corrente non sarebbe condotta idonea ad integrare l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, num. 2, cod. pen. del mezzo fraudolento. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura promiscuamente violazione e falsa applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. pen., e motivazione illogica per avere negato la sussistenza nel caso di specie del ragionevole dubbio, dubbio che avrebbe dovuto determinare l'assoluzione dell'imputato. 2.4. Infine, con l'ultimo motivo deduce promiscuamente violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e mancanza di motivazione in relazione al 2 trattamento sanzionatorio, sotto il duplice profilo del mancato riconoscimento delle richieste circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena, trascurando una serie di elementi che erano stati valorizzati nell'impugnazione di merito (alle pp. 13-14) ossia le non allarmanti modalità dell'azione, la leale condotta processuale dell'imputato, la non rilevante gravità del danno, la modesta capacità a delinquere dell'imputato, la sua personalità e le caratteristiche del caso concreto. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 20 maggio 2023 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza per essere il reato estinto per prescrizione. 4. Con memoria del 26 maggio 2023 il Difensore, sul presupposto della mancanza in atti della querela, necessaria per effetto della riforma c.d. "Cartabia", ha chiesto dichiararsi non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità e, in difetto, per intervenuta prescrizione dell'illecito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.Quanto ai primi due motivi (entrambi in tema di corretta qualificazione giuridica), trascura il ricorrente il condivisibile insegnamento di Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108, secondo cui «In tema di furto di energia elettrica, la collocazione di un magnete sul misuratore dei consumi, al fine di alterarne la registrazione, integra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, in quanto espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione predisposta dall'ente fornitore, mentre non è configurabile l'aggravante della violenza sulle cose, trattandosi di strumento che agisce dall'esterno ed in maniera transitoria sulla sola funzionalità del misuratore, senza implicarne rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino». Peraltro, la mancanza della prova della apposizione del magnete è solo assertivamente sostenuta con il secondo motivo. 3.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, siccome assai vago ed aspecifico, risolvendosi nell'invocazione circa il riconoscimento di un - non argomentato - "dubbio ragionevole" sull'an della responsabilità dell'imputato. 3 4. L'ultimo motivo si incentra su vaghe ed aspecifiche censure, che non aggrediscono la sufficiente, non illogica e non incongrua motivazione dei Giudici di merito in punto di scelta del trattamento sanzionatorio (v. pp.
2-3 della sentenza impugnata). 5. A causa della rilevata inammissibilità del ricorso non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile solo a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite della Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rinvia, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) e ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto cit. per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 6. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa KATE TASSO NE Penale Sent. Sez. 4 Num. 38891 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 13/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Lecce il 29 settembre 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Lecce il 26 settembre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto GO EL responsabile del reato di furto consumato di energia elettrica, fatto commesso il 9 agosto 2014, e, con l'aggravante del mezzo fraudolento (per avere apposto sul contatore un magnete) e la diminuente di cui al num. 6 dell'art. 62 cod. pen., per avere prima del giudizio riparato il danno, circostanze stimate equivalenti, lo ha condannato, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali denunzia violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. In particolare, con il primo motivo lamenta promiscuamente illogicità della motivazione violazione e falsa applicazione degli artt. 624 e 625, comma 1, num. 2, cod. pen. e 529 cod. proc. pen. Si rileva come la giurisprudenza di legittimità espressamente richiamata dalla Corte territoriale per escludere la ricorrenza nel caso di specie del reato di truffa, tesi sostenuta nell'atto di appello, non sarebbe pertinente, facendo riferimento ad ipotesi di allaccio abusivo alla rete elettrica esterna, mentre nel caso di specie l'imputato aveva un contratto di fornitura elettrica ed in conseguenza presso l'immobile era collocato un misuratore di consumi il cui regolare funzionamento era stato, in ipotesi, alterato - appunto, con l'apposizione di un magnete sulla calotta esterna del contatore - per trarre in inganno il gestore del servizio circa la quantità di energia fornita. Essendosi, dunque, in presenza di un reato di truffa, mancherebbe la querela ovvero comunque una valida querela. 2.2. Con il secondo motivo GO EL si duole della violazione dell'art. 625, comma 1, num. 2, cod. pen., poiché l'eventuale apposizione, ove mai dimostrata, di un magnete all'esterno di un contatore della corrente non sarebbe condotta idonea ad integrare l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, num. 2, cod. pen. del mezzo fraudolento. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura promiscuamente violazione e falsa applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. pen., e motivazione illogica per avere negato la sussistenza nel caso di specie del ragionevole dubbio, dubbio che avrebbe dovuto determinare l'assoluzione dell'imputato. 2.4. Infine, con l'ultimo motivo deduce promiscuamente violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e mancanza di motivazione in relazione al 2 trattamento sanzionatorio, sotto il duplice profilo del mancato riconoscimento delle richieste circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena, trascurando una serie di elementi che erano stati valorizzati nell'impugnazione di merito (alle pp. 13-14) ossia le non allarmanti modalità dell'azione, la leale condotta processuale dell'imputato, la non rilevante gravità del danno, la modesta capacità a delinquere dell'imputato, la sua personalità e le caratteristiche del caso concreto. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 20 maggio 2023 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza per essere il reato estinto per prescrizione. 4. Con memoria del 26 maggio 2023 il Difensore, sul presupposto della mancanza in atti della querela, necessaria per effetto della riforma c.d. "Cartabia", ha chiesto dichiararsi non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità e, in difetto, per intervenuta prescrizione dell'illecito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.Quanto ai primi due motivi (entrambi in tema di corretta qualificazione giuridica), trascura il ricorrente il condivisibile insegnamento di Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108, secondo cui «In tema di furto di energia elettrica, la collocazione di un magnete sul misuratore dei consumi, al fine di alterarne la registrazione, integra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, in quanto espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione predisposta dall'ente fornitore, mentre non è configurabile l'aggravante della violenza sulle cose, trattandosi di strumento che agisce dall'esterno ed in maniera transitoria sulla sola funzionalità del misuratore, senza implicarne rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino». Peraltro, la mancanza della prova della apposizione del magnete è solo assertivamente sostenuta con il secondo motivo. 3.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, siccome assai vago ed aspecifico, risolvendosi nell'invocazione circa il riconoscimento di un - non argomentato - "dubbio ragionevole" sull'an della responsabilità dell'imputato. 3 4. L'ultimo motivo si incentra su vaghe ed aspecifiche censure, che non aggrediscono la sufficiente, non illogica e non incongrua motivazione dei Giudici di merito in punto di scelta del trattamento sanzionatorio (v. pp.
2-3 della sentenza impugnata). 5. A causa della rilevata inammissibilità del ricorso non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile solo a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite della Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rinvia, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) e ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto cit. per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 6. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/06/2023.