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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5713 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
allo scadere del termine assegnato alle parti per la redazione di note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunziato e curato il deposito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., equivalente a lettura in udienza, della seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 1056 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 con
OGGETTO: riconoscimento dei benefici normativi in favore delle vittime della criminalità organizzata e dei loro familiari, vertente
TRA
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Parte_1
dello Stato di Napoli (C.F. presso i cui uffici domicilia ex lege in Napoli alla via Diaz n. 11. C.F._1
APPELLANTE
E
nata ad [...] in data [...] (C.F. ), nella sua qualità di madre CP_1 CodiceFiscale_2
ed erede di nato a [...] il [...] e deceduto in Ercolano il 13.11.2009, rappresentata e Persona_1
difesa dall'avv. Giovanni Zara (C.F.: in virtù di procura allegata alla comparsa di CodiceFiscale_3
costituzione telematica in appello e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via Pacuvio n. 33
presso l'avv. Valentina De Pascale.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “La Difesa dello Stato si riporta agli atti depositati insistendo nell'accoglimento delle
pagina 1 di 12 conclusioni ivi formalizzate. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
PER APPELLATA: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa: In via principale, rigettare l'appello proposto dal in quanto manifestamente Parte_1
infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
per l'effetto, confermare l'ordinanza del
Tribunale di Napoli n. 18197/2018, emessa in data 10.02.2020 con la precisazione che i benefici in favore dei
familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata sono disciplinati dalle Leggi: n. 302/1990;
407/1998 e 206/2004. Condannare il alla rifusione delle spese e competenze del presente Parte_1
grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario. Condannare il , ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al Parte_1
pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità processuale aggravata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis e ss. c.p.c. depositato il 15.06.2018 innanzi al Tribunale di Napoli la sig.ra ha riferito che in data 13.09.2009, nel Comune di Ercolano, il figlio veniva CP_1 Persona_1
ucciso dalla criminalità organizzata per un errore di persona, determinato dall'essere proprietario di un'auto
Suzuki Swift molto simile a quella di solito guidata dalla vittima designata così come accertato, in sede penale,
dalla sentenza n. 3467/2016 del G.U.P. presso il Tribunale di Napoli e dalla sentenza n. 18/2017 emessa il
20.12.2017 dalla Corte di Assise di Napoli.
Ha ancora riferito l'istante che, in data 05.03.2013, presentava istanza al per vedersi Parte_1
riconosciuti i benefici previsti dalla Legge 20 ottobre 1990 n. 302 e successive modificazioni. Il non Parte_1
aveva tuttavia accolto tale istanza notificandole un primo decreto di rigetto, avente n. 9/2016, a cui faceva seguito un secondo provvedimento negativo avente n. 60/18 e deliberato in riscontro ad un ricorso in autotutela.
Entrambi tali decreti di rigetto, come emergeva dalla loro motivazione, erano fondati su una presunta violazione dell'art. 2 quinquies della legge n. 186 del 2008 in quanto l'Amministrazione riteneva che la ricorrente non fosse del tutto estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali essendo parente entro il quarto grado e/o affine di soggetti aventi precedenti penali.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto al tribunale adito di dichiarare il proprio diritto ad ottenere i benefici previsti dalle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998 a far data dal 05.03.2013, previo accertamento della estraneità propria e del figlio ad ambienti e rapporti delinquenziali, condannando la Persona_1
pagina 2 di 12 convenuta Amministrazione a porre in essere tutti gli atti necessari a tal fine e chiedendo altresì di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale nell'ipotesi di ritenuta applicazione nella fattispecie della previsione di cui all'art. 2
quinquies, lett. a) del D.L. n. 151/2008 così come convertito.
Si è costituito il resistendo alla domanda di cui ha chiesto il rigetto. La controversia Parte_1
è stata quindi decisa con ordinanza del 10.02.2020 la quale ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto di
[...]
ad ottenere i benefici previsti dalle L. n. 302/1990 e n. 407/1998 e succ. mod. dal 05.03.2013, ed ha CP_1
condannato il al rimborso delle spese di lite avversarie sulla scorta della seguente motivazione: Parte_1
“Quanto alla normativa applicabile, l'art. 1 L. 302/90 stabilisce che “A chiunque subisca un'invalidità
permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti
di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla
commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura
penale, è corrisposta un'elargizione fino a lire 150 milioni (elevata ad € 200.000,00 con D.L. 337/03), in
proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5
milioni per ogni punto percentuale”.
Al comma 2 è poi previsto che “L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca
un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio
dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo
416-bis del codice penale, a condizione che: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto
delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura
penale; b) il soggetto leso risulti essere (al tempo dell'evento) del tutto estraneo ad ambienti e rapporti
delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva,
ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti
e dai rapporti delinquenziali a cui partecipava”.
La medesima elargizione è poi prevista, dal successivo art. 4, in favore dei familiari delle vittime di reati
di terrorismo o criminalità organizzata, sempre che sussistano le medesime condizioni sopra indicate;
è, infatti,
previsto che: “Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione
complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni (anch'essa aumentata con il d.l.
pagina 3 di 12 337/03), secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2
della legge 4 dicembre 1981, n. 720”.
L'art. 2 quinquies D.L. 151/2008, così come modificato dall'art. 2, co. 21, L. 94/2009, rubricato “Limiti
alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalizzata” prevede che: “1. Ferme le
condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici
previsti per i superstiti sono concessi a condizione che: a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente
o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o
sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e
rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti
delinquenziali cui partecipava”.
Tenuto conto dell'epoca del fatto criminoso e della richiesta del beneficio risulta applicabile, nella specie,
anche il disposto di cui al richiamato art. 2 quinquies L. n. 151/2008 sicché i benefici sono sottoposti alle due
condizioni previste dalla norma (assenza di parenti o affini del richiedente, entro il quarto grado, nei cui
confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui
alla legge 31 maggio 1965, n. 575, o nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. e estraneità del beneficiario ad ambienti e rapporti delinquenziali).
Tale norma, ponendo dei requisiti più rigidi per il riconoscimento dei benefici di legge previsti per i familiari
delle vittime della criminalità organizzata rispetto alla previsione generale contenuta nella L. 302/90, è di
stretta interpretazione, posto che essa lega al mero rapporto di parentela o affinità sino al quarto grado, con
soggetti condannati o anche solo rinviati a giudizio per fatti di mafia, una presunzione di vicinanza agli
ambienti criminali.
Il convenuto ha fondato il rigetto della richiesta (ribadito anche con il decreto n. 60/2018 a Parte_1
seguito di istanza di riesame in autotutela avanzata dalla ) rilevando la sussistenza di un rapporto di CP_1
parentela tra e: 1) , con precedenti per associazione finalizzata alla detenzione CP_1 Parte_2
e spaccio di sostanze stupefacenti;
2) , con precedenti per detenzione e spaccio di Parte_3
stupefacenti; 3) con precedenti per furto e commercio di materie esplodenti;
4) Parte_4 Pt_5
pagina 4 di 12 , con precedenti per violenza sessuale di gruppo e violenza a p.u.; 5) , denunciato Pt_6 Parte_7
per detenzione di sostanze stupefacenti;
6) , con precedenti penali per associazione camorristica, Parte_8
tutti rapporti dai quali emergerebbe la non completa estraneità ad ambienti delinquenziali della . CP_1
Come emerge dalla documentazione prodotta, la vittima del reato, ossia è stato Persona_1
oggetto di un agguato di stampo camorristico per un errore di persona ed era del tutto estraneo ad ambienti
criminali (vedi anche sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli n. 3467 del 30 gennaio 2017).
non ha alcun pregiudizio penale né contatti con ambienti criminali (vedi informativa dei CP_1
C.C. di Torre Annunziata datata 17 luglio 2017 e certificati prodotti dall'istante). Quanto alle condizioni di cui
all'art. 2 quinquies innanzi citato, deve esaminarsi la posizione dei parenti ed affini indicati nei decreti di
rigetto al fine di verificare se rientrino a meno tra le cause di esclusione...
(nipote della prima e parente entro il 4° grado) non risulta avere precedenti giudiziari, Parte_2
nulla risultando dai certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti prodotti dall'istante e non
contestati dall'amministrazione…NO (moglie di , ora separata come dedotto Pt_3 Parte_2
dall'istante) e (nipote acquisito dell'istante in quanto figlio della sorella del marito) hanno Parte_7
precedenti per violazione dell'art. 73 D.P.R. n. 330/90 (detenzione e spaccio di stupefacenti) ma si tratta di
fattispecie che non rientra tra quelle previste dal richiamato art. 2 quinquies…PA (cognato Per_1
dell'istante in quanto marito di , sorella della ricorrente) risulta avere precedenti per furto, guida Per_2
senza patente e commercio di materie esplodenti, fattispecie che non rientrano tra quelle previste dal richiamato
art. 2 quinquies…BA (marito di nipote acquisita della ) risulta avere Pt_6 Controparte_2 CP_1
precedenti per violenza sessuale di gruppo e violenza a p.u., fattispecie che non rientrano tra quelle previste dal
richiamato art. 2 quinquies…Scudo ha precedenti per associazione camorristica ma ha un grado di Pt_8
parentela con la ricorrente oltre il 4° grado, essendo il figlio del figlio del fratello del padre di CP_1
e, dunque, non rientra nella previsione normativa in esame…infine, (sorella della ricorrente) Parte_9
risulta essere stata sottoposta al foglio di via obbligatorio previsto dalla L. n. 1423/56, fattispecie che
ugualmente non rientra tra quelle previste dal richiamato art. 2 quinquies. Per quanto sopra evidenziato, il
ricorso va accolto e va dichiarato il diritto di ad ottenere i benefici richiesti”. CP_1
Con atto notificato in data 11.03.2020 ed iscritto a ruolo nello stesso giorno il ha Parte_1
tempestivamente appellato tale ordinanza chiedendo a questa Corte di riformarla integralmente, previa pagina 5 di 12 sospensione della sua efficacia esecutiva, dichiarando la non sussistenza in capo all'appellata del diritto ad ottenere i benefici previsti dalle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998, con vittoria delle spese processuali.
formalizzata la sua costituzione, ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata con CP_1
vittoria delle spese di lite e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. riproponendo, in subordine, la questione di legittimità costituzionale della norma posta a fondamento del diniego dei benefici di legge.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado e rigettata l'istanza di sospensiva, con ordinanza comunicata il 18.07.25 è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
concedendo alle parti termine in sostituzione dell'udienza per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza da equipararsi alla sua lettura in udienza.
§§§§§§
Il , con un unico motivo di gravame, lamenta la violazione e la falsa applicazione Parte_1
dell'art 2 quinquies della legge n. 186/2008, così come modificato dall'art 2, comma 21, della legge n. 94 del
2009. In particolare, l'appellante ha riesaminato la posizione di tutti i soggetti indicati nei decreti di rigetto dell'Amministrazione deducendo quanto segue:
“… in riferimento alla posizione di , nipote dell'appellata e parente Parte_2
entro il 4° grado, si osserva quanto segue. Il Tribunale ha ritenuto che il predetto non risulta Parte_2
avere precedenti giudiziari, nulla risultando dai certificati del casellario giudiziale e dai carichi pendenti
prodotti dall'istante, ma tale statuizione si basa su un dato insufficiente sotto il profilo probatorio in quanto
l'estraneità ad ambienti delinquenziali, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 302/1990, deve rilevarsi dalle
informative delle Forze dell'Ordine (questura o Carabinieri) acquisite tramite la competente Prefettura che
tratta l'istruttoria del caso…
Orbene, dalla informativa della Legione Carabinieri “Campania” - Gruppo di Torre Annunziata del
21/10/2015 (allegato 1), risulta che il sig. è gravato da precedenti per associazione finalizzata Parte_2
alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti ostativi ai sensi dell'art. 2 quinquies della legge n.
186/2008 come modificato dall'art. 2 comma 21 della legge n. 94/2009 al conseguimento dei benefici richiesti...
Anche gli accertamenti operati dal Tribunale in riferimento alla posizione di , moglie Parte_3
di , e separata dallo stesso, nonché in riferimento alla posizione di , nipote Parte_2 Parte_7
pagina 6 di 12 acquisito dell'appellata in quanto figlio della sorella del marito, e di , cognato Parte_4
dell'appellata in quanto marito di , sorella della predetta appellata, appaiono errati: il giudice Per_2
adito, in relazione ai precedenti dei predetti signori, ritiene non rientrino tra le fattispecie previste dal
richiamato articolo 2 quinquies.
Tale statuizione non appare fondata in quanto l'art. 2 quinquies comma 1 lett. b) e 9 bis della legge n.
186/2008, richiedono, espressamente, che il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti
delinquenziali; e, secondo la giurisprudenza in materia, la ratio della normativa esige una interpretazione
estensiva, non meramente letterale (…)
Pertanto il mero rapporto di coniugio, convivenza, parentela e affinità entro il quarto grado dei
beneficiari della vittima dell'evento criminoso con i soggetti gravati dai menzionati precedenti penali
costituisce, di per sé, elemento ostativo alla erogazione nei loro confronti delle provvidenze previste dalla
normativa senza la necessità, non espressamente contemplata dall'art. 2 quinquies, che i beneficiari stessi
abbiano con tali soggetti rapporti di frequentazione (…)
Parimenti errata è, poi, la statuizione resa dal Tribunale in relazione alla posizione del sig. CP_3
, marito di , nipote acquisita della appellata;
il giudice adito ritiene che i
[...] Controparte_2
precedenti per violenza sessuale di gruppo e violenza a p.u., non rientrano tra le fattispecie previste dal
richiamato art. 2 quinquies. Il Tribunale ha errato in parte qua: a prescindere dalla efferatezza e ripugnanza del
reato, devesi osservare che, contrariamente agli assunti del Tribunale, trattasi di reati previsti quali condizioni
ostative alla fruizione dei benefici richiesti dall'appellata; e ciò in forza del richiamo indiretto operato dal
comma 1 lett. a) dell'art. 2 quinquies della legge n.186/2008, come modificato dall'art. 2, comma 21, della legge
n. 94/2009, laddove prevede che i benefici previsti per i superstiti sono concessi “a condizione che il
beneficiario non risulti coniuge, coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui
confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis del codice di
procedura penale”.
Quanto, poi, alla posizione del sig. - del quale il Tribunale da atto dei precedenti per Parte_8
associazione camorristica, precisando, però, che il predetto ha un grado di parentela con la appellata oltre il 4°
grado - devesi osservare quanto segue. Tale circostanza, sebbene, stricto iure, al di fuori della previsione di cui
all'art. 2 quinquies, legge citata, costituisce, comunque, un elemento rilevante in quanto ulteriormente
pagina 7 di 12 sintomatico di un contesto familiare largamente coinvolto oltre la cerchia dei soggetti espressamente
contemplati dalla normativa, nell'ambiente della criminalità organizzata di tipo mafioso o camorristico e ciò in
contrasto alla ratio della normativa stessa.
Infine, assolutamente errata è la statuizione resa dal Tribunale in relazione alla posizione della signora
sorella della ricorrente. Questa risulta esser stata sottoposta al foglio di via obbligatorio Parte_9
previsto dalla legge n. 1423/56 e il giudice ritiene trattasi di fattispecie che ugualmente non rientra tra quelle
previste dall'art. 2 quinquies.
Orbene, tale statuizione è errata atteso che la applicazione della misura di prevenzione di cui alla legge
31 maggio 1965 n. 575, prevista dalla lett. a) dell'art. 2 quinquies della legge n. 186/2008 quale condizione
ostativa alla erogazione dei benefici, rimanda alle misure adottate ai sensi delle leggi 1423/1956 e 575/1965 che
sono state trasfuse nel Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, contenente il Codice delle leggi antimafia, a
norma degli articoli 1 e2 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (c.d. codice antimafia).
L'appellata, dal suo canto, contesta punto per punto i rilievi svolti dal e precisa quanto segue Parte_1
in riferimento alle singole posizioni:
nipote di non è gravato da alcun pregiudizio penale in quanto Parte_2 CP_1
l'informativa dei Carabinieri a cui fa riferimento il Ministero ha solo affermato che dal sistema risulta: “un
controllo di polizia, in data 29/04/2015, con , nato a [...] il [...], gravato da Persona_3
pregiudizi di polizia per associazione finalizzata alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti” (all. 8).
Gravato da pregiudizi penali è dunque e non che non ha mai commesso reati come Persona_3 Parte_2
emerge dal Certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti in cui risulta “NULLA”.
Per quanto concerne alla stessa è stato contestato il reato di detenzione e spaccio di Parte_3
sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, che non rientra tra quelli indicati dall'articolo
51, comma 3-bis, c.p.p. il quale prevede, invece, il reato molto più grave di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
Anche per (nipote di il reato contestato è quello di cui all'art. 73 del Parte_7 CP_1
D.P.R. 309/1990, come risulta dai Certificati penali (all. 11), che non rientra tra quelli indicati dall'articolo 51,
comma 3-bis, c.p.p.
Per quanto concerne (marito convivente di l'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. Parte_4 Per_2
pagina 8 di 12 non contempla i reati a lui contestati che sono furto, omessa denuncia di materie esplodenti e fabbricazione o commercio di sostanze esplodenti, così come risulta dai Certificati penali (all. 12).
Anche relativamente a (sorella di l'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. Parte_9 CP_1
non prevede il reato a lei contestato che, come risulta dai Certificati depositati (all. 13), consiste in una contravvenzione accertata in data 06/10/1982. (marito convivente di ) non CP_3 Controparte_2
ha infine mai commesso i reati che gli vengono attribuiti e la prova è data dal Certificato del Casellario
Giudiziale e dal Certificato dei Carichi Pendenti (all. 14) dai quali risulta che allo stesso è stato contestato il solo reato di ingiuria che, di certo, non rientra tra i reati previsti dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p.
Dall'esame dei Casellari Giudiziali, dei Carichi Pendenti e delle Informative di Polizia risulterebbe pertanto evidente che i parenti ed affini entro il quarto grado di non hanno commesso reati che CP_1
ostano all'acceso ai benefici previsti in favore dei parenti delle vittime della criminalità organizzata.
§§§§§§
L'appello deve essere rigettato perché infondato. Nelle more del presente giudizio la Corte di Appello di
Napoli ha infatti sollevato un'eccezione di incostituzionalità della norma invocata dall'Amministrazione
appellante e su cui sono stati fondati sia i decreti di rigetto n. 9/2016 e 60/2018 che l'odierno appello.
La Consulta, con sentenza n. 122 del 21.05.2024, ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, disparità di trattamento e del diritto di difesa, l'art. 2-
quinquies, comma 1, lett. a, del decreto-legge n. 151 del 2008, come conv., nel testo modificato dall'art. 2,
comma 21, della legge n. 94 del 2009, limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado».
Nell'operare tale negativo scrutinio della norma, il Giudice delle leggi ha in particolare osservato che la disposizione censurata dalla Corte di Appello di Napoli, la quale esclude dai benefici delle vittime della criminalità organizzata chi ha legami familiari con i soggetti colpiti da una misura di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 1965, ovvero nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione della stessa o per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., pur perseguendo la finalità legittima di evitare che le limitate risorse dello Stato siano sviate dal sostegno delle vittime della mafia e del terrorismo ed avvantaggino,
attraverso vie indirette, le stesse associazioni criminali che intendono contrastare, risulta essere in concreto sproporzionata. Da un lato, infatti, la legge già prescrive requisiti tassativi e stringenti di meritevolezza, che impongono una verifica rigorosa della radicale estraneità al contesto criminale e una penetrante verifica pagina 9 di 12 giudiziale delle condizioni tipizzate dalla legge, con un rigoroso onere probatorio imposto al beneficiario.
Dall'altro lato, la condizione ostativa, nella sua assolutezza, si configura come uno stigma, per l'appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita impedendo, in questo modo, sia al soggetto interessato di dimostrare, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare i benefici che lo Stato accorda, sia di restituire alla collettività un quadro circostanziato, senza imbrigliare nella rigidità delle presunzioni assolute la ricchezza, multiforme e contraddittoria, del reale.
La richiamata pronuncia della Corte, come è noto, ha efficacia erga omnes ed ex tunc, con conseguente caducazione retroattiva della disposizione dichiarata incostituzionale. Ne discende che l'appello del , Parte_1
basato su una norma ormai espunta dall'ordinamento, è manifestamente infondato.
Allo stato attuale il beneficio dell'elargizione ex art. 4 della legge n. 302 del 1990 non è infatti più
automaticamente escluso per i superstiti della vittima che risultino “parente o affine entro il quarto grado” dei soggetti indicati dall'art.
2-quinquies, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 151 del 2008 mentre resta impregiudicato il giudizio di meritevolezza da esprimersi alla stregua delle condizioni fissate dalla lettera b) del medesimo articolo 2 quinquies, ossia che “il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti
delinquenziali” (cfr. così cass. sez. lavoro, sent. n. 22053/2025).
Irragionevole e contraddittoria, per la Corte Costituzionale, è infatti risultata l'originaria presunzione estesa ai parenti e affini fino al quarto grado dovendosi considerare, da un lato, che la vasta categoria presa in considerazione dalla norma è caratterizzata da una diversa - e talvolta tenue - intensità del vincolo familiare e,
dall'altro, che la condizione ostativa finiva per pregiudicare proprio coloro che si dissociano dal contesto familiare e che, per tale scelta di vita, sperimentano una condizione esistenziale connotata da maggiori difficoltà.
Quanto poi alla totale estraneità della sig.ra ad ambienti e rapporti delinquenziali ex art. 2- CP_1
quinquies, comma 1, lett. b), essa è attestata dall'informativa dei Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata del
17/07/2017 (all. 19 del fascicolo di primo grado) nella quale, con riguardo alla posizione di e CP_1
dei suoi figli e si legge: CP_4 CP_5
“Agli atti di questo ufficio risultano scevri da pregiudizi e non risulta che gli stessi e la vittima Per_1
abbiano avuto rapporti con ambienti criminali del luogo o collegamenti alla criminalità. Al casellario
[...]
giudiziale e al certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, nulla è
emerso nei confronti della madre, del fratello e della sorella . Per_3 CP_5
pagina 10 di 12 Sempre in primo grado è stata inoltre prodotta un'attestazione a firma del Presidente dell'Associazione
Antiracket Ercolano per la Legalità nella quale si legge: “Si attesta con la presente che la Signora CP_1
si impegna attivamente a sostegno della Associazione Antiracket Ercolano per la legalità,
[...]
promuovendone le finalità e i valori con l'obiettivo di spingere alla denuncia contro le organizzazioni
malavitose di matrice camorristica”.
In questo grado di giudizio sono stati infine prodotti documenti, ammissibili perché di formazione sopravvenuta, ed in specie provvedimenti dello stesso Controparte_6
dei di Tipo Mafioso, rispettivamente datati 01.07.2020 e 30.01.2023, che hanno positivamente
[...] CP_7
delibato le domande dell'istante di accesso al fondo di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso
“considerato che non esiste agli atti alcuna risultanza che faccia ragionevolmente emergere l'intraneità
dell'istante e della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali”.
A fronte di una prova così netta e positiva, ogni dubbio sulla meritevolezza dell'odierna appellata è
dunque fugato e, pertanto, l'ordinanza del Tribunale di Napoli merita integrale conferma.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità media e con distrazione della somma in favore dell'avv. Giovanni Zara dichiaratosi antistatario.
Non si ravvisano, invece, le condizioni di legge per una condanna del ai sensi Parte_1
dell'art. 96 c.p.c. attesa la portata dirimente rispetto alla controversia assunta dalla pronunzia adottata in corso di causa dalla Consulta.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dal avverso l'ordinanza ex art. 702-ter co. 6 c.p.c. Parte_1
pronunziata dal Tribunale di Napoli in data 10.02.2020, a definizione del giudizio n. 18197/2018 R.G.,
pagina 11 di 12 condannando l'appellante al rimborso delle spese avversarie che si liquidano in € 12.156,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge,
distraendo la somma in favore dell'avv. Giovanni Zara.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico del , di una sanzione pari al contributo unificato Parte_1
dovuto per la proposizione del l'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 14.11.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello CP_8
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