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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11134 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2444/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 28 novembre 2025 innanzi al giudice AM OS, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvedi, sono comparsi: per parte appellante l'avv. CAPOLUPO FRANCO;
per parte appellata l'avv. Silvia Fusco per delega dell'avv. GRANDE MARIARITA;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Capolupo conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
L'avv. Fusco conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa e precisa che nel fascicolo di cui al presente grado di giudizio manca copia della perizia di parte attrice depositata nel giudizio di primo grado;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza ai sensi di cui all'art. 281 sexies c.p.c. .
Il giudice
AM OS
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice AM OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2444/2024 promossa da:
c.f.: , e , c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elett.te dom.ti in Napoli al Corso Umberto I, 237 presso lo studio C.F._2 dell'avv. CAPOLUPO FRANCO, c.f.: , dal quale sono rappresentati e C.F._3
difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- APPELLANTI
E
c.f.: in persona del p.t., elett.te dom.to in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Napoli, Piazza Municipio n. 1, Palazzo San Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. GRANDE MARIARITA,
c.f.: , in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._4
risposta in appello.
- APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e , in qualità di comproprietari del veicolo Parte_1 Parte_2
Lancia Delta tg. BE129JX, convenivano innanzi al Giudice di Pace di Napoli, il CP_1
in persona del sindaco p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati
[...] al veicolo a causa del sinistro verificatosi in data 30.05.2012, alle ore 16.00 circa, allorquando pagina 2 di 9 , percorsa via Biagio da Morcone, giunto all'incrocio, nello svotare a sinistra per Parte_2
immettersi in via Delle Penne, finiva con la ruota anteriore destra in una grossa buca non visibile e non transennata ed a causa del contraccolpo terminava la corsa contro il lato posteriore sinistro dell'auto tg. CJ502LT, in sosta in prossimità dell'incrocio, con conseguente rottura degli organi direzionali e di trasmissione dell'auto.
Si costituiva in giudizio il in persona del sindaco p.t., come si ricava dalla Controparte_1 sentenza appellata, in mancanza nel fascicolo di primo grado della produzione di parte del appellato. CP_1
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 31781.2023, rigettava la domanda in quanto non provata e compensava le spese di lite.
Avverso la predetta decisione e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 censurando la sentenza impugnata sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto non provata la domanda mentre le dichiarazioni della teste escussa, il rapporto di incidente redatto dagli Agenti di Polizia Municipale, intervenuti sul posto, e la produzione fotografica in atti consentono di ritenere provato non solo il verificarsi del sinistro secondo la dinamica dedotta in citazione ma anche i danni subiti dall'autovettura, per cui, riformulata la domanda proposta in primo grado ne hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitosi in giudizio il in persona del sindaco p.t., condivisa la sentenza Controparte_1 impugnata ne ha chiesto la conferma, ed, in subordine, ha chiesto rigettarsi la domanda per l'esclusiva responsabilità di , in qualità di conducente dell'auto danneggiata, in Parte_2 ordine al verificarsi del sinistro stante la visibilità della buca o, comunque, riconoscersi il concorso di colpa di quest'ultimo ed, in via ulteriormente subordinata, contestata la misura della pretesa risarcitoria, ha chiesto di ridurla.
Venendo al merito, l'impugnata sentenza presenta un dispositivo esatto in diritto ma ne va riformata la motivazione, stante l'infondatezza della domanda attorea per motivi diversi da quelli accertati in primo grado atteso l'avvenuto espletamento dell'attività istruttoria, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di Pace.
pagina 3 di 9 In via preliminare, la domanda proposta dagli appellanti va qualificata come azione di risarcimento del danno di cui all'art. 2051 c.c. dato che questi hanno fatto valere la responsabilità del in qualità di custode della strada dove sarebbe Controparte_1
asseritamente avvenuto il sinistro.
Venendo al merito, infatti, la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
Per cui ove, anche, il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
In ordine alla causalità materiale occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa, mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di due presupposti:
l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione
(Cass. n. 11592/2010).
Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Il caso fortuito è stato interpretato in senso molto ampio, tale da ricomprendere il fatto naturale
(la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed anche la condotta dello stesso danneggiato.
pagina 4 di 9 Quanto alla condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, la sua considerazione
è, altresì, imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. .
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 10-03-2021, n. 6554); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza, ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa.
Nel caso di specie, può dirsi provato il verificarsi del sinistro secondo la dinamica dedotta dagli attori, attuali appellanti, tuttavia, questi ultimi non hanno assolto all'onere assertivo, che rappresenta un ineliminabile corollario dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., sugli stessi incombente in ordine alla causalità materiale non avendo allegato i due richiamati presupposti: la pericolosità del tratto stradale percorso a causa della presenza della buca e l'invisibilità di tale alterazione.
Infatti, gli attori si sono limitati a dedurre che l'auto finiva, con la ruota anteriore destra, << in una grossa buca… non visibile e non transennata>>.
Tale descrizione appare alquanto generica.
pagina 5 di 9 Infatti, come chiarito, nel caso in cui il danno sia cagionato da una cosa generalmente innocua, tale essendo la pavimentazione di una strada pubblica, l'attore avrebbe dovuto allegare e provare i due dedotti presupposti, vale a dire l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione e, nella fattispecie, non viene non solo non viene fornita alcuna descrizione della buca e tanto meno delle sue dimensioni al fine di valutarne la pericolosità ma non vengono indicate le circostanze che ne avrebbero precluso la visibilità.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del fatto cui si vorrebbe causalmente ascrivere il danno per il cui risarcimento si agisce ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda atteso che non si allegano gli elementi funzionali a far comprendere che lo stato dei luoghi presentava un'oggettiva situazione di pericolosità non visibile e, pertanto, inevitabile.
Ma anche volendo superare il ridetto vizio deduttivo in ordine all'eccessiva genericità dell'esposizione dei fatti di cui all'atto di citazione, la domanda è carente anche dal punto di vista probatorio giacché l'attore ha omesso di allegare agli atti la documentazione fotografica raffigurante la buca ed il tratto di strada dove la stessa era posizionata anche al fine di far confermare alla teste la riferibilità delle fotografie al luogo di effettiva verificazione dl sinistro.
Inoltre, ove pur si ritenesse assolto l'onere assertivo e probatorio dalle circostanze di fatto in cui si è svolto il sinistro, è possibile affermare che lo stesso sia da ascrivere all'esclusiva negligenza di , conducente dell'autovettura danneggiata. Parte_2
Infatti, nell'atto di citazione si legge che la macchina finiva in una <>, come confermato dalla teste escussa e riscontrato nel rapporto di incidente, redatto dagli Agenti di
Polizia Municipale, intervenuti sul posto ove si rappresentava che la buca avesse un diametro di circa 30X40 cm e fosse profonda circa 10 cm, pertanto, tenuto conto delle dimensioni della buca, della circostanza che il sinistro si verificava alle ore 16.00 del mese di maggio, quindi, in un momento di piena luce e che le condizioni metereologiche erano serene, può dirsi che la stessa fosse visibile ed evitabile dal conducente, tenuto conto che si trovava in prossimità di un incrocio in cui l'attenzione avrebbe dovuto essere maggiore.
Parimenti, la pretesa risarcitoria dagli stessi fatta valere non può trovare accoglimento per il mancato assolvimento all'onere assertivo in ordine ai cd. danni conseguenza subiti dalla autovettura di proprietà degli appellanti dato che non hanno indicato in cosa si siano concretati,
pagina 6 di 9 limitandosi a rappresentare che, in conseguenza del sinistro, il veicolo subiva “ la rottura degli organi direzionali e di trasmissione dell'auto”, senza specificare quali fossero le parti meccaniche e della carrozzeria compromesse.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che << L'attore ha… il dovere di indicare analiticamente… in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale…
Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette nè il giudice, nè il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perchè tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Sent. 30-06-2015, n. 13328 che richiama Cass. civ, Sez. III, Sent. 18-01.2012 n. 691 che ha stabilito che < risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo>>)
Inoltre, il rinvio per relationem alla documentazione depositata, segnatamente alla perizia di parte, per l'individuazione dei danni non consente di ritenere assolto al richiamato onere atteso che la documentazione offerta in comunicazione non svolge una funzione integrativa della domanda ma solo probatoria di un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione, l'unico notificato al convenuto, affinché questi sia edotto dell'azione esperita nei suoi confronti e sia in grado, sin da subito, di valutare la riconducibilità delle conseguenze dannose descritte alla condotta dannosa che gli viene imputata.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena pagina 7 di 9 di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>>
(cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/03/2013, n. 7115).
In ragione di quanto esposto l'appello va rigettato.
In ragione del criterio della soccombenza, condanna e , in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore del in persona del sindaco p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei Controparte_1
parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 1.101 e 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito delle memorie di replica) con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 31781.2023 del Giudice di Pace di Napoli, proposto da e nei confronti del in persona Parte_1 Parte_2 Controparte_1 del sindaco p.t., così provvede:
1.rigetta l'appello;
2. condanna CA e CA AR al pagamento delle spese di lite del presente Pt_1
grado di giudizio in favore del in persona del sindaco p.t., che si liquidano in Controparte_1
893,20 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
pagina 8 di 9 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, a carico di e , di un Parte_1 Parte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 28/11/2025
Il giudice
AM OS
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 28 novembre 2025 innanzi al giudice AM OS, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvedi, sono comparsi: per parte appellante l'avv. CAPOLUPO FRANCO;
per parte appellata l'avv. Silvia Fusco per delega dell'avv. GRANDE MARIARITA;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Capolupo conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
L'avv. Fusco conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa e precisa che nel fascicolo di cui al presente grado di giudizio manca copia della perizia di parte attrice depositata nel giudizio di primo grado;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza ai sensi di cui all'art. 281 sexies c.p.c. .
Il giudice
AM OS
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice AM OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2444/2024 promossa da:
c.f.: , e , c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elett.te dom.ti in Napoli al Corso Umberto I, 237 presso lo studio C.F._2 dell'avv. CAPOLUPO FRANCO, c.f.: , dal quale sono rappresentati e C.F._3
difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- APPELLANTI
E
c.f.: in persona del p.t., elett.te dom.to in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Napoli, Piazza Municipio n. 1, Palazzo San Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. GRANDE MARIARITA,
c.f.: , in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._4
risposta in appello.
- APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e , in qualità di comproprietari del veicolo Parte_1 Parte_2
Lancia Delta tg. BE129JX, convenivano innanzi al Giudice di Pace di Napoli, il CP_1
in persona del sindaco p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati
[...] al veicolo a causa del sinistro verificatosi in data 30.05.2012, alle ore 16.00 circa, allorquando pagina 2 di 9 , percorsa via Biagio da Morcone, giunto all'incrocio, nello svotare a sinistra per Parte_2
immettersi in via Delle Penne, finiva con la ruota anteriore destra in una grossa buca non visibile e non transennata ed a causa del contraccolpo terminava la corsa contro il lato posteriore sinistro dell'auto tg. CJ502LT, in sosta in prossimità dell'incrocio, con conseguente rottura degli organi direzionali e di trasmissione dell'auto.
Si costituiva in giudizio il in persona del sindaco p.t., come si ricava dalla Controparte_1 sentenza appellata, in mancanza nel fascicolo di primo grado della produzione di parte del appellato. CP_1
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 31781.2023, rigettava la domanda in quanto non provata e compensava le spese di lite.
Avverso la predetta decisione e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 censurando la sentenza impugnata sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto non provata la domanda mentre le dichiarazioni della teste escussa, il rapporto di incidente redatto dagli Agenti di Polizia Municipale, intervenuti sul posto, e la produzione fotografica in atti consentono di ritenere provato non solo il verificarsi del sinistro secondo la dinamica dedotta in citazione ma anche i danni subiti dall'autovettura, per cui, riformulata la domanda proposta in primo grado ne hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitosi in giudizio il in persona del sindaco p.t., condivisa la sentenza Controparte_1 impugnata ne ha chiesto la conferma, ed, in subordine, ha chiesto rigettarsi la domanda per l'esclusiva responsabilità di , in qualità di conducente dell'auto danneggiata, in Parte_2 ordine al verificarsi del sinistro stante la visibilità della buca o, comunque, riconoscersi il concorso di colpa di quest'ultimo ed, in via ulteriormente subordinata, contestata la misura della pretesa risarcitoria, ha chiesto di ridurla.
Venendo al merito, l'impugnata sentenza presenta un dispositivo esatto in diritto ma ne va riformata la motivazione, stante l'infondatezza della domanda attorea per motivi diversi da quelli accertati in primo grado atteso l'avvenuto espletamento dell'attività istruttoria, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di Pace.
pagina 3 di 9 In via preliminare, la domanda proposta dagli appellanti va qualificata come azione di risarcimento del danno di cui all'art. 2051 c.c. dato che questi hanno fatto valere la responsabilità del in qualità di custode della strada dove sarebbe Controparte_1
asseritamente avvenuto il sinistro.
Venendo al merito, infatti, la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
Per cui ove, anche, il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
In ordine alla causalità materiale occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa, mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di due presupposti:
l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione
(Cass. n. 11592/2010).
Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Il caso fortuito è stato interpretato in senso molto ampio, tale da ricomprendere il fatto naturale
(la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed anche la condotta dello stesso danneggiato.
pagina 4 di 9 Quanto alla condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, la sua considerazione
è, altresì, imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. .
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 10-03-2021, n. 6554); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza, ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa.
Nel caso di specie, può dirsi provato il verificarsi del sinistro secondo la dinamica dedotta dagli attori, attuali appellanti, tuttavia, questi ultimi non hanno assolto all'onere assertivo, che rappresenta un ineliminabile corollario dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., sugli stessi incombente in ordine alla causalità materiale non avendo allegato i due richiamati presupposti: la pericolosità del tratto stradale percorso a causa della presenza della buca e l'invisibilità di tale alterazione.
Infatti, gli attori si sono limitati a dedurre che l'auto finiva, con la ruota anteriore destra, << in una grossa buca… non visibile e non transennata>>.
Tale descrizione appare alquanto generica.
pagina 5 di 9 Infatti, come chiarito, nel caso in cui il danno sia cagionato da una cosa generalmente innocua, tale essendo la pavimentazione di una strada pubblica, l'attore avrebbe dovuto allegare e provare i due dedotti presupposti, vale a dire l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione e, nella fattispecie, non viene non solo non viene fornita alcuna descrizione della buca e tanto meno delle sue dimensioni al fine di valutarne la pericolosità ma non vengono indicate le circostanze che ne avrebbero precluso la visibilità.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del fatto cui si vorrebbe causalmente ascrivere il danno per il cui risarcimento si agisce ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda atteso che non si allegano gli elementi funzionali a far comprendere che lo stato dei luoghi presentava un'oggettiva situazione di pericolosità non visibile e, pertanto, inevitabile.
Ma anche volendo superare il ridetto vizio deduttivo in ordine all'eccessiva genericità dell'esposizione dei fatti di cui all'atto di citazione, la domanda è carente anche dal punto di vista probatorio giacché l'attore ha omesso di allegare agli atti la documentazione fotografica raffigurante la buca ed il tratto di strada dove la stessa era posizionata anche al fine di far confermare alla teste la riferibilità delle fotografie al luogo di effettiva verificazione dl sinistro.
Inoltre, ove pur si ritenesse assolto l'onere assertivo e probatorio dalle circostanze di fatto in cui si è svolto il sinistro, è possibile affermare che lo stesso sia da ascrivere all'esclusiva negligenza di , conducente dell'autovettura danneggiata. Parte_2
Infatti, nell'atto di citazione si legge che la macchina finiva in una <>, come confermato dalla teste escussa e riscontrato nel rapporto di incidente, redatto dagli Agenti di
Polizia Municipale, intervenuti sul posto ove si rappresentava che la buca avesse un diametro di circa 30X40 cm e fosse profonda circa 10 cm, pertanto, tenuto conto delle dimensioni della buca, della circostanza che il sinistro si verificava alle ore 16.00 del mese di maggio, quindi, in un momento di piena luce e che le condizioni metereologiche erano serene, può dirsi che la stessa fosse visibile ed evitabile dal conducente, tenuto conto che si trovava in prossimità di un incrocio in cui l'attenzione avrebbe dovuto essere maggiore.
Parimenti, la pretesa risarcitoria dagli stessi fatta valere non può trovare accoglimento per il mancato assolvimento all'onere assertivo in ordine ai cd. danni conseguenza subiti dalla autovettura di proprietà degli appellanti dato che non hanno indicato in cosa si siano concretati,
pagina 6 di 9 limitandosi a rappresentare che, in conseguenza del sinistro, il veicolo subiva “ la rottura degli organi direzionali e di trasmissione dell'auto”, senza specificare quali fossero le parti meccaniche e della carrozzeria compromesse.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che << L'attore ha… il dovere di indicare analiticamente… in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale…
Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette nè il giudice, nè il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perchè tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Sent. 30-06-2015, n. 13328 che richiama Cass. civ, Sez. III, Sent. 18-01.2012 n. 691 che ha stabilito che < risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo>>)
Inoltre, il rinvio per relationem alla documentazione depositata, segnatamente alla perizia di parte, per l'individuazione dei danni non consente di ritenere assolto al richiamato onere atteso che la documentazione offerta in comunicazione non svolge una funzione integrativa della domanda ma solo probatoria di un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione, l'unico notificato al convenuto, affinché questi sia edotto dell'azione esperita nei suoi confronti e sia in grado, sin da subito, di valutare la riconducibilità delle conseguenze dannose descritte alla condotta dannosa che gli viene imputata.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena pagina 7 di 9 di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>>
(cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/03/2013, n. 7115).
In ragione di quanto esposto l'appello va rigettato.
In ragione del criterio della soccombenza, condanna e , in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore del in persona del sindaco p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei Controparte_1
parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 1.101 e 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito delle memorie di replica) con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 31781.2023 del Giudice di Pace di Napoli, proposto da e nei confronti del in persona Parte_1 Parte_2 Controparte_1 del sindaco p.t., così provvede:
1.rigetta l'appello;
2. condanna CA e CA AR al pagamento delle spese di lite del presente Pt_1
grado di giudizio in favore del in persona del sindaco p.t., che si liquidano in Controparte_1
893,20 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
pagina 8 di 9 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, a carico di e , di un Parte_1 Parte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 28/11/2025
Il giudice
AM OS
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