CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da DO CE ST RB OR AN CC - Presidente - Sent. n. 1790/2025 sez. IU OV - Relatore - CC – 04/12/2025 MA TI OS R.G.N. 29573/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da UL GE nato in [...] il [...] cui 01s0Mei; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IU OV;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Marilia Di Nardo che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza di cui in epigrafe confermava la sentenza del 29/03/2023 del tribunale di Tivoli, di condanna di UL GE in ordine ai reati ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Penale Sent. Sez. 3 Num. 176 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 04/12/2025 2 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso mediante il proprio difensore UL GE, deducendo quattro motivi di impugnazione. 3. Rappresenta con il primo motivo il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p., trattandosi di condotta suscettibile di essere ritenuta tenue ex art. 131 bis c.p. citato e stante il suo carattere unitario, come tale esulante dallo schema di condotte plurime e reiterate. 4. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 58 L. 689/81 in relazione all'art. 2 comma 4 c.p. e il correlato vizio di motivazione, attesa l'applicabilità, in tema di pena sostitutiva, negata, della disciplina già vigente anteriormente alla riforma cd. "Cartabia" e il vizio di motivazione apparente a fronte del diniego intervenuto e solo giustificato dal rilievo di un precedente giudiziario a carico dell'imputato. Il giudice avrebbe solo dovuto rilevare l'assenza di condizioni ostative e la circostanza per cui, scontata la pena, l'imputato non aveva commesso ulteriori reati dal 2016. Si sottolinea come le pene sostitutive siano applicabili anche nei confronti di recidivi seppur reiterati, alla luce delle condizioni ostative legislativamente stabilite, che appaiono del tutto indipendenti dalla eventuale negativa personalità desumibile da precedenti penali. 5. Con il terzo motivo, rappresenta la violazione dell'art. 240 c.p. in ordine alla intervenuta confisca di denaro, non qualificabile come profitto di illecito conseguito attraverso cessioni ipotizzate come preventivamente realizzate dal prevenuto precedentemente all'arresto, non essendo stato egli mai scorto nel compiere tali cessioni, nonché il vizio di motivazione al riguardo. 6. Con il quarto motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine alla misura della pena e ai criteri di relativa misurazione, avendo la Corte solo confermato la scelta dosimetrica del primo giudice, attraverso una mera affermazione di adeguatezza. 1. Il primo motivo è inammissibile, a fronte della congrua motivazione che ha escluso la speciale tenuità in quanto, al di là del richiamo al profilo soggettivo di recidivo dell'imputato, ciò che rileva in sentenza è già il 3 giudizio di gravità delle condotte con particolare riguardo, come precisato dai giudici, al carattere "pesante" della sostanza stupefacente spacciata ( cfr. capo b) della contestazione) e al complessivo valore ponderale, tale da aver portato alla rilevazione di ben 42 dosi. 2. Il secondo motivo è infondato. Nell'esaminare questo motivo si deve preliminarmente osservare (cfr. al riguardo Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Rv. 288658 - 01) che ai sensi dell'art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, nel valutare se applicare una pena sostitutiva il giudice deve tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale». Il novellato art. 58 stabilisce che, il giudice debba valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Quando motiva sull'applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, anche se non deve valutarli tanto nella prospettiva della me quanto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione, Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381). Se è vero, dunque, che il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto nell'art. 58 legge n. 689/81, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006), è anche vero che, per giustificare la propria prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni, il giudice può trarre argomenti dalla natura, dal numero dei 22/10/2024, Rv. 287348 che ha ritenuto esente da censure una decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione che aveva valorizzato i precedenti specifici dell'imputato e, segnatamente, le precedenti condanne per evasione e violazione degli obblighi inerti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale). Nel caso in esame, deve premettersi anche che, un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, e quindi una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai 4 quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Rv. 191487). I giudici di merito, alla luce della complessiva sentenza impugnata, hanno ritenuto che i precedenti dell'imputato sostitutive richieste più idonee alla rieducazione rispetto alla pena detentiva. In particolare, tanto si ricava dalla circostanza per cui la corte di appello non si è solo limitata ad evidenziare, come indicativa di un soggetto inaffidabile per l'applicazione di una pena sostitutiva, la personalità dell'imputato quale emergente dal certificato penale, ma ha anche sottolineato e specificato, poco prima di formulare tale rilievo conclusivo e sintetico, la condizione del ricorrente quale recidivo specifico e infraquinquennale, tanto da far ritenere il fatto sub iudice non come episodico bensì quale "espressione di una vera e propria scelta di vita". Ha altresì aggiunto - all'evidente fine di scandagliare un eventuale superamento, ai fini della applicazione della pena sostitutiva, della condizione soggettiva così delineabile -, che neppure è emersa alcuna "elaborazione critica della vicenda da cui dedurre segni di volontà di recupero e inversione delle proprie condotte delinquenziali". Ne consegue la infondatezza del motivo a fronte di tale adeguata motivazione. Ha inoltre anche evidenziato come la pluralità delle condotte e le loro modalità, siano indici di "stabile e professionale" attività criminale. 3. Quanto al terzo motivo, esso è inammissibile siccome nuovo alla luce della sintesi dei motivi di gravame di cui alla sentenza impugnata, che non può ritenersi adeguatamente contestata attraverso la mera affermazione, riportata nel motivo medesimo, e per vero neppure riscontrabile comunque nello scarno atto di gravame, secondo la quale la censura in questione sarebbe stata già sollevata in appello attraverso la evidenziazione di una omessa considerazione del passaggio di mano del denaro e della non riconducibilità della stessa confisca al solo profitto dello spaccio, alla luce delle condizioni di vita e capacità reddituali dell'imputato come documentate. Va aggiunto che sono stati sequestrati e confiscati, quanto al denaro, solo 30 euro, con restituzione della parte restante e che la predetta somma alla luce della prima sentenza è stata ricondotta alle cessioni di cui al capo b), in linea dunque con il principio per cui il riconoscimento della fattispecie ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 non osta, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 240 cod. pen., alla confisca del denaro costituente prodotto, profitto o provento del reato medesimo (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016 Rv. 267900 – 01 Ka), oltre che del prezzo. L'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che c 5 profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707), ovvero del prezzo del reato medesimo ossia di quanto dato in corrispettivo per la sua effet ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Come anche del prezzo ove emerga un corrispettivo per la diversa condotta di detenzione a fine di spaccio. Nel caso in esame è contestata non solo la detenzione, a fini di spaccio (capo a) ma anche una vendita di sostanze stupefacenti. Per completezza, va ricordato anche che in tema di stupefacenti, il disposto dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., richiede, laddove siano contestati traffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante importo, una motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra possidenze dell'imputato e redditi leciti, tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente disposta la confisca della somma di euro 240,90 a carico di un imputato, già più volte condannato per reati in materia di droga, senza fissa dimora, privo di un'occupazione stabile, che aveva genericamente addotto la provenienza di una parte della somma in questione dall'attività di commerciante ambulante, senza tuttavia fornire indicazioni precise in merito alla stessa). (Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, Rv. 286254 - 01) 5. L'ultimo motivo è inammissibile siccome generico, in assenza di ogni specificazione del vizio dedotto, di violazione di legge, di cui non si sono illustrate concrete ragioni giustificative, sostituite da una mera evocazione di un dovere di motivare, ampiamente assolto mediante l'evidenziazione sia della negativa personalità che della pluralità delle condotte e delle modalità di azione, assunte come denotanti professionalità criminale. Il motivo è per giunta nuovo, atteso che con atto di appello si censurava non la pena in sé bensì il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in via prevalente, con conseguente riduzione di pena. 6 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IU OV DO CE
avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IU OV;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Marilia Di Nardo che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza di cui in epigrafe confermava la sentenza del 29/03/2023 del tribunale di Tivoli, di condanna di UL GE in ordine ai reati ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Penale Sent. Sez. 3 Num. 176 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 04/12/2025 2 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso mediante il proprio difensore UL GE, deducendo quattro motivi di impugnazione. 3. Rappresenta con il primo motivo il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p., trattandosi di condotta suscettibile di essere ritenuta tenue ex art. 131 bis c.p. citato e stante il suo carattere unitario, come tale esulante dallo schema di condotte plurime e reiterate. 4. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 58 L. 689/81 in relazione all'art. 2 comma 4 c.p. e il correlato vizio di motivazione, attesa l'applicabilità, in tema di pena sostitutiva, negata, della disciplina già vigente anteriormente alla riforma cd. "Cartabia" e il vizio di motivazione apparente a fronte del diniego intervenuto e solo giustificato dal rilievo di un precedente giudiziario a carico dell'imputato. Il giudice avrebbe solo dovuto rilevare l'assenza di condizioni ostative e la circostanza per cui, scontata la pena, l'imputato non aveva commesso ulteriori reati dal 2016. Si sottolinea come le pene sostitutive siano applicabili anche nei confronti di recidivi seppur reiterati, alla luce delle condizioni ostative legislativamente stabilite, che appaiono del tutto indipendenti dalla eventuale negativa personalità desumibile da precedenti penali. 5. Con il terzo motivo, rappresenta la violazione dell'art. 240 c.p. in ordine alla intervenuta confisca di denaro, non qualificabile come profitto di illecito conseguito attraverso cessioni ipotizzate come preventivamente realizzate dal prevenuto precedentemente all'arresto, non essendo stato egli mai scorto nel compiere tali cessioni, nonché il vizio di motivazione al riguardo. 6. Con il quarto motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine alla misura della pena e ai criteri di relativa misurazione, avendo la Corte solo confermato la scelta dosimetrica del primo giudice, attraverso una mera affermazione di adeguatezza. 1. Il primo motivo è inammissibile, a fronte della congrua motivazione che ha escluso la speciale tenuità in quanto, al di là del richiamo al profilo soggettivo di recidivo dell'imputato, ciò che rileva in sentenza è già il 3 giudizio di gravità delle condotte con particolare riguardo, come precisato dai giudici, al carattere "pesante" della sostanza stupefacente spacciata ( cfr. capo b) della contestazione) e al complessivo valore ponderale, tale da aver portato alla rilevazione di ben 42 dosi. 2. Il secondo motivo è infondato. Nell'esaminare questo motivo si deve preliminarmente osservare (cfr. al riguardo Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Rv. 288658 - 01) che ai sensi dell'art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, nel valutare se applicare una pena sostitutiva il giudice deve tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale». Il novellato art. 58 stabilisce che, il giudice debba valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Quando motiva sull'applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, anche se non deve valutarli tanto nella prospettiva della me quanto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione, Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381). Se è vero, dunque, che il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto nell'art. 58 legge n. 689/81, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006), è anche vero che, per giustificare la propria prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni, il giudice può trarre argomenti dalla natura, dal numero dei 22/10/2024, Rv. 287348 che ha ritenuto esente da censure una decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione che aveva valorizzato i precedenti specifici dell'imputato e, segnatamente, le precedenti condanne per evasione e violazione degli obblighi inerti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale). Nel caso in esame, deve premettersi anche che, un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, e quindi una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai 4 quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Rv. 191487). I giudici di merito, alla luce della complessiva sentenza impugnata, hanno ritenuto che i precedenti dell'imputato sostitutive richieste più idonee alla rieducazione rispetto alla pena detentiva. In particolare, tanto si ricava dalla circostanza per cui la corte di appello non si è solo limitata ad evidenziare, come indicativa di un soggetto inaffidabile per l'applicazione di una pena sostitutiva, la personalità dell'imputato quale emergente dal certificato penale, ma ha anche sottolineato e specificato, poco prima di formulare tale rilievo conclusivo e sintetico, la condizione del ricorrente quale recidivo specifico e infraquinquennale, tanto da far ritenere il fatto sub iudice non come episodico bensì quale "espressione di una vera e propria scelta di vita". Ha altresì aggiunto - all'evidente fine di scandagliare un eventuale superamento, ai fini della applicazione della pena sostitutiva, della condizione soggettiva così delineabile -, che neppure è emersa alcuna "elaborazione critica della vicenda da cui dedurre segni di volontà di recupero e inversione delle proprie condotte delinquenziali". Ne consegue la infondatezza del motivo a fronte di tale adeguata motivazione. Ha inoltre anche evidenziato come la pluralità delle condotte e le loro modalità, siano indici di "stabile e professionale" attività criminale. 3. Quanto al terzo motivo, esso è inammissibile siccome nuovo alla luce della sintesi dei motivi di gravame di cui alla sentenza impugnata, che non può ritenersi adeguatamente contestata attraverso la mera affermazione, riportata nel motivo medesimo, e per vero neppure riscontrabile comunque nello scarno atto di gravame, secondo la quale la censura in questione sarebbe stata già sollevata in appello attraverso la evidenziazione di una omessa considerazione del passaggio di mano del denaro e della non riconducibilità della stessa confisca al solo profitto dello spaccio, alla luce delle condizioni di vita e capacità reddituali dell'imputato come documentate. Va aggiunto che sono stati sequestrati e confiscati, quanto al denaro, solo 30 euro, con restituzione della parte restante e che la predetta somma alla luce della prima sentenza è stata ricondotta alle cessioni di cui al capo b), in linea dunque con il principio per cui il riconoscimento della fattispecie ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 non osta, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 240 cod. pen., alla confisca del denaro costituente prodotto, profitto o provento del reato medesimo (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016 Rv. 267900 – 01 Ka), oltre che del prezzo. L'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che c 5 profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707), ovvero del prezzo del reato medesimo ossia di quanto dato in corrispettivo per la sua effet ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Come anche del prezzo ove emerga un corrispettivo per la diversa condotta di detenzione a fine di spaccio. Nel caso in esame è contestata non solo la detenzione, a fini di spaccio (capo a) ma anche una vendita di sostanze stupefacenti. Per completezza, va ricordato anche che in tema di stupefacenti, il disposto dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., richiede, laddove siano contestati traffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante importo, una motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra possidenze dell'imputato e redditi leciti, tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente disposta la confisca della somma di euro 240,90 a carico di un imputato, già più volte condannato per reati in materia di droga, senza fissa dimora, privo di un'occupazione stabile, che aveva genericamente addotto la provenienza di una parte della somma in questione dall'attività di commerciante ambulante, senza tuttavia fornire indicazioni precise in merito alla stessa). (Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, Rv. 286254 - 01) 5. L'ultimo motivo è inammissibile siccome generico, in assenza di ogni specificazione del vizio dedotto, di violazione di legge, di cui non si sono illustrate concrete ragioni giustificative, sostituite da una mera evocazione di un dovere di motivare, ampiamente assolto mediante l'evidenziazione sia della negativa personalità che della pluralità delle condotte e delle modalità di azione, assunte come denotanti professionalità criminale. Il motivo è per giunta nuovo, atteso che con atto di appello si censurava non la pena in sé bensì il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in via prevalente, con conseguente riduzione di pena. 6 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IU OV DO CE