Cass. pen., sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 176
CASS
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata applicazione della speciale tenuità del fatto

    La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di appello congrua nell'escludere la speciale tenuità, evidenziando la gravità della sostanza stupefacente, il suo valore ponderale e la quantità di dosi ricavate, oltre al profilo soggettivo di recidivo dell'imputato.

  • Rigettato
    Erronea applicazione degli artt. 58 L. 689/81 in relazione all'art. 2 comma 4 c.p. e vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando la necessità di valutare i precedenti penali ai fini dell'applicazione delle pene sostitutive, anche alla luce della personalità dell'imputato, della sua recidiva specifica e infraquinquennale, e dell'assenza di una elaborazione critica della vicenda e di volontà di recupero. La pluralità delle condotte è stata interpretata come indice di attività criminale stabile e professionale.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 240 c.p. in ordine alla confisca di denaro

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile in quanto nuovo e non adeguatamente contestato in appello. Ha inoltre precisato che solo 30 euro sono stati confiscati, che la somma è riconducibile alle cessioni contestate e che la confisca del denaro come profitto o provento del reato di spaccio è legittima, anche in presenza di fattispecie ex art. 73 comma 5 DPR 309/90.

  • Rigettato
    Vizio di violazione di legge in ordine alla misura della pena e ai criteri di relativa misurazione

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché generico, nuovo e privo di specifiche ragioni giustificative. La motivazione della Corte di appello è stata ritenuta ampia nell'evidenziare la personalità dell'imputato, la pluralità delle condotte e la professionalità criminale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 176
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 176
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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