Articolo 27 della Legge 26 aprile 1986, n. 193
Articolo 26Articolo 28
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5 giugno 1986
Art. 27.
All' articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340 , ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 , relativo alla composizione del consiglio di amministrazione del Registro navale italiano, e' aggiunta la seguente lettera:
k) un rappresentante della cantieristica della nautica da diporto, designato dalle associazioni di categoria piu' rappresentatiVe sul piano nazionale".
Nota all'art. 27:
Il testo dell' art. 10 del D.L.C.P.S. n. 340/1947 (Riordinamento del Registro italiano navale), come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 10. - Il consiglio di amministrazione e' composto dei seguenti membri:
a) il presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;
b) il presidente del Comitato superiore della navigazione;
c) il direttore generale del naviglio presso il Ministero della marina mercantile;
d) il direttore generale del traffico marittimo presso il Ministero della marina mercantile;
e) il capo dei servizi per la navigazione interna presso l'ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
f) il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche presso il Ministero della diFesa (Marina);
g) due esperti di particolare rinomanza in materia di marina mercantile, nominati dal Ministro per la marina mercantile;
h) il presidente dell'Istituto nazionale per studi cd esperienze di architettura navale;
i) il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
l) il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione;
m) un rappresentante dell'Associazione nazionale imprese assicuratrici e un rappresentante del Comitato assicuratori marittimi di Genova, nominati dalle rispettive organizzazioni tra persone particolarmente esperte nel campo delle assicurazioni marittime;
n) i rappresentanti delle camere di commercio di Genova, Venezia e Napoli, nominati dalle rispettive camere;
o) un rappresentante dei commercianti nominato dalla Confederazione italiana dei commercianti;
p) due costruttori navali nominati dall'Associazione dei costruttori navali;
q) un ingegnere navale e meccanico, in rappresentanza delle industrie navali e meccaniche, nominato dall'ordine degli ingegneri;
r) un ingegnere in rappresentanza delle industrie siderurgiche, nominato dall'Associazione siderurgici (Assider);
s) due rappresentanti degli armatori nominati dalla Confederazione degli armatori italiani, sedente in Roma;
t) due amministratori delegati o direttori di societa' di navigazione marittima di linea, nominati dalla Confederazione degli armatori italiani;
u) un rappresentante di societa' di navigazione interna, nominato dalla Federazione nazionale imprese trasporti;
v) un rappresentante della gente di mare, nominato dalla relativa organizzazione;
z) un rappresentante della cantieristica della nautica da diporto, designato dalle associazioni di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale".
Entrata in vigore il 5 giugno 1986