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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/06/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5401/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5401/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in NT (SR), Via Cerere,
n.4, presso lo studio dell'Avv. Floriana Indovino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Carlentini (SR), Via Fiume n. 38;
- resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 22/06/2023); all'udienza cartolare del 18 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate telematicamente dal ricorrente, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 28 novembre 2022, la SI.ra ha chiesto la pronuncia di Parte_1
separazione personale dal marito, con il quale ha contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, a Carlentini (SR) il giorno 21/09/2002 (Atto n. 31, Parte II, Serie A, Anno 2002).
pagina 1 di 7 Ha precisato che dall'unione coniugale sono nati due figli: (a NT (SR), Persona_1
l'11/08/2004), ad oggi maggiorenne e non economicamente autosufficiente e (a Persona_2
Catania, il 12/08/2008), ad oggi minorenne.
Ha esposto, in premessa, che i coniugi avevano presentato domanda congiunta di separazione nell'anno
2021, ma all'udienza presidenziale del 24/05/2021, avevano dichiarato di essersi riconciliati con conseguente estinzione del giudizio.
Tuttavia, nonostante il tentativo di riconciliazione esperito dalle parti, l'unione coniugale è entrata in crisi irreversibile a causa dei comportamenti aggressivi e dello stato di ubriachezza in cui spesso si trova il , al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza di fatto già cessata. CP_1
Ciò premesso, con riferimento ai rapporti personali, ha chiesto l'autorizzazione a Parte_1
vivere separata dal marito, di affidare in via esclusiva il figlio minore alla stessa, Persona_2
precisando che il padre possa vedere il figlio due volte a settimana compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, mentre in occasione delle festività, che il minore possa trascorrerle ad anni alterni con la madre e con il padre;
nessuna statuizione per il figlio in quanto divenuto Persona_1
maggiorenne nel mese di agosto 2022.
Con riferimento ai rapporti patrimoniali, la ricorrente ha chiesto di assegnare alla stessa la casa coniugale, nella quale vive insieme ai propri figli, sita in Carlentini (SR), Via Fiume n.38, (di sua proprietà esclusiva), ivi compresi tutti gli arredi, nonchè di disporre a carico del un assegno di CP_1
mantenimento, da corrispondere alla stessa, per entrambi i figli nella misura di € 750,00 entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Aprile 2022, e da adeguarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al pagamento del 50 % di tutte le spese mediche, scolastiche e straordinarie concordate preventivamente (da intendersi anche retta scolastica, mensa, gite scolastiche, pre scuola e post scuola, servizio pulmino, attività sportive, visite mediche non convenzionate, etc.); inoltre, ha chiesto di disporre la corresponsione dell'assegno unico dei figli direttamente in suo favore per l'intero; infine, ha chiesto di disporre un assegno di mantenimento nei suoi confronti nella misura di € 200,00 entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con decreto del 16/12/2022, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha ordinato la comparizione personale dei coniugi all'udienza del 3/04/2023, fissando il termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per depositare memoria difensiva.
Integrato il contraddittorio il resistente non è comparso avanti al Presidente delegato cosicché non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
pagina 2 di 7 All'esito dell'udienza presidenziale, tenuto conto dell'esigenza di procedere all'ascolto del minore
, in forza della domanda di affidamento esclusivo del minore, il Presidente ha fissato a tal fine Per_2
l'udienza del 18/04/2023.
A detta udienza si è proceduto all'ascolto del minore e all'esito sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e disponendo l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocazione presso la stessa nella casa familiare a lei Persona_2 assegnata. E' stato altresì regolato l'esercizio del diritto di visita del padre secondo liberi accordi, nel rispetto della volontà del figlio. In ordine ai profili economici il Presidente ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente la somma di € 600,00 per il mantenimento della stessa e dei due figli, con rivalutazione annua su base ISTAT e con decorrenza dalla domanda, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. E' stato disposto inoltre che l'assegno unico per i figli fosse percepito per l'intero dalla ricorrente.
Si è quindi dato corso al giudizio nel quale i resistente è rimasto contumace.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata rimessa all'udienza cartolare del 18.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e quindi assunta in decisine con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Al Pubblico Ministero è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Trascorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., questo Collegio pronuncia la presente sentenza per i seguenti motivi. xxx
Sulla domanda di separazione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale attinto dalla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non ha inteso costituirsi in giudizio.
Ciò posto, osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Va osservato che la separazione personale è un istituto diretto a rimediare alla crisi coniugale e si concretizza nella sospensione dei doveri derivanti dal matrimonio, fatto salvo il dovere di assistenza materiale e di collaborazione nell'interesse della prole.
Presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, la natura delle allegazioni mosse dalla ricorrente in merito ai rapporti coniugali e allo stato di crisi determinato comportamenti del marito, la mancata costituzione in giudizio del resistente nonché il denunziato disinteresse dello stesso nei confronti della famiglia a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'intollerabilità della convivenza matrimoniale.
Ed infatti, la SI.ra ha esplicitamente ammesso che di fatto la coppia ha vissuto un periodo di Pt_1
crisi e che, nonostante una prima riconciliazione, la crisi non è stata superata.
Appaiono evidenti, quindi, gli elementi univocamente rivelatori dell'intollerabilità della convivenza per i coniugi cessata, del resto, ormai da tempo.
Peraltro, il fatto stesso che il resistente sia rimasto contumace nel giudizio è indice inequivoco del venir meno di un qualsiasi rapporto di affezione tra i coniugi
I) Sui rapporti personali
Sull'affidamento e sulla collocazione del figlio minore
Quanto alla richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore, formulata dal ricorrente, la stessa è fondata e va accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre, il quale si è disinteressato di provvedere tanto all'educazione quanto al mantenimento dei figli e non appare pertanto collaborativo nel superiore interesse degli stessi.
Quanto sostenuto dalla riferiva in merito al fatto che i figli non intrattengono alcun rapporto Pt_1
con il padre ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese in sede di ascolto dal minore il quale Per_2
ha esplicitamente affermato di non voler incontrare il padre in quanto deluso dal suo comportamento minaccioso e dallo stato di ubriachezza in cui spesso versa.
Del resto, il comportamento processuale del resistente, il quale non costituendosi ha dimostrato disinteresse verso le sorti dei figli, denota in modo univocamente concludente la sua incapacità ad assumere un responsabile ruolo genitoriale.
Pertanto, va confermato l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione dello stesso presso la stessa, quale regime in concreto più tutelante per il minore.
Va poi confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente quale genitrice affidataria e collocataria della prole.
Sull'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore
Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, tenuto conto della circostanza riferita dalla ricorrente all'udienza del 3/04/2023, secondo la quale entrambi i figli avrebbero interrotto ogni rapporto con il padre a causa dei comportamenti aggressivi e minacciosi dello pagina 4 di 7 stesso, il Collegio ritiene che, solo ove il manifesti l'intenzione di assumere un consapevole CP_1
ruolo genitoriale, la ripresa delle frequentazioni tra il padre ed il figlio minore possa avere luogo, compatibilmente con gli interessi del minore, secondo il calendario che le parti stabiliranno, confermando sul punto le statuizioni presidenziali di cui al provvedimento del 18/04/2023.
II) Sui rapporti patrimoniali
Sul mantenimento dei figli
Richiamati i parametri stabiliti dall'art. 337 ter c.c. occorre raffrontarli alla concreta situazione economico-reddituale delle parti.
La ricorrente ha riferito di essere disoccupata mentre il marito lavora come operaio edile.
Pertanto, posto il dovere di ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai propri redditi, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, e considerato che la madre si occupa in via praticamente esclusiva dell'accudimento materiale dei figli, il
Collegio ritiene di dover confermare l'ordinanza presidenziale non essendo sopravvenuti in corso di cause elementi dimostrativi di una mutata situazione economico-reddituale delle parti.
Conseguentemente il resistente dovrà contribuire al mantenimento dei figli versando a
[...]
entro il giorno cinque di ogni mese € 400,00 mensili (€ 200,00 per ogni figlio), sino al Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, con rivalutazione annua su base ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, come da protocollo di questo Tribunale.
L'assegno unico per i figli sarà percepito per l'intero dalla ricorrente quale genitrice affidataria esclusiva prole con cui convive, in conformità al dettato dell'art. 6, comma 4 del d.lgs.230/2021 secondo cui “In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
Sulla richiesta di mantenimento della Pt_1
La domanda di mantenimento della SI.ra nei suoi confronti è fondata e va accolta. Pt_1
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, giova rammentare l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo il quale la separazione personale - a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato ai sensi dell'art. 156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge (in assenza della condizione ostativa dell'addebito) sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (v. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 8254 del 22/03/2023).
pagina 5 di 7 In altri termini, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente medesimo.
Condizione essenziale per l'insorgenza del diritto al mantenimento è che il coniuge richiedente sia privo di adeguati redditi propri e che vi sia una disparità economica tra i coniugi, di guisa che l'assegno sia determinato in misura tale da consentire al coniuge richiedente di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie, la ha dedotto di aver diritto ad un assegno mensile di mantenimento di € Pt_1
200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Quest'ultima, infatti, ha dichiarato di essere disoccupata, di aver goduto in costanza di matrimonio di uno stile di vita a tratti modesto e a tratti povero (come riferito all'udienza del 3/04/2023) e di non disporre di un reddito sufficiente per il soddisfacimento delle proprie necessità, essendo pertanto costretta a ricorrere al sostegno dei propri familiari.
Ne consegue che, alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene di dover confermare l'assegno di mantenimento disposto in suo favore con l'ordinanza presidenziale del 18/04/2023, in quanto sussistano i presupposti per porre a carico del resistente il contributo al mantenimento in favore della ricorrente nella misura di € 200,00 mensili.
Spese di lite
Stante l'esito complessivo del giudizio e l'affidamento esclusivo della prole alla ricorrente le spese processuali vanno poste a carico del resistente.
Le stesse vanno liquidate secondo dispositivo in base al DM 55/14 e succ. agg., tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) nei valore orientati ai minimi dello scaglione tariffario attesa la semplicità dell'attività defensionale svolta.
L'importo per cui è condanna va corrisposto in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
- dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c, la separazione personale dei coniugi
[...]
e , unitisi in matrimonio, celebrato con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario, a Carlentini (SR) il giorno 21/09/2002 (Atto n. 31, Parte II, Serie A, Anno 2002).
- conferma l'ordinanza presidenziale emessa all'udienza del 18.4.2023 e per l'effetto:
pagina 6 di 7 - affida il figlio minore (nato a [...], il [...]) in via esclusiva alla Persona_2
madre;
- dispone che il minore sia collocato presso la madre cui assegna la casa familiare, situata in
Carlentini (SR), Via Fiume n.38;
- dispone che il padre potrà vedere il figlio con i tempi e le modalità che verranno concordate tra le parti, sempre nel rispetto della volontà del minore;
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1 somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 ciascuno) a titolo di mantenimento dei figli, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie al 50%, con decorrenza dalla domanda;
- dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito per l'intero dalla madre;
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1 somma di € 200,00 mensili, a titolo di mantenimento nei confronti della stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- condanna il resistente al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.800,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
- manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARLENTINI affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa 26.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5401/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in NT (SR), Via Cerere,
n.4, presso lo studio dell'Avv. Floriana Indovino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Carlentini (SR), Via Fiume n. 38;
- resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 22/06/2023); all'udienza cartolare del 18 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate telematicamente dal ricorrente, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 28 novembre 2022, la SI.ra ha chiesto la pronuncia di Parte_1
separazione personale dal marito, con il quale ha contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, a Carlentini (SR) il giorno 21/09/2002 (Atto n. 31, Parte II, Serie A, Anno 2002).
pagina 1 di 7 Ha precisato che dall'unione coniugale sono nati due figli: (a NT (SR), Persona_1
l'11/08/2004), ad oggi maggiorenne e non economicamente autosufficiente e (a Persona_2
Catania, il 12/08/2008), ad oggi minorenne.
Ha esposto, in premessa, che i coniugi avevano presentato domanda congiunta di separazione nell'anno
2021, ma all'udienza presidenziale del 24/05/2021, avevano dichiarato di essersi riconciliati con conseguente estinzione del giudizio.
Tuttavia, nonostante il tentativo di riconciliazione esperito dalle parti, l'unione coniugale è entrata in crisi irreversibile a causa dei comportamenti aggressivi e dello stato di ubriachezza in cui spesso si trova il , al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza di fatto già cessata. CP_1
Ciò premesso, con riferimento ai rapporti personali, ha chiesto l'autorizzazione a Parte_1
vivere separata dal marito, di affidare in via esclusiva il figlio minore alla stessa, Persona_2
precisando che il padre possa vedere il figlio due volte a settimana compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, mentre in occasione delle festività, che il minore possa trascorrerle ad anni alterni con la madre e con il padre;
nessuna statuizione per il figlio in quanto divenuto Persona_1
maggiorenne nel mese di agosto 2022.
Con riferimento ai rapporti patrimoniali, la ricorrente ha chiesto di assegnare alla stessa la casa coniugale, nella quale vive insieme ai propri figli, sita in Carlentini (SR), Via Fiume n.38, (di sua proprietà esclusiva), ivi compresi tutti gli arredi, nonchè di disporre a carico del un assegno di CP_1
mantenimento, da corrispondere alla stessa, per entrambi i figli nella misura di € 750,00 entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Aprile 2022, e da adeguarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al pagamento del 50 % di tutte le spese mediche, scolastiche e straordinarie concordate preventivamente (da intendersi anche retta scolastica, mensa, gite scolastiche, pre scuola e post scuola, servizio pulmino, attività sportive, visite mediche non convenzionate, etc.); inoltre, ha chiesto di disporre la corresponsione dell'assegno unico dei figli direttamente in suo favore per l'intero; infine, ha chiesto di disporre un assegno di mantenimento nei suoi confronti nella misura di € 200,00 entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con decreto del 16/12/2022, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha ordinato la comparizione personale dei coniugi all'udienza del 3/04/2023, fissando il termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per depositare memoria difensiva.
Integrato il contraddittorio il resistente non è comparso avanti al Presidente delegato cosicché non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
pagina 2 di 7 All'esito dell'udienza presidenziale, tenuto conto dell'esigenza di procedere all'ascolto del minore
, in forza della domanda di affidamento esclusivo del minore, il Presidente ha fissato a tal fine Per_2
l'udienza del 18/04/2023.
A detta udienza si è proceduto all'ascolto del minore e all'esito sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e disponendo l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocazione presso la stessa nella casa familiare a lei Persona_2 assegnata. E' stato altresì regolato l'esercizio del diritto di visita del padre secondo liberi accordi, nel rispetto della volontà del figlio. In ordine ai profili economici il Presidente ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente la somma di € 600,00 per il mantenimento della stessa e dei due figli, con rivalutazione annua su base ISTAT e con decorrenza dalla domanda, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. E' stato disposto inoltre che l'assegno unico per i figli fosse percepito per l'intero dalla ricorrente.
Si è quindi dato corso al giudizio nel quale i resistente è rimasto contumace.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata rimessa all'udienza cartolare del 18.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e quindi assunta in decisine con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Al Pubblico Ministero è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Trascorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., questo Collegio pronuncia la presente sentenza per i seguenti motivi. xxx
Sulla domanda di separazione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale attinto dalla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non ha inteso costituirsi in giudizio.
Ciò posto, osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Va osservato che la separazione personale è un istituto diretto a rimediare alla crisi coniugale e si concretizza nella sospensione dei doveri derivanti dal matrimonio, fatto salvo il dovere di assistenza materiale e di collaborazione nell'interesse della prole.
Presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, la natura delle allegazioni mosse dalla ricorrente in merito ai rapporti coniugali e allo stato di crisi determinato comportamenti del marito, la mancata costituzione in giudizio del resistente nonché il denunziato disinteresse dello stesso nei confronti della famiglia a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'intollerabilità della convivenza matrimoniale.
Ed infatti, la SI.ra ha esplicitamente ammesso che di fatto la coppia ha vissuto un periodo di Pt_1
crisi e che, nonostante una prima riconciliazione, la crisi non è stata superata.
Appaiono evidenti, quindi, gli elementi univocamente rivelatori dell'intollerabilità della convivenza per i coniugi cessata, del resto, ormai da tempo.
Peraltro, il fatto stesso che il resistente sia rimasto contumace nel giudizio è indice inequivoco del venir meno di un qualsiasi rapporto di affezione tra i coniugi
I) Sui rapporti personali
Sull'affidamento e sulla collocazione del figlio minore
Quanto alla richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore, formulata dal ricorrente, la stessa è fondata e va accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre, il quale si è disinteressato di provvedere tanto all'educazione quanto al mantenimento dei figli e non appare pertanto collaborativo nel superiore interesse degli stessi.
Quanto sostenuto dalla riferiva in merito al fatto che i figli non intrattengono alcun rapporto Pt_1
con il padre ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese in sede di ascolto dal minore il quale Per_2
ha esplicitamente affermato di non voler incontrare il padre in quanto deluso dal suo comportamento minaccioso e dallo stato di ubriachezza in cui spesso versa.
Del resto, il comportamento processuale del resistente, il quale non costituendosi ha dimostrato disinteresse verso le sorti dei figli, denota in modo univocamente concludente la sua incapacità ad assumere un responsabile ruolo genitoriale.
Pertanto, va confermato l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione dello stesso presso la stessa, quale regime in concreto più tutelante per il minore.
Va poi confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente quale genitrice affidataria e collocataria della prole.
Sull'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore
Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, tenuto conto della circostanza riferita dalla ricorrente all'udienza del 3/04/2023, secondo la quale entrambi i figli avrebbero interrotto ogni rapporto con il padre a causa dei comportamenti aggressivi e minacciosi dello pagina 4 di 7 stesso, il Collegio ritiene che, solo ove il manifesti l'intenzione di assumere un consapevole CP_1
ruolo genitoriale, la ripresa delle frequentazioni tra il padre ed il figlio minore possa avere luogo, compatibilmente con gli interessi del minore, secondo il calendario che le parti stabiliranno, confermando sul punto le statuizioni presidenziali di cui al provvedimento del 18/04/2023.
II) Sui rapporti patrimoniali
Sul mantenimento dei figli
Richiamati i parametri stabiliti dall'art. 337 ter c.c. occorre raffrontarli alla concreta situazione economico-reddituale delle parti.
La ricorrente ha riferito di essere disoccupata mentre il marito lavora come operaio edile.
Pertanto, posto il dovere di ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai propri redditi, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, e considerato che la madre si occupa in via praticamente esclusiva dell'accudimento materiale dei figli, il
Collegio ritiene di dover confermare l'ordinanza presidenziale non essendo sopravvenuti in corso di cause elementi dimostrativi di una mutata situazione economico-reddituale delle parti.
Conseguentemente il resistente dovrà contribuire al mantenimento dei figli versando a
[...]
entro il giorno cinque di ogni mese € 400,00 mensili (€ 200,00 per ogni figlio), sino al Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, con rivalutazione annua su base ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, come da protocollo di questo Tribunale.
L'assegno unico per i figli sarà percepito per l'intero dalla ricorrente quale genitrice affidataria esclusiva prole con cui convive, in conformità al dettato dell'art. 6, comma 4 del d.lgs.230/2021 secondo cui “In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
Sulla richiesta di mantenimento della Pt_1
La domanda di mantenimento della SI.ra nei suoi confronti è fondata e va accolta. Pt_1
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, giova rammentare l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo il quale la separazione personale - a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato ai sensi dell'art. 156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge (in assenza della condizione ostativa dell'addebito) sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (v. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 8254 del 22/03/2023).
pagina 5 di 7 In altri termini, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente medesimo.
Condizione essenziale per l'insorgenza del diritto al mantenimento è che il coniuge richiedente sia privo di adeguati redditi propri e che vi sia una disparità economica tra i coniugi, di guisa che l'assegno sia determinato in misura tale da consentire al coniuge richiedente di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie, la ha dedotto di aver diritto ad un assegno mensile di mantenimento di € Pt_1
200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Quest'ultima, infatti, ha dichiarato di essere disoccupata, di aver goduto in costanza di matrimonio di uno stile di vita a tratti modesto e a tratti povero (come riferito all'udienza del 3/04/2023) e di non disporre di un reddito sufficiente per il soddisfacimento delle proprie necessità, essendo pertanto costretta a ricorrere al sostegno dei propri familiari.
Ne consegue che, alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene di dover confermare l'assegno di mantenimento disposto in suo favore con l'ordinanza presidenziale del 18/04/2023, in quanto sussistano i presupposti per porre a carico del resistente il contributo al mantenimento in favore della ricorrente nella misura di € 200,00 mensili.
Spese di lite
Stante l'esito complessivo del giudizio e l'affidamento esclusivo della prole alla ricorrente le spese processuali vanno poste a carico del resistente.
Le stesse vanno liquidate secondo dispositivo in base al DM 55/14 e succ. agg., tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) nei valore orientati ai minimi dello scaglione tariffario attesa la semplicità dell'attività defensionale svolta.
L'importo per cui è condanna va corrisposto in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
- dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c, la separazione personale dei coniugi
[...]
e , unitisi in matrimonio, celebrato con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario, a Carlentini (SR) il giorno 21/09/2002 (Atto n. 31, Parte II, Serie A, Anno 2002).
- conferma l'ordinanza presidenziale emessa all'udienza del 18.4.2023 e per l'effetto:
pagina 6 di 7 - affida il figlio minore (nato a [...], il [...]) in via esclusiva alla Persona_2
madre;
- dispone che il minore sia collocato presso la madre cui assegna la casa familiare, situata in
Carlentini (SR), Via Fiume n.38;
- dispone che il padre potrà vedere il figlio con i tempi e le modalità che verranno concordate tra le parti, sempre nel rispetto della volontà del minore;
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1 somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 ciascuno) a titolo di mantenimento dei figli, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie al 50%, con decorrenza dalla domanda;
- dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito per l'intero dalla madre;
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1 somma di € 200,00 mensili, a titolo di mantenimento nei confronti della stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- condanna il resistente al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.800,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
- manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARLENTINI affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa 26.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
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