Art. 18. (Ordinamenti plurilegislativi) 1. Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono piu' sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento.
2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento piu' stretto.
2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento piu' stretto.