Articolo 18 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 17Articolo 19
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1 settembre 1995
Art. 18. (Ordinamenti plurilegislativi) 1. Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono piu' sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento.
2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento piu' stretto.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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