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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/11/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 284/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 284/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 20 novembre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Manenti Barbara Camilla per parte resistente l'avv. Bonni Alessandro i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc I procuratori chiedono concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti con compensazione delle spese di lite in ragione dell'intervenuto accordo stragiudiziale e del pagamento di quanto concordato a favore della ricorrente secondo la proposta formulata dal Giudice all'udienza 13 novembre 2025; rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 284/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MANENTI BARBARA CAMILLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONNI ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio per vedere accolte le seguenti conclusioni: << - Parte_1 CP_1 accertato e dichiarato il mancato pagamento delle ore effettivamente svolte dalla ricorrente, degli straordinari per lavoro festivo e notturno nel periodo dal 1 giugno 2023 al 22 novembre 2024, condanni la
…al pagamento a favore della ricorrente di € 4466,37…o di quella maggiore o minore che CP_1 risulterà di giustizia;
accertato e dichiarato l'errato inquadramento della ricorrente ad un livello 5 anziché livello 3, per lavoro svolto negli anni dal 18 ottobre 2019 al mese di dicembre 2024, condanni CP_2
[...
.al pagamento a favore delle ricorrente di € 10.843,54…o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia>>.
2. La ricorrente ha allegato che: da giugno 2023 fino alle dimissioni rassegnate il 22 novembre 2024, ha lavorato alle dipendenze della convenuta in forza di contratto a tempo indeterminato presso l'Hotel
Centrale di Piombino, con inquadramento di livello 5 prima con qualifica di cameriera ai piani e sala e poi di cuoca;
è stata retribuita per un numero di ore di lavoro inferiori a quelle effettivamente svolte, in quanto osservava un orario dalle 9.30 alle 13.30 per il pranzo e dalle 17.30/18.30 fino a chiusura della cucina
(alle ore 21,22 o 23) per la cena;
si occupava altresì degli ordini della cucina, decideva i menu, cucinava e teneva i rapporti coi fornitori, di talché avrebbe dovuto essere inquadrata al livello III.
3. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in CP_1 diritto.
4. A seguito di interrogatorio libero delle parti e formulazione di una proposta conciliativa, le parti all'udienza
1 odierna hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate, atteso che nelle more dell'ultima udienza è intervenuto accordo stragiudiziale e il pagamento di quanto concordato a favore della ricorrente secondo la proposta formulata dal Giudice.
5. Di conseguenza non può che procedersi in tale senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite
Livorno, 20 novembre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
2
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 284/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 20 novembre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Manenti Barbara Camilla per parte resistente l'avv. Bonni Alessandro i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc I procuratori chiedono concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti con compensazione delle spese di lite in ragione dell'intervenuto accordo stragiudiziale e del pagamento di quanto concordato a favore della ricorrente secondo la proposta formulata dal Giudice all'udienza 13 novembre 2025; rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 284/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MANENTI BARBARA CAMILLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONNI ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio per vedere accolte le seguenti conclusioni: << - Parte_1 CP_1 accertato e dichiarato il mancato pagamento delle ore effettivamente svolte dalla ricorrente, degli straordinari per lavoro festivo e notturno nel periodo dal 1 giugno 2023 al 22 novembre 2024, condanni la
…al pagamento a favore della ricorrente di € 4466,37…o di quella maggiore o minore che CP_1 risulterà di giustizia;
accertato e dichiarato l'errato inquadramento della ricorrente ad un livello 5 anziché livello 3, per lavoro svolto negli anni dal 18 ottobre 2019 al mese di dicembre 2024, condanni CP_2
[...
.al pagamento a favore delle ricorrente di € 10.843,54…o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia>>.
2. La ricorrente ha allegato che: da giugno 2023 fino alle dimissioni rassegnate il 22 novembre 2024, ha lavorato alle dipendenze della convenuta in forza di contratto a tempo indeterminato presso l'Hotel
Centrale di Piombino, con inquadramento di livello 5 prima con qualifica di cameriera ai piani e sala e poi di cuoca;
è stata retribuita per un numero di ore di lavoro inferiori a quelle effettivamente svolte, in quanto osservava un orario dalle 9.30 alle 13.30 per il pranzo e dalle 17.30/18.30 fino a chiusura della cucina
(alle ore 21,22 o 23) per la cena;
si occupava altresì degli ordini della cucina, decideva i menu, cucinava e teneva i rapporti coi fornitori, di talché avrebbe dovuto essere inquadrata al livello III.
3. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in CP_1 diritto.
4. A seguito di interrogatorio libero delle parti e formulazione di una proposta conciliativa, le parti all'udienza
1 odierna hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate, atteso che nelle more dell'ultima udienza è intervenuto accordo stragiudiziale e il pagamento di quanto concordato a favore della ricorrente secondo la proposta formulata dal Giudice.
5. Di conseguenza non può che procedersi in tale senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite
Livorno, 20 novembre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
2