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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 730/2024 promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Antonietta Colantuoni, come da procura alle liti in atti
-attore in opposizione- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Michelangelo Paolini, come da procura alle liti in atti
-convenuto opposto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“1) annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto Decreto Ingiuntivo N.1973/2023 reso dal Tribunale di Nola il 29/12/2023, notificato il 29/12/2023, per i motivi citati in narrativa;
2) rigettare, sempre e comunque, le domande tutte formulate in via monitoria dalla opposta nei confronti del , in quanto inammissibili e/o Parte_1 infondate alla stregua delle considerazioni tutte che precedono ed, in ogni caso, in quanto relative a diritti prescritti, e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace e/o nullo l'opposto Decreto Ingiuntivo n.1973/2023 reso dal Tribunale di Nola;
3) condannare l'opposta alla refusione di spese e competenze di lite”
ha così concluso: CP_1
“Voglia l'intestato Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
1 i. Nel merito, in via principale, rigettare l'avversa opposizione e confermare il Decreto Ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa, condannando, di conseguenza ed in forza dell'art. 1 e 3 D.M. 490/1999 e art 14 c.d.s, il
[...]
, a titolo di adempimento ex art. 1453 c.c. e/o a titolo di risarcimento Parte_1 del danno da responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., al pagamento nei confronti della somma di € 22.620,49 oltre IVA, oltre Parte_2 interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto sino al soddisfo. ii. In via residuale, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento conseguito dal a seguito delle prestazioni di custodia espletate in Parte_1 favore della Pubblica Amministrazione da parte della e, di Parte_3 conseguenza, condannarla ex art. 2041 c.c. al pagamento nei confronti di
[...]
della somma di (€ 22.620,49), somma corrispondente alla Controparte_1 diminuzione patrimoniale sopportata dalla depositeria in termini di costi delle prestazioni, del cui valore si è, specularmente, arricchito indebitamente il Pt_1 opponente, ovvero della diversa somma che, secondo le risultanze istruttorie, dovesse risultare di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa, oltre interessi moratori maturati e maturandi ex d.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, anche a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c.- Vinte le spese di lite, da distrarsi nei confronti dell'antistatario procuratore, ex art. 93 c.p.c. con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 1, comma 1 bis, D.M. 55/14, per la presenza di collegamenti ipertestuali ai paragrafi e per aver redatto il presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto, nonchè la navigazione all'interno dello stesso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione notificato in data 6.2.2024, il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1973/2023 adottato dal Tribunale di Nola il
29.12.2023, con il quale il medesimo è stato condannato al pagamento in favore Pt_1 dell'impresa della somma di € 22.620,49, oltre IVA e interessi, per le spese di CP_1 custodia di tre veicoli maturate nel periodo dal 2002 al 2022, chiedendo la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, il rigetto delle domande della controparte, con condanna alle spese di lite.
In fatto, il rilevava che l'impresa –nella sua qualità di depositeria Pt_1 CP_1 giudiziaria– aveva custodito tre veicoli rinvenuti su strade comunali nel 2002, poi rottamati nel 2022; l'impresa aveva conseguentemente richiesto il pagamento per la custodia ventennale, autoliquidandosi l'importo.
L'opposizione del si fonda su una pluralità di eccezioni, in particolare: (i) nullità del Pt_1 decreto, in quanto basato su autoliquidazione non autorizzata, in violazione del DPR
571/1982; (ii) errata applicazione del DM 460/1999, non potendosi considerare i veicoli
“abbandonati” secondo la norma, mancando i verbali e le procedure previste;
(iii) difetto di legittimazione passiva, in quanto – essendo stata la custodia disposta dai Carabinieri – le
2 spese sarebbero in ipotesi a carico del Ministero competente, e non del (iv) assenza Pt_1 di un contratto scritto, che costituisce principio inderogabile in materia di attività negoziale della Pubblica Amministrazione;
(v) mancanza di un impegno di spesa;
(vi) assenza di prova in ordine alla proprietà comunale delle strade;
(vi) violazione della procedura di liquidazione, essendo a tal fine competente la e non il custode;
(vii) prescrizione, trattandosi in CP_2 ogni caso di crediti risalenti al 2002.
1.2. Si costituiva in giudizio l'impresa , con comparsa di risposta in data 24.4.2024, CP_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna del al pagamento della somma di € 22.162,49 oltre interessi di mora;
in subordine, la Pt_1 condanna del per indebito arricchimento;
in ogni caso, la condanna del pagamento Pt_1 alle spese legali.
L'impresa convenuta contestava la fondatezza dell'opposizione, e rilevava in particolare:
l'applicabilità al caso di specie del D.M. 460/1999, trattandosi di veicoli rinvenuti privi di parti essenziali, e dunque da considerarsi a norma di legge “abbandonati”; la sussistenza di un valido rapporto contrattuale, da ritenersi instaurato con i verbali di rinvenimento e affidamento in custodia, con conseguente obbligo di legge per il ex art. 14 C.d.S.; Pt_1
l'irrilevanza del mancato impegno di spesa del ai fini della validità del credito,
Pt_1 essendo comunque possibile il suo riconoscimento come debito fuori bilancio;
l'avvenuta prova dell'appartenenza delle strade al essendo attestato nei verbali il rinvenimento
Pt_1 dei veicoli su strade comunali;
la decorrenza del termine di prescrizione decennale dalla fine della custodia (2022), e non dal suo inizio;
la sussistenza, in ogni caso, di un indebito arricchimento del ai sensi dell'art. 2041 c.c., quantificabile nella medesima somma
Pt_1 di € 22.162,49 avendo il beneficiato dell'attività di custodia della depositeria.
Pt_1
1.3. Con ordinanza in data 15.1.2025, il giudice dichiarava il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, fissava udienza per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. che – ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – veniva sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata, e merita accoglimento per i motivi che seguono.
2.1. La questione di fatto da cui trae origine il presente processo può così essere sintetizzata: in data 17.4.2002, 1.5.2002 e 17.5.2002 personale in servizio presso il NORM CC di Castello di Cisterna procedeva al sequestro di tre autoveicoli fuori uso denunciati rubati e rinvenuti sulla pubblica via nel territorio comunale di , con loro contestuale affidamento Parte_1
3 in custodia alla depositeria gestita dall'impresa (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio); CP_1 trascorsi circa vent'anni, con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 25.10.2023
l'impresa chiedeva al il pagamento dei compensi di CP_1 Parte_1 custodia autoliquidati e maturati sino all'8.3.2022, data in cui l riceveva Parte_4 dalla competente Agenzia del Demonio l'autorizzazione alla demolizione degli autoveicoli in sequestro (cfr. ancora doc. 4 fascicolo monitorio).
Sempre in fatto, occorre ancora rilevare che nei tre decreti di autorizzazione alla demolizione emessi dell , Direzione Regionale Campania, tutti in pari data 8.3.2022, Controparte_3 viene testualmente dato atto che “la documentazione relativa al veicolo indicato in oggetto
[è] pervenuta completa alla scrivente in data 08/03/2022” (cfr. ancora doc. 4 fascicolo monitorio). Non è agli atti copia di ulteriore corrispondenza intercorsa tra l'impresa e CP_1
l (o altri enti pubblici) in data anteriore all'8.3.2022. Controparte_3
2.2. La fonte del dovere per il personale della polizia stradale di disporre la rimozione e l'affidamento in custodia va individuata nella previsione di cui all'art. 14 del Codice della
Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), che fonda l'obbligo per i proprietari o i concessionari di strade pubbliche di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia di esse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e se del caso demolizione sia dei veicoli lasciati in sosta d'intralcio, sia di quelli abbandonati, e di sostenere i relativi oneri e spese, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo (cfr. in giurisprudenza Cass. n. 17178/2008; Cass. n.
12529/2011).
Nella predetta ampia previsione di compiti rientra anche lo smaltimento dei veicoli che tecnicamente vanno qualificati come “rifiuti” (”qualsiasi sostanza od oggetto… di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”, secondo la definizione di cui all'art. 1, lett. a, T.U. Ambiente), ossia dei veicoli abbandonati e non reclamati dai proprietari,
e quindi destinati alla demolizione ai sensi del D.M. n. 460 del 1999, artt. 1 e 2 cit., così come vi rientra il sequestro di veicoli rubati;
se il veicolo viene reclamato dal proprietario, le spese di rimozione e custodia gravano ovviamente su quest'ultimo, come ribadisce anche l'art. 2, comma 3, D.M. 460/1999.
Se tali compiti spettano all'ente proprietario o concessionario della strada, non v'è dubbio che, in difetto di previsione contraria, al medesimo ente spetti anche sostenere i relativi oneri economici, salvo, ovviamente, rivalsa nei confronti dei proprietari o responsabili dell'abbandono dei veicoli. Non è dunque il regolamento ad attribuire all'ente concessionario della strada l'onere delle spese in questione: il regolamento non fa che esplicitare quanto già ricavabile dalla norma primaria (Cass. 19/5/2009 n. 11543).
4 In particolare, l'art. 1 D.M. 460/1999 recita testualmente:
“Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571”.
2.3. Nel caso di specie, tenuto conto della circostanza incontestata per la quale il sequestro adottato dai Carabinieri del NORM di Castello di Cisterna ha avuto ad oggetto autoveicoli denunciati rubati (cfr. i verbali di sequestro, doc. 4 fascicolo monitorio).
Tale rilievo, che è di per sé sufficiente ad escludere l'applicazione della disciplina del Codice della Strada (art. 14) in materia di controllo e vigilanza del territorio comunale da parte della
Polizia Municipale di ciascun Comune, rende evidente la voluntas legis di tracciare un discrimine tra il sequestro amministrativo conseguente al rinvenimento di un veicolo in stato di abbandono, e i sequestri in esame, che appartengono al genus penalistico disciplinato dall'art. 354 c.p.p., che legittima gli ufficiali di P.G. a sequestrare il corpo di reato “se del caso” (comma 2) a scopo probatorio anche sulla base del fumus dell'esistenza di un illecito, certamente sussistente in caso di proposizione di una specifica denunzia di reato, nel caso in esame, un furto (in questo senso, cfr. Corte d'Appello di Napoli, sentenza 6.5.2025 in causa
RG n. 2390/23).
Né può valere ad escludere la fattispecie come delineata il fatto che, nei verbali in atti, sia stata data la mera indicazione sintetica di “verbale di rinvenimento”. Ed infatti la lettura delle indicazioni in verbale rende palese, sul piano contenutistico, che:
− quanto all'autovettura ALFA 164 affidata in custodia in data 17.4.2022, trattavasi di autovettura denunciata rubata dal proprietario al Commissariato di PS di Vasto in data
26.3.2002 (cfr. verbale di sequestro a pag. 1 del doc. 4 fascicolo monitorio): quindi, si dovrebbe dubitare persino del fatto che essa fosse qualificabile come “abbandonata”;
− quanto all'autovettura FIAT RITMO affidata in custodia l'1.5.2022, parimenti emerge dal verbale che la stessa è stata denunciata rubata (cfr. verbale di sequestro a pag. 4 del doc. 4 fascicolo monitorio);
5 − quanto all'autovettura FIAT UNO affidata in custodia il 5.5.2002, il verbale del
NORM CC di Castello di Cisterna dà genericamente atto della “probabile provenienza furtiva” del mezzo (cfr. verbale di sequestro a pag. 7 del doc. 4 fascicolo monitorio).
Ad ogni modo, stante la natura di corpo di reato dei veicoli oggetto di causa, non essendo in alcun modo ricostruibile la chiusura delle indagini attivate dalla denunzia di furto, la Polizia
Giudiziaria ha eseguito il sequestro non già allo scopo di tutelare il proprietario del veicolo o di liberare la pubblica via da ingombri potenzialmente pregiudizievoli per la circolazione, ma al fine di mettere il veicolo a disposizione dell'autorità competente a scopo probatorio, provvedimento dal quale sarebbe derivata la successiva acquisizione al patrimonio dello Stato mediante confisca, ricorrendone i presupposti di legge.
La domanda di pagamento a titolo contrattuale formulata dalla Società opposta per la custodia degli autoveicoli di cui al doc. 4 fascicolo monitorio deve quindi essere rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. In ogni caso, anche laddove si volessero qualificare i suddetti autoveicoli come
“abbandonati”, con conseguente applicazione della normativa di cui all'art. 14 C.d.S., la domanda di parte convenuta sarebbe comunque infondata.
Sul punto, occorre richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
10354/2019, nella quale, partendo dalla premessa per cui l'obbligo per l'ente proprietario o concessionario della strada pubblica di far luogo alla rimozione dei veicoli abbandonati e alle attività successive e consequenziali deriva dalla legge e grava sull'ente proprietario della strada, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo (come affermato da Cass.
24.6.2008 n. 17178), si è osservato che la circostanza per cui la fonte del dovere dell'ente gestore della pubblica strada scaturisce dalla legge non implica che l'attività negoziale, che l'adempimento di un tale dovere sollecita, sfugga alla regola formale imposta tassativamente all'attività negoziale della P.A. (art. 17 del r.d. n. 2440/1923); regola, questa, reiteratamente riaffermata dalla Suprema Corte da vari decenni (cfr., ex multis, a partire dalla sentenza n.
12769/1991 delle SU., e per restare alle ultime massimate, Sez. 1, n. 8539/2011; Sez. 6, n.
13886/2011; Sez. 3, n. 9975/2014; Sez. 1, n. 25631/2017).
In altri termini, il diritto al compenso del depositario esige l'esistenza di una convenzione scritta e, in mancanza, non sussiste un'obbligazione contrattuale a carico dell'Ente (Cass.
12.4.2019 n. 10354).
6 Né del resto la forma scritta potrebbe ritenersi assolta dai verbali di sequestro né tantomeno dal contratto di deposito di veicoli concluso per facta concludentia in attuazione di quanto prescritto dall'art. 14 del CDS.
Nel caso di specie, alcun valido vincolo contrattuale è sorto tra l'ente e il custode, dal momento che non è stata dimostrata l'adozione di qualsivoglia delibera autorizzativa all'affidamento dell'incarico, la conclusione di un contratto in forma scritta e la copertura finanziaria della spesa, con conseguente nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (cfr. da ultimo Cass. 13159/2024).
In definitiva, dunque, l'affidamento al custode dei veicoli rubati o in stato di abbandono richiede l'esistenza di una convenzione scritta (e la copertura finanziaria della spesa) in mancanza della quale non sussiste un'obbligazione di pagamento a carico dell'Ente.
Da qui, in ogni caso, l'infondatezza delle pretese di parte convenuta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Né può trovare applicazione il principio di diritto affermato dal Tribunale di Perugia nella sentenza n. 1851/2015, e richiamato dall'impresa convenuta (cfr. doc. 1 ), nella parte CP_1 in cui si afferma che “non è dubbio che l'iniziativa in ordine alla cancellazione del veicolo dal p.r.a. ed all'acquisizione dei documenti prodromici alla demolizione competa all'ente proprietario della strada”.
Invero, anche a voler ritenere esistente un valido rapporto contrattuale tra le parti (circostanza come detto da escludersi per le ragioni retro evidenziate ai paragrafi 2 e 3), dovrebbe comunque darsi atto del comportamento dell'impresa opposta, certamente rilevante ai sensi dell'art. 1375 c.c. Emerge infatti dagli atti prodotti nel fascicolo monitorio che, a fronte di tre sequestri operati nel corso 2002, la competente Agenzia del Demanio ha ricevuto la documentazione completa relativa ai veicoli affidati alla depositeria giudiziaria – e per cui si chiedeva l'autorizzazione alla rottamazione – soltanto in data 8.3.2022, vale a dire vent'anni dopo l'affidamento in custodia.
Si ritiene che il decorso di tale lasso di tempo, senza che vi sia prova che l'impresa convenuta si sia in alcun modo attivata per richiedere l'autorizzazione alla rottamazione, escluda in ogni caso il suo diritto al compenso, proprio per violazione dell'ordinario principio di buona fede che deve governare l'esecuzione dei rapporti contrattuali.
4. Parimenti infondata è la domanda di parte convenuta di arricchimento senza giusta causa.
E' noto che l'azione ex art. 2041 c.c. ha natura sussidiaria, e va rivolta all'accipiens che si sia giovato ingiustificatamente della prestazione del solvens; nel caso in esame, difettano sia la natura sussidiaria sia l'individuazione del soggetto qualificabile quale accipiens (trattandosi di
7 verbale di sequestro redatto dai Carabinieri, e non da personale in servizio presso il Comune di ). Parte_1
Neanche potrebbe parlarsi, a carico del del cd. “arricchimento indiretto” – che si Pt_1 configura quando l'arricchimento è realizzato da un soggetto diverso rispetto a quello cui era destinata la prestazione dell'impoverito (v. Cass. 29672/2021) – poiché deve negarsi in radice l'arricchimento del anche in via indiretta, non essendo neppure allegato quale utilitas Pt_1 avrebbe tratto il dal comportamento dell'impresa . Parte_1 CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione della tariffa di cui al D.M. 13.8.2022, n. 147, scaglione di valore da € 5.200,01 a
€ 26.000,00, discostandosi dai valori medi per la fase istruttoria tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1973/2023 del
Tribunale di Nola;
− condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
che liquida in complessivi € 4.000,00 (€ 919,00 per la fase Parte_1 di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 603,00 per la fase istruttoria e € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nola, 18 dicembre 2025
Il Giudice
IO LE
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 730/2024 promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Antonietta Colantuoni, come da procura alle liti in atti
-attore in opposizione- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Michelangelo Paolini, come da procura alle liti in atti
-convenuto opposto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“1) annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto Decreto Ingiuntivo N.1973/2023 reso dal Tribunale di Nola il 29/12/2023, notificato il 29/12/2023, per i motivi citati in narrativa;
2) rigettare, sempre e comunque, le domande tutte formulate in via monitoria dalla opposta nei confronti del , in quanto inammissibili e/o Parte_1 infondate alla stregua delle considerazioni tutte che precedono ed, in ogni caso, in quanto relative a diritti prescritti, e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace e/o nullo l'opposto Decreto Ingiuntivo n.1973/2023 reso dal Tribunale di Nola;
3) condannare l'opposta alla refusione di spese e competenze di lite”
ha così concluso: CP_1
“Voglia l'intestato Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
1 i. Nel merito, in via principale, rigettare l'avversa opposizione e confermare il Decreto Ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa, condannando, di conseguenza ed in forza dell'art. 1 e 3 D.M. 490/1999 e art 14 c.d.s, il
[...]
, a titolo di adempimento ex art. 1453 c.c. e/o a titolo di risarcimento Parte_1 del danno da responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., al pagamento nei confronti della somma di € 22.620,49 oltre IVA, oltre Parte_2 interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto sino al soddisfo. ii. In via residuale, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento conseguito dal a seguito delle prestazioni di custodia espletate in Parte_1 favore della Pubblica Amministrazione da parte della e, di Parte_3 conseguenza, condannarla ex art. 2041 c.c. al pagamento nei confronti di
[...]
della somma di (€ 22.620,49), somma corrispondente alla Controparte_1 diminuzione patrimoniale sopportata dalla depositeria in termini di costi delle prestazioni, del cui valore si è, specularmente, arricchito indebitamente il Pt_1 opponente, ovvero della diversa somma che, secondo le risultanze istruttorie, dovesse risultare di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa, oltre interessi moratori maturati e maturandi ex d.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, anche a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c.- Vinte le spese di lite, da distrarsi nei confronti dell'antistatario procuratore, ex art. 93 c.p.c. con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 1, comma 1 bis, D.M. 55/14, per la presenza di collegamenti ipertestuali ai paragrafi e per aver redatto il presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto, nonchè la navigazione all'interno dello stesso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione notificato in data 6.2.2024, il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1973/2023 adottato dal Tribunale di Nola il
29.12.2023, con il quale il medesimo è stato condannato al pagamento in favore Pt_1 dell'impresa della somma di € 22.620,49, oltre IVA e interessi, per le spese di CP_1 custodia di tre veicoli maturate nel periodo dal 2002 al 2022, chiedendo la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, il rigetto delle domande della controparte, con condanna alle spese di lite.
In fatto, il rilevava che l'impresa –nella sua qualità di depositeria Pt_1 CP_1 giudiziaria– aveva custodito tre veicoli rinvenuti su strade comunali nel 2002, poi rottamati nel 2022; l'impresa aveva conseguentemente richiesto il pagamento per la custodia ventennale, autoliquidandosi l'importo.
L'opposizione del si fonda su una pluralità di eccezioni, in particolare: (i) nullità del Pt_1 decreto, in quanto basato su autoliquidazione non autorizzata, in violazione del DPR
571/1982; (ii) errata applicazione del DM 460/1999, non potendosi considerare i veicoli
“abbandonati” secondo la norma, mancando i verbali e le procedure previste;
(iii) difetto di legittimazione passiva, in quanto – essendo stata la custodia disposta dai Carabinieri – le
2 spese sarebbero in ipotesi a carico del Ministero competente, e non del (iv) assenza Pt_1 di un contratto scritto, che costituisce principio inderogabile in materia di attività negoziale della Pubblica Amministrazione;
(v) mancanza di un impegno di spesa;
(vi) assenza di prova in ordine alla proprietà comunale delle strade;
(vi) violazione della procedura di liquidazione, essendo a tal fine competente la e non il custode;
(vii) prescrizione, trattandosi in CP_2 ogni caso di crediti risalenti al 2002.
1.2. Si costituiva in giudizio l'impresa , con comparsa di risposta in data 24.4.2024, CP_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna del al pagamento della somma di € 22.162,49 oltre interessi di mora;
in subordine, la Pt_1 condanna del per indebito arricchimento;
in ogni caso, la condanna del pagamento Pt_1 alle spese legali.
L'impresa convenuta contestava la fondatezza dell'opposizione, e rilevava in particolare:
l'applicabilità al caso di specie del D.M. 460/1999, trattandosi di veicoli rinvenuti privi di parti essenziali, e dunque da considerarsi a norma di legge “abbandonati”; la sussistenza di un valido rapporto contrattuale, da ritenersi instaurato con i verbali di rinvenimento e affidamento in custodia, con conseguente obbligo di legge per il ex art. 14 C.d.S.; Pt_1
l'irrilevanza del mancato impegno di spesa del ai fini della validità del credito,
Pt_1 essendo comunque possibile il suo riconoscimento come debito fuori bilancio;
l'avvenuta prova dell'appartenenza delle strade al essendo attestato nei verbali il rinvenimento
Pt_1 dei veicoli su strade comunali;
la decorrenza del termine di prescrizione decennale dalla fine della custodia (2022), e non dal suo inizio;
la sussistenza, in ogni caso, di un indebito arricchimento del ai sensi dell'art. 2041 c.c., quantificabile nella medesima somma
Pt_1 di € 22.162,49 avendo il beneficiato dell'attività di custodia della depositeria.
Pt_1
1.3. Con ordinanza in data 15.1.2025, il giudice dichiarava il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, fissava udienza per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. che – ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – veniva sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata, e merita accoglimento per i motivi che seguono.
2.1. La questione di fatto da cui trae origine il presente processo può così essere sintetizzata: in data 17.4.2002, 1.5.2002 e 17.5.2002 personale in servizio presso il NORM CC di Castello di Cisterna procedeva al sequestro di tre autoveicoli fuori uso denunciati rubati e rinvenuti sulla pubblica via nel territorio comunale di , con loro contestuale affidamento Parte_1
3 in custodia alla depositeria gestita dall'impresa (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio); CP_1 trascorsi circa vent'anni, con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 25.10.2023
l'impresa chiedeva al il pagamento dei compensi di CP_1 Parte_1 custodia autoliquidati e maturati sino all'8.3.2022, data in cui l riceveva Parte_4 dalla competente Agenzia del Demonio l'autorizzazione alla demolizione degli autoveicoli in sequestro (cfr. ancora doc. 4 fascicolo monitorio).
Sempre in fatto, occorre ancora rilevare che nei tre decreti di autorizzazione alla demolizione emessi dell , Direzione Regionale Campania, tutti in pari data 8.3.2022, Controparte_3 viene testualmente dato atto che “la documentazione relativa al veicolo indicato in oggetto
[è] pervenuta completa alla scrivente in data 08/03/2022” (cfr. ancora doc. 4 fascicolo monitorio). Non è agli atti copia di ulteriore corrispondenza intercorsa tra l'impresa e CP_1
l (o altri enti pubblici) in data anteriore all'8.3.2022. Controparte_3
2.2. La fonte del dovere per il personale della polizia stradale di disporre la rimozione e l'affidamento in custodia va individuata nella previsione di cui all'art. 14 del Codice della
Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), che fonda l'obbligo per i proprietari o i concessionari di strade pubbliche di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia di esse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e se del caso demolizione sia dei veicoli lasciati in sosta d'intralcio, sia di quelli abbandonati, e di sostenere i relativi oneri e spese, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo (cfr. in giurisprudenza Cass. n. 17178/2008; Cass. n.
12529/2011).
Nella predetta ampia previsione di compiti rientra anche lo smaltimento dei veicoli che tecnicamente vanno qualificati come “rifiuti” (”qualsiasi sostanza od oggetto… di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”, secondo la definizione di cui all'art. 1, lett. a, T.U. Ambiente), ossia dei veicoli abbandonati e non reclamati dai proprietari,
e quindi destinati alla demolizione ai sensi del D.M. n. 460 del 1999, artt. 1 e 2 cit., così come vi rientra il sequestro di veicoli rubati;
se il veicolo viene reclamato dal proprietario, le spese di rimozione e custodia gravano ovviamente su quest'ultimo, come ribadisce anche l'art. 2, comma 3, D.M. 460/1999.
Se tali compiti spettano all'ente proprietario o concessionario della strada, non v'è dubbio che, in difetto di previsione contraria, al medesimo ente spetti anche sostenere i relativi oneri economici, salvo, ovviamente, rivalsa nei confronti dei proprietari o responsabili dell'abbandono dei veicoli. Non è dunque il regolamento ad attribuire all'ente concessionario della strada l'onere delle spese in questione: il regolamento non fa che esplicitare quanto già ricavabile dalla norma primaria (Cass. 19/5/2009 n. 11543).
4 In particolare, l'art. 1 D.M. 460/1999 recita testualmente:
“Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571”.
2.3. Nel caso di specie, tenuto conto della circostanza incontestata per la quale il sequestro adottato dai Carabinieri del NORM di Castello di Cisterna ha avuto ad oggetto autoveicoli denunciati rubati (cfr. i verbali di sequestro, doc. 4 fascicolo monitorio).
Tale rilievo, che è di per sé sufficiente ad escludere l'applicazione della disciplina del Codice della Strada (art. 14) in materia di controllo e vigilanza del territorio comunale da parte della
Polizia Municipale di ciascun Comune, rende evidente la voluntas legis di tracciare un discrimine tra il sequestro amministrativo conseguente al rinvenimento di un veicolo in stato di abbandono, e i sequestri in esame, che appartengono al genus penalistico disciplinato dall'art. 354 c.p.p., che legittima gli ufficiali di P.G. a sequestrare il corpo di reato “se del caso” (comma 2) a scopo probatorio anche sulla base del fumus dell'esistenza di un illecito, certamente sussistente in caso di proposizione di una specifica denunzia di reato, nel caso in esame, un furto (in questo senso, cfr. Corte d'Appello di Napoli, sentenza 6.5.2025 in causa
RG n. 2390/23).
Né può valere ad escludere la fattispecie come delineata il fatto che, nei verbali in atti, sia stata data la mera indicazione sintetica di “verbale di rinvenimento”. Ed infatti la lettura delle indicazioni in verbale rende palese, sul piano contenutistico, che:
− quanto all'autovettura ALFA 164 affidata in custodia in data 17.4.2022, trattavasi di autovettura denunciata rubata dal proprietario al Commissariato di PS di Vasto in data
26.3.2002 (cfr. verbale di sequestro a pag. 1 del doc. 4 fascicolo monitorio): quindi, si dovrebbe dubitare persino del fatto che essa fosse qualificabile come “abbandonata”;
− quanto all'autovettura FIAT RITMO affidata in custodia l'1.5.2022, parimenti emerge dal verbale che la stessa è stata denunciata rubata (cfr. verbale di sequestro a pag. 4 del doc. 4 fascicolo monitorio);
5 − quanto all'autovettura FIAT UNO affidata in custodia il 5.5.2002, il verbale del
NORM CC di Castello di Cisterna dà genericamente atto della “probabile provenienza furtiva” del mezzo (cfr. verbale di sequestro a pag. 7 del doc. 4 fascicolo monitorio).
Ad ogni modo, stante la natura di corpo di reato dei veicoli oggetto di causa, non essendo in alcun modo ricostruibile la chiusura delle indagini attivate dalla denunzia di furto, la Polizia
Giudiziaria ha eseguito il sequestro non già allo scopo di tutelare il proprietario del veicolo o di liberare la pubblica via da ingombri potenzialmente pregiudizievoli per la circolazione, ma al fine di mettere il veicolo a disposizione dell'autorità competente a scopo probatorio, provvedimento dal quale sarebbe derivata la successiva acquisizione al patrimonio dello Stato mediante confisca, ricorrendone i presupposti di legge.
La domanda di pagamento a titolo contrattuale formulata dalla Società opposta per la custodia degli autoveicoli di cui al doc. 4 fascicolo monitorio deve quindi essere rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. In ogni caso, anche laddove si volessero qualificare i suddetti autoveicoli come
“abbandonati”, con conseguente applicazione della normativa di cui all'art. 14 C.d.S., la domanda di parte convenuta sarebbe comunque infondata.
Sul punto, occorre richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
10354/2019, nella quale, partendo dalla premessa per cui l'obbligo per l'ente proprietario o concessionario della strada pubblica di far luogo alla rimozione dei veicoli abbandonati e alle attività successive e consequenziali deriva dalla legge e grava sull'ente proprietario della strada, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo (come affermato da Cass.
24.6.2008 n. 17178), si è osservato che la circostanza per cui la fonte del dovere dell'ente gestore della pubblica strada scaturisce dalla legge non implica che l'attività negoziale, che l'adempimento di un tale dovere sollecita, sfugga alla regola formale imposta tassativamente all'attività negoziale della P.A. (art. 17 del r.d. n. 2440/1923); regola, questa, reiteratamente riaffermata dalla Suprema Corte da vari decenni (cfr., ex multis, a partire dalla sentenza n.
12769/1991 delle SU., e per restare alle ultime massimate, Sez. 1, n. 8539/2011; Sez. 6, n.
13886/2011; Sez. 3, n. 9975/2014; Sez. 1, n. 25631/2017).
In altri termini, il diritto al compenso del depositario esige l'esistenza di una convenzione scritta e, in mancanza, non sussiste un'obbligazione contrattuale a carico dell'Ente (Cass.
12.4.2019 n. 10354).
6 Né del resto la forma scritta potrebbe ritenersi assolta dai verbali di sequestro né tantomeno dal contratto di deposito di veicoli concluso per facta concludentia in attuazione di quanto prescritto dall'art. 14 del CDS.
Nel caso di specie, alcun valido vincolo contrattuale è sorto tra l'ente e il custode, dal momento che non è stata dimostrata l'adozione di qualsivoglia delibera autorizzativa all'affidamento dell'incarico, la conclusione di un contratto in forma scritta e la copertura finanziaria della spesa, con conseguente nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (cfr. da ultimo Cass. 13159/2024).
In definitiva, dunque, l'affidamento al custode dei veicoli rubati o in stato di abbandono richiede l'esistenza di una convenzione scritta (e la copertura finanziaria della spesa) in mancanza della quale non sussiste un'obbligazione di pagamento a carico dell'Ente.
Da qui, in ogni caso, l'infondatezza delle pretese di parte convenuta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Né può trovare applicazione il principio di diritto affermato dal Tribunale di Perugia nella sentenza n. 1851/2015, e richiamato dall'impresa convenuta (cfr. doc. 1 ), nella parte CP_1 in cui si afferma che “non è dubbio che l'iniziativa in ordine alla cancellazione del veicolo dal p.r.a. ed all'acquisizione dei documenti prodromici alla demolizione competa all'ente proprietario della strada”.
Invero, anche a voler ritenere esistente un valido rapporto contrattuale tra le parti (circostanza come detto da escludersi per le ragioni retro evidenziate ai paragrafi 2 e 3), dovrebbe comunque darsi atto del comportamento dell'impresa opposta, certamente rilevante ai sensi dell'art. 1375 c.c. Emerge infatti dagli atti prodotti nel fascicolo monitorio che, a fronte di tre sequestri operati nel corso 2002, la competente Agenzia del Demanio ha ricevuto la documentazione completa relativa ai veicoli affidati alla depositeria giudiziaria – e per cui si chiedeva l'autorizzazione alla rottamazione – soltanto in data 8.3.2022, vale a dire vent'anni dopo l'affidamento in custodia.
Si ritiene che il decorso di tale lasso di tempo, senza che vi sia prova che l'impresa convenuta si sia in alcun modo attivata per richiedere l'autorizzazione alla rottamazione, escluda in ogni caso il suo diritto al compenso, proprio per violazione dell'ordinario principio di buona fede che deve governare l'esecuzione dei rapporti contrattuali.
4. Parimenti infondata è la domanda di parte convenuta di arricchimento senza giusta causa.
E' noto che l'azione ex art. 2041 c.c. ha natura sussidiaria, e va rivolta all'accipiens che si sia giovato ingiustificatamente della prestazione del solvens; nel caso in esame, difettano sia la natura sussidiaria sia l'individuazione del soggetto qualificabile quale accipiens (trattandosi di
7 verbale di sequestro redatto dai Carabinieri, e non da personale in servizio presso il Comune di ). Parte_1
Neanche potrebbe parlarsi, a carico del del cd. “arricchimento indiretto” – che si Pt_1 configura quando l'arricchimento è realizzato da un soggetto diverso rispetto a quello cui era destinata la prestazione dell'impoverito (v. Cass. 29672/2021) – poiché deve negarsi in radice l'arricchimento del anche in via indiretta, non essendo neppure allegato quale utilitas Pt_1 avrebbe tratto il dal comportamento dell'impresa . Parte_1 CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione della tariffa di cui al D.M. 13.8.2022, n. 147, scaglione di valore da € 5.200,01 a
€ 26.000,00, discostandosi dai valori medi per la fase istruttoria tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1973/2023 del
Tribunale di Nola;
− condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
che liquida in complessivi € 4.000,00 (€ 919,00 per la fase Parte_1 di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 603,00 per la fase istruttoria e € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nola, 18 dicembre 2025
Il Giudice
IO LE
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