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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 674/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
UM EUGENIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3850/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ.PAGAMEN n. 02820259003032606000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: per la Camera di commercio di Caserta, conformi a quelle delle deduzioni depositate il 20 ottobre
2025; non costituita l'Agenzia delle Entrate – ON.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 22 settembre 2025 alla Camera di commercio di Caserta (d'ora in poi: la Camera)
e all'Agenzia delle Entrate – ON (in sigla: AdER), nonché depositato l'indomani presso questa Corte, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 028 2025 90030326 06000: che le era stata notificata il 24 giugno 2025 ed era scaturita dalla cartella di pagamento n° 028 2017 00211724 10000, avente ad oggetto diritti camerali per l'annualità 2014. A detrimento di quell'intimazione, recante un complessivo ammontare dovuto di 131,88 euro, l'odierna ricorrente ha eccepito che successivamente alla notificazione di quella cartella, avvenuta il 4 ottobre 2018, era compiutamente trascorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile in tema di diritti camerali, pur tenendosi conto della sospensione emergenziale.
Perciò la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'intimazione impugnata.
2. Con deduzioni depositate il 20 ottobre 2025 si è costituita la Camera, resistendo alle doglianze attoree.
3. Senza che si fosse costituita l'AdER, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La sospensione di 542 giorni, cioè nell'arco temporale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, è prevista dal comma 1 dell'art. 68 del D.L. n° 18/2020 riguardo al termine di versamento di quanto dovuto in virtù di una cartella di pagamento o di un avviso di accertamento.
Invece, riguardo ad un debito la cui riscossione sia stata affidata al concessionario anteriormente alla data del 31 dicembre 2021, qual è appunto il caso di specie vista la pregressa ed incontestata notificazione della cartella di pagamento n° 028 2017 00211724 10000, la lettera b del comma 4-bis di quel medesimo art. 68 sancisce una proroga “di ventiquattro mesi … [de]i termini di decadenza e prescrizione …”, riguardo alle entrate sia tributarie che non.
5. La concreta applicazione di tale proroga emergenziale, pur rendendo evidente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla Ricorrente_1, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra costei e la Camera.
Mentre la mancata costituzione dell'AdER esime dallo statuire riguardo alle spese di lite stesse fra quest'ultima e la Ricorrente_1 stessa (Cass. n° 13491/2014).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- compensa integralmente le spese di lite fra la Ricorrente_1 e la Camera di commercio di Caserta;
- dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite fra l'Agenzia delle Entrate - ON e la ricorrente1.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(GE CI)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
UM EUGENIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3850/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ.PAGAMEN n. 02820259003032606000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: per la Camera di commercio di Caserta, conformi a quelle delle deduzioni depositate il 20 ottobre
2025; non costituita l'Agenzia delle Entrate – ON.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 22 settembre 2025 alla Camera di commercio di Caserta (d'ora in poi: la Camera)
e all'Agenzia delle Entrate – ON (in sigla: AdER), nonché depositato l'indomani presso questa Corte, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 028 2025 90030326 06000: che le era stata notificata il 24 giugno 2025 ed era scaturita dalla cartella di pagamento n° 028 2017 00211724 10000, avente ad oggetto diritti camerali per l'annualità 2014. A detrimento di quell'intimazione, recante un complessivo ammontare dovuto di 131,88 euro, l'odierna ricorrente ha eccepito che successivamente alla notificazione di quella cartella, avvenuta il 4 ottobre 2018, era compiutamente trascorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile in tema di diritti camerali, pur tenendosi conto della sospensione emergenziale.
Perciò la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'intimazione impugnata.
2. Con deduzioni depositate il 20 ottobre 2025 si è costituita la Camera, resistendo alle doglianze attoree.
3. Senza che si fosse costituita l'AdER, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La sospensione di 542 giorni, cioè nell'arco temporale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, è prevista dal comma 1 dell'art. 68 del D.L. n° 18/2020 riguardo al termine di versamento di quanto dovuto in virtù di una cartella di pagamento o di un avviso di accertamento.
Invece, riguardo ad un debito la cui riscossione sia stata affidata al concessionario anteriormente alla data del 31 dicembre 2021, qual è appunto il caso di specie vista la pregressa ed incontestata notificazione della cartella di pagamento n° 028 2017 00211724 10000, la lettera b del comma 4-bis di quel medesimo art. 68 sancisce una proroga “di ventiquattro mesi … [de]i termini di decadenza e prescrizione …”, riguardo alle entrate sia tributarie che non.
5. La concreta applicazione di tale proroga emergenziale, pur rendendo evidente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla Ricorrente_1, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra costei e la Camera.
Mentre la mancata costituzione dell'AdER esime dallo statuire riguardo alle spese di lite stesse fra quest'ultima e la Ricorrente_1 stessa (Cass. n° 13491/2014).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- compensa integralmente le spese di lite fra la Ricorrente_1 e la Camera di commercio di Caserta;
- dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite fra l'Agenzia delle Entrate - ON e la ricorrente1.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(GE CI)