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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAOLITTO LIBERATO, Presidente
AMORE PELLEGRINO, EL
FRUSCELLA GIUSEPPE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 117/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02776202500000010000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02776202500000010000.
Con l'impugnato atto veniva richiesto il pagamento di complessivi € 144.036,84 a titolo di tributi vari (IRPEF,
IVA, IRAP e varie) comprensivi di sanzioni, di interessi e compensi di riscossione, spese di notifica e varie.
Il recupero a tassazione di che trattasi è riferito a tributi vari di annualità pregresse
(2008,2009,2010,2011,2012,2014,2015,2016,2017), basato su precedenti cartelle di pagamento.
Il ricorso poggia sui seguenti motivi.
1. NULLITÀ ASSOLUTA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER VIZI PROPRI, NONCHÉ
QUELLI SCATURENTI DALLA INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOESATTIVI
PRESUPPOSTI IN ESSO SOLO ASTRATTAMENTE ED IMMOTIVATAMENTE.
A giudizio dellla ricorrente l'atto impugnato è inficiato da nullità assoluta e radicale per vizi propri, stante il difetto di relata e di data della notificazione, nonché la mancanza delle sottoscrizioni del notificante e del consegnatario;
la nullità scaturirebbe anche dall'inesistenza giuridica della notifica degli atti impoesattivi presupposti in esso astrattamente ed immotivatamente richiamati ma non allegati, nonché dalla decadenza dell'azione di riscossione ed intervenuta prescrizione, atteso che, il preavviso de quo, si riferisce ad atti presupposti inerenti imposte relative a remote annualità (2007,2008,2009,2010,2011,2012, ,2014,2015,2016,2017),
e a tributi vari (IRPEF, IVA, IRAP e varie).
Al riguardo sarebbe maturata la prescrizione quinquennale delle imposte (IRAP, IVA, IRPEF, Addizionali
Regionale e Comunale, IVA, IRAP, ecc.) e dei tributi locali (ICI, TARSU, IMU, TARI, ecc.).
2. NULLITÀ ASSOLUTA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN
CONSEGUENZA DI MANCATA ALLEGAZIONE DEGLI ATTI IMPOESATTIVI PREGRESSI IN ESSA SOLO
ASTRATTAMENTE RICHIAMATI, NONCHÉ DI MANCATA EVIDENZIAZIONE DEL COMPUTO SPECIFICO
DEGLI INTERESSI E DEI COMPENSI DI RISCOSSIONE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L. 212/2000
E DELL'ART. 20 DEL DPR 602/73 E CONNESSI E CONSEGUENZIALI.
Il provvedimento impugnato sarebbe inficiato ulteriormente da nullità assoluta conseguente a palese immotivazione, in violazione dell'art. 3 della L. 241/90 e dell'art. 7 della L. 212/2000, per omessa allegazione degli “atti impoesattivi presupposti” (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e liquidazione, intimazioni di pagamento, avvisi di addebito e varie) in esso solo astrattamente richiamati e, dunque, senza prova della regolare notifica, nonché per mancata indicazione delle modalità specifiche di computo degli interessi e dei compensi di riscossione maturati sui tributi vari.
3. ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI COMMINATE PER EVIDENTE SPROPORZIONE, IN PALESE
VIOLAZIONE DEL D.LGS. 158/2015 E CONNESSI E CONSEQUENZIALI, PRESCRIZIONE
QUINQUENNALE DELLE “SANZIONI PECUNIARIE”, EX ART. 20, COMMA 3, DLGS 472/1997 E DEGLI
“INTERESSI” E “COMPENSI DI RISCOSSIONE” EX ART. 2948, COMMA 4, COD. CIV.
Sarebbe evidente la macroscopica sproporzione delle sanzioni comminate, caratterizzate da abnormità ed illegittimità senza alcuna evidenziazione delle specifiche modalità di computo, come, d'altronde, per gli interessi ed i compensi di riscossione e la prescrizione quinquennale delle “sanzioni pecuniarie”, ex art. 20, comma 3, dlgs 472/1997 e degli “interessi” e “compensi di riscossione” ex art. 2948, comma 4, cod. civ.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio. Preliminarmente, fa osservare che le eccezioni di parte avversa concernenti l'omessa notifica degli atti prodromici alle cartelle sottese all'atto impugnato e l'illegittimità delle sanzioni comminate per evidente sproporzione, in palese violazione del d.lgs. 158/2015 e connessi e consequenziali sono rivolte agli enti creditori riguardando adempimenti ascrivibili agli stessi.
Al riguardo la doglianza proposta dal contribuente che non attiene all'attività di riscossione bensì agli atti impositivi prodromici alle cartelle sottese all'atto opposto, l'ente della riscossione eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
Pertanto, rilevato che gli Enti Impositori non risultano parte del processo, e considerato che, il comma 6 bis dell'art. 14 del D.lgs. 546/92 dispone testualmente “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti” va da sé che il ricorso, così come proposto, è da considerarsi inammissibile.
Sempre in via preliminare eccepisce la parziale inammissibilità del ricorso poiché tardivo.
Con riguardo, infatti, all'eccezione relativa all'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di notifica degli atti presupposti, contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa nel proprio ricorso, come si evince dalla documentazione allegata in fase di costituzione, l'atto impugnato è stato preceduto:
• dalla notifica delle cartelle di pagamento;
• dall'intimazione di pagamento n. 02720179000039863000, notificata il 24/01/2017 (per le cartelle di pagamento nn. 02720130001106415000 – 02720130003281807000 – 02720140004474816000 -
02720150000207311000);
• dall'intimazione di pagamento n. 02720189000737952000, notificata il 16/05/2018 (per le cartelle di pagamento nn. 02720130001106415000 – 02720130003281807000 – 02720140004474816000 -
02720150000207311000 - 02720160000771960000);
• dall'intimazione di pagamento n. 02720229001515844000, notificata il 14/04/2022 (per le cartelle nn.
02720130001106415000 – 02720130003281807000 – 02720140004474816000 – 02720150000207311000 –
02720160000771960000 – 02720170002473035000 – 02720170004034627000);
• dall'intimazione di pagamento n. 02720239000647182000, notificata il 13/04/2023 (per le cartelle di pagamento nn. 02720130001106415000 – 02720130003281807000 – 02720140004474816000 –
02720150000207311000 – 02720160000771960000 – 02720170002473035000 – 02720170004034627000 -
02720190004628068000).
È quanto mai evidente, pertanto, che l'assunto difensivo avverso secondo il quale l'avviso oggi impugnato debba essere inteso come il primo atto ricevuto dal contribuente sia destinato inevitabilmente a cadere proprio per l'accertato, incontestato ed incontestabile avvenuto perfezionamento della notifica della cartella esattoriale prodromica all'avviso di intimazione oggetto di causa.
L'Agenzia osserva che parte ricorrente, con le seguenti istanze di definizione agevolata: • del 21/04/2017
(per le cartelle di pagamento nn. 02720130001106415000 – 02720130003281807000 –
02720140004474816000 - 02720150000207311000 - 02720150003543983000 - 02720160000771960000);
• del 30/04/2019 (per le cartelle di pagamento nn. 02720130001106415000 – 02720130003281807000 –
02720140004474816000 - 02720150000207311000 - 02720150003543983000 - 02720160000771960000 -
02720170002473035000); • del 18/04/2023 (per tutte le cartelle sottese all'atto oggi impugnato) ha manifestato la propria volontà di procedere alla definizione agevola dei carichi affidati all'agente della riscossione delle suddette cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato indicato in sede di atto introduttivo di lite (cd. rottamazione delle cartelle).
La proposizione dell'istanza in questione ha fatto conseguire l'effetto del riconoscimento del debito di cui all'art 1988 c.c. e la rinuncia alla prescrizione delle pretese.
In via preliminare e pregiudiziale, l'Ufficio eccepisce, inoltre, l'inammissibilità parziale del ricorso per mancata riassunzione nei termini previsti dalla legge in quanto, come da documentazione allegata, l'odierna ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale di Larino di Campobasso – Sezione
Lavoro - avverso l'intimazione di pagamento n. 02720229001515844000, notificata il 14/04/2022, per le medesime ragioni e per una pluralità di cartelle ad essa sottese tra cui anche le seguenti: nn.
02720130001106415000 – 02720130003281807000 – 02720140004474816000 – 02720150000207311000 – 02720160000771960000 – 02720170002473035000 – 02720170004034627000.
Nel dettaglio, si tratta del giudizio iscritto al n. 299/2022 R.G.I, definito con la Sentenza allegata del 14/11/2023, con cui il Giudice del Lavoro accoglie l'eccezione della scrivente Agenzia delle Entrate Riscossione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per le cartelle in questione. In merito alla eccezione sollevata da controparte d'inesistenza della notifica della intimazione di pagamento impugnata (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02776202500000010000) per mancata compilazione della relata di notifica, l'Agenzia sottolinea che detta notifica è avvenuta a mezzo
PEC e non con raccomandata, per cui non si comprende a cosa si riferisca il ricorrente quando parla di difetto nella relata di data della notificazione, di mancanza di sottoscrizione del notificante e del consegnatario.
L'eccezione è, quindi, infondata. L'articolo 49 del dpr n. 602/73, stabilisce che gli atti, relativi al procedimento di espropriazione forzata, sono notificati con le modalità di cui all'articolo 26 del medesimo testo di legge.
Ne discende, dunque, che gli atti di riscossione, anzi, rectius, tutti gli atti relativi al procedimento di riscossione esattoriale, devono essere notificati con le modalità previste per la cartella di pagamento e dunque, per effetto del citato articolo 26, anche con la notifica a mezzo posta elettronica certificata.
L'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti è inammissibile e infondata.
Inammissibile perché tardiva. La stessa, infatti, andava proposta entro sessanta giorni dalla notifica degli atti sopra menzionati, inoltre, perché parte ricorrente ha manifestato la propria volontà di procedere alla definizione agevola dei carichi affidati all'agente della riscossione delle cartelle sottese all'atto impugnato.
Infondata in quanto dalla disamina della documentazione prodotta in atti emerge che:
- per le cartelle di pagamento nn. 02720130001106415000 – 02720140004474816000 –
02720150000207311000 – 02720190004628068000 - 02720210001328554000, la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., mediante consegna dell'atto nelle mani di persona di famiglia;
- per la cartella di pagamento n. 02720130003281807000, la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 138 c.p.c., mediante consegna in mani proprie del destinatario;
- per la cartella di pagamento n. 02720170004034627000, la notificazione era stata effettuata ai sensi del comma 7, aggiunto all'art. 60 del DPR n. 600/73 dall'art.
7-quater del D.L. n. 193/2016, che contempla l'ipotesi verificatasi nel caso che ci occupa e cioè l'impossibilità di recapitare il messaggio di posta elettronica certificata al destinatario perché la relativa casella non è risultata attiva. Per tale ipotesi la procedura da seguire è la seguente:
• deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa;
• pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15gg;
• invio al destinatario di una raccomandata informativa, “senza ulteriori adempimenti”.
La norma in questione richiama espressamente, anche per le notifiche telematiche, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, individuando, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, il momento perfezionativo della notifica che nel caso di specie è il “quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa”.
- per le cartelle di pagamento nn. 02720160000771960000 – 02720170002473035000, la notifica è avvenuta a mezzo PEC che, quanto agli atti della riscossione, è espressamente consentita dall'art 26 del D.P.R. n.
602/73;
- per la cartella n. cartella di pagamento n. 02720200002135853000, la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante:
• deposito dell'atto presso la casa comunale;
• affissione di un avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione del destinatario
• invio al destinatario della prescritta raccomandata "informativa" con avviso di ricevimento.
L'eccezione di prescrizione quinquennale dei tributi è inammissibile ed infondata.
Inammissibile perché tardiva. La stessa, infatti, andava proposta entro sessanta giorni dalla notifica degli atti sopra menzionati, inoltre, perché parte ricorrente ha manifestato la propria volontà di procedere alla definizione agevola dei carichi affidati all'agente della riscossione delle cartelle sottese all'atto impugnato.
Infondata in quanto i crediti erariali si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Tenuto conto della tempestiva e corretta notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti, nessun termine di prescrizione è maturato.
In merito all' eccepita illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per mancata allegazione dell'atto a cui si fa riferimento nella motivazione, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, la resistente rappresenta l'infondatezza di quanto rappresentato dalla controparte.
Nessuna disposizione di legge prescrive l'obbligo di allegazione della cartella di pagamento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria o alla comunicazione di iscrizione ipotecaria;
né potrebbe essere diversamente, in considerazione del fatto che alla comunicazione in questione – quale mera partecipazione al destinatario di una misura volta a conservare la garanzia patrimoniale del credito iscritto a ruolo e non già provvedimento amministrativo - non può risultare applicabile la disciplina della legge n.
212 del 2000 e della legge n. 241 del 1990.
Peraltro, l'opposta comunicazione fa seguito e richiama nel suo corpo le cartelle precedentemente notificate e contiene tutti gli elementi idonei ad individuare la pretesa.
L'atto risulta in ogni caso motivato, data la completezza delle indicazioni in esso contenute, e, inoltre, fa seguito a cartelle puntualmente notificate. Esso reca l'indicazione del debito scaduto, della sua composizione, delle sue causali, della descrizione degli importi inevasi, delle modalità di estinzione della posizione debitoria e l'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato pagamento, si procederà all'iscrizione ipotecaria.
Riguardo la carenza motivazionale dell'atto opposto, ravvisata nella mancata indicazione del tasso di interesse applicato/ nel mancato sviluppo dell'ammontare degli interessi dovuti, qualora controparte abbia inteso riferirsi agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato, si evidenzia come gli stessi siano stati stati calcolati nel rispetto della previsione di legge.
Ove, invece, parte ricorrente abbia inteso riferirsi agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la stessa Corte di cassazione, con sentenza n. 26671 del 2009 ha affermato che: "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, … nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”.
Circa la contestata illegittimità delle sanzioni per evidente sproporzione l'Agenzia intimata eccepisce la carenza di legittimazione passiva in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Infondata è la censura di nullità della notifica del provvedimento impugnato.
Come risulta dagli atti lo stesso è stato notificato a mezzo pec.
La notifica a mezzo PEC è in ogni caso valida. In tal caso la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. La cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. (Cass. Ord.
18387/2024). Infondata è la censura di nullità del provvedimento impugnato per mancata allegazione degli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, solo l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Nel caso di specie, essendosi correttamente perfezionata la notifica degli atti presupposti ed essendo, per tale ragione, acclarata la conoscenza della pretesa erariale da parte del destinatario, non sussiste l'invocata nullità nè è rinvenibile alcun obbligo di allegazione delle cartelle già notificate alla comunicazione impugnata.
Infondata è la censura di nullità dell'atto per difetto di notifica degli atti presupposti.
Come è comprovato dalla documentazione versata nel fascicolo di causa dalla resistente il provvedimento impugnato è stato preceduto dalla corretta notifica delle cartelle di pagamento, che non sono state impugnate e si sono rese definitive.
La giurisprudenza di legittimità, con consolidato orientamento, afferma che "in mancanza di autonoma impugnazione della cartella (qualificabile alla stregua di avviso di accertamento, perché enuncia univocamente una puntuale e non condizionata pretesa tributaria: cfr. Cass. 15 luglio 2014, n. 16188), la successiva intimazione di pagamento può essere impugnata soltanto per vizi sui propri e non (come invece
è avvenuto nella specie) per vizi della notifica della cartella e per questioni concernenti il decorso del termine di decadenza relativo alla sua notifica, e che quindi la pretesa del Fisco, incorporata in tale cartella, diventa definitiva. (cfr. Cass. Ord. 9219/2018).
Ed ancora: "Qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti (Cass. Ord. 32836/2022).
Il rigetto del suesposto motivo è assorbente rispetto ai motivi dedotti nei confronti delle cartelle presupposte e non impugnate, i quali sono da ritenersi inammissibili, quantunque per mero approfondimento possa affermarsi che risulta infondata anche la censura di prescrizione quinquennale dei tributi.
Il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali, infatti, (come quelli oggetto del presente gidizio) per la parte del capitale è decennale (art. 2949 c.c.), mentre la pretesa creditoria per gli accessori
(sanzioni ed interessi) si prescrive in cinque anni (art. 20 d.lgs. 472/1997 e art. 2948 c.c.). (Cass, ord. n.
27093/2022, Cass. SS.UU. n. 11676 del 30 aprile 2024).
Nell'uno e nell'altro caso risultano rispettati i termini come si evince dalle relate di notifica degli atti pregressi
(cartelle ed intimazioni di pagamento) depositati in causa dalla resistente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, Sez. II, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di
Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese di causa liquidate in € 3.300,00 oltre rimborso spese generali della difesa (15%).
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAOLITTO LIBERATO, Presidente
AMORE PELLEGRINO, EL
FRUSCELLA GIUSEPPE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 117/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02776202500000010000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02776202500000010000.
Con l'impugnato atto veniva richiesto il pagamento di complessivi € 144.036,84 a titolo di tributi vari (IRPEF,
IVA, IRAP e varie) comprensivi di sanzioni, di interessi e compensi di riscossione, spese di notifica e varie.
Il recupero a tassazione di che trattasi è riferito a tributi vari di annualità pregresse
(2008,2009,2010,2011,2012,2014,2015,2016,2017), basato su precedenti cartelle di pagamento.
Il ricorso poggia sui seguenti motivi.
1. NULLITÀ ASSOLUTA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER VIZI PROPRI, NONCHÉ
QUELLI SCATURENTI DALLA INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOESATTIVI
PRESUPPOSTI IN ESSO SOLO ASTRATTAMENTE ED IMMOTIVATAMENTE.
A giudizio dellla ricorrente l'atto impugnato è inficiato da nullità assoluta e radicale per vizi propri, stante il difetto di relata e di data della notificazione, nonché la mancanza delle sottoscrizioni del notificante e del consegnatario;
la nullità scaturirebbe anche dall'inesistenza giuridica della notifica degli atti impoesattivi presupposti in esso astrattamente ed immotivatamente richiamati ma non allegati, nonché dalla decadenza dell'azione di riscossione ed intervenuta prescrizione, atteso che, il preavviso de quo, si riferisce ad atti presupposti inerenti imposte relative a remote annualità (2007,2008,2009,2010,2011,2012, ,2014,2015,2016,2017),
e a tributi vari (IRPEF, IVA, IRAP e varie).
Al riguardo sarebbe maturata la prescrizione quinquennale delle imposte (IRAP, IVA, IRPEF, Addizionali
Regionale e Comunale, IVA, IRAP, ecc.) e dei tributi locali (ICI, TARSU, IMU, TARI, ecc.).
2. NULLITÀ ASSOLUTA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN
CONSEGUENZA DI MANCATA ALLEGAZIONE DEGLI ATTI IMPOESATTIVI PREGRESSI IN ESSA SOLO
ASTRATTAMENTE RICHIAMATI, NONCHÉ DI MANCATA EVIDENZIAZIONE DEL COMPUTO SPECIFICO
DEGLI INTERESSI E DEI COMPENSI DI RISCOSSIONE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L. 212/2000
E DELL'ART. 20 DEL DPR 602/73 E CONNESSI E CONSEGUENZIALI.
Il provvedimento impugnato sarebbe inficiato ulteriormente da nullità assoluta conseguente a palese immotivazione, in violazione dell'art. 3 della L. 241/90 e dell'art. 7 della L. 212/2000, per omessa allegazione degli “atti impoesattivi presupposti” (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e liquidazione, intimazioni di pagamento, avvisi di addebito e varie) in esso solo astrattamente richiamati e, dunque, senza prova della regolare notifica, nonché per mancata indicazione delle modalità specifiche di computo degli interessi e dei compensi di riscossione maturati sui tributi vari.
3. ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI COMMINATE PER EVIDENTE SPROPORZIONE, IN PALESE
VIOLAZIONE DEL D.LGS. 158/2015 E CONNESSI E CONSEQUENZIALI, PRESCRIZIONE
QUINQUENNALE DELLE “SANZIONI PECUNIARIE”, EX ART. 20, COMMA 3, DLGS 472/1997 E DEGLI
“INTERESSI” E “COMPENSI DI RISCOSSIONE” EX ART. 2948, COMMA 4, COD. CIV.
Sarebbe evidente la macroscopica sproporzione delle sanzioni comminate, caratterizzate da abnormità ed illegittimità senza alcuna evidenziazione delle specifiche modalità di computo, come, d'altronde, per gli interessi ed i compensi di riscossione e la prescrizione quinquennale delle “sanzioni pecuniarie”, ex art. 20, comma 3, dlgs 472/1997 e degli “interessi” e “compensi di riscossione” ex art. 2948, comma 4, cod. civ.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio. Preliminarmente, fa osservare che le eccezioni di parte avversa concernenti l'omessa notifica degli atti prodromici alle cartelle sottese all'atto impugnato e l'illegittimità delle sanzioni comminate per evidente sproporzione, in palese violazione del d.lgs. 158/2015 e connessi e consequenziali sono rivolte agli enti creditori riguardando adempimenti ascrivibili agli stessi.
Al riguardo la doglianza proposta dal contribuente che non attiene all'attività di riscossione bensì agli atti impositivi prodromici alle cartelle sottese all'atto opposto, l'ente della riscossione eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
Pertanto, rilevato che gli Enti Impositori non risultano parte del processo, e considerato che, il comma 6 bis dell'art. 14 del D.lgs. 546/92 dispone testualmente “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti” va da sé che il ricorso, così come proposto, è da considerarsi inammissibile.
Sempre in via preliminare eccepisce la parziale inammissibilità del ricorso poiché tardivo.
Con riguardo, infatti, all'eccezione relativa all'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di notifica degli atti presupposti, contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa nel proprio ricorso, come si evince dalla documentazione allegata in fase di costituzione, l'atto impugnato è stato preceduto:
• dalla notifica delle cartelle di pagamento;
• dall'intimazione di pagamento n. 02720179000039863000, notificata il 24/01/2017 (per le cartelle di pagamento nn. 02720130001106415000 – 02720130003281807000 – 02720140004474816000 -
02720150000207311000);
• dall'intimazione di pagamento n. 02720189000737952000, notificata il 16/05/2018 (per le cartelle di pagamento nn. 02720130001106415000 – 02720130003281807000 – 02720140004474816000 -
02720150000207311000 - 02720160000771960000);
• dall'intimazione di pagamento n. 02720229001515844000, notificata il 14/04/2022 (per le cartelle nn.
02720130001106415000 – 02720130003281807000 – 02720140004474816000 – 02720150000207311000 –
02720160000771960000 – 02720170002473035000 – 02720170004034627000);
• dall'intimazione di pagamento n. 02720239000647182000, notificata il 13/04/2023 (per le cartelle di pagamento nn. 02720130001106415000 – 02720130003281807000 – 02720140004474816000 –
02720150000207311000 – 02720160000771960000 – 02720170002473035000 – 02720170004034627000 -
02720190004628068000).
È quanto mai evidente, pertanto, che l'assunto difensivo avverso secondo il quale l'avviso oggi impugnato debba essere inteso come il primo atto ricevuto dal contribuente sia destinato inevitabilmente a cadere proprio per l'accertato, incontestato ed incontestabile avvenuto perfezionamento della notifica della cartella esattoriale prodromica all'avviso di intimazione oggetto di causa.
L'Agenzia osserva che parte ricorrente, con le seguenti istanze di definizione agevolata: • del 21/04/2017
(per le cartelle di pagamento nn. 02720130001106415000 – 02720130003281807000 –
02720140004474816000 - 02720150000207311000 - 02720150003543983000 - 02720160000771960000);
• del 30/04/2019 (per le cartelle di pagamento nn. 02720130001106415000 – 02720130003281807000 –
02720140004474816000 - 02720150000207311000 - 02720150003543983000 - 02720160000771960000 -
02720170002473035000); • del 18/04/2023 (per tutte le cartelle sottese all'atto oggi impugnato) ha manifestato la propria volontà di procedere alla definizione agevola dei carichi affidati all'agente della riscossione delle suddette cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato indicato in sede di atto introduttivo di lite (cd. rottamazione delle cartelle).
La proposizione dell'istanza in questione ha fatto conseguire l'effetto del riconoscimento del debito di cui all'art 1988 c.c. e la rinuncia alla prescrizione delle pretese.
In via preliminare e pregiudiziale, l'Ufficio eccepisce, inoltre, l'inammissibilità parziale del ricorso per mancata riassunzione nei termini previsti dalla legge in quanto, come da documentazione allegata, l'odierna ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale di Larino di Campobasso – Sezione
Lavoro - avverso l'intimazione di pagamento n. 02720229001515844000, notificata il 14/04/2022, per le medesime ragioni e per una pluralità di cartelle ad essa sottese tra cui anche le seguenti: nn.
02720130001106415000 – 02720130003281807000 – 02720140004474816000 – 02720150000207311000 – 02720160000771960000 – 02720170002473035000 – 02720170004034627000.
Nel dettaglio, si tratta del giudizio iscritto al n. 299/2022 R.G.I, definito con la Sentenza allegata del 14/11/2023, con cui il Giudice del Lavoro accoglie l'eccezione della scrivente Agenzia delle Entrate Riscossione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per le cartelle in questione. In merito alla eccezione sollevata da controparte d'inesistenza della notifica della intimazione di pagamento impugnata (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02776202500000010000) per mancata compilazione della relata di notifica, l'Agenzia sottolinea che detta notifica è avvenuta a mezzo
PEC e non con raccomandata, per cui non si comprende a cosa si riferisca il ricorrente quando parla di difetto nella relata di data della notificazione, di mancanza di sottoscrizione del notificante e del consegnatario.
L'eccezione è, quindi, infondata. L'articolo 49 del dpr n. 602/73, stabilisce che gli atti, relativi al procedimento di espropriazione forzata, sono notificati con le modalità di cui all'articolo 26 del medesimo testo di legge.
Ne discende, dunque, che gli atti di riscossione, anzi, rectius, tutti gli atti relativi al procedimento di riscossione esattoriale, devono essere notificati con le modalità previste per la cartella di pagamento e dunque, per effetto del citato articolo 26, anche con la notifica a mezzo posta elettronica certificata.
L'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti è inammissibile e infondata.
Inammissibile perché tardiva. La stessa, infatti, andava proposta entro sessanta giorni dalla notifica degli atti sopra menzionati, inoltre, perché parte ricorrente ha manifestato la propria volontà di procedere alla definizione agevola dei carichi affidati all'agente della riscossione delle cartelle sottese all'atto impugnato.
Infondata in quanto dalla disamina della documentazione prodotta in atti emerge che:
- per le cartelle di pagamento nn. 02720130001106415000 – 02720140004474816000 –
02720150000207311000 – 02720190004628068000 - 02720210001328554000, la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., mediante consegna dell'atto nelle mani di persona di famiglia;
- per la cartella di pagamento n. 02720130003281807000, la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 138 c.p.c., mediante consegna in mani proprie del destinatario;
- per la cartella di pagamento n. 02720170004034627000, la notificazione era stata effettuata ai sensi del comma 7, aggiunto all'art. 60 del DPR n. 600/73 dall'art.
7-quater del D.L. n. 193/2016, che contempla l'ipotesi verificatasi nel caso che ci occupa e cioè l'impossibilità di recapitare il messaggio di posta elettronica certificata al destinatario perché la relativa casella non è risultata attiva. Per tale ipotesi la procedura da seguire è la seguente:
• deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa;
• pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15gg;
• invio al destinatario di una raccomandata informativa, “senza ulteriori adempimenti”.
La norma in questione richiama espressamente, anche per le notifiche telematiche, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, individuando, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, il momento perfezionativo della notifica che nel caso di specie è il “quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa”.
- per le cartelle di pagamento nn. 02720160000771960000 – 02720170002473035000, la notifica è avvenuta a mezzo PEC che, quanto agli atti della riscossione, è espressamente consentita dall'art 26 del D.P.R. n.
602/73;
- per la cartella n. cartella di pagamento n. 02720200002135853000, la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante:
• deposito dell'atto presso la casa comunale;
• affissione di un avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione del destinatario
• invio al destinatario della prescritta raccomandata "informativa" con avviso di ricevimento.
L'eccezione di prescrizione quinquennale dei tributi è inammissibile ed infondata.
Inammissibile perché tardiva. La stessa, infatti, andava proposta entro sessanta giorni dalla notifica degli atti sopra menzionati, inoltre, perché parte ricorrente ha manifestato la propria volontà di procedere alla definizione agevola dei carichi affidati all'agente della riscossione delle cartelle sottese all'atto impugnato.
Infondata in quanto i crediti erariali si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Tenuto conto della tempestiva e corretta notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti, nessun termine di prescrizione è maturato.
In merito all' eccepita illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per mancata allegazione dell'atto a cui si fa riferimento nella motivazione, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, la resistente rappresenta l'infondatezza di quanto rappresentato dalla controparte.
Nessuna disposizione di legge prescrive l'obbligo di allegazione della cartella di pagamento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria o alla comunicazione di iscrizione ipotecaria;
né potrebbe essere diversamente, in considerazione del fatto che alla comunicazione in questione – quale mera partecipazione al destinatario di una misura volta a conservare la garanzia patrimoniale del credito iscritto a ruolo e non già provvedimento amministrativo - non può risultare applicabile la disciplina della legge n.
212 del 2000 e della legge n. 241 del 1990.
Peraltro, l'opposta comunicazione fa seguito e richiama nel suo corpo le cartelle precedentemente notificate e contiene tutti gli elementi idonei ad individuare la pretesa.
L'atto risulta in ogni caso motivato, data la completezza delle indicazioni in esso contenute, e, inoltre, fa seguito a cartelle puntualmente notificate. Esso reca l'indicazione del debito scaduto, della sua composizione, delle sue causali, della descrizione degli importi inevasi, delle modalità di estinzione della posizione debitoria e l'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato pagamento, si procederà all'iscrizione ipotecaria.
Riguardo la carenza motivazionale dell'atto opposto, ravvisata nella mancata indicazione del tasso di interesse applicato/ nel mancato sviluppo dell'ammontare degli interessi dovuti, qualora controparte abbia inteso riferirsi agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato, si evidenzia come gli stessi siano stati stati calcolati nel rispetto della previsione di legge.
Ove, invece, parte ricorrente abbia inteso riferirsi agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la stessa Corte di cassazione, con sentenza n. 26671 del 2009 ha affermato che: "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, … nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”.
Circa la contestata illegittimità delle sanzioni per evidente sproporzione l'Agenzia intimata eccepisce la carenza di legittimazione passiva in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Infondata è la censura di nullità della notifica del provvedimento impugnato.
Come risulta dagli atti lo stesso è stato notificato a mezzo pec.
La notifica a mezzo PEC è in ogni caso valida. In tal caso la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. La cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. (Cass. Ord.
18387/2024). Infondata è la censura di nullità del provvedimento impugnato per mancata allegazione degli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, solo l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Nel caso di specie, essendosi correttamente perfezionata la notifica degli atti presupposti ed essendo, per tale ragione, acclarata la conoscenza della pretesa erariale da parte del destinatario, non sussiste l'invocata nullità nè è rinvenibile alcun obbligo di allegazione delle cartelle già notificate alla comunicazione impugnata.
Infondata è la censura di nullità dell'atto per difetto di notifica degli atti presupposti.
Come è comprovato dalla documentazione versata nel fascicolo di causa dalla resistente il provvedimento impugnato è stato preceduto dalla corretta notifica delle cartelle di pagamento, che non sono state impugnate e si sono rese definitive.
La giurisprudenza di legittimità, con consolidato orientamento, afferma che "in mancanza di autonoma impugnazione della cartella (qualificabile alla stregua di avviso di accertamento, perché enuncia univocamente una puntuale e non condizionata pretesa tributaria: cfr. Cass. 15 luglio 2014, n. 16188), la successiva intimazione di pagamento può essere impugnata soltanto per vizi sui propri e non (come invece
è avvenuto nella specie) per vizi della notifica della cartella e per questioni concernenti il decorso del termine di decadenza relativo alla sua notifica, e che quindi la pretesa del Fisco, incorporata in tale cartella, diventa definitiva. (cfr. Cass. Ord. 9219/2018).
Ed ancora: "Qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti (Cass. Ord. 32836/2022).
Il rigetto del suesposto motivo è assorbente rispetto ai motivi dedotti nei confronti delle cartelle presupposte e non impugnate, i quali sono da ritenersi inammissibili, quantunque per mero approfondimento possa affermarsi che risulta infondata anche la censura di prescrizione quinquennale dei tributi.
Il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali, infatti, (come quelli oggetto del presente gidizio) per la parte del capitale è decennale (art. 2949 c.c.), mentre la pretesa creditoria per gli accessori
(sanzioni ed interessi) si prescrive in cinque anni (art. 20 d.lgs. 472/1997 e art. 2948 c.c.). (Cass, ord. n.
27093/2022, Cass. SS.UU. n. 11676 del 30 aprile 2024).
Nell'uno e nell'altro caso risultano rispettati i termini come si evince dalle relate di notifica degli atti pregressi
(cartelle ed intimazioni di pagamento) depositati in causa dalla resistente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, Sez. II, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di
Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese di causa liquidate in € 3.300,00 oltre rimborso spese generali della difesa (15%).