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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 09/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2537 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Leoncini e Parte_1
Annarita Caleprico
PARTE RICORRENTE
E in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Nitta ed
Elio Vulpis
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: scatti di anzianità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.3.2024, – premesso di prestare Parte_1 servizio alle dipendenze di a decorrere dal 24.12.1996, in virtù di Controparte_1
apposito contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, prima di essere definitivamente assunto, aveva prestato servizio alle dipendenze della predetta società in forza di plurimi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nel periodo compreso tra l'1.7.1987 e il 30.9.1996; di aver svolto, sin dal primo rapporto di lavoro, attività di esattore, con inquadramento nel livello C del sistema di classificazione previsto dal C.C.N.L. per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori;
che tali mansioni erano rimaste immutate nel tempo, anche dopo l'assunzione a tempo indeterminato;
che, nel calcolo dell'anzianità di servizio valevole ad ogni fine contrattuale e retributivo (anzitutto, ai fini della corresponsione dei relativi scatti), la società datrice di lavoro aveva riconosciuto in favore di esso istante esclusivamente l'esperienza professionale maturata nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e non anche quella concernente i precedenti contratti a tempo determinato;
che una simile condotta integrava una violazione della clausola n. 4) dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE; che, in particolare, egli aveva diritto al riconoscimento dei periodi lavorativi svolti nell'ambito dei rapporti a tempo determinato che avevano preceduto la sua assunzione a tempo indeterminato, da computarsi quale parte integrante dell'anzianità di servizio dal medesimo maturata, a tutti i fini contrattuali e retributivi;
che, sebbene in base all'art. 26 C.C.N.L. cit., i dipendenti di avessero diritto a n. 9 scatti biennali di anzianità, la società datrice gli aveva CP_1
riconosciuto tale quantità di scatti solo a decorrere dal mese di marzo 2015.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) accertare
e dichiarare il diritto dell'istante al riconoscimento dell'anzianità di servizio via via maturata nel tempo come indicata sub colonna “IV” della tabella che precede ovvero, in via gradata, la diversa anzianità di servizio ritenuta di giustizia, comunque maggiore di quella allo stato riconosciuta dalla impresa datrice di lavoro;
B) per l'effetto, condannare Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a riparametrare
[...] all'anzianità di servizio ut supra tutti gli istituti contrattuali ed economici – primo fra tutti gli scatti retributivi – e a corrispondere in favore dell'istante le relative differenze retributive, il tutto da quantificarsi in separato e autonomo giudizio in difetto di spontaneo adempimento.
C) condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese di giustizia, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva eccependo, in via Controparte_1
preliminare, la inammissibilità della domanda, e ciò in quanto la parte ricorrente aveva azionato le proprie pretese richiamando espressamente l'art. 278 c.p.c. “per poi, inopinatamente, riservarsi, nelle conclusioni [lett. B)], la quantificazione dell'eventuale credito in un separato giudizio” (così, a pag. 5 della memoria di costituzione).
Sotto un concorrente profilo, argomentava nel senso dell'inammissibilità di una domanda di mero accertamento dell'anzianità di servizio, in difetto di un apprezzabile interesse ad agire in capo al lavoratore, il quale non avrebbe potuto trarre alcuna utilità concreta dall'eventuale accoglimento di una siffatta pretesa.
2 Eccepiva, altresì, la intervenuta prescrizione quinquennale di ogni pretesa avanzata da controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., e ciò in quanto, anche a voler aderire all'indirizzo espresso da Cass. n. 26246/2022, secondo cui il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno della cessazione del rapporto di lavoro “per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012”, la domanda non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento, posto che, alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18 luglio 2012), i diritti di credito fatti valere in giudizio (tutti relativi al periodo dal luglio 1987 al settembre 1996) si erano certamente estinti per prescrizione.
Contestava, nel merito, la fondatezza della pretesa attorea, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 9.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente.
2.1. Ed invero, la parte ricorrente ha esplicitamente rivendicato – previo riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato – il pagamento delle differenze retributive scaturenti dalla riparametrazione di tutti gli istituti contrattuali ed economici, primo fra tutti gli scatti retributivi.
Trattasi, com'è evidente, di una domanda di condanna generica, finalizzata, com'è, ad ottenere una pronuncia (definitiva), che è certamente ammissibile anche nel rito del lavoro
(cfr. Cass. Sez. Lav. 26.2.2014, n. 4587, cui adde Cass. Sez. III 16.10.2007, n. 21620; Cass.
Sez. Lav. 5.5.2004, n. 8576 e Cass. Sez. Lav. 30.8.2007, n. 18283), non essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta (cfr. Cass. Sez. Un. 13.2.1997, n. 1324, e succ. conf., tra cui Cass. Sez. II 9.11.2009, n. 23707 e Cass. Sez. II 24.9.2014, n. 20127).
2.2. Contrariamente a quanto prospettato in via ulteriore dalla società resistente, poi, il lavoratore non si è limitato ad esperire un'azione di mero accertamento dell'anzianità di servizio, avendo egli proposto – come si evince chiaramente dall'univoco tenore dell'atto introduttivo e come appena evidenziato innanzi – una domanda di condanna (sia pure in forma generica), avente ad oggetto gli scatti retributivi.
Siffatta anzianità, come affermato dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte
(Cass. Sez. Lav. n. 33226 del 10 novembre 2022; Cass. Sez. Lav. n. 28271 del 28 settembre
2022) non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né
3 un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità); essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi, ed è insuscettibile di autonoma prescrizione distinta, come tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale.
Nella specie, il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo antecedente all'assunzione a tempo indeterminato non è stato chiesto quale autonomo bene della vita, ma quale mero presupposto di fatto del credito retributivo azionato dal lavoratore, diritto - quest'ultimo - che integra il petitum immediato della domanda.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna carenza d'interesse ad agire in capo al ricorrente, rivelandosi inconferente la giurisprudenza di legittimità richiamata nella memoria di costituzione.
3. Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e va, per quanto di ragione, accolto, sulla scorta delle condivisibili motivazioni rese in precedenti conformi resi da questo Ufficio (cfr., tra le altre, sentenze nn. 2299/2024, 2365/2024, 2366/2024, 2368/2024, 3278/2024), che di seguito si riproducono, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
3.1. Con particolare riferimento alla domanda di riconoscimento dell'integrale anzianità maturata nel corso dei vari contratti a termine succedutisi prima dell'assunzione a tempo indeterminato, basti richiamare i principi di diritto reiteratamente enunciati sull'argomento dalla Suprema Corte, potendosi ex plurimis riportare quanto esposto da Cass. Sez. Lav.
16.7.2020, n. 15231 (e dalle molteplici sentenze ivi citate) in termini così sintetizzabili:
- deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, in applicazione del principio di non discriminazione, fondato sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in merito alla interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, secondo cui: a. la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
b. il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
4 (oggi 153 n. 5), non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione;
c. le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva;
d. a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate;
- l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa nei casi in cui il rapporto abbia acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, dovendosene fornire un'interpretazione non restrittiva perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio;
- in ordine alla computabilità, ai fini del calcolo dell'anzianità complessiva dell'assunto a tempo indeterminato, dei rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE, occorre avere riguardo all'epoca in cui sorge il diritto del quale l'anzianità stessa costituisce un presupposto di fatto;
- infatti, non viene in rilievo alcuna modifica delle condizioni di impiego in relazione al periodo antecedente l'entrata in vigore dell'accordo quadro, bensì viene invocato quest'ultimo per ottenere la parificazione agli assunti ab origine a tempo indeterminato nei successivi sviluppi di carriera ed in particolare in relazione all'anzianità riconosciuta al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, stipulato in piena vigenza della direttiva;
- può, pertanto, essere esteso alla fattispecie il medesimo principio affermato dalla Corte di
Giustizia con riferimento all'applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale, principio secondo cui il diritto alla parità di trattamento può essere fatto valere, facendo leva su contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva, per ottenere la parificazione in ordine ad un trattamento spettante in data successiva, atteso che una nuova norma si applica, salvo deroghe, immediatamente agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge, mentre nessuna espressa deroga a detto
5 principio, proprio dell'ordinamento eurounitario, è contenuta nella clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/10/CE, che sostanzialmente ricalca quella interpretata dalla
Corte di Giustizia nei termini sopra indicati;
- non occorre, pertanto, fare ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale, perché lo stesso presuppone il dubbio interpretativo su una norma del diritto dell'Unione, dubbio che non ricorre, oltre che nei casi in cui il senso della disposizione sia evidente, qualora sulla stessa, o su norme analoghe, la Corte di Giustizia si sia già pronunciata.
3.2. Ed allora, facendo applicazione al caso di specie di siffatti principi di diritto, non essendo stato evidenziato alcun preciso e concreto elemento di differenziazione che eventualmente contraddistinguesse le modalità di lavoro – quanto a natura e caratteristiche delle mansioni espletate – nei periodi in cui il rapporto era basato su contratti a termine, rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, appare del tutto conseguenziale l'accoglimento della domanda, dovendo essere dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso del rapporto di lavoro precario, nella misura di complessivi 26,2 mesi (secondo la quantificazione compiuta da parte resistente, cui ha espressamente aderito il ricorrente nelle note di trattazione depositate in data 6.9.2024), da aggiungersi a quella maturata e in corso di maturazione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La convenuta va, quindi, condannata a riparametrare tutti gli istituti contrattuali ed economici, compresi gli scatti retributivi, all'anzianità di servizio così rivalutata, nei limiti della prescrizione quinquennale (alla stregua di quanto appresso si dirà), oltre accessori di legge.
3.3. Ed invero, con riguardo al capo di domanda relativo ai diritti patrimoniali derivanti dal chiesto riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, si ritiene che sia solo parzialmente accoglibile l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta.
In primo luogo, giova puntualizzare che – contrariamente a quanto asserito dalla società resistente – il ricorrente non ha inteso circoscrivere il credito azionato al periodo che va dal luglio 1987 al settembre 1996.
Tale periodo coincide, infatti, con quello di precariato, in relazione al quale il lavoratore ha rivendicato il riconoscimento dell'anzianità di servizio, da intendersi – come detto – quale presupposto di fatto del conseguente credito retributivo, rispetto al quale il ricorso non contiene alcuna limitazione temporale.
Trova piuttosto applicazione il condivisibile principio di diritto, enunciato da Cass. Sez. Lav.
6.9.2022, n. 26246, secondo il quale: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela
6 adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
In sostanza, diversamente che nel pubblico impiego contrattualizzato (per il quale la prescrizione tuttora decorre in corso di rapporto, poiché in quell'ambito la reintegrazione rimane ed appare sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso), nei rapporti di lavoro di natura privatistica sono venuti meno (per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015) i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e della loro tutela adeguata, sicché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato, non può più ritenersi assistito da un regime di stabilità.
Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al 18 luglio 2012, momento di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92 (cioè, in sostanza, considerando il termine quinquennale, per tutti i diritti sorti in epoca posteriore al 18 luglio 2007).
Nel caso di specie, dunque, devono ritenersi prescritti – in assenza di atti interruttivi – i crediti patrimoniali sorti fino al 18 luglio 2007.
Nei limiti sopra precisati, la domanda va, pertanto, accolta.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, vanno poste a carico della parte convenuta, in ragione e nei limiti della sua soccombenza, dovendosi peraltro rimarcare che non è sufficiente che sia stata richiesta una condanna generica sull'an affinché la causa possa ritenersi di valore indeterminabile, potendosi ravvisare l'indeterminabilità soltanto quando la controversia sia assolutamente insuscettibile di valutazione economica (cfr. ex plurimis Cass. Sez. II 20.7.1999, n. 7757), ciò che all'evidenza è da escludersi nel caso di specie.
Del resto, avuto riguardo al parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta e, dunque, al solo parziale accoglimento della domanda, il valore della controversia va fissato - ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte
7 soccombente - sulla base del criterio del contenuto effettivo della decisione (criterio del decisum: cfr. Cass. Sez. Un. 11.9.2007, n. 19014, e succ. conf.).
Inoltre, occorre avere riguardo esclusivamente alle somme differenziali maturate fino alla data della domanda (cfr. Cass. Sez. III 14.4.2000, n. 4850 e Cass. Sez. III 19.4.2006, n. 9082) ovvero, al massimo, fino alla data della presente pronuncia (cfr. Cass. Sez. Lav. 31.1.2011, n.
2148 e Cass. Sez. Lav. 18.9.2012, n. 15656), non potendosi considerare anche i crediti maturati successivamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2537/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei contratti a termine intercorsi prima dell'assunzione a tempo indeterminato, nella misura di complessivi
26,2 mesi, da aggiungersi a quella maturata e in corso di maturazione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
b) condanna la società convenuta a riparametrare tutti gli istituti contrattuali ed economici, compresi gli scatti retributivi, all'anzianità di servizio così rivalutata, limitatamente ai crediti patrimoniali maturati a far tempo dal 18 luglio 2007, con gli accessori di legge;
c) condanna, altresì, la convenuta alla refusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre contributo unificato in misura di euro 118,50, nonché I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Roberto Leoncini e Annarita Caleprico, dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza del 09/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 09/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2537 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Leoncini e Parte_1
Annarita Caleprico
PARTE RICORRENTE
E in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Nitta ed
Elio Vulpis
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: scatti di anzianità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.3.2024, – premesso di prestare Parte_1 servizio alle dipendenze di a decorrere dal 24.12.1996, in virtù di Controparte_1
apposito contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, prima di essere definitivamente assunto, aveva prestato servizio alle dipendenze della predetta società in forza di plurimi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nel periodo compreso tra l'1.7.1987 e il 30.9.1996; di aver svolto, sin dal primo rapporto di lavoro, attività di esattore, con inquadramento nel livello C del sistema di classificazione previsto dal C.C.N.L. per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori;
che tali mansioni erano rimaste immutate nel tempo, anche dopo l'assunzione a tempo indeterminato;
che, nel calcolo dell'anzianità di servizio valevole ad ogni fine contrattuale e retributivo (anzitutto, ai fini della corresponsione dei relativi scatti), la società datrice di lavoro aveva riconosciuto in favore di esso istante esclusivamente l'esperienza professionale maturata nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e non anche quella concernente i precedenti contratti a tempo determinato;
che una simile condotta integrava una violazione della clausola n. 4) dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE; che, in particolare, egli aveva diritto al riconoscimento dei periodi lavorativi svolti nell'ambito dei rapporti a tempo determinato che avevano preceduto la sua assunzione a tempo indeterminato, da computarsi quale parte integrante dell'anzianità di servizio dal medesimo maturata, a tutti i fini contrattuali e retributivi;
che, sebbene in base all'art. 26 C.C.N.L. cit., i dipendenti di avessero diritto a n. 9 scatti biennali di anzianità, la società datrice gli aveva CP_1
riconosciuto tale quantità di scatti solo a decorrere dal mese di marzo 2015.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) accertare
e dichiarare il diritto dell'istante al riconoscimento dell'anzianità di servizio via via maturata nel tempo come indicata sub colonna “IV” della tabella che precede ovvero, in via gradata, la diversa anzianità di servizio ritenuta di giustizia, comunque maggiore di quella allo stato riconosciuta dalla impresa datrice di lavoro;
B) per l'effetto, condannare Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a riparametrare
[...] all'anzianità di servizio ut supra tutti gli istituti contrattuali ed economici – primo fra tutti gli scatti retributivi – e a corrispondere in favore dell'istante le relative differenze retributive, il tutto da quantificarsi in separato e autonomo giudizio in difetto di spontaneo adempimento.
C) condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese di giustizia, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva eccependo, in via Controparte_1
preliminare, la inammissibilità della domanda, e ciò in quanto la parte ricorrente aveva azionato le proprie pretese richiamando espressamente l'art. 278 c.p.c. “per poi, inopinatamente, riservarsi, nelle conclusioni [lett. B)], la quantificazione dell'eventuale credito in un separato giudizio” (così, a pag. 5 della memoria di costituzione).
Sotto un concorrente profilo, argomentava nel senso dell'inammissibilità di una domanda di mero accertamento dell'anzianità di servizio, in difetto di un apprezzabile interesse ad agire in capo al lavoratore, il quale non avrebbe potuto trarre alcuna utilità concreta dall'eventuale accoglimento di una siffatta pretesa.
2 Eccepiva, altresì, la intervenuta prescrizione quinquennale di ogni pretesa avanzata da controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., e ciò in quanto, anche a voler aderire all'indirizzo espresso da Cass. n. 26246/2022, secondo cui il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno della cessazione del rapporto di lavoro “per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012”, la domanda non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento, posto che, alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18 luglio 2012), i diritti di credito fatti valere in giudizio (tutti relativi al periodo dal luglio 1987 al settembre 1996) si erano certamente estinti per prescrizione.
Contestava, nel merito, la fondatezza della pretesa attorea, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 9.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente.
2.1. Ed invero, la parte ricorrente ha esplicitamente rivendicato – previo riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato – il pagamento delle differenze retributive scaturenti dalla riparametrazione di tutti gli istituti contrattuali ed economici, primo fra tutti gli scatti retributivi.
Trattasi, com'è evidente, di una domanda di condanna generica, finalizzata, com'è, ad ottenere una pronuncia (definitiva), che è certamente ammissibile anche nel rito del lavoro
(cfr. Cass. Sez. Lav. 26.2.2014, n. 4587, cui adde Cass. Sez. III 16.10.2007, n. 21620; Cass.
Sez. Lav. 5.5.2004, n. 8576 e Cass. Sez. Lav. 30.8.2007, n. 18283), non essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta (cfr. Cass. Sez. Un. 13.2.1997, n. 1324, e succ. conf., tra cui Cass. Sez. II 9.11.2009, n. 23707 e Cass. Sez. II 24.9.2014, n. 20127).
2.2. Contrariamente a quanto prospettato in via ulteriore dalla società resistente, poi, il lavoratore non si è limitato ad esperire un'azione di mero accertamento dell'anzianità di servizio, avendo egli proposto – come si evince chiaramente dall'univoco tenore dell'atto introduttivo e come appena evidenziato innanzi – una domanda di condanna (sia pure in forma generica), avente ad oggetto gli scatti retributivi.
Siffatta anzianità, come affermato dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte
(Cass. Sez. Lav. n. 33226 del 10 novembre 2022; Cass. Sez. Lav. n. 28271 del 28 settembre
2022) non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né
3 un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità); essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi, ed è insuscettibile di autonoma prescrizione distinta, come tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale.
Nella specie, il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo antecedente all'assunzione a tempo indeterminato non è stato chiesto quale autonomo bene della vita, ma quale mero presupposto di fatto del credito retributivo azionato dal lavoratore, diritto - quest'ultimo - che integra il petitum immediato della domanda.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna carenza d'interesse ad agire in capo al ricorrente, rivelandosi inconferente la giurisprudenza di legittimità richiamata nella memoria di costituzione.
3. Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e va, per quanto di ragione, accolto, sulla scorta delle condivisibili motivazioni rese in precedenti conformi resi da questo Ufficio (cfr., tra le altre, sentenze nn. 2299/2024, 2365/2024, 2366/2024, 2368/2024, 3278/2024), che di seguito si riproducono, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
3.1. Con particolare riferimento alla domanda di riconoscimento dell'integrale anzianità maturata nel corso dei vari contratti a termine succedutisi prima dell'assunzione a tempo indeterminato, basti richiamare i principi di diritto reiteratamente enunciati sull'argomento dalla Suprema Corte, potendosi ex plurimis riportare quanto esposto da Cass. Sez. Lav.
16.7.2020, n. 15231 (e dalle molteplici sentenze ivi citate) in termini così sintetizzabili:
- deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, in applicazione del principio di non discriminazione, fondato sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in merito alla interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, secondo cui: a. la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
b. il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
4 (oggi 153 n. 5), non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione;
c. le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva;
d. a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate;
- l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa nei casi in cui il rapporto abbia acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, dovendosene fornire un'interpretazione non restrittiva perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio;
- in ordine alla computabilità, ai fini del calcolo dell'anzianità complessiva dell'assunto a tempo indeterminato, dei rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE, occorre avere riguardo all'epoca in cui sorge il diritto del quale l'anzianità stessa costituisce un presupposto di fatto;
- infatti, non viene in rilievo alcuna modifica delle condizioni di impiego in relazione al periodo antecedente l'entrata in vigore dell'accordo quadro, bensì viene invocato quest'ultimo per ottenere la parificazione agli assunti ab origine a tempo indeterminato nei successivi sviluppi di carriera ed in particolare in relazione all'anzianità riconosciuta al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, stipulato in piena vigenza della direttiva;
- può, pertanto, essere esteso alla fattispecie il medesimo principio affermato dalla Corte di
Giustizia con riferimento all'applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale, principio secondo cui il diritto alla parità di trattamento può essere fatto valere, facendo leva su contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva, per ottenere la parificazione in ordine ad un trattamento spettante in data successiva, atteso che una nuova norma si applica, salvo deroghe, immediatamente agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge, mentre nessuna espressa deroga a detto
5 principio, proprio dell'ordinamento eurounitario, è contenuta nella clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/10/CE, che sostanzialmente ricalca quella interpretata dalla
Corte di Giustizia nei termini sopra indicati;
- non occorre, pertanto, fare ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale, perché lo stesso presuppone il dubbio interpretativo su una norma del diritto dell'Unione, dubbio che non ricorre, oltre che nei casi in cui il senso della disposizione sia evidente, qualora sulla stessa, o su norme analoghe, la Corte di Giustizia si sia già pronunciata.
3.2. Ed allora, facendo applicazione al caso di specie di siffatti principi di diritto, non essendo stato evidenziato alcun preciso e concreto elemento di differenziazione che eventualmente contraddistinguesse le modalità di lavoro – quanto a natura e caratteristiche delle mansioni espletate – nei periodi in cui il rapporto era basato su contratti a termine, rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, appare del tutto conseguenziale l'accoglimento della domanda, dovendo essere dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso del rapporto di lavoro precario, nella misura di complessivi 26,2 mesi (secondo la quantificazione compiuta da parte resistente, cui ha espressamente aderito il ricorrente nelle note di trattazione depositate in data 6.9.2024), da aggiungersi a quella maturata e in corso di maturazione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La convenuta va, quindi, condannata a riparametrare tutti gli istituti contrattuali ed economici, compresi gli scatti retributivi, all'anzianità di servizio così rivalutata, nei limiti della prescrizione quinquennale (alla stregua di quanto appresso si dirà), oltre accessori di legge.
3.3. Ed invero, con riguardo al capo di domanda relativo ai diritti patrimoniali derivanti dal chiesto riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, si ritiene che sia solo parzialmente accoglibile l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta.
In primo luogo, giova puntualizzare che – contrariamente a quanto asserito dalla società resistente – il ricorrente non ha inteso circoscrivere il credito azionato al periodo che va dal luglio 1987 al settembre 1996.
Tale periodo coincide, infatti, con quello di precariato, in relazione al quale il lavoratore ha rivendicato il riconoscimento dell'anzianità di servizio, da intendersi – come detto – quale presupposto di fatto del conseguente credito retributivo, rispetto al quale il ricorso non contiene alcuna limitazione temporale.
Trova piuttosto applicazione il condivisibile principio di diritto, enunciato da Cass. Sez. Lav.
6.9.2022, n. 26246, secondo il quale: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela
6 adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
In sostanza, diversamente che nel pubblico impiego contrattualizzato (per il quale la prescrizione tuttora decorre in corso di rapporto, poiché in quell'ambito la reintegrazione rimane ed appare sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso), nei rapporti di lavoro di natura privatistica sono venuti meno (per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015) i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e della loro tutela adeguata, sicché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato, non può più ritenersi assistito da un regime di stabilità.
Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al 18 luglio 2012, momento di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92 (cioè, in sostanza, considerando il termine quinquennale, per tutti i diritti sorti in epoca posteriore al 18 luglio 2007).
Nel caso di specie, dunque, devono ritenersi prescritti – in assenza di atti interruttivi – i crediti patrimoniali sorti fino al 18 luglio 2007.
Nei limiti sopra precisati, la domanda va, pertanto, accolta.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, vanno poste a carico della parte convenuta, in ragione e nei limiti della sua soccombenza, dovendosi peraltro rimarcare che non è sufficiente che sia stata richiesta una condanna generica sull'an affinché la causa possa ritenersi di valore indeterminabile, potendosi ravvisare l'indeterminabilità soltanto quando la controversia sia assolutamente insuscettibile di valutazione economica (cfr. ex plurimis Cass. Sez. II 20.7.1999, n. 7757), ciò che all'evidenza è da escludersi nel caso di specie.
Del resto, avuto riguardo al parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta e, dunque, al solo parziale accoglimento della domanda, il valore della controversia va fissato - ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte
7 soccombente - sulla base del criterio del contenuto effettivo della decisione (criterio del decisum: cfr. Cass. Sez. Un. 11.9.2007, n. 19014, e succ. conf.).
Inoltre, occorre avere riguardo esclusivamente alle somme differenziali maturate fino alla data della domanda (cfr. Cass. Sez. III 14.4.2000, n. 4850 e Cass. Sez. III 19.4.2006, n. 9082) ovvero, al massimo, fino alla data della presente pronuncia (cfr. Cass. Sez. Lav. 31.1.2011, n.
2148 e Cass. Sez. Lav. 18.9.2012, n. 15656), non potendosi considerare anche i crediti maturati successivamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2537/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei contratti a termine intercorsi prima dell'assunzione a tempo indeterminato, nella misura di complessivi
26,2 mesi, da aggiungersi a quella maturata e in corso di maturazione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
b) condanna la società convenuta a riparametrare tutti gli istituti contrattuali ed economici, compresi gli scatti retributivi, all'anzianità di servizio così rivalutata, limitatamente ai crediti patrimoniali maturati a far tempo dal 18 luglio 2007, con gli accessori di legge;
c) condanna, altresì, la convenuta alla refusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre contributo unificato in misura di euro 118,50, nonché I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Roberto Leoncini e Annarita Caleprico, dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza del 09/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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