Articolo 1930 del Codice civile
Articolo 1929Articolo 1931
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19 aprile 1942
Art. 1930.

(Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa).

In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennita' dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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