Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2026, n. 4704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4704 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04704/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12547/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12547 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Borsadoli, Silvia Scaroni, con domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore in Brescia, via Romanino 3;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10-OMISSIS- del 24.01.2024, notificato in data 30.08.2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 13.10.2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IC MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. K10-OMISSIS- del 28 marzo 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 13.10.2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul conto del padre convivente del ricorrente i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale:
- in data 04.04.2023, segnalazione dei Carabinieri di Grumello del Monte (BG) per violenza sessuale;
- in data 25.03.2023, segnalazione dei Carabinieri di Grumello del Monte (BG) per maltrattamenti in famiglia;
- in data 28.11.2017 e 27.10.2012 segnalazione per violazione dell’art. 186 comma, 2 Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);
- in data 21.04.2006, segnalazione dei Carabinieri di Bergamo per violazione art. 640 c.p. (truffa).
È inoltre emersa a carico della madre del ricorrente segnalazione del 05.03.2023 da parte dei Carabinieri di Grumello del Monte (BG) per maltrattamenti in famiglia.
Tali elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza di cittadinanza dandone comunicazione all’interessato con ministeriale del 15.12.2023, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, in riscontro della quale pervenivano osservazioni ritenute non utili ai fini del rilascio dell’agognato status civitatis .
Eccepisce in sintesi il ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione della legge n. 241/1990, carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, mancata considerazione dei fatti e delle circostanze determinanti e per eccesso di potere (motivazione carente, insufficiente e/o errata, carente istruttoria, contraddittorietà, falso od errato presupposto, di fatto, travisamento dei fatti e falsa applicazione di legge) , avendo l’Amministrazione basato il diniego della cittadinanza unicamente sull’esistenza di una notizia di reato, su querela di parte, non dando nemmeno tempo al ricorrente di depositare la documentazione a chiarimento e relativa all’archiviazione.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con note d’udienza in data 21 febbraio 2026 il ricorrente ha eccepito la tardività della memoria difensiva del Ministero.
Alla pubblica udienza del giorno 25 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
Tanto premesso, deve essere preliminarmente accolta la richiesta di stralcio della documentazione depositata dall’Amministrazione resistente in data 6 febbraio 2026, in quanto tardiva rispetto ai termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., a tenore del quale “Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza (…)” .
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto, risultando a carico del padre convivente con l’istante plurimi precedenti penali per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia (unitamente alla coniuge), truffa e guida in stato di ebbrezza, che rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale del nucleo familiare di riferimento (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 2 aprile 2024, n. 6358).
In tale prospettiva, infatti, la circostanza che i plurimi precedenti penali vagliati dall’Amministrazione non riguardino specificatamente il ricorrente, bensì i genitori dello stesso, non intacca a giudizio del Collegio la legittimità del diniego impugnato, risultando i rapporti filiali indici dell’esistenza di un legame stabile e duraturo che fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento in modo duraturo nella comunità nazionale.
Le condotte contestate non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività del contesto familiare di riferimento, da valutarsi anche in relazione ai familiari conviventi, a prescindere dalla circostanza che si tratti, o meno, di reati a “regia familiare”, posto e considerato che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998).
Inoltre tali condotte assumono rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività del nucleo familiare dell’aspirante cittadino, anche perché ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione” rilevante, ovvero il decennio antecedente la domanda (nel caso di specie presentata nell’ottobre del 2019) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta, sicché quest’ultima è pienamente suscettibile di essere valutata ai fini della formulazione delle valutazioni prognostiche demandate all’Amministrazione in merito all’utile inserimento dell’istante nella Comunità e della sua attitudine a rispettare i valori fondamentali dell’ordinamento (cfr. Cons. St., sez. VI - 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, n. 1833/2015; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/21; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022 e successive).
Quanto agli ulteriori addebiti non rientranti nel c.d. “periodo di osservazione” (cfr. truffa del 2006), è sufficiente rilevare che per giurisprudenza oramai costante il mero decorso del tempo, anche ove superiore al decennio, non può condurre, di per sé, ad escludere la portata offensiva del fatto criminoso nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione che, nell’esercizio del suo potere valutativo circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale, può tener conto di un complesso di circostanze atte a dimostrare la suddetta integrazione.
Come ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131/22, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
Né, in senso contrario, può valere l’invocato principio della personalità della responsabilità penale, in quanto, nel caso di specie, il diniego impugnato non estende all’interessato le conseguenze penali dei precedenti a carico degli altri componenti del proprio nucleo familiare, impedendo soltanto che la concessione della cittadinanza (sebbene a persona diversa da quella responsabile penalmente) possa comunque recare danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari del richiedente delle suddette previsioni relative ai parenti del cittadino IT (cfr., da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis n. 11825, 4253 e 3673 del 2023; nn. 3018 e 8307/22).
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis, di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non potrebbe neppure eccepirsi l’intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato riguardante i precedenti per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia (cfr. provvedimento del Tribunale di Bergamo in data 11 luglio 2024), trattandosi di circostanza sopravvenuta rispetto al diniego impugnato (emanato il 28 marzo 2024), sicché l’Amministrazione non avrebbe potuto comunque tenerne conto nel valutare la domanda di cittadinanza.
Peraltro nel caso di specie il diniego impugnato appare correttamente motivato anche con riferimento ai precedenti paterni del 2017 e del 2012 per guida in stato di ebbrezza.
A tal proposto, valga osservare che l’addebito per guida in stato di ebbrezza si inquadra nell’ambito di quei reati stradali, che, un tempo erano sentiti come mancanze minori, hanno successivamente assunto un disvalore negativo sempre maggiore, in considerazione delle gravi conseguenze e della valenza significativa di mancanza di sensibilità nei confronti degli altri, di cui il soggetto mette futilmente a repentaglio l’incolumità e, pertanto, ben possono apprezzarsi alla stregua di fattore negativo di assenza di quello spirito di solidarietà sociale che ci si attende da cui aspira ad essere immesso stabilmente nella Comunità del Paese ospite.
Come da ultimo chiarito in giurisprudenza, “non si tratta di irrogare una sanzione, penale o amministrativa, commisurata alla colpa ed al danno prodotto, al fine di punire l’autore di un illecito, bensì di valutare la medesima condotta al diverso fine di formulare un giudizio prognostico sull’utile integrazione di un nuovo membro nell’ambito del OL IT (tal è l’effetto giuridico del DPR di “concessione” della cittadinanza che costituisce un atto di ammissione di un soggetto nell’ambito della Comunità politica dello Stato ospite conferendogli i cd. diritti pubblici ed imponendogli i correlativi doveri pubblici).
In tale prospettiva quel che è stato censurato non è il fatto del consumo di sostanze psicoattive (alcooliche o stupefacenti o medicinali psicotropi) in sé considerato, quanto, piuttosto, il fatto di mettersi alla conduzione di un veicolo nonostante l’alterazione delle capacità di guida causata dall’assunzione di tali sostanze (cd. stato di ebbrezza), accettando il rischio di causare incidenti, anziché avvalersi di mezzi alternativi di trasporto (pubblici e privati) oppure delegare la guida ad altro conducente.
Sotto tale profilo il comportamento in questione è stato a ragione valutato negativamente quale “indicatore” dello scarso grado di assimilazione dei valori fondamentali per la Comunità, quali il diritto alla vita e incolumità altrui, beni intangibili della persona tutelati dalla Costituzione” , da ultimo evidenziando altresì che “A tale riguardo è stato da ultimo chiarito che anche facendo riferimento al semplice "criterio dell’uomo comune", si deve escludere l’irragionevolezza della valutazione negativa della guida in stato ebbrezza al fine della decisione sull'ammissione (immediata) di un nuovo membro nella Comunità politica dello Stato ospite.
Infatti il comune sentire nei confronti dei reati stradali ha subito un’evoluzione nel nostro Paese che si è progressivamente allineato al giudizio di disvalore già espresso dagli ordinamenti nei diversi Paesi: dall'iniziale atteggiamento di tolleranza di certi comportamenti spavaldi alla guida che potevano essere giustificati in un'epoca in cui erano poco rischiosi a causa della limitata quantità di veicoli in circolazione nell’Italia del dopoguerra si è infatti progressivamente passati ad un approccio sempre più severo, dovuto all’enorme aumento di incidenti, che ha indotto il legislatore ad intervenire prima colpendo alcune condotte di guida - inclusa quella in stato di ebbrezza - con pene più severe introdotte dalla legge n. 94/2009 poi prevedendo una fattispecie criminosa autonoma per l’omicidio stradale con la Legge n. 41/2016 che ha introdotto l’art. 589-bis c.p.
Le misure adottate non sono percepite come sufficienti, dato che il problema nel tempo si è ulteriormente aggravato, essendo fatto notorio il recente incremento di incidenti mortali o con gravi lesioni dovuti alla guida sotto l’effetto di alcool o sostanze psicotrope, che, come risulta dai recenti fatti di cronaca, vede come vittime più frequenti (oltre ai conducenti stessi che non figurano nelle statistiche e a chi utilizza modalità alternative di trasporto) le cd. fasce deboli della popolazione (bambini, anziani, portatori di handicap).
L'aumento di tali incidenti e la gravità delle conseguenze ha molto colpito l’opinione pubblica, ingenerando in ampi strati della popolazione un diffuso senso di insicurezza, oltre ad un generalizzato senso di ingiustizia per l’impunità oppure per la lievità delle conseguenze a carico del guidatore (spesso nemmeno identificato, in caso fuga del conducente, che talvolta nemmeno si accorge di aver investito il passante; talvolta è lui stesso l’unica vittima, tanto che, in caso di morte, si ha una sottostima statistica del fenomeno).
In tali circostanze risulta tutt’altro che irragionevole il giudizio di disvalore di tale condotta, a prescindere dalle conseguenze effettivamente prodotte, dato che il danno potrebbe non essersi verificato per circostanze del tutto casuali (magari grazie all’abilità del passante a schivare l’impatto), ed a prescindere anche dalla qualificazione penale del comportamento o dall’eventuale intervento di leggi di depenalizzazione (spesso determinate esclusivamente da politiche di deflazione dell’affollamento carcerario), oppure dalla distinzione in base alla quantità del tasso alcolemico ai fini dell’irrogazione della sanzione, penale o amministrativa (a quest’ultimo riguardo va peraltro ricordato che il pericolo per l’incolumità altrui insorge già con l’assunzione di una modica quantità di alcol, tanto che in alcuni Paesi è vietato mettersi alla guida anche in tali condizioni, dato che persino ad una bassa concentrazione comporta comunque una riduzione del livello di attenzione, del controllo dei riflessi e riduzione delle inibizioni, come chiunque può constatare grazie ai simulatori di guida a disposizione sull’internet).” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 10636 del 27.5.2024; da ultimo, n. 11770/2025; nonché, in termini non dissimili, Consiglio di Stato, sez. III, n. 5491/2025; n. 5516/2024; Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 165/2025; n. 1182/2024, n. 991/2024, 941/2024, 934/2024, n. 383/2024, 385/2024, n. 122/2024, che si attestano sulla linea di pensiero la cui aderenza al comune sentire è testimoniata, tra l’altro, anche dal recente inasprimento della normativa sulla guida in stato di ebbrezza ad opera della legge n. 177/2024).
Le condotte contestate non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, per la quale non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OR ZE, Presidente
IC MA, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC MA | OR ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.