Art. 5. (Rinunciabilita' dell'amnistia) 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
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11 aprile 1990
11 aprile 1990
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- 1. Corte Cost., sentenza 28/12/1990, n. 580Provvedimento: N. 580 SENTENZA 12-28 DICEMBRE 1990 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA; ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 459, comma terzo, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 129 dello stesso codice; 5 della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e 5 del D.P.R. 12 …Leggi di più...
- ritenuto dovere per il giudice di immediata declaratoria·
- conseguente ritenuta impossibilita' per l'imputato di esercitare la facolta' di rinuncia·
- non fondatezza della questione.·
- sent. 580/90 a. processo penale·
- decreto penale·
- richiesta del p.m.·
- sopravvenuta amnistia