Articolo 5 della Legge 11 aprile 1990, n. 73
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 aprile 1990
Art. 5. (Rinunciabilita' dell'amnistia) 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
Entrata in vigore il 11 aprile 1990
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