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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 578/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente e Relatore
FEDULLO EZIO, Giudice
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4655/2025 depositato il 05/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250006102910048456717 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso consultazione dell'archivio PRA (c.d. visura) effettuata in data 11/9/2025 in relazione al veicolo targato Targa_1, dalla quale risulta l'esistenza di due fermi amministrativi, il primo iscritto in data 27/1/2020 da parte di Agenzia Entrate Riscossione e un secondo iscritto in data 16/6/2025 da parte di Municipia Spa, quale concessionario del comune di Salerno, a seguito del mancato pagamento di numerose cartelle aventi ad oggetto recupero ammende, multe e spese processuali per l'importo complessivo di euro 69.461,63.
Il ricorrente, premesso di avere interesse a proporre ricorso, eccepisce omessa notifica di preavviso di fermo o degli atti presupposti, con conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, unica convenuta non essendo stata convenuta Municipia
Spa, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione, trattandosi di crediti di natura non tributaria e, in via gradata, l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso visura PRA.
Nel merito, ha eccepito di avere notificato gli atti presupposti, in particolare il preavviso di fermo in data
17/7/2019, con conseguente infondatezza della eccepita prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.
L'eccezione è fondata. Infatti, la pretesa che ha dato luogo all'iscrizione del fermo è costituita dal recupero di crediti di natura non tributaria, in quanto trattasi di ammende, multe e spese processuali.
Peraltro, nel merito, il ricorso è inammissibile. Al riguardo, va osservato che in ordine alla impugnabilità di una consultazione dell'archivio PRA (c.d. visura) può farsi riferimento alla normativa prevista in ordine all'impugnabilità dell'estratto di ruolo ovvero all'art. 12, comma 4 bis del DPR n. 602/1073, il quale testualmente prescrive:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Nel caso di specie, in disparte il fatto che Agenzia Entrate Riscossione ha dato prova, mediante il deposito del relativo avviso di ricevimento, della regolare notifica in data 17/7/2019 del preavviso di fermo, il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione che la fattispecie rientri in quelle previste dalla norma, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Conclusivamente, va dichiarato il difetto di giurisdizione tributaria in favore di quella ordinaria. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione ordinaria e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente e Relatore
FEDULLO EZIO, Giudice
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4655/2025 depositato il 05/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250006102910048456717 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso consultazione dell'archivio PRA (c.d. visura) effettuata in data 11/9/2025 in relazione al veicolo targato Targa_1, dalla quale risulta l'esistenza di due fermi amministrativi, il primo iscritto in data 27/1/2020 da parte di Agenzia Entrate Riscossione e un secondo iscritto in data 16/6/2025 da parte di Municipia Spa, quale concessionario del comune di Salerno, a seguito del mancato pagamento di numerose cartelle aventi ad oggetto recupero ammende, multe e spese processuali per l'importo complessivo di euro 69.461,63.
Il ricorrente, premesso di avere interesse a proporre ricorso, eccepisce omessa notifica di preavviso di fermo o degli atti presupposti, con conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, unica convenuta non essendo stata convenuta Municipia
Spa, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione, trattandosi di crediti di natura non tributaria e, in via gradata, l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso visura PRA.
Nel merito, ha eccepito di avere notificato gli atti presupposti, in particolare il preavviso di fermo in data
17/7/2019, con conseguente infondatezza della eccepita prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.
L'eccezione è fondata. Infatti, la pretesa che ha dato luogo all'iscrizione del fermo è costituita dal recupero di crediti di natura non tributaria, in quanto trattasi di ammende, multe e spese processuali.
Peraltro, nel merito, il ricorso è inammissibile. Al riguardo, va osservato che in ordine alla impugnabilità di una consultazione dell'archivio PRA (c.d. visura) può farsi riferimento alla normativa prevista in ordine all'impugnabilità dell'estratto di ruolo ovvero all'art. 12, comma 4 bis del DPR n. 602/1073, il quale testualmente prescrive:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Nel caso di specie, in disparte il fatto che Agenzia Entrate Riscossione ha dato prova, mediante il deposito del relativo avviso di ricevimento, della regolare notifica in data 17/7/2019 del preavviso di fermo, il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione che la fattispecie rientri in quelle previste dalla norma, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Conclusivamente, va dichiarato il difetto di giurisdizione tributaria in favore di quella ordinaria. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione ordinaria e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.