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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/12/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 904/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LODI SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente dott. Grazia Concetta Roca giudice rel. dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 904/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. MOTTA MARINA e dall'Avv. Parte_1
AD RI INVERNIZZI, elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA MARSALA, N. 35 26900 LODI ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. BAGGI DANIELA e Parte_2 dall'Avv. SILVIA LOMBARDINI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIALE CESARE BATTISTI, 15 27100 PAVIA resistente e con l'intervento di: PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“1) Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito alla Signora . Parte_2 Parte_2
2) Affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica degli stessi presso entrambi i genitori, attuando le modalità attualmente in corso e precisamente:
- due giornate consecutive con la madre e due giornate consecutive con il padre oltre a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita della scuola al lunedì mattina quando verranno accompagnati a scuola.
pagina 1 di 16 La residenza dei figli permarrà presso l'abitazione materna.
- Durante le festività natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore il periodo di vacanza compreso tra il 23/12 e il 30/12 e quello compreso tra il 31/12 e il 06/01. La giornata di Natale sarà trascorsa dai ragazzi con il genitore che li terrà con sé nella settimana dal 23/12 al 30/12, mentre trascorreranno la giornata di Santo Stefano dalle ore 10.00 alle ore 21.00 con l'altro genitore.
- Le Festività Pasquali, invece, verranno divise in due periodi: il primo dal giovedì (primo giorno di vacanza) fino alla domenica sera, mentre il secondo periodo dalla domenica sera fino al mercoledì successivo.
- Tutte le festività ed eventuali ponti durante l'anno verranno saranno trascorsi dai figli alternativamente con il padre e con la madre.
- Durante le ferie estive i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con il padre e con la madre. Il periodo dovrà essere concordato dai genitori entro il mese di aprile di ogni anno. Il genitore con il quale i minori trascorreranno il periodo di vacanza, dovrà comunicare all'altro il luogo e l'indirizzo dove si recherà con i figli.
- I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei figli che verranno da loro concordemente assunte rispettando le loro capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei figli presso di sé. 3) La casa coniugale, peraltro di proprietà della famiglia del signor rimarrà in utilizzo Pt_1 alla signora fino all'indipendenza economica dei figli. Parte_2
Le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale verranno sopportate in misura integrale dalla signora , mentre quelle straordinarie dal signor Parte_2 Pt_1
4) Il signor contribuirà al mantenimento dei figli versando alla signora Pt_1 Parte_2 la somma mensile di € 750,00=, somma da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici Istat. Mentre nessun assegno di mantenimento verrà stabilito a favore della moglie economicamente indipendente.
5) Il signor contribuirà in misura del 60% alle spese straordinarie a favore dei figli, Pt_1 come da Protocollo del Tribunale di Milano che segue, somma che dovrà essere versata al genitore che ha anticipato la spesa entro e non oltre il giorno dieci del mese successivo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 16 d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f)farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e c)materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposti dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)assicurazione scolastica f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g)gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
pagina 3 di 16 g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In ordine alle spese straordinarie da concordare, viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso per la quota al genitore anticipatario precisando che: i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata o e mail) un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.; (ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. La concreta attuazione degli obiettivi perseguiti dalle Linee Guida dipenderà ovviamente dalla recezione di esse negli atti e nei provvedimenti giudiziari. Con l'auspicio che la diffusione di questa prassi virtuosa avvenga effettivamente non solo per ridurre il contenzioso, ma per consentire un reale mutamento culturale necessario per la realizzazione effettiva dell'interesse dei figli. 6) L'Assegno Unico in favore dei figli verrà percepito integralmente dalla signora Pt_2
.
[...]
7) Per quanto riguarda i rapporti tra i figli minori e il nuovo/a compagno/a del padre/madre, ci si atterrà all'opinione della sentenza della Cassazione n. 283 del 09/01/2009 secondo la quale l'incontro tra lo stesso/la stessa potrà avvenire solo nei casi in cui la relazione sentimentale possa considerarsi stabile e duratura.
8) I genitori si danno sin d'ora reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e dei figli minori.
9) Con le spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Conclusioni di parte resistente
“1.Pronunziare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell' art. 151, comma I, cod.civ.
2.Respingere la domanda di addebito ex art. 151, comma II cod. civ avanzata dal ricorrente nei confronti della moglie. Per_
3. Confermare l'affido dei figli minori e (già in essere sull'accordo delle parti del Per_1 novembre 2023 e ratificato in ordinanza presidenziale del dicembre 2023) ad entrambi i genitori (in regime condiviso) con esercizio disgiunto delle sole decisioni di ordinaria amministrazione prevedendo che entrambi esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle scelte e decisioni di maggiore importanza per i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
4.Confermare la residenza anagrafica dei figli presso la madre nell'abitazione ex coniugale
pagina 4 di 16 EG EN (LO), via Santi Simone e Giuda, 10 con iscrizione dei figli nello stato di famiglia materno, come in essere sull'accordo delle parti del novembre 2023 ratificato in ordinanza presidenziale del dicembre 2023. Per_ 5. Confermare il seguente piano di frequentazione dei figli minori e presso l'uno e Per_1
l'altro genitore - attesa la maggiore età del primogenito , 18enne da novembre 2024 - Per_3 nel rispetto di quanto in vigore sempre sull'accordo delle parti già dal gennaio 2023 e ratificato in ordinanza presidenziale del dicembre 2023) - ossia: Fine settimana:
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con rientro a scuola;
Infrasettimanalità:
- a settimane alterne, lunedì e martedì con il genitore con cui i figli rimarranno nel weekend successivo;
- mercoledì e giovedì, con l'altro genitore, secondo il modulo c.d. 2-2-3. Vacanze natalizie: Le vacanze natalizie – da intendersi quelle del calendario scolastico - vengono distribuite in modo paritario ed alternato tra i genitori;
il I periodo decorrerà dal 23 dicembre fino al 30 dicembre alle 18 e il II decorrerà dalle ore 18 del 30 dicembre fino al rientro scolastico del 7 gennaio;
nel 2025 il I periodo spetterà alla madre, nel 2026 al padre e così di seguito, con regolare alternanza. La giornata di Natale spetterà al genitore che terrà i figli con sé nel I periodo, mentre la giornata di Santo Stefano dalle ore 10.00 alle ore 21.00 è attribuita all'altro genitore. Vacanze pasquali: Le vacanze scolastiche di Pasqua saranno ripartite in due periodi paritari - il primo dal giovedì (primo giorno di vacanza) fino alla domenica sera e il secondo periodo dalla domenica sera fino al mercoledì successivo -, alternando la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, di anno in anno con l' uno e con l'altro genitore. Nel 2026 il primo periodo spetterà alla madre, nel rispetto dell'alternanza. Vacanze scolastiche di Carnevale e ponti: Le vacanze scolastiche di Carnevale e le festività o cd. ponti infraannuali saranno alternati tra i genitori;
così come eventuali singole giornate di festa. Vacanze estive: Le vacanze estive vedranno attribuite tre settimane, anche non consecutive, a ciascun genitore da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, con previsione che, in caso di mancato accordo, la preferenza sarà paterna negli anni pari e materna in quelli dispari. Il genitore con il quale i minori trascorreranno il periodo di vacanza, dovrà comunicare all'altro il luogo e l'indirizzo dove si recherà con i figli. Nelle restanti settimane di chiusura scolastica rimarrà in vigore il calendario ordinario, compatibilmente con la frequentazione dei ragazzi ad eventuali centri estivi, grest, ecc.
pagina 5 di 16
6. Confermare l' assegnazione ad ai sensi dell' art. 337 sexies cod.civ. Parte_2 dell'abitazione ex coniugale/familiare costituita dall' appartamento sito in EG EN (LO), via Santi Simone e Giuda, 10 – di comproprietà del signor con altri suoi Pt_1 familiari - fino al raggiungimento dell' indipendenza economica dei tre figli.
7. Confermare l' attribuzione integrale (al 100%) dell' Assegno Unico Universale /AUU erogato da INPS ad . Parte_2
8. Porre a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli Parte_1 corrispondendo alla madre un importo mensile complessivo non inferiore ad Euro 2.500,00 (€ 833.33 per ciascun figlio) da rivalutarsi in base all'indice Istat/FOI e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda.
8. bis. In via subordinata: Porre a carico del signor l'obbligo di provvedere al Pt_1 mantenimento dei figli corrispondendo alla madre l'importo ritenuto di giustizia, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle emergenze di causa;
importo da rivalutarsi in base all'indice Istat/FOI e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda.
9. Confermare a carico di l' obbligo di sostenere ed anticipare il 75% di Parte_1 tutte le spese “extra mantenimento” di natura scolastica e formativa, medico/sanitaria e sportivo/ricreativa dei figli secondo macrovoci e criteri decisionali voci previsti nel Protocollo adottato dal Tribunale di Lodi, ponendo a carico materno l' obbligo di rimborso in quota del 25%; con decorrenza dalla domanda. 10. Porre a carico di l'obbligo di contribuire ex art. 156 cod. civ. al Parte_1 mantenimento della moglie – inteso come prosecuzione degli obblighi di solidarietà coniugale nonché espressione del generale dovere di assistenza materiale che permane nel regime separativo non escludente il vincolo di coniugio - corrispondendole l' importo mensile non inferiore ad Euro 1.500 lordi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
importo che per il coniuge obbligato costituisce onere deducibile ex art. 10, comma 1, lettera c) del DPR n 917/86 mentre per la beneficiaria è assoggettato a tassazione Irpef ex art. 50, lettera i) del DPR n 917/86; con decorrenza dalla domanda.
10.bis In via subordinata: porre a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della moglie corrispondendole mensilmente l'importo ritenuto di giustizia ed emergenze di causa, in base ai criteri di cui all'art. 156 c.c.; importo da rivalutarsi in base all'indice Istat/FOI e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda.
11. IN VIA ISTRUTTORIA […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 6 di 16
1. Oggetto del giudizio La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione giudiziale con addebito svolta da nei confronti di , nonché le connesse Parte_1 Parte_2 domande di affido condiviso dei figli minori con collocamento il padre, la regolamentazione delle visite materne, il mantenimento diretto dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie. In particolare, con ricorso depositato in data 24.2.2023 il sig. ha posto a fondamento Pt_1 delle proprie domande le seguenti circostanze:
- Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 22.9.2001 a Pavia e dal matrimonio sono nati i figli (23.11.2006), (8.2.2009) e Per_3 Per_1 Per_2
(1.12.2012);
- Nell'anno 2004 il sig. costituiva la società Azienda Servizi Dordoni di NI Pt_1
ID e C s.a.s., con qualifica di socio accomandatario e ruolo operativo, e nel 2010 entrava quale socio accomandante la moglie, estranea all'attività lavorativa;
- La sede della società veniva fissata presso un capannone di proprietà dei genitori del sig.
distante poche centinaia di metri dalla casa coniugale di EG EN, Pt_1 al fine di potersi dedicare all'attività lavorativa e ai figli;
- In data 14.11.2022 il sig. riceveva una raccomandata dello Studio Baggi di Pavia Pt_1 ove la sig.ra manifestava la propria intenzione di separarsi;
Pt_2
- Il sig. costretto dalla moglie, si trasferiva temporaneamente nella villetta del Pt_1 padre, continuando regolarmente a frequentare i figli;
- Durante un pomeriggio trascorso con il sig. veniva a conoscenza che il Per_1 Pt_1 figlio, circa 2 anni prima, aveva casualmente scoperto, insieme al AT , sul Per_3 telefono della madre un messaggio whatsapp proveniente da un numero collegato alla fotografia di un uomo ( con la seguente espressione “Amore, non Persona_4 vedo l'ora di mettertelo nel culo come l'altra volta”;
- Per la sopportazione di un segreto tanto gravoso era diventata causa di tensione, Per_1 scatenante continue liti con la madre e col AT maggiore, apparentemente inerte di fronte alla traumatica scoperta;
- Il ricorrente chiede un'urgente indagine sulla stabilità psico-fisica della madre;
- Il ricorrente propone il collocamento presso la villetta del nonno, ove egli stesso vive, sita in EG EN, via Toscana n. 20;
- Il ricorrente è disposto a concedere in comodato gratuito alla resistente la casa familiare sita in EG EN, Via Santi Simone e Giuda n. 10;
- Il ricorrente percepisce un reddito netto pari a euro 29.963,00 annui come da dichiarazione dei redditi del 2022;
- Il patrimonio complessivo del sig. comprende la quota societaria dell'azienda Pt_1 pari al 66,67% nonché la comproprietà, per minima quota ereditaria, di 4 fabbricati in uso alla famiglia;
- La sig.ra ha un reddito netto annuo pari a euro 16.771,00 oltre a ricevere Parte_2
pagina 7 di 16 introiti liberali mensili dal proprio padre;
- La stessa incassa integralmente l'AU per i figli, importo che il sig. è disposto a Pt_1 lasciare interamente alla stessa;
- Il patrimonio complessivo della resistente comprende la quota societaria dell'azienda pari al 33,32% nonché la comproprietà, in quota pari a ½ di 10 fabbricati;
- Il ricorrente insiste per l'audizione dei figli minori e . Per_1 Per_3
Con comparsa di costituzione depositata in data 13.4.2023 si è costituita Parte_2 chiedendo oltre alla pronuncia di separazione, l'affido condiviso dei figli minori, il collocamento prevalente presso la casa familiare assegnata alla resistente, la regolamentazione delle visite paterne, il versamento di un contributo paterno per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 2.500,00 oltre al 75% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento a favore della moglie pari a euro 1.500,00 mensili. A fondamento delle proprie domande e difese la resistente ha dedotto quanto segue:
- La resistente contesta la ricostruzione operata da parte ricorrente;
- La resistente ha accettato di trasferirsi a EG EN per consentire al marito di lavorare nell'Azienda Agricola dei genitori, nonostante la stessa lavorasse preso l'Agenzia di Assicurazioni del padre a Pavia;
- Con la nascita di e la resistente ha interrotto l'attività lavorativa e ha Per_3 Per_1 partecipato a un corso biennale come Operatrice Socio Assistenziale per l'infanzia conseguendo il diploma nel febbraio 2010;
- Nel maggio 2010 la resistente accoglieva la proposta del marito di acquistare il 33% delle quote dell'Azienda Servizi Dordoni di NI ID e C. s.a.s., investendo circa 30.000 nell'acquisto delle relative quote e rinunciando al proprio lavoro presso l'Agenzia Assicurativa del padre;
- La nascita di ha amplificato le divergenze tra i coniugi: il marito si è Per_2 progressivamente disimpegnato dalla collaborazione familiare e la moglie è risultata sempre più compressa tra gestione dei figli, moglie, casalinga e coadiuvante della s.a.s.;
- Il sig. ha posto in essere comportamenti controllanti nei confronti della resistente Pt_1 che ha contribuito a creare un clima di reciproca disaffezione e risentimento;
- L'estate 2022 è proseguita con screzi continui confermativi della crisi coniugale già in essere;
- Nel frattempo si è manifestata in modo allarmante la manipolazione paterna di che Per_1 ha mutuato il frasario volgare e oltraggioso del padre nei confronti della madre;
- Dopo aver ricevuto la raccomandata del 4.11.2022 il ricorrente ha lasciato spontaneamente la casa familiare;
- Il fatto causativo dell'interruzione della convivenza è integrato dalla raccomandata con richiesta separativa;
- Il doc. 15 di parte ricorrente non solo non fonda la richiesta di addebito ma risulta inutilizzabile in quanto illecitamente acquisito;
pagina 8 di 16 - In ogni caso tra i coniugi era in essere una profonda crisi risalente;
- La casa coniugale – di proprietà dei genitori del ricorrente – è stata concessa in comodato gratuito al nucleo familiare dai genitori del ricorrente;
- La frequentazione dei minori, secondo gli accordi raggiunti dai difensori, è già paritaria seguendo lo schema 2+2+3, ossia alterna i fine settimana dal venerdì/lunedì mattina e prevede due giornate consecutive;
- Il sig. percepisce ulteriori introiti rispetto a quelli dichiarati, per attività i cui Pt_1 compensi venivano incassati in contanti, assicurando alla famiglia un tenore di vita elevato;
- La sig.ra ha lavorato dal 2010 al 2022 nell'ufficio dell'Azienda Parte_2 gestendone la contabilità con continuità e prevalenza
- Il sig. è proprietario, in quote con il padre e la sorella, di numerosi immobili, Pt_1 inoltre nel gennaio 2021 ha sottoscritto un contratto preliminare di acquisto di un appartamento in località di mare della Toscana al prezzo di euro 105.000,00;
- La partecipazione della sig.ra agli utili dell'Azienda è la sua unica fonte di Parte_2 reddito e negli ultimi mesi ha ricevuto i seguenti bonifici:
2.400 a settembre 2022, 3.000 a ottobre 2023;
- L'ultimo acconto utili percepito risale al 27.10.2022;
- La sig.ra ha percepito nell'anno 2022 un reddito netto di euro 16.398,00; Parte_2
- La resistente è titolare solo dei diritti di nuda proprietà al 50% con il AT, di beni sui quali vi è l'usufrutto vitalizio dei genitori ed è comproprietaria di due terreni seminativi con il AT;
- La resistente pertanto non è in grado di mantenere il pregresso tenore di vita. All'esito della prima udienza presidenziale del 20.4.2023 il Presidente ha tentato la conciliazione fra le parti, disponendo l'ascolto dei figli maschi e invitando le parti a proseguire alle concordate condizioni di collocamento paritario dei figli e a regolarsi sul piano economico nei seguenti termini: la sig.ra riceverà il contributo mensile tradizionalmente erogato dalla Parte_2 società oltre a un contributo mensile di euro 750,00 dal marito, potrà godere della casa familiare. In occasione della successiva udienza del 15.6.2023 sono stati sentiti i minori e Per_1
. Il Presidente, in pendenza di trattative tra le parti, ha rinviato l'udienza al 5.10.2023. Per_3
Successivamente all'udienza del 15.11.2023 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine ad affido collocamento e visite come da condizioni depositate e hanno insistito nell'adozione dei provvedimenti economici. In data 26.11.2023 il Presidente ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“1) Affida i figli minori in via condivisa tra i coniugi con residenza anagrafica nell'ex casa coniugale, da assegnarsi alla madre e tempi paritari di frequentazione come da accordi sottoscritti all'udienza del 15.11.2023 2) Pone a carico del padre assegno di 300,00 euro per ogni figlio oltre al 75 % delle spese straordinarie come da protocollo presso la Corte d'Appello di Milano
pagina 9 di 16 3) Pone a carico del marito assegno di euro 750,00 mensili per la moglie”. In occasione dell'udienza del 23.4.2024 il Giudice Istruttore, preso atto della conferma dell'ordinanza presidenziale, impugnata da parte ricorrente, da parte della Corte d'Appello di Milano, ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., invitando le parti a proseguire il percorso di mediazione familiare in atto. Con istanza depositata in data 3.10.2024 la sig.ra ha chiesto la modifica dei Parte_2 provvedimenti provvisori e urgenti, con aumento del contributo paterno per il mantenimento dei figli da euro 900,00 a euro 2.100,00 complessivi e dell'assegno di mantenimento in favore della moglie da euro 750,00 a euro 1.200, allegando, quale sopravvenienza la sospensione del diritto alla percezione degli utili in favore della resistente nella società di famiglia. Con memoria autorizzata depositata in data 8.11.2024 il sig. si è opposto all'istanza di modifica, Pt_1 contestando la sussistenza di alcuna sopravvenienza rispetto all'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti. Con ordinanza del 17.3.2025 il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di modifica nonché le istanze istruttorie, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 10.6.2025. In occasione della predetta udienza parte ricorrente ha chiesto una nuova modifica dell'ordinanza presidenziale, rigettata da questo Giudice con ordinanza dell'11.6.2025. Ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni celebrata in data 25.6.2025, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda di separazione La domanda di separazione personale va accolta. L'insuccesso del tentativo di conciliazione, la separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante (a far data da novembre 2022) la circostanza che parte resistente non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente costituiscono indizi (gravi precisi e concordanti) della sussistenza inter partes di una situazione (dovuta quantomeno ad incompatibilità caratteriale e all'elevata conflittualità tra le parti) tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
3. Domanda di addebito della separazione Parte ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione alla resistente, per violazione del dovere coniugale di fedeltà. In particolare, secondo la ricostruzione del sig. la relazione extraconiugale intrattenuta dalla sig.ra con il sig. Pt_1 Parte_2 Per_4 circostanza scoperta dal ricorrente solo successivamente al rilascio della casa coniugale. La domanda di addebito della separazione alla sig.ra risulta infondata e deve Parte_2 essere rigettata. L'art. 151, comma 2, c.c. dispone che «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio». Per pacifica giurisprudenza qui condivisa “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale
pagina 10 di 16 deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610). Il presupposto dell'addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (Cass., n. 8512 del 2006; Cass., n. 25618 del 2007). Nel caso di specie, in primo luogo il sig. non ha provato la violazione dei doveri Pt_1 coniugali da parte della sig.ra , a tal fine non risultano sufficiente la copia dei Parte_2 tabulati telefonici del telefono aziendale della resistente, in cui appaiono contatti telefonici con il numero 3921318939 (di cui peraltro non vi prova della riconducibilità al sig. , né le Per_4 circostanze capitolate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. in quanto formulate genericamente e inidonee a provare la presunta infedeltà. In secondo luogo, il sig. non Pt_1 ha provato il nesso causale esistente tra la presunta infedeltà e la crisi coniugale. Infatti, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente la crisi coniugale si verificava per effetto dell'interruzione della convivenza con la resistente, dopo aver ricevuto in data 4.11.2022 la raccomandata dal difensore della sig.ra , cui conseguiva lo spontaneo Parte_2 allontanamento della casa coniugale da parte del sig. (doc. 1 parte resistente). Pt_1
4. Affido, collocamento e visite dei minori con il genitore non collocatario. Assegnazione della casa coniugale. Entrambe le parti hanno chiesto l'affido condiviso dei figli minori e (in quanto Per_2 Per_1
, nel corso del procedimento, è divenuto maggiorenne) il collocamento paritario e le Per_3 visite con i genitori secondo il calendario già in atto, nonché il permanere della residenza dei figli presso l'abitazione materna. Nonostante nel corso del giudizio sia emersa un'elevatissima conflittualità tra le parti, non ritiene il Collegio sussistere in capo ai genitori delle carenze genitoriali tali da escludere l'applicazione del regime ordinario in punto di affido. Parimenti, il regime di collocamento attualmente in atto (come ratificato con ordinanza presidenziale del 26.12.2023) appare conforme all'interessi dei minori, tenuto conto della loro età ( di 13 anni e di 16 anni) e delle dichiarazioni rese Per_2 Per_1 dal minore all'udienza presidenziale del 15.6.2023 (“da dicembre dell'anno scorso papà e Per_1 mamma si sono messi d'accordo perché io, mio AT e mia sorella stessimo per un tempo uguale presso l'uno e presso l'altra secondo uno schema a settimane alterne. Io sono favorevole a questa soluzione e non ho trovato inconvenienti particolari. Prima avevo qualche piccolo
pagina 11 di 16 scontro con la mamma a causa dei miei rapporti conflittuali con mio AT , ma Per_3 ultimamente le cose vanno molto meglio”). Inoltre, il percorso di mediazione familiare intrapreso dalle parti, come dalle stesse rappresentato, fornisce un utile supporto per i genitori nell'esercizio di una genitorialità condivisa. Infine, ritiene il Collegio di non procedere all'ascolto di , Per_2 divenuta ultradodicenne nel corso del procedimento, in quanto le parti concordano in merito all'affido e al collocamento dei minori. Pertanto, sul punto ritiene il Collegio di recepire integralmente le condizioni concordate tra le parti, come da accordi del 15.11.2023, con conseguente assegnazione della casa familiare alla madre: Per_
“3. Confermare l'affido dei figli minori e (già in essere sull'accordo delle parti del Per_1 novembre 2023 e ratificato in ordinanza presidenziale del dicembre 2023) ad entrambi i genitori (in regime condiviso) con esercizio disgiunto delle sole decisioni di ordinaria amministrazione prevedendo che entrambi esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle scelte e decisioni di maggiore importanza per i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
4.Confermare la residenza anagrafica dei figli presso la madre nell'abitazione ex coniugale EG EN (LO), via Santi Simone e Giuda, 10 con iscrizione dei figli nello stato di famiglia materno, come in essere sull'accordo delle parti del novembre 2023 ratificato in ordinanza presidenziale del dicembre 2023. Per_
5. Confermare il seguente piano di frequentazione dei figli minori e presso l'uno e Per_1
l'altro genitore - attesa la maggiore età del primogenito , 18enne da novembre 2024 - Per_3 nel rispetto di quanto in vigore sempre sull'accordo delle parti già dal gennaio 2023 e ratificato in ordinanza presidenziale del dicembre 2023) - ossia: Fine settimana:
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con rientro a scuola;
Infrasettimanalità:
- a settimane alterne, lunedì e martedì con il genitore con cui i figli rimarranno nel weekend successivo;
- mercoledì e giovedì, con l'altro genitore, secondo il modulo c.d. 2-2-3. Vacanze natalizie: Le vacanze natalizie – da intendersi quelle del calendario scolastico - vengono distribuite in modo paritario ed alternato tra i genitori;
il I periodo decorrerà dal 23 dicembre fino al 30 dicembre alle 18 e il II decorrerà dalle ore 18 del 30 dicembre fino al rientro scolastico del 7 gennaio;
nel 2025 il I periodo spetterà alla madre, nel 2026 al padre e così di seguito, con regolare alternanza. La giornata di Natale spetterà al genitore che terrà i figli con sé nel I periodo, mentre la giornata di Santo Stefano dalle ore 10.00 alle ore 21.00 è attribuita all'altro genitore. Vacanze pasquali:
pagina 12 di 16 Le vacanze scolastiche di Pasqua saranno ripartite in due periodi paritari - il primo dal giovedì (primo giorno di vacanza) fino alla domenica sera e il secondo periodo dalla domenica sera fino al mercoledì successivo -, alternando la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, di anno in anno con l'uno e con l'altro genitore. Nel 2026 il primo periodo spetterà alla madre, nel rispetto dell'alternanza. Vacanze scolastiche di Carnevale e ponti: Le vacanze scolastiche di Carnevale e le festività o cd. ponti infraannuali saranno alternati tra i genitori;
così come eventuali singole giornate di festa. Vacanze estive: Le vacanze estive vedranno attribuite tre settimane, anche non consecutive, a ciascun genitore da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, con previsione che, in caso di mancato accordo, la preferenza sarà paterna negli anni pari e materna in quelli dispari. Il genitore con il quale i minori trascorreranno il periodo di vacanza, dovrà comunicare all'altro il luogo e l'indirizzo dove si recherà con i figli. Nelle restanti settimane di chiusura scolastica rimarrà in vigore il calendario ordinario, compatibilmente con la frequentazione dei ragazzi ad eventuali centri estivi, grest, ecc.”
5. Contributo paterno per il mantenimento dei figli Parte ricorrente chiede di versare a titolo di contributo per il mantenimento dei figli l'importo di euro 750,00 complessivi oltre al 60% delle spese straordinarie. Di contro parte resistente a chiesto quale contributo per il mantenimento dei figli l'importo complessivo di euro 2.500,00 oltre al 75% delle spese straordinarie. Ritiene il Collegio di confermare integralmente i provvedimenti provvisori del 26.12.2023 (peraltro confermati in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Milano), pertanto il sig. Pt_1 dovrà versare a titolo di contributo per il mantenimento dei figli l'importo complessivo di euro 900,00 (300,00 euro per ciascun figlio) oltre al 75% delle spese straordinarie. In particolare, come già sottolineato dal Giudice relatore con ordinanza del 17.3.2025, dall'ordinanza presidenziale non sono emerse sopravvenienze tali da giustificare una modifica dei provvedimenti provvisori. A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- Nonostante i figli siano collocati pariteticamente tra i genitori, permane una rilevante disparità reddituale tra le parti che giustifica la determinazione di un contributo paterno per il mantenimento dei figli e una diversa contribuzione nelle spese straordinarie;
- Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risulta che il sig. ha percepito un Pt_1 reddito annuo netto pari a euro 57.342,00 nell'anno 2022, euro 0 nel 2023 ed euro 6.520 nell'anno 2024, ma, come dichiarato dalla stessa parte e comprovato documentalmente (doc. 51 parte resistente) il Signor peraltro nella sua qualità di socio lavoratore Pt_1 percepisce la somma variabile di € 3.000,00 collegata all'attività concretamente svolta a favore della società; dal predetto documento emergono prelievi assai più consistenti,
pagina 13 di 16 inoltre la società di cui il sig. è socio accomandatario presenta un'ottima Pt_1 patrimonialità (cfr. ricavi doc. 31 parte ricorrente, pari a euro 654.945,93);
- Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risulta che la sig.ra ha percepito Parte_2 un reddito annuo netto pari a euro 31.239,00 nel 2022, costituito dalla distribuzione degli utili sociali, poi cessata a partire dal dicembre 2022; invero, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro tra la sig.ra e la società, la stessa risulta ancora socio Pt_2 accomandante con diritto alla percezione degli utili;
infine, dal doc. 67 emerge un reddito a favore del socio accomandante pari a euro 10.452,00;
- Tuttavia, come osservato dal Giudice relatore, la distribuzione degli utili, peraltro connotata da aleatorietà, costituisce questione di diritto societario che esula dall'oggetto del presente giudizio, fermo il diritto della sig.ra di percepire gli utili alla Parte_2 fine dell'anno societario;
- Entrambe le parti sono titolari di beni immobili, tuttavia la sig.ra risulta Parte_2 nuda proprietaria dei predetti immobili;
- La casa familiare, nonostante il collocamento paritetico dei figli, viene assegnata in godimento alla sig.ra ; Parte_2
- L'AU verrà percepito integralmente dalla resistente, in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti sul punto.
6. Assegno di mantenimento Parte resistente chiede un assegno di mantenimento di importo pari a euro 1.500,00, di contro parte ricorrente chiede il rigetto di tale domanda. Ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Inoltre, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez. 1 Sentenza n. 12196 del 16/05/2017). In particolare, la giurisprudenza ha precisato che al coniuge cui non sia addebitata la separazione “spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una pagina 14 di 16 differenza di reddito tra i coniugi ossia una disparità economica che deve emergere dalla valutazione comparativa delle risorse dei coniugi attraverso una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico di poterne fruire” (Cass. 21979/2012 e Cass. 4305/2014). Ritiene il Collegio, a conferma dell'ordinanza presidenziale del 26.12.2023, sussistente il diritto della sig.ra a percepire un assegno di mantenimento di importo pari a euro 750,00 Parte_2 mensili. A tal fine deve essere valorizzata non sono la disparità reddituale tra le parti (nei termini sopra descritti), il tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale (circostanza non contestata da parte ricorrente), nonché la maggiore difficoltà della sig.ra (di 51 anni) di trovare Parte_2 nuovo impiego remunerativo tanto quanto l'attività lavorativa del sig. essendo la sig.ra Pt_1 titolare esclusivamente di un diploma, conseguito nel 2010, di Operatrice Socio Pt_2
Assistenziale per l'infanzia. Per quanto attiene alla misura del mantenimento devono essere mutuate le considerazioni sopra espresso con riguardo al conseguimento degli utili societari. Infine, dalla pronuncia dell'ordinanza presidenziale, non si sono verificate sopravvenienze tali da giustificare una modifica dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra . Parte_2
7. Spese di lite In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti, le spese di lite relative a questo giudizio devono essere integralmente compensate. Quanto alle spese relative al reclamo dinanzi alla Corte d'Appello, la quale nulla ha statuito sul punto rimettendo le spese al definitivo, rilevato che il sig. ha reclamato l'ordinanza presidenziale, confermata in sede di appello e in sede Pt_1 di merito, le relative spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui ai d.m. 55/2014 e 147/2022 ratione temporis applicabili, devono essere poste a carico del sig.
Pt_1
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, unitisi con matrimonio concordatario in Pavia il 22.9.2001, trascritto nei registri dello
[...] stato civile del Comune di Pavia (PV) atto n. 150 parte II, serie A, anno 2001;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pavia (PV) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente;
4) conferma l'affido dei figli minori e (già in essere sull'accordo delle parti del Per_1 Per_2 novembre 2023 e ratificato in ordinanza presidenziale del dicembre 2023) ad entrambi i genitori (in regime condiviso) con esercizio disgiunto delle sole decisioni di ordinaria amministrazione pagina 15 di 16 prevedendo che entrambi esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle scelte e decisioni di maggiore importanza per i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
5) conferma la residenza anagrafica dei figli presso la madre nell'abitazione ex coniugale EG EN (LO), via Santi Simone e Giuda, 10, cui viene assegnata la casa coniugale, con iscrizione dei figli nello stato di famiglia materno, come in essere sull'accordo delle parti del novembre 2023 ratificato in ordinanza presidenziale del dicembre 2023;
6) regolamenta le frequentazioni dei figli minori presso i genitori come indicato in motivazione;
7) determina in euro 300,00 per ciascun figlio il contributo di mantenimento del padre in favore dei figli, oltre al 75% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla domanda, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
AU integralmente in favore della madre;
8) determina in euro 750,00 l'assegno di mantenimento in favore della resistente, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla domanda, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
9) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative a questo giudizio;
10) condanna il sig. a rimborsare in favore della sig.ra le spese del Pt_1 Parte_2 giudizio di reclamo in Corte d'Appello, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Lodi così deciso nella camera di consiglio del 24.11.2025.
Il presidente estensore
dott.ssa Ada Cappello
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LODI SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente dott. Grazia Concetta Roca giudice rel. dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 904/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. MOTTA MARINA e dall'Avv. Parte_1
AD RI INVERNIZZI, elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA MARSALA, N. 35 26900 LODI ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. BAGGI DANIELA e Parte_2 dall'Avv. SILVIA LOMBARDINI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIALE CESARE BATTISTI, 15 27100 PAVIA resistente e con l'intervento di: PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“1) Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito alla Signora . Parte_2 Parte_2
2) Affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica degli stessi presso entrambi i genitori, attuando le modalità attualmente in corso e precisamente:
- due giornate consecutive con la madre e due giornate consecutive con il padre oltre a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita della scuola al lunedì mattina quando verranno accompagnati a scuola.
pagina 1 di 16 La residenza dei figli permarrà presso l'abitazione materna.
- Durante le festività natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore il periodo di vacanza compreso tra il 23/12 e il 30/12 e quello compreso tra il 31/12 e il 06/01. La giornata di Natale sarà trascorsa dai ragazzi con il genitore che li terrà con sé nella settimana dal 23/12 al 30/12, mentre trascorreranno la giornata di Santo Stefano dalle ore 10.00 alle ore 21.00 con l'altro genitore.
- Le Festività Pasquali, invece, verranno divise in due periodi: il primo dal giovedì (primo giorno di vacanza) fino alla domenica sera, mentre il secondo periodo dalla domenica sera fino al mercoledì successivo.
- Tutte le festività ed eventuali ponti durante l'anno verranno saranno trascorsi dai figli alternativamente con il padre e con la madre.
- Durante le ferie estive i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con il padre e con la madre. Il periodo dovrà essere concordato dai genitori entro il mese di aprile di ogni anno. Il genitore con il quale i minori trascorreranno il periodo di vacanza, dovrà comunicare all'altro il luogo e l'indirizzo dove si recherà con i figli.
- I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei figli che verranno da loro concordemente assunte rispettando le loro capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei figli presso di sé. 3) La casa coniugale, peraltro di proprietà della famiglia del signor rimarrà in utilizzo Pt_1 alla signora fino all'indipendenza economica dei figli. Parte_2
Le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale verranno sopportate in misura integrale dalla signora , mentre quelle straordinarie dal signor Parte_2 Pt_1
4) Il signor contribuirà al mantenimento dei figli versando alla signora Pt_1 Parte_2 la somma mensile di € 750,00=, somma da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici Istat. Mentre nessun assegno di mantenimento verrà stabilito a favore della moglie economicamente indipendente.
5) Il signor contribuirà in misura del 60% alle spese straordinarie a favore dei figli, Pt_1 come da Protocollo del Tribunale di Milano che segue, somma che dovrà essere versata al genitore che ha anticipato la spesa entro e non oltre il giorno dieci del mese successivo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 16 d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f)farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e c)materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposti dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)assicurazione scolastica f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g)gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
pagina 3 di 16 g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In ordine alle spese straordinarie da concordare, viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso per la quota al genitore anticipatario precisando che: i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata o e mail) un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.; (ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. La concreta attuazione degli obiettivi perseguiti dalle Linee Guida dipenderà ovviamente dalla recezione di esse negli atti e nei provvedimenti giudiziari. Con l'auspicio che la diffusione di questa prassi virtuosa avvenga effettivamente non solo per ridurre il contenzioso, ma per consentire un reale mutamento culturale necessario per la realizzazione effettiva dell'interesse dei figli. 6) L'Assegno Unico in favore dei figli verrà percepito integralmente dalla signora Pt_2
.
[...]
7) Per quanto riguarda i rapporti tra i figli minori e il nuovo/a compagno/a del padre/madre, ci si atterrà all'opinione della sentenza della Cassazione n. 283 del 09/01/2009 secondo la quale l'incontro tra lo stesso/la stessa potrà avvenire solo nei casi in cui la relazione sentimentale possa considerarsi stabile e duratura.
8) I genitori si danno sin d'ora reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e dei figli minori.
9) Con le spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Conclusioni di parte resistente
“1.Pronunziare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell' art. 151, comma I, cod.civ.
2.Respingere la domanda di addebito ex art. 151, comma II cod. civ avanzata dal ricorrente nei confronti della moglie. Per_
3. Confermare l'affido dei figli minori e (già in essere sull'accordo delle parti del Per_1 novembre 2023 e ratificato in ordinanza presidenziale del dicembre 2023) ad entrambi i genitori (in regime condiviso) con esercizio disgiunto delle sole decisioni di ordinaria amministrazione prevedendo che entrambi esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle scelte e decisioni di maggiore importanza per i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
4.Confermare la residenza anagrafica dei figli presso la madre nell'abitazione ex coniugale
pagina 4 di 16 EG EN (LO), via Santi Simone e Giuda, 10 con iscrizione dei figli nello stato di famiglia materno, come in essere sull'accordo delle parti del novembre 2023 ratificato in ordinanza presidenziale del dicembre 2023. Per_ 5. Confermare il seguente piano di frequentazione dei figli minori e presso l'uno e Per_1
l'altro genitore - attesa la maggiore età del primogenito , 18enne da novembre 2024 - Per_3 nel rispetto di quanto in vigore sempre sull'accordo delle parti già dal gennaio 2023 e ratificato in ordinanza presidenziale del dicembre 2023) - ossia: Fine settimana:
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con rientro a scuola;
Infrasettimanalità:
- a settimane alterne, lunedì e martedì con il genitore con cui i figli rimarranno nel weekend successivo;
- mercoledì e giovedì, con l'altro genitore, secondo il modulo c.d. 2-2-3. Vacanze natalizie: Le vacanze natalizie – da intendersi quelle del calendario scolastico - vengono distribuite in modo paritario ed alternato tra i genitori;
il I periodo decorrerà dal 23 dicembre fino al 30 dicembre alle 18 e il II decorrerà dalle ore 18 del 30 dicembre fino al rientro scolastico del 7 gennaio;
nel 2025 il I periodo spetterà alla madre, nel 2026 al padre e così di seguito, con regolare alternanza. La giornata di Natale spetterà al genitore che terrà i figli con sé nel I periodo, mentre la giornata di Santo Stefano dalle ore 10.00 alle ore 21.00 è attribuita all'altro genitore. Vacanze pasquali: Le vacanze scolastiche di Pasqua saranno ripartite in due periodi paritari - il primo dal giovedì (primo giorno di vacanza) fino alla domenica sera e il secondo periodo dalla domenica sera fino al mercoledì successivo -, alternando la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, di anno in anno con l' uno e con l'altro genitore. Nel 2026 il primo periodo spetterà alla madre, nel rispetto dell'alternanza. Vacanze scolastiche di Carnevale e ponti: Le vacanze scolastiche di Carnevale e le festività o cd. ponti infraannuali saranno alternati tra i genitori;
così come eventuali singole giornate di festa. Vacanze estive: Le vacanze estive vedranno attribuite tre settimane, anche non consecutive, a ciascun genitore da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, con previsione che, in caso di mancato accordo, la preferenza sarà paterna negli anni pari e materna in quelli dispari. Il genitore con il quale i minori trascorreranno il periodo di vacanza, dovrà comunicare all'altro il luogo e l'indirizzo dove si recherà con i figli. Nelle restanti settimane di chiusura scolastica rimarrà in vigore il calendario ordinario, compatibilmente con la frequentazione dei ragazzi ad eventuali centri estivi, grest, ecc.
pagina 5 di 16
6. Confermare l' assegnazione ad ai sensi dell' art. 337 sexies cod.civ. Parte_2 dell'abitazione ex coniugale/familiare costituita dall' appartamento sito in EG EN (LO), via Santi Simone e Giuda, 10 – di comproprietà del signor con altri suoi Pt_1 familiari - fino al raggiungimento dell' indipendenza economica dei tre figli.
7. Confermare l' attribuzione integrale (al 100%) dell' Assegno Unico Universale /AUU erogato da INPS ad . Parte_2
8. Porre a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli Parte_1 corrispondendo alla madre un importo mensile complessivo non inferiore ad Euro 2.500,00 (€ 833.33 per ciascun figlio) da rivalutarsi in base all'indice Istat/FOI e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda.
8. bis. In via subordinata: Porre a carico del signor l'obbligo di provvedere al Pt_1 mantenimento dei figli corrispondendo alla madre l'importo ritenuto di giustizia, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle emergenze di causa;
importo da rivalutarsi in base all'indice Istat/FOI e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda.
9. Confermare a carico di l' obbligo di sostenere ed anticipare il 75% di Parte_1 tutte le spese “extra mantenimento” di natura scolastica e formativa, medico/sanitaria e sportivo/ricreativa dei figli secondo macrovoci e criteri decisionali voci previsti nel Protocollo adottato dal Tribunale di Lodi, ponendo a carico materno l' obbligo di rimborso in quota del 25%; con decorrenza dalla domanda. 10. Porre a carico di l'obbligo di contribuire ex art. 156 cod. civ. al Parte_1 mantenimento della moglie – inteso come prosecuzione degli obblighi di solidarietà coniugale nonché espressione del generale dovere di assistenza materiale che permane nel regime separativo non escludente il vincolo di coniugio - corrispondendole l' importo mensile non inferiore ad Euro 1.500 lordi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
importo che per il coniuge obbligato costituisce onere deducibile ex art. 10, comma 1, lettera c) del DPR n 917/86 mentre per la beneficiaria è assoggettato a tassazione Irpef ex art. 50, lettera i) del DPR n 917/86; con decorrenza dalla domanda.
10.bis In via subordinata: porre a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della moglie corrispondendole mensilmente l'importo ritenuto di giustizia ed emergenze di causa, in base ai criteri di cui all'art. 156 c.c.; importo da rivalutarsi in base all'indice Istat/FOI e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda.
11. IN VIA ISTRUTTORIA […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
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1. Oggetto del giudizio La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione giudiziale con addebito svolta da nei confronti di , nonché le connesse Parte_1 Parte_2 domande di affido condiviso dei figli minori con collocamento il padre, la regolamentazione delle visite materne, il mantenimento diretto dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie. In particolare, con ricorso depositato in data 24.2.2023 il sig. ha posto a fondamento Pt_1 delle proprie domande le seguenti circostanze:
- Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 22.9.2001 a Pavia e dal matrimonio sono nati i figli (23.11.2006), (8.2.2009) e Per_3 Per_1 Per_2
(1.12.2012);
- Nell'anno 2004 il sig. costituiva la società Azienda Servizi Dordoni di NI Pt_1
ID e C s.a.s., con qualifica di socio accomandatario e ruolo operativo, e nel 2010 entrava quale socio accomandante la moglie, estranea all'attività lavorativa;
- La sede della società veniva fissata presso un capannone di proprietà dei genitori del sig.
distante poche centinaia di metri dalla casa coniugale di EG EN, Pt_1 al fine di potersi dedicare all'attività lavorativa e ai figli;
- In data 14.11.2022 il sig. riceveva una raccomandata dello Studio Baggi di Pavia Pt_1 ove la sig.ra manifestava la propria intenzione di separarsi;
Pt_2
- Il sig. costretto dalla moglie, si trasferiva temporaneamente nella villetta del Pt_1 padre, continuando regolarmente a frequentare i figli;
- Durante un pomeriggio trascorso con il sig. veniva a conoscenza che il Per_1 Pt_1 figlio, circa 2 anni prima, aveva casualmente scoperto, insieme al AT , sul Per_3 telefono della madre un messaggio whatsapp proveniente da un numero collegato alla fotografia di un uomo ( con la seguente espressione “Amore, non Persona_4 vedo l'ora di mettertelo nel culo come l'altra volta”;
- Per la sopportazione di un segreto tanto gravoso era diventata causa di tensione, Per_1 scatenante continue liti con la madre e col AT maggiore, apparentemente inerte di fronte alla traumatica scoperta;
- Il ricorrente chiede un'urgente indagine sulla stabilità psico-fisica della madre;
- Il ricorrente propone il collocamento presso la villetta del nonno, ove egli stesso vive, sita in EG EN, via Toscana n. 20;
- Il ricorrente è disposto a concedere in comodato gratuito alla resistente la casa familiare sita in EG EN, Via Santi Simone e Giuda n. 10;
- Il ricorrente percepisce un reddito netto pari a euro 29.963,00 annui come da dichiarazione dei redditi del 2022;
- Il patrimonio complessivo del sig. comprende la quota societaria dell'azienda Pt_1 pari al 66,67% nonché la comproprietà, per minima quota ereditaria, di 4 fabbricati in uso alla famiglia;
- La sig.ra ha un reddito netto annuo pari a euro 16.771,00 oltre a ricevere Parte_2
pagina 7 di 16 introiti liberali mensili dal proprio padre;
- La stessa incassa integralmente l'AU per i figli, importo che il sig. è disposto a Pt_1 lasciare interamente alla stessa;
- Il patrimonio complessivo della resistente comprende la quota societaria dell'azienda pari al 33,32% nonché la comproprietà, in quota pari a ½ di 10 fabbricati;
- Il ricorrente insiste per l'audizione dei figli minori e . Per_1 Per_3
Con comparsa di costituzione depositata in data 13.4.2023 si è costituita Parte_2 chiedendo oltre alla pronuncia di separazione, l'affido condiviso dei figli minori, il collocamento prevalente presso la casa familiare assegnata alla resistente, la regolamentazione delle visite paterne, il versamento di un contributo paterno per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 2.500,00 oltre al 75% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento a favore della moglie pari a euro 1.500,00 mensili. A fondamento delle proprie domande e difese la resistente ha dedotto quanto segue:
- La resistente contesta la ricostruzione operata da parte ricorrente;
- La resistente ha accettato di trasferirsi a EG EN per consentire al marito di lavorare nell'Azienda Agricola dei genitori, nonostante la stessa lavorasse preso l'Agenzia di Assicurazioni del padre a Pavia;
- Con la nascita di e la resistente ha interrotto l'attività lavorativa e ha Per_3 Per_1 partecipato a un corso biennale come Operatrice Socio Assistenziale per l'infanzia conseguendo il diploma nel febbraio 2010;
- Nel maggio 2010 la resistente accoglieva la proposta del marito di acquistare il 33% delle quote dell'Azienda Servizi Dordoni di NI ID e C. s.a.s., investendo circa 30.000 nell'acquisto delle relative quote e rinunciando al proprio lavoro presso l'Agenzia Assicurativa del padre;
- La nascita di ha amplificato le divergenze tra i coniugi: il marito si è Per_2 progressivamente disimpegnato dalla collaborazione familiare e la moglie è risultata sempre più compressa tra gestione dei figli, moglie, casalinga e coadiuvante della s.a.s.;
- Il sig. ha posto in essere comportamenti controllanti nei confronti della resistente Pt_1 che ha contribuito a creare un clima di reciproca disaffezione e risentimento;
- L'estate 2022 è proseguita con screzi continui confermativi della crisi coniugale già in essere;
- Nel frattempo si è manifestata in modo allarmante la manipolazione paterna di che Per_1 ha mutuato il frasario volgare e oltraggioso del padre nei confronti della madre;
- Dopo aver ricevuto la raccomandata del 4.11.2022 il ricorrente ha lasciato spontaneamente la casa familiare;
- Il fatto causativo dell'interruzione della convivenza è integrato dalla raccomandata con richiesta separativa;
- Il doc. 15 di parte ricorrente non solo non fonda la richiesta di addebito ma risulta inutilizzabile in quanto illecitamente acquisito;
pagina 8 di 16 - In ogni caso tra i coniugi era in essere una profonda crisi risalente;
- La casa coniugale – di proprietà dei genitori del ricorrente – è stata concessa in comodato gratuito al nucleo familiare dai genitori del ricorrente;
- La frequentazione dei minori, secondo gli accordi raggiunti dai difensori, è già paritaria seguendo lo schema 2+2+3, ossia alterna i fine settimana dal venerdì/lunedì mattina e prevede due giornate consecutive;
- Il sig. percepisce ulteriori introiti rispetto a quelli dichiarati, per attività i cui Pt_1 compensi venivano incassati in contanti, assicurando alla famiglia un tenore di vita elevato;
- La sig.ra ha lavorato dal 2010 al 2022 nell'ufficio dell'Azienda Parte_2 gestendone la contabilità con continuità e prevalenza
- Il sig. è proprietario, in quote con il padre e la sorella, di numerosi immobili, Pt_1 inoltre nel gennaio 2021 ha sottoscritto un contratto preliminare di acquisto di un appartamento in località di mare della Toscana al prezzo di euro 105.000,00;
- La partecipazione della sig.ra agli utili dell'Azienda è la sua unica fonte di Parte_2 reddito e negli ultimi mesi ha ricevuto i seguenti bonifici:
2.400 a settembre 2022, 3.000 a ottobre 2023;
- L'ultimo acconto utili percepito risale al 27.10.2022;
- La sig.ra ha percepito nell'anno 2022 un reddito netto di euro 16.398,00; Parte_2
- La resistente è titolare solo dei diritti di nuda proprietà al 50% con il AT, di beni sui quali vi è l'usufrutto vitalizio dei genitori ed è comproprietaria di due terreni seminativi con il AT;
- La resistente pertanto non è in grado di mantenere il pregresso tenore di vita. All'esito della prima udienza presidenziale del 20.4.2023 il Presidente ha tentato la conciliazione fra le parti, disponendo l'ascolto dei figli maschi e invitando le parti a proseguire alle concordate condizioni di collocamento paritario dei figli e a regolarsi sul piano economico nei seguenti termini: la sig.ra riceverà il contributo mensile tradizionalmente erogato dalla Parte_2 società oltre a un contributo mensile di euro 750,00 dal marito, potrà godere della casa familiare. In occasione della successiva udienza del 15.6.2023 sono stati sentiti i minori e Per_1
. Il Presidente, in pendenza di trattative tra le parti, ha rinviato l'udienza al 5.10.2023. Per_3
Successivamente all'udienza del 15.11.2023 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine ad affido collocamento e visite come da condizioni depositate e hanno insistito nell'adozione dei provvedimenti economici. In data 26.11.2023 il Presidente ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“1) Affida i figli minori in via condivisa tra i coniugi con residenza anagrafica nell'ex casa coniugale, da assegnarsi alla madre e tempi paritari di frequentazione come da accordi sottoscritti all'udienza del 15.11.2023 2) Pone a carico del padre assegno di 300,00 euro per ogni figlio oltre al 75 % delle spese straordinarie come da protocollo presso la Corte d'Appello di Milano
pagina 9 di 16 3) Pone a carico del marito assegno di euro 750,00 mensili per la moglie”. In occasione dell'udienza del 23.4.2024 il Giudice Istruttore, preso atto della conferma dell'ordinanza presidenziale, impugnata da parte ricorrente, da parte della Corte d'Appello di Milano, ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., invitando le parti a proseguire il percorso di mediazione familiare in atto. Con istanza depositata in data 3.10.2024 la sig.ra ha chiesto la modifica dei Parte_2 provvedimenti provvisori e urgenti, con aumento del contributo paterno per il mantenimento dei figli da euro 900,00 a euro 2.100,00 complessivi e dell'assegno di mantenimento in favore della moglie da euro 750,00 a euro 1.200, allegando, quale sopravvenienza la sospensione del diritto alla percezione degli utili in favore della resistente nella società di famiglia. Con memoria autorizzata depositata in data 8.11.2024 il sig. si è opposto all'istanza di modifica, Pt_1 contestando la sussistenza di alcuna sopravvenienza rispetto all'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti. Con ordinanza del 17.3.2025 il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di modifica nonché le istanze istruttorie, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 10.6.2025. In occasione della predetta udienza parte ricorrente ha chiesto una nuova modifica dell'ordinanza presidenziale, rigettata da questo Giudice con ordinanza dell'11.6.2025. Ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni celebrata in data 25.6.2025, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda di separazione La domanda di separazione personale va accolta. L'insuccesso del tentativo di conciliazione, la separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante (a far data da novembre 2022) la circostanza che parte resistente non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente costituiscono indizi (gravi precisi e concordanti) della sussistenza inter partes di una situazione (dovuta quantomeno ad incompatibilità caratteriale e all'elevata conflittualità tra le parti) tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
3. Domanda di addebito della separazione Parte ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione alla resistente, per violazione del dovere coniugale di fedeltà. In particolare, secondo la ricostruzione del sig. la relazione extraconiugale intrattenuta dalla sig.ra con il sig. Pt_1 Parte_2 Per_4 circostanza scoperta dal ricorrente solo successivamente al rilascio della casa coniugale. La domanda di addebito della separazione alla sig.ra risulta infondata e deve Parte_2 essere rigettata. L'art. 151, comma 2, c.c. dispone che «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio». Per pacifica giurisprudenza qui condivisa “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale
pagina 10 di 16 deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610). Il presupposto dell'addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (Cass., n. 8512 del 2006; Cass., n. 25618 del 2007). Nel caso di specie, in primo luogo il sig. non ha provato la violazione dei doveri Pt_1 coniugali da parte della sig.ra , a tal fine non risultano sufficiente la copia dei Parte_2 tabulati telefonici del telefono aziendale della resistente, in cui appaiono contatti telefonici con il numero 3921318939 (di cui peraltro non vi prova della riconducibilità al sig. , né le Per_4 circostanze capitolate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. in quanto formulate genericamente e inidonee a provare la presunta infedeltà. In secondo luogo, il sig. non Pt_1 ha provato il nesso causale esistente tra la presunta infedeltà e la crisi coniugale. Infatti, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente la crisi coniugale si verificava per effetto dell'interruzione della convivenza con la resistente, dopo aver ricevuto in data 4.11.2022 la raccomandata dal difensore della sig.ra , cui conseguiva lo spontaneo Parte_2 allontanamento della casa coniugale da parte del sig. (doc. 1 parte resistente). Pt_1
4. Affido, collocamento e visite dei minori con il genitore non collocatario. Assegnazione della casa coniugale. Entrambe le parti hanno chiesto l'affido condiviso dei figli minori e (in quanto Per_2 Per_1
, nel corso del procedimento, è divenuto maggiorenne) il collocamento paritario e le Per_3 visite con i genitori secondo il calendario già in atto, nonché il permanere della residenza dei figli presso l'abitazione materna. Nonostante nel corso del giudizio sia emersa un'elevatissima conflittualità tra le parti, non ritiene il Collegio sussistere in capo ai genitori delle carenze genitoriali tali da escludere l'applicazione del regime ordinario in punto di affido. Parimenti, il regime di collocamento attualmente in atto (come ratificato con ordinanza presidenziale del 26.12.2023) appare conforme all'interessi dei minori, tenuto conto della loro età ( di 13 anni e di 16 anni) e delle dichiarazioni rese Per_2 Per_1 dal minore all'udienza presidenziale del 15.6.2023 (“da dicembre dell'anno scorso papà e Per_1 mamma si sono messi d'accordo perché io, mio AT e mia sorella stessimo per un tempo uguale presso l'uno e presso l'altra secondo uno schema a settimane alterne. Io sono favorevole a questa soluzione e non ho trovato inconvenienti particolari. Prima avevo qualche piccolo
pagina 11 di 16 scontro con la mamma a causa dei miei rapporti conflittuali con mio AT , ma Per_3 ultimamente le cose vanno molto meglio”). Inoltre, il percorso di mediazione familiare intrapreso dalle parti, come dalle stesse rappresentato, fornisce un utile supporto per i genitori nell'esercizio di una genitorialità condivisa. Infine, ritiene il Collegio di non procedere all'ascolto di , Per_2 divenuta ultradodicenne nel corso del procedimento, in quanto le parti concordano in merito all'affido e al collocamento dei minori. Pertanto, sul punto ritiene il Collegio di recepire integralmente le condizioni concordate tra le parti, come da accordi del 15.11.2023, con conseguente assegnazione della casa familiare alla madre: Per_
“3. Confermare l'affido dei figli minori e (già in essere sull'accordo delle parti del Per_1 novembre 2023 e ratificato in ordinanza presidenziale del dicembre 2023) ad entrambi i genitori (in regime condiviso) con esercizio disgiunto delle sole decisioni di ordinaria amministrazione prevedendo che entrambi esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle scelte e decisioni di maggiore importanza per i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
4.Confermare la residenza anagrafica dei figli presso la madre nell'abitazione ex coniugale EG EN (LO), via Santi Simone e Giuda, 10 con iscrizione dei figli nello stato di famiglia materno, come in essere sull'accordo delle parti del novembre 2023 ratificato in ordinanza presidenziale del dicembre 2023. Per_
5. Confermare il seguente piano di frequentazione dei figli minori e presso l'uno e Per_1
l'altro genitore - attesa la maggiore età del primogenito , 18enne da novembre 2024 - Per_3 nel rispetto di quanto in vigore sempre sull'accordo delle parti già dal gennaio 2023 e ratificato in ordinanza presidenziale del dicembre 2023) - ossia: Fine settimana:
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con rientro a scuola;
Infrasettimanalità:
- a settimane alterne, lunedì e martedì con il genitore con cui i figli rimarranno nel weekend successivo;
- mercoledì e giovedì, con l'altro genitore, secondo il modulo c.d. 2-2-3. Vacanze natalizie: Le vacanze natalizie – da intendersi quelle del calendario scolastico - vengono distribuite in modo paritario ed alternato tra i genitori;
il I periodo decorrerà dal 23 dicembre fino al 30 dicembre alle 18 e il II decorrerà dalle ore 18 del 30 dicembre fino al rientro scolastico del 7 gennaio;
nel 2025 il I periodo spetterà alla madre, nel 2026 al padre e così di seguito, con regolare alternanza. La giornata di Natale spetterà al genitore che terrà i figli con sé nel I periodo, mentre la giornata di Santo Stefano dalle ore 10.00 alle ore 21.00 è attribuita all'altro genitore. Vacanze pasquali:
pagina 12 di 16 Le vacanze scolastiche di Pasqua saranno ripartite in due periodi paritari - il primo dal giovedì (primo giorno di vacanza) fino alla domenica sera e il secondo periodo dalla domenica sera fino al mercoledì successivo -, alternando la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, di anno in anno con l'uno e con l'altro genitore. Nel 2026 il primo periodo spetterà alla madre, nel rispetto dell'alternanza. Vacanze scolastiche di Carnevale e ponti: Le vacanze scolastiche di Carnevale e le festività o cd. ponti infraannuali saranno alternati tra i genitori;
così come eventuali singole giornate di festa. Vacanze estive: Le vacanze estive vedranno attribuite tre settimane, anche non consecutive, a ciascun genitore da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, con previsione che, in caso di mancato accordo, la preferenza sarà paterna negli anni pari e materna in quelli dispari. Il genitore con il quale i minori trascorreranno il periodo di vacanza, dovrà comunicare all'altro il luogo e l'indirizzo dove si recherà con i figli. Nelle restanti settimane di chiusura scolastica rimarrà in vigore il calendario ordinario, compatibilmente con la frequentazione dei ragazzi ad eventuali centri estivi, grest, ecc.”
5. Contributo paterno per il mantenimento dei figli Parte ricorrente chiede di versare a titolo di contributo per il mantenimento dei figli l'importo di euro 750,00 complessivi oltre al 60% delle spese straordinarie. Di contro parte resistente a chiesto quale contributo per il mantenimento dei figli l'importo complessivo di euro 2.500,00 oltre al 75% delle spese straordinarie. Ritiene il Collegio di confermare integralmente i provvedimenti provvisori del 26.12.2023 (peraltro confermati in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Milano), pertanto il sig. Pt_1 dovrà versare a titolo di contributo per il mantenimento dei figli l'importo complessivo di euro 900,00 (300,00 euro per ciascun figlio) oltre al 75% delle spese straordinarie. In particolare, come già sottolineato dal Giudice relatore con ordinanza del 17.3.2025, dall'ordinanza presidenziale non sono emerse sopravvenienze tali da giustificare una modifica dei provvedimenti provvisori. A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- Nonostante i figli siano collocati pariteticamente tra i genitori, permane una rilevante disparità reddituale tra le parti che giustifica la determinazione di un contributo paterno per il mantenimento dei figli e una diversa contribuzione nelle spese straordinarie;
- Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risulta che il sig. ha percepito un Pt_1 reddito annuo netto pari a euro 57.342,00 nell'anno 2022, euro 0 nel 2023 ed euro 6.520 nell'anno 2024, ma, come dichiarato dalla stessa parte e comprovato documentalmente (doc. 51 parte resistente) il Signor peraltro nella sua qualità di socio lavoratore Pt_1 percepisce la somma variabile di € 3.000,00 collegata all'attività concretamente svolta a favore della società; dal predetto documento emergono prelievi assai più consistenti,
pagina 13 di 16 inoltre la società di cui il sig. è socio accomandatario presenta un'ottima Pt_1 patrimonialità (cfr. ricavi doc. 31 parte ricorrente, pari a euro 654.945,93);
- Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risulta che la sig.ra ha percepito Parte_2 un reddito annuo netto pari a euro 31.239,00 nel 2022, costituito dalla distribuzione degli utili sociali, poi cessata a partire dal dicembre 2022; invero, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro tra la sig.ra e la società, la stessa risulta ancora socio Pt_2 accomandante con diritto alla percezione degli utili;
infine, dal doc. 67 emerge un reddito a favore del socio accomandante pari a euro 10.452,00;
- Tuttavia, come osservato dal Giudice relatore, la distribuzione degli utili, peraltro connotata da aleatorietà, costituisce questione di diritto societario che esula dall'oggetto del presente giudizio, fermo il diritto della sig.ra di percepire gli utili alla Parte_2 fine dell'anno societario;
- Entrambe le parti sono titolari di beni immobili, tuttavia la sig.ra risulta Parte_2 nuda proprietaria dei predetti immobili;
- La casa familiare, nonostante il collocamento paritetico dei figli, viene assegnata in godimento alla sig.ra ; Parte_2
- L'AU verrà percepito integralmente dalla resistente, in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti sul punto.
6. Assegno di mantenimento Parte resistente chiede un assegno di mantenimento di importo pari a euro 1.500,00, di contro parte ricorrente chiede il rigetto di tale domanda. Ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Inoltre, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez. 1 Sentenza n. 12196 del 16/05/2017). In particolare, la giurisprudenza ha precisato che al coniuge cui non sia addebitata la separazione “spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una pagina 14 di 16 differenza di reddito tra i coniugi ossia una disparità economica che deve emergere dalla valutazione comparativa delle risorse dei coniugi attraverso una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico di poterne fruire” (Cass. 21979/2012 e Cass. 4305/2014). Ritiene il Collegio, a conferma dell'ordinanza presidenziale del 26.12.2023, sussistente il diritto della sig.ra a percepire un assegno di mantenimento di importo pari a euro 750,00 Parte_2 mensili. A tal fine deve essere valorizzata non sono la disparità reddituale tra le parti (nei termini sopra descritti), il tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale (circostanza non contestata da parte ricorrente), nonché la maggiore difficoltà della sig.ra (di 51 anni) di trovare Parte_2 nuovo impiego remunerativo tanto quanto l'attività lavorativa del sig. essendo la sig.ra Pt_1 titolare esclusivamente di un diploma, conseguito nel 2010, di Operatrice Socio Pt_2
Assistenziale per l'infanzia. Per quanto attiene alla misura del mantenimento devono essere mutuate le considerazioni sopra espresso con riguardo al conseguimento degli utili societari. Infine, dalla pronuncia dell'ordinanza presidenziale, non si sono verificate sopravvenienze tali da giustificare una modifica dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra . Parte_2
7. Spese di lite In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti, le spese di lite relative a questo giudizio devono essere integralmente compensate. Quanto alle spese relative al reclamo dinanzi alla Corte d'Appello, la quale nulla ha statuito sul punto rimettendo le spese al definitivo, rilevato che il sig. ha reclamato l'ordinanza presidenziale, confermata in sede di appello e in sede Pt_1 di merito, le relative spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui ai d.m. 55/2014 e 147/2022 ratione temporis applicabili, devono essere poste a carico del sig.
Pt_1
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, unitisi con matrimonio concordatario in Pavia il 22.9.2001, trascritto nei registri dello
[...] stato civile del Comune di Pavia (PV) atto n. 150 parte II, serie A, anno 2001;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pavia (PV) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente;
4) conferma l'affido dei figli minori e (già in essere sull'accordo delle parti del Per_1 Per_2 novembre 2023 e ratificato in ordinanza presidenziale del dicembre 2023) ad entrambi i genitori (in regime condiviso) con esercizio disgiunto delle sole decisioni di ordinaria amministrazione pagina 15 di 16 prevedendo che entrambi esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle scelte e decisioni di maggiore importanza per i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
5) conferma la residenza anagrafica dei figli presso la madre nell'abitazione ex coniugale EG EN (LO), via Santi Simone e Giuda, 10, cui viene assegnata la casa coniugale, con iscrizione dei figli nello stato di famiglia materno, come in essere sull'accordo delle parti del novembre 2023 ratificato in ordinanza presidenziale del dicembre 2023;
6) regolamenta le frequentazioni dei figli minori presso i genitori come indicato in motivazione;
7) determina in euro 300,00 per ciascun figlio il contributo di mantenimento del padre in favore dei figli, oltre al 75% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla domanda, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
AU integralmente in favore della madre;
8) determina in euro 750,00 l'assegno di mantenimento in favore della resistente, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla domanda, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
9) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative a questo giudizio;
10) condanna il sig. a rimborsare in favore della sig.ra le spese del Pt_1 Parte_2 giudizio di reclamo in Corte d'Appello, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Lodi così deciso nella camera di consiglio del 24.11.2025.
Il presidente estensore
dott.ssa Ada Cappello
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