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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1181/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2686/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAG n. 00R0A2024C0N27101 QUOTA CONSORTIL 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6325/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento - codice IUR 00R0A2024C0N27101, emesso dal Consorzio di Bonifica della Calabria, notificato a mezzo posta in data 30.01.2025 (importo di
€ 83,77), per terreni ricadenti nel territorio comunale di Melito Porto Salvo.
Parte ricorrente deduce la mancanza del beneficio consortile, anche alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018.
Non si è costituito in giudizio l'intimato Consorzio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione della ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto che il Consorzio di Bonifica non si è costituito ai fini di un'eventuale dimostrazione del beneficio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2686/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAG n. 00R0A2024C0N27101 QUOTA CONSORTIL 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6325/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento - codice IUR 00R0A2024C0N27101, emesso dal Consorzio di Bonifica della Calabria, notificato a mezzo posta in data 30.01.2025 (importo di
€ 83,77), per terreni ricadenti nel territorio comunale di Melito Porto Salvo.
Parte ricorrente deduce la mancanza del beneficio consortile, anche alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018.
Non si è costituito in giudizio l'intimato Consorzio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione della ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto che il Consorzio di Bonifica non si è costituito ai fini di un'eventuale dimostrazione del beneficio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.