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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/07/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1816 /20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, assistita e difesa dall'avv. COPPOLINO Parte_1 C.F._1 GIUSEPPINA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, assistito e difeso dall'avv. GUARRIELLO P_ C.F._2 GIANFRANCO, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: 1) disporsi l'affido condiviso del figlio ad entrambi i Persona_1 genitori
2) disporsi il collocamento del figlio presso la residenza della madre Persona_1
3) disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- due giorni alla settimana consecutivi con pernottamento (salvo diverso accordo tra le parti, dal mercoledì alla uscita da scuola o dalle 12,30 in periodo non scolastico, al venerdì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola, o in periodo non scolastico, presso l'abitazione materna entro le ore 9,00) - nei fine settimana, a settimane alternate, dal sabato all'uscita da scuola ( o dalle ore 12,30 in periodo non scolastico ) sino alle ore 19,00 della domenica sera
4) disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio – due settimane , anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno ( in caso di mancato accordo la preferenza sarà espressa negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre, e il genitore a cui spetta la decisione in quell'anno dovrà comunicarla all'altro genitore entro un tempo congruo) - sette giorni anche non consecutivi durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Capodanno - tre giorni , anche non consecutivi, durante le festività pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
5) disporsi a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio P_
, mediante il versamento alla signora entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Per_1 Pt_1 bonifico bancario la somma di € 700,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per Legge.
6) il sig. concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore del figlio Per_1 seguendo lo schema di regolamentazione adottato dal Tribunale di Mantova nelle procedure di separazione e divorzio
7) Con condanna di spese, diritti ed onorari di causa a carico della parte soccombente
Per parte resistente: chiede che il Tribunale adito voglia provvedere alla modifica dei provvedimenti assunti con ordinanza n. 114/20 del 07.11.20, disponendo il collocamento paritario del figlio minore a settimane alterne presso ciascuno dei Per_1 genitori, fissando il contributo al mantenimento a carico del padre in Euro 300,00 mensili. Inalterate tutte le ulteriori disposizioni ivi stabilite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente, deducendo che la convivenza more uxorio con il resistente è P_ cessata, ha chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il [...]. Per_1
pagina 2 di 6 2. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, sono stati adottati dalla Giudice Istruttrice i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. – disponendo l'affido condiviso del figlio minore ai genitori, il collocamento dello stesso presso la madre e la regolamentazione delle visite padre-figlio, ponendo a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario del figlio di Euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
***
4. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita del figlio minore
5. Il Collegio ritiene opportuno confermare l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, come peraltro dagli stessi concordemente chiesto nel precisare le conclusioni, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi che inducano a derogare tale regime.
La conflittualità, pure esistente, tra le parti, infatti, non è tale da arrecare pregiudizio al minore, né le accuse del resistente di presunti maltrattamenti posti in essere dalla madre nei confronti del figlio hanno trovato qualsivoglia riscontro probatorio, tanto più che nel procedimento penale che è conseguito alla querela sporta dal resistente risulta essere stata chiesta dal P.M. l'archiviazione (cfr. docc. trasmessa dal P.M. in sede il 6.12.2024).
6. Al contempo, appaiono suscettibili di conferma anche le statuizioni relative al collocamento del minore presso la madre e alla regolamentazione del diritto di visita tra padre e figlio.
7. Non vi è infatti ragione per modificare la regolamentazione in corso disponendo il collocamento paritetico e alternato del minore, come richiesto dal resistente.
E' infatti ampiamente emerso dagli atti come l'attuale gestione del minore, che pure è apparso sereno in entrambi i contesti familiari, mostrando un atteggiamento affettuoso verso entrambi i genitori, è affidata in misura del tutto prevalente alla madre (cfr. relazioni del Servizio Tutela Minori di Mantova dell'11.10.20 e del consultorio familiare, ad essa allegata, datata 2.10.20, ma anche relazioni di aggiornamento del 2.05.2024 e del 20.11.2024), alla quale è lo stesso resistente a delegare ampia parte della cura e della gestione del minore, il quale, nel corso di tutto il procedimento ha dato corso alle visite col minore in modo irregolare, riferendo di avere difficoltà nella sua gestione, senza che sia emersa alcuna condotta materna ostativa alle predette visite.
A tal proposito, appare emblematico che, pur chiedendo il collocamento paritetico del minore nelle proprie conclusioni e pur avendo lamentato nel corso del giudizio presunte inadeguatezze della madre nella gestione del minore, anche dal punto di vista educativo e scolastico, sia stato lo stesso resistente a lamentare con i Servizi Sociali (cfr. relazione del 20.11.2024) come i tempi di permanenza del minore presso di sé, previsti dalle statuizioni pagina 3 di 6 provvisorie, fossero eccessivi, nonché di avere difficoltà nella gestione dei pernotti del minore presso di sé.
Lo stesso resistente ha peraltro rifiutato qualsiasi percorso di mediazione familiare, volto anche ad una migliore gestione condivisa del figlio.
8. E' dunque evidente come la domanda del resistente di disporre il collocamento paritetico del minore appaia poco coerente, quando non pretestuosa, in ogni caso infondata.
9. Sul mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore
10. Venendo agli aspetti economici, si osserva quanto segue.
11. La ricorrente svolge attività lavorativa come OSS e percepisce un reddito mensile medio netto di circa euro 750,00, con cui deve far fronte al mantenimento anche di un altro figlio nato da altra relazione - maggiorenne ma non economicamente indipendente - e al pagamento del canone di locazione di 550,00 Euro mensili.
La parte ha prodotto documentazione reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
CU 2024 (redditi 20): reddito da lavoro Euro 13.018,00 circa, pari a un reddito mensile netto calato sottraendo ai redditi le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 972,00 circa;
CU 20 (redditi 2022): reddito da lavoro Euro 10.130,00 circa, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 815 circa;
CU 2022 (redditi 02): reddito da lavoro Euro 9.578,00 circa, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 798,00 circa;
CU 02 (redditi 2020): reddito da lavoro Euro 9.930,00 circa, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 827,00 circa.
Ha inoltre prodotto buste paga relative alle mensilità di marzo 20 per Euro 255,00 e aprile 20 per Euro 312,00.
12. Il resistente, invece, ha prodotto la seguente documentazione reddituale:
NI 20 (redditi 2022): reddito imponibile di Euro 17.670,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.217,00 circa;
NI (redditi 02): reddito imponibile di Euro 13.392,00, pari a un reddito mensile Pt_2 netto (calcolato sottraendo ai redditi le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 940,00 circa;
pagina 4 di 6 NI 02 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 17.218,00 circa, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.173,00 circa;
Il resistente, oltre a essere percettore di pensione come risultante dalle dichiarazioni reddituali in atti, che ammonta a circa 1.100,00 Euro mensili, risulta altresì gestire insieme alla moglie un bar in Borgo Virgilio, da qualificarsi come impresa familiare, circostanza dallo stesso resistente confermata nella denuncia querela sporta il 16.07.02 (cfr. pagg. 8 documentazione prodotta il 13.11.20 dal P.M. in sede).
Di tale attività, il resistente non ha mai documentato gli utili, nonostante l'espresso ordine della Giudice Istruttrice.
Come condivisibilmente osservato dalla Giudice Istruttrice, senza che sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori pure sollecitati da parte ricorrente nel corso del giudizio, gli utili ottenuti dalla gestione del bar da resistente possono presumersi – alla luce degli esborsi mensili sostenuti nel periodo pregresso per il mutuo e il canone di locazione della casa familiare, in cui aveva vissuto con – in un importo mensile finanche superiore ad Pt_1 Euro 1.000,00 mensili.
Infine, dalla visura ACI depositata in data 23.10.20 (doc. 20 fascicolo resistente) emerge come il resistente sia proprietario di numerosi motoveicoli (che da ultimo ha dichiarato di aver acquistato per ristrutturarli), di un rimorchio e tre autoveicoli;
mentre dalla visura immobiliare (doc. 19 fascicolo resistente) emergono proprietà immobiliari nel Comune di Bagnolo San Vito (MN) e nel Comune di Borgo Virgilio (MN).
Il resistente ha infine documentato di sostenere la rata di un mutuo per 547,00 Euro mensili (doc. 9 fascicolo resistente), contratto proprio per l'acquisto di un bar di Mantova.
13. Orbene, tenuto conto della condizioni economico-reddituali delle parti come emerse nel corso del giudizio, dell'età del minore e del maggior tempo di permanenza del figlio presso la madre, nonché del rifiuto del resistente di produrre la documentazione reddituale relativa all'impresa familiare, ritiene il Collegio di modificare la previsione già assunta in via provvisoria, quantificando in 400,00 Euro mensili l'assegno che il padre sia tenuto a corrispondere per il mantenimento del figlio, oltre al concorso nella misura della metà alle spese straordinarie, ciò a far data dalla pronuncia della presente sentenza (luglio 2025).
14. Le spese straordinarie per il figlio dovranno invece essere suddivise tra i genitori al 50%, come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
15. Sulle spese di lite
16. Considerata la reciproca soccombenza delle parti in relazione alle domande svolte, specie di contenuto economico, ritiene il Collegio sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 5 di 6 1) DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore (nato a [...] il Persona_1 05.02.2015) a entrambi i genitori;
2) DISPONE il collocamento del minore presso l'abitazione materna;
3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere il figlio: (i) due giorni alla settimana consecutivi con pernottamento (e nella specie, salvo diverso accordo tra le parti, dal mercoledì all'uscita da scuola, o dalle ore 12,30 in periodo non scolastico, al venerdì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola, o in periodo non scolastico presso l'abitazione materna entro le ore 9,00); (ii) nonché nei fine settimana, a settimane alternate, dal sabato all'uscita da scuola (o dalle ore 12,30 in periodo non scolastico) sino alle ore 19,00 della domenica sera;
quanto ai periodi relativi alle vacanze estive e alle festività natalizie e pasquali, che ciascun genitore possa vedere e tenere con sé il figlio: - due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di mancato accordo la preferenza sarà espressa negli anni pari dalla madre e negli dispari dal padre, e il genitore a cui spetta la decisione in quell'anno dovrà comunicarla all'altro genitore entro un tempo congruo); - sette giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
- tre giorni, anche non consecutivi, durante le festività pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
4) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio P_
, mediante il versamento alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, della Per_1 somma mensile di 400,00 euro, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di luglio 2025;
5) PONE a carico dei genitori al 50% le spese straordinarie da sostenersi per il minore come da Protocollo in uso presso i Tribunale di Mantova del 28.05.2024;
6) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 10/07/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, assistita e difesa dall'avv. COPPOLINO Parte_1 C.F._1 GIUSEPPINA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, assistito e difeso dall'avv. GUARRIELLO P_ C.F._2 GIANFRANCO, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: 1) disporsi l'affido condiviso del figlio ad entrambi i Persona_1 genitori
2) disporsi il collocamento del figlio presso la residenza della madre Persona_1
3) disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- due giorni alla settimana consecutivi con pernottamento (salvo diverso accordo tra le parti, dal mercoledì alla uscita da scuola o dalle 12,30 in periodo non scolastico, al venerdì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola, o in periodo non scolastico, presso l'abitazione materna entro le ore 9,00) - nei fine settimana, a settimane alternate, dal sabato all'uscita da scuola ( o dalle ore 12,30 in periodo non scolastico ) sino alle ore 19,00 della domenica sera
4) disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio – due settimane , anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno ( in caso di mancato accordo la preferenza sarà espressa negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre, e il genitore a cui spetta la decisione in quell'anno dovrà comunicarla all'altro genitore entro un tempo congruo) - sette giorni anche non consecutivi durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Capodanno - tre giorni , anche non consecutivi, durante le festività pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
5) disporsi a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio P_
, mediante il versamento alla signora entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Per_1 Pt_1 bonifico bancario la somma di € 700,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per Legge.
6) il sig. concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore del figlio Per_1 seguendo lo schema di regolamentazione adottato dal Tribunale di Mantova nelle procedure di separazione e divorzio
7) Con condanna di spese, diritti ed onorari di causa a carico della parte soccombente
Per parte resistente: chiede che il Tribunale adito voglia provvedere alla modifica dei provvedimenti assunti con ordinanza n. 114/20 del 07.11.20, disponendo il collocamento paritario del figlio minore a settimane alterne presso ciascuno dei Per_1 genitori, fissando il contributo al mantenimento a carico del padre in Euro 300,00 mensili. Inalterate tutte le ulteriori disposizioni ivi stabilite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente, deducendo che la convivenza more uxorio con il resistente è P_ cessata, ha chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il [...]. Per_1
pagina 2 di 6 2. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, sono stati adottati dalla Giudice Istruttrice i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. – disponendo l'affido condiviso del figlio minore ai genitori, il collocamento dello stesso presso la madre e la regolamentazione delle visite padre-figlio, ponendo a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario del figlio di Euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
***
4. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita del figlio minore
5. Il Collegio ritiene opportuno confermare l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, come peraltro dagli stessi concordemente chiesto nel precisare le conclusioni, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi che inducano a derogare tale regime.
La conflittualità, pure esistente, tra le parti, infatti, non è tale da arrecare pregiudizio al minore, né le accuse del resistente di presunti maltrattamenti posti in essere dalla madre nei confronti del figlio hanno trovato qualsivoglia riscontro probatorio, tanto più che nel procedimento penale che è conseguito alla querela sporta dal resistente risulta essere stata chiesta dal P.M. l'archiviazione (cfr. docc. trasmessa dal P.M. in sede il 6.12.2024).
6. Al contempo, appaiono suscettibili di conferma anche le statuizioni relative al collocamento del minore presso la madre e alla regolamentazione del diritto di visita tra padre e figlio.
7. Non vi è infatti ragione per modificare la regolamentazione in corso disponendo il collocamento paritetico e alternato del minore, come richiesto dal resistente.
E' infatti ampiamente emerso dagli atti come l'attuale gestione del minore, che pure è apparso sereno in entrambi i contesti familiari, mostrando un atteggiamento affettuoso verso entrambi i genitori, è affidata in misura del tutto prevalente alla madre (cfr. relazioni del Servizio Tutela Minori di Mantova dell'11.10.20 e del consultorio familiare, ad essa allegata, datata 2.10.20, ma anche relazioni di aggiornamento del 2.05.2024 e del 20.11.2024), alla quale è lo stesso resistente a delegare ampia parte della cura e della gestione del minore, il quale, nel corso di tutto il procedimento ha dato corso alle visite col minore in modo irregolare, riferendo di avere difficoltà nella sua gestione, senza che sia emersa alcuna condotta materna ostativa alle predette visite.
A tal proposito, appare emblematico che, pur chiedendo il collocamento paritetico del minore nelle proprie conclusioni e pur avendo lamentato nel corso del giudizio presunte inadeguatezze della madre nella gestione del minore, anche dal punto di vista educativo e scolastico, sia stato lo stesso resistente a lamentare con i Servizi Sociali (cfr. relazione del 20.11.2024) come i tempi di permanenza del minore presso di sé, previsti dalle statuizioni pagina 3 di 6 provvisorie, fossero eccessivi, nonché di avere difficoltà nella gestione dei pernotti del minore presso di sé.
Lo stesso resistente ha peraltro rifiutato qualsiasi percorso di mediazione familiare, volto anche ad una migliore gestione condivisa del figlio.
8. E' dunque evidente come la domanda del resistente di disporre il collocamento paritetico del minore appaia poco coerente, quando non pretestuosa, in ogni caso infondata.
9. Sul mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore
10. Venendo agli aspetti economici, si osserva quanto segue.
11. La ricorrente svolge attività lavorativa come OSS e percepisce un reddito mensile medio netto di circa euro 750,00, con cui deve far fronte al mantenimento anche di un altro figlio nato da altra relazione - maggiorenne ma non economicamente indipendente - e al pagamento del canone di locazione di 550,00 Euro mensili.
La parte ha prodotto documentazione reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
CU 2024 (redditi 20): reddito da lavoro Euro 13.018,00 circa, pari a un reddito mensile netto calato sottraendo ai redditi le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 972,00 circa;
CU 20 (redditi 2022): reddito da lavoro Euro 10.130,00 circa, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 815 circa;
CU 2022 (redditi 02): reddito da lavoro Euro 9.578,00 circa, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 798,00 circa;
CU 02 (redditi 2020): reddito da lavoro Euro 9.930,00 circa, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 827,00 circa.
Ha inoltre prodotto buste paga relative alle mensilità di marzo 20 per Euro 255,00 e aprile 20 per Euro 312,00.
12. Il resistente, invece, ha prodotto la seguente documentazione reddituale:
NI 20 (redditi 2022): reddito imponibile di Euro 17.670,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.217,00 circa;
NI (redditi 02): reddito imponibile di Euro 13.392,00, pari a un reddito mensile Pt_2 netto (calcolato sottraendo ai redditi le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 940,00 circa;
pagina 4 di 6 NI 02 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 17.218,00 circa, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.173,00 circa;
Il resistente, oltre a essere percettore di pensione come risultante dalle dichiarazioni reddituali in atti, che ammonta a circa 1.100,00 Euro mensili, risulta altresì gestire insieme alla moglie un bar in Borgo Virgilio, da qualificarsi come impresa familiare, circostanza dallo stesso resistente confermata nella denuncia querela sporta il 16.07.02 (cfr. pagg. 8 documentazione prodotta il 13.11.20 dal P.M. in sede).
Di tale attività, il resistente non ha mai documentato gli utili, nonostante l'espresso ordine della Giudice Istruttrice.
Come condivisibilmente osservato dalla Giudice Istruttrice, senza che sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori pure sollecitati da parte ricorrente nel corso del giudizio, gli utili ottenuti dalla gestione del bar da resistente possono presumersi – alla luce degli esborsi mensili sostenuti nel periodo pregresso per il mutuo e il canone di locazione della casa familiare, in cui aveva vissuto con – in un importo mensile finanche superiore ad Pt_1 Euro 1.000,00 mensili.
Infine, dalla visura ACI depositata in data 23.10.20 (doc. 20 fascicolo resistente) emerge come il resistente sia proprietario di numerosi motoveicoli (che da ultimo ha dichiarato di aver acquistato per ristrutturarli), di un rimorchio e tre autoveicoli;
mentre dalla visura immobiliare (doc. 19 fascicolo resistente) emergono proprietà immobiliari nel Comune di Bagnolo San Vito (MN) e nel Comune di Borgo Virgilio (MN).
Il resistente ha infine documentato di sostenere la rata di un mutuo per 547,00 Euro mensili (doc. 9 fascicolo resistente), contratto proprio per l'acquisto di un bar di Mantova.
13. Orbene, tenuto conto della condizioni economico-reddituali delle parti come emerse nel corso del giudizio, dell'età del minore e del maggior tempo di permanenza del figlio presso la madre, nonché del rifiuto del resistente di produrre la documentazione reddituale relativa all'impresa familiare, ritiene il Collegio di modificare la previsione già assunta in via provvisoria, quantificando in 400,00 Euro mensili l'assegno che il padre sia tenuto a corrispondere per il mantenimento del figlio, oltre al concorso nella misura della metà alle spese straordinarie, ciò a far data dalla pronuncia della presente sentenza (luglio 2025).
14. Le spese straordinarie per il figlio dovranno invece essere suddivise tra i genitori al 50%, come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
15. Sulle spese di lite
16. Considerata la reciproca soccombenza delle parti in relazione alle domande svolte, specie di contenuto economico, ritiene il Collegio sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 5 di 6 1) DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore (nato a [...] il Persona_1 05.02.2015) a entrambi i genitori;
2) DISPONE il collocamento del minore presso l'abitazione materna;
3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere il figlio: (i) due giorni alla settimana consecutivi con pernottamento (e nella specie, salvo diverso accordo tra le parti, dal mercoledì all'uscita da scuola, o dalle ore 12,30 in periodo non scolastico, al venerdì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola, o in periodo non scolastico presso l'abitazione materna entro le ore 9,00); (ii) nonché nei fine settimana, a settimane alternate, dal sabato all'uscita da scuola (o dalle ore 12,30 in periodo non scolastico) sino alle ore 19,00 della domenica sera;
quanto ai periodi relativi alle vacanze estive e alle festività natalizie e pasquali, che ciascun genitore possa vedere e tenere con sé il figlio: - due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di mancato accordo la preferenza sarà espressa negli anni pari dalla madre e negli dispari dal padre, e il genitore a cui spetta la decisione in quell'anno dovrà comunicarla all'altro genitore entro un tempo congruo); - sette giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
- tre giorni, anche non consecutivi, durante le festività pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
4) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio P_
, mediante il versamento alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, della Per_1 somma mensile di 400,00 euro, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di luglio 2025;
5) PONE a carico dei genitori al 50% le spese straordinarie da sostenersi per il minore come da Protocollo in uso presso i Tribunale di Mantova del 28.05.2024;
6) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 10/07/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
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