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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 3771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3771 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
composta dai seguenti magistrati:
IO CI - Presidente
Beatrice Marrani - Consigliera
AN RN - Consigliera rel.
ha pronunciato all'udienza del 13/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 1367/2024
TRA
con l'Avv. Sergio Massimo Mancusi Parte_1 Appellante E
con l'Avv. Simona Controparte_1 Miglio Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1469/2023 del 01.12.2023,
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/05/2024, l'odierna appellante ha richiesto la riforma della sentenza n. 1469/23 del Tribunale di Velletri, depositata in data 01/12/2023, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della pensione di vecchia anticipata, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs.
n. 503/92 – già richiesta con domanda amministrativa del 21.12.2020.
Si costituiva in giudizio l , contestando in fatto e in diritto l'avversa domanda. CP_1
In particolare, in primo grado il procedimento si svolgeva essenzialmente mediante produzione documentale e consulenza medico legale. Il nominato consulente medico legale il dott. Per_1 all'esito dell'indagine peritale, riconosceva in capo alla periziata una invalidità inferiore all'80%.
In questa sede la affida l'impugnazione ad un unico motivo di appello, mediante cui Parte_1 deduce erroneità della motivazione della sentenza, nella parte in cui si basa sulle conclusioni della espletata CT;
ritiene, infatti, l'appellante che nella consulenza siano stati applicati criteri riduzionistici, non conformi a quelli relativi alla “invalidità pensionabile”. In particolare osserva che “erroneamente il Ctu… ha applicato la formula di calcolo per le patologie concorrenti ed il calcolo riduzionistico a scalare;
si deve, infatti, desumere che la percentuale di invalidità dell'80%, debba essere accertata in base ai criteri stabiliti dall'invalidità pensionabile, dal momento che la disposizione di legge è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non i benefici di carattere assistenziale (Corte di Cassazione Sent. n. 448/2003)”.
In data 07/03/2025 si costituiva in giudizio l , rimarcando l'assenza di tutti i requisiti per il CP_1 riconoscimento del beneficio in capo alla sia con riguardo al difetto dell'età anagrafica, Parte_1 sia con riguardo al requisito sanitario (invalidità non inferiore all'80%), sia, inoltre, circa la cessazione dell'attività lavorativa.
Con riferimento alla decorrenza del riconoscimento, l evidenziava che la ricorrente è CP_1 comunque titolare di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/84 con decorrenza da gennaio 2018 (all.ti da 1 a 3 memoria costituzione), ciò che determinerebbe comunque l'incompatibilità fra le due prestazioni erogabili dall'Istituto. Nell'ipotesi di riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata per periodi concomitanti al godimento dell'assegno ordinario, attesa la incompatibilità fra le due prestazioni trattandosi di due prestazioni pensionistiche - sebbene differenti per presupposti e misura -, al percipiente ne spetterà una sola: “importa che la prestazione previdenziale sia unica anche nell'ipotesi di concorso di più fattispecie pensionistiche rispetto ad uno stesso interessato, nel senso, cioè, che, se si sono realizzati i requisiti richiesti per più tipi di pensione, al soggetto protetto è dovuto un trattamento pensionistico ed uno soltanto erogato esclusivamente nella misura di cui, a prescindere dal titolo della pensione accordata, è capace la sua posizione assicurativa” (Cassazione S.U. n.
8433/2004).
In questa sede, con ordinanza del 28/03/2025, il Collegio, ritenuta la necessità di disporre nuova
CT, conferiva l'incarico al dott. il quale depositava la relazione in data 20/08/2025. Persona_2
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In data 08/04/2025 parte appellante depositava documentazione medica integrativa, al fine di rassegnare alla Corte il sopravvenire di un aggravamento delle patologie;
il successivo 17/07/2025 la
Corte ne autorizzava l'acquisizione.
In data 04/08/2025 parte appellante, per mezzo del proprio CTP, depositava note critiche alla CT medico-legale e in risposta alle osservazioni del CTP, che lamentava la mancanza di una visione globale dello stato clinico della periziata, il CT rilevava che le recenti rinnovazioni degli esami diagnostici sulla perizianda non fossero idonee a produrre sostanziali differenze con quanto già oggetto di esame in primo grado.
All'udienza del 13/11/2025 le parti concludevano come in atti e la Corte respingeva l'appello per i motivi che di seguito si illustrano.
La non può accedere al beneficio richiesto, difettando il presupposto sanitario, per quanto Parte_1 correttamente emergente dalla consulenza espletata.
Contrariamente a quanto affermato dal consulente tecnico di parte ricorrente, nella diagnosi del CT risultano pienamente tenute in considerazione tutte le patologie, avendo il consulente menzionato sia la limitazione funzionale del capo, e quindi del rachide cervicale, sia l'interessamento della spalla e, di conseguenza, dell'arto superiore di destra. Parimenti menzionata e valutata risulta la rimozione dei mezzi di sintesi (sistema Stabilink in titanio). Anche il referto di esame TC ad alta risoluzione del torace del 10/05/2025 non è stato in grado di evidenziare particolari patologie, ad eccezione di alcune piccole strie di aspetto fibrotico a carico del segmento anteriore del lobo superiore di destra, riconducibili alla presenza di un processo flogistico in avanzata fase di risoluzione, tanto è vero che in tale referto TC non risulta evidente un quadro di bronco-pneumopatia cronica ostruttiva in atto, per come invece sospettato dal CTP. Peraltro, non risulta agli atti alcun esame strumentale tale da permettere anche solo di ipotizzare una possibile condizione di insufficienza respiratoria della
Anche la condizione di pregressa insufficienza venosa degli arti inferiori, con procedure di Parte_1 safenectomia e flebectomia effettuate ormai molti or sono, secondo il CT, condivisibilmente, sono elementi non in grado di incidere sulla complessiva validità psico-fisica del soggetto. Infine, la patologia da diabete mellito non è in grado di per sé di incidere sulla invalidità, in quanto risulta adeguatamente compensata con la terapia farmacologica, né risultano complicazioni a carico degli organi periferici.
Riassumendo, il consulente ha esaminato la copiosa documentazione sanitaria individuando le patologie principali: insufficienza venosa cronica (con interventi di safenectomia e flebectomia), ernia discale lombare con interventi di microdiscectomia e artrodesi L4-L5-S1, radicolopatia cronica L5-
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S1, coxartrosi e gonartrosi bilaterale, diabete mellito tipo 2, tireopatia nodulare, tendinopatia spalla destra.
Ritenuto, inoltre, all'esame obiettivo, che sussistessero limitazioni solo di 1/3 nei movimenti del rachide cervicale e lombare, con limitazione funzionale della spalla destra (arto dominante) e contrattura muscolatura paravertebrale, riduzione lordosi lombare, varicosità diffuse agli arti inferiori, deambulazione autonoma (sebbene con andatura cauta), ha concluso che il grado complessivo di invalidità rimanesse al di sotto della soglia di legge (80%), anche con riferimento all'attività lavorativa svolta;
escludeva infine la ricorrenza dei requisiti sanitari per la pensione di vecchiaia anticipata ex D.Lgs. n. 503/1992.
Emerge dunque dalla dettagliata relazione che il CT ha correttamente considerato tutte le patologie allegate, verificando lo stato di salute complessivo, con ragionamento immune da vizi logici, tali da renderlo meritevole di essere posto a base della presente decisione per affermare che l'appello è infondato e va dunque respinto.
In particolare, in relazione ai requisiti di legge, va ricordato che l'art. 1, comma 8, d.lgs. n.
503/1992 prevede, per la pensione di vecchiaia anticipata, la coesistenza dei seguenti requisiti, sin dalla data della domanda amministrativa:
a) età minima (56 anni);
b) invalidità pari o superiore all'80%;
c) almeno 20 anni di assicurazione e 1040 settimane di contribuzione;
d) cessazione di ogni attività lavorativa.
Con riferimento al criterio di valutazione dell'invalidità, secondo la ricorrente non correttamente seguito dal CT (e l'eccezione è ripetizione di altra identica già formulata con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio di primo grado), va rilevato, in punto di diritto, che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9081/2013 e n. 13495/2003) ha chiarito che l'invalidità rilevante ai fini del prepensionamento è quella civile, da accertarsi con le tabelle del D.M. 05.02.1992, e non quella pensionabile ex L. 222/1984 (perdita totale della capacità di lavoro): “Ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, l'invalidità richiesta deve essere accertata secondo i parametri dell'invalidità civile, utilizzando le tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992, e non secondo i criteri di valutazione previsti dalla L. n. 222/1984 per
l'assegno ordinario di invalidità. I requisiti anagrafico, contributivo, sanitario e di cessazione dell'attività lavorativa devono coesistere alla data della domanda amministrativa. La decorrenza del trattamento è subordinata alla maturazione di tutti i requisiti e all'applicazione della “finestra
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mobile” di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, nonché agli incrementi per speranza di vita” (Cass. 29191/2018)
Orbene, considerati gli atti di causa e i risultati della CT, l'appello anche su tale punto si palesa infondato. L'art. 1, comma 1, del D.lg. 30 dicembre 1992 n. 503, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre
1992 n. 421”, subordina il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del regime generale dei lavoratori dipendenti “..al compimento della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”: tabella secondo la quale l'età pensionabile è portata rispettivamente a 65 anni per l'uomo e a 60 anni per la donna (salva l'opzione) ma non già con efficacia immediata, bensì attraverso una fase transitoria di incremento progressivo, che inizia a decorrere dal 1° gennaio 1994 e procede per scaglioni biennali
(cosiddette finestre, diventati poi di un anno e mezzo ogni due anni, in base alla modifica apportata dall'art. 11 legge 23 dicembre 1994 n. 724) per arrivare allo scaglione finale -appunto di 65 e 60 anni- con effetto dal 1° gennaio dell'anno 2000. É, tuttavia, lo stesso art. 1 ad affermare, nel comma 8, che
“l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Come è noto, la ratio di tale decreto legislativo risiede nel riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, per mezzo del quale è stata disposta in generale l'elevazione dei limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell'AGO (assicurazione generale obbligatoria) gestita dall e appunto il comma 8 dell'art. 1 stabilisce che detto CP_1 innalzamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne, e a 60 se uomini. Non si tratta, dunque, di una pensione diretta di invalidità, bensì di una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione, attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Circa la ratio di cui si è appena detto, giova ricordare altresì la già citata Cass. n. 13495/2003 secondo cui “L'intenzione del legislatore è quella di escludere dal generale innalzamento dei limiti dell'età pensionistica coloro che sono comunque invalidi in misura superiore all'80% e quindi più deboli e meritevoli di maggior tutela, perché se anche inseriti nel mondo del lavoro subiscono maggiore usura ed operano con maggiore difficoltà rispetto agli altri. L'interpretazione fornita si basa esclusivamente sul contesto in cui è inserita la norma e finisce per obliterare la vera "ratio" della legge”.
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Continua la Suprema Corte: “È, tuttavia, lo stesso art. 1 ad affermare nel comma 8, che "l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento". La percentualizzazione puntuale della invalidità in una misura finora estranea al regime pensionistico generale è già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nell'art. 2 della legge n. 222 del 1984, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. Ma è lo stesso dato testuale della disposizione ad autorizzarne una interpretazione che include nel regime derogatorio della nuova disciplina della età pensionabile anche i soggetti che la legge n. 222 del 1984 qualifica "inabili", i soggetti cioè per i quali un'infermità o un difetto fisico o mentale abbiano determinato non già una riduzione ma la totale perdita della capacità di lavoro. La circostanza, infatti, che la legge espressamente dia rilievo a una misura di invalidità "non inferiore all'80 per cento comporta, "a fortiori", che siano incluse nella sua previsione (anche) le invalidità di misura "superiore" a quella soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100 per cento), le quali coincidono con la inabilità. La deroga al nuovo regime normativo dell'età pensionabile e la conservazione della disciplina previgente deve, dunque, intendersi stabilita per tutti gli assicurati per i quali sia accertata una riduzione della capacità di lavoro di grado pari o superiore all'80 per cento, compresi i soggetti - dall'art. 2 della legge n. 222 del 1984 definiti inabili
- che tale capacità abbiano perduto interamente;
[…].
Per chiarire le caratteristiche delle modalità di calcolo, va rilevato che l'invalidità civile si basa sulla capacità lavorativa generica, cioè sulla possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e viene valutata con le tabelle ministeriali (D.M. 5 febbraio 1992), giacché connessa alla concessione di benefici assistenziali (es. indennità di accompagnamento, pensione di invalidità civile); non devono quindi essere considerate le mansioni specifiche del soggetto, ma una eventuale riduzione globale della capacità lavorativa rispetto alla popolazione generale. A mero titolo di esempio, un soggetto con limitazioni motorie può essere considerato invalido civile, anche se, in ipotesi, sia comunque in grado di svolgere lavori sedentari.
L'invalidità previdenziale, invece, come quella in parola (ai fini della pensione anticipata ex art. 1, c.
8, D.lgs. 503/1992), si riferisce alla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, cioè alle mansioni compatibili con la sua formazione e con le sue competenze.
L'accertamento tecnico è dunque indispensabile a stabilire se la capacità di lavoro è ridotta almeno dell'80% in relazione alle attività lavorative che il soggetto potrebbe svolgere.
Si tratta di un concetto più specifico e funzionale, in quanto non basta la generica invalidità civile, ma occorre valutare l'impatto delle menomazioni sul lavoro effettivo o su lavori equivalenti a quelli svolti
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(ad es. per un'operaia con gravi limitazioni motorie, si valuta se può ancora svolgere mansioni manuali o simili).
Orbene, per sostenere la correttezza delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato da questa Corte, basti riportare pedissequamente quanto riportato a pag. 15 della sua relazione: “pur in presenza di menomazioni e morbilità multiple, tuttavia il grado di invalidità complessivo della
anche rapportato all'attività lavorativa svolta dalla stessa, non raggiunge la soglia minima Parte_1
(assimilabile all'80% dell'invalidità totale) tale da integrare le condizioni per il diritto al riconoscimento della Pensione di Vecchiaia Anticipata ex Decreto Legislativo n. 503 del 30 dicembre
1992”.
Ne deriva che priva di pregio è l'eccezione di parte ricorrente secondo cui il CT non avrebbe tenuto in considerazione l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente ai fini della determinazione dell'invalidità. Le conclusioni cui è addivenuto il tecnico sono pienamene condivisibili, in assenza di difetti logici ed errori tecnici, cosicché va concluso che la non possiede il requisito previsto Parte_1 dalla legge per ottenere il beneficio richiesto.
L'appello va quindi integralmente respinto. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, queste devono essere dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Anche le spese di CT sono poste a carico della parte appellante soccombente.
P.Q.M.
Respinge l'appello;
Dichiara irripetibili le spese;
pone le spese di CT, liquidate con separato decreto, a carico dell . CP_1
Roma, 13/11/2025
La Consigliera est. La Presidente
AN RN IO CI
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
composta dai seguenti magistrati:
IO CI - Presidente
Beatrice Marrani - Consigliera
AN RN - Consigliera rel.
ha pronunciato all'udienza del 13/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 1367/2024
TRA
con l'Avv. Sergio Massimo Mancusi Parte_1 Appellante E
con l'Avv. Simona Controparte_1 Miglio Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1469/2023 del 01.12.2023,
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/05/2024, l'odierna appellante ha richiesto la riforma della sentenza n. 1469/23 del Tribunale di Velletri, depositata in data 01/12/2023, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della pensione di vecchia anticipata, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs.
n. 503/92 – già richiesta con domanda amministrativa del 21.12.2020.
Si costituiva in giudizio l , contestando in fatto e in diritto l'avversa domanda. CP_1
In particolare, in primo grado il procedimento si svolgeva essenzialmente mediante produzione documentale e consulenza medico legale. Il nominato consulente medico legale il dott. Per_1 all'esito dell'indagine peritale, riconosceva in capo alla periziata una invalidità inferiore all'80%.
In questa sede la affida l'impugnazione ad un unico motivo di appello, mediante cui Parte_1 deduce erroneità della motivazione della sentenza, nella parte in cui si basa sulle conclusioni della espletata CT;
ritiene, infatti, l'appellante che nella consulenza siano stati applicati criteri riduzionistici, non conformi a quelli relativi alla “invalidità pensionabile”. In particolare osserva che “erroneamente il Ctu… ha applicato la formula di calcolo per le patologie concorrenti ed il calcolo riduzionistico a scalare;
si deve, infatti, desumere che la percentuale di invalidità dell'80%, debba essere accertata in base ai criteri stabiliti dall'invalidità pensionabile, dal momento che la disposizione di legge è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non i benefici di carattere assistenziale (Corte di Cassazione Sent. n. 448/2003)”.
In data 07/03/2025 si costituiva in giudizio l , rimarcando l'assenza di tutti i requisiti per il CP_1 riconoscimento del beneficio in capo alla sia con riguardo al difetto dell'età anagrafica, Parte_1 sia con riguardo al requisito sanitario (invalidità non inferiore all'80%), sia, inoltre, circa la cessazione dell'attività lavorativa.
Con riferimento alla decorrenza del riconoscimento, l evidenziava che la ricorrente è CP_1 comunque titolare di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/84 con decorrenza da gennaio 2018 (all.ti da 1 a 3 memoria costituzione), ciò che determinerebbe comunque l'incompatibilità fra le due prestazioni erogabili dall'Istituto. Nell'ipotesi di riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata per periodi concomitanti al godimento dell'assegno ordinario, attesa la incompatibilità fra le due prestazioni trattandosi di due prestazioni pensionistiche - sebbene differenti per presupposti e misura -, al percipiente ne spetterà una sola: “importa che la prestazione previdenziale sia unica anche nell'ipotesi di concorso di più fattispecie pensionistiche rispetto ad uno stesso interessato, nel senso, cioè, che, se si sono realizzati i requisiti richiesti per più tipi di pensione, al soggetto protetto è dovuto un trattamento pensionistico ed uno soltanto erogato esclusivamente nella misura di cui, a prescindere dal titolo della pensione accordata, è capace la sua posizione assicurativa” (Cassazione S.U. n.
8433/2004).
In questa sede, con ordinanza del 28/03/2025, il Collegio, ritenuta la necessità di disporre nuova
CT, conferiva l'incarico al dott. il quale depositava la relazione in data 20/08/2025. Persona_2
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In data 08/04/2025 parte appellante depositava documentazione medica integrativa, al fine di rassegnare alla Corte il sopravvenire di un aggravamento delle patologie;
il successivo 17/07/2025 la
Corte ne autorizzava l'acquisizione.
In data 04/08/2025 parte appellante, per mezzo del proprio CTP, depositava note critiche alla CT medico-legale e in risposta alle osservazioni del CTP, che lamentava la mancanza di una visione globale dello stato clinico della periziata, il CT rilevava che le recenti rinnovazioni degli esami diagnostici sulla perizianda non fossero idonee a produrre sostanziali differenze con quanto già oggetto di esame in primo grado.
All'udienza del 13/11/2025 le parti concludevano come in atti e la Corte respingeva l'appello per i motivi che di seguito si illustrano.
La non può accedere al beneficio richiesto, difettando il presupposto sanitario, per quanto Parte_1 correttamente emergente dalla consulenza espletata.
Contrariamente a quanto affermato dal consulente tecnico di parte ricorrente, nella diagnosi del CT risultano pienamente tenute in considerazione tutte le patologie, avendo il consulente menzionato sia la limitazione funzionale del capo, e quindi del rachide cervicale, sia l'interessamento della spalla e, di conseguenza, dell'arto superiore di destra. Parimenti menzionata e valutata risulta la rimozione dei mezzi di sintesi (sistema Stabilink in titanio). Anche il referto di esame TC ad alta risoluzione del torace del 10/05/2025 non è stato in grado di evidenziare particolari patologie, ad eccezione di alcune piccole strie di aspetto fibrotico a carico del segmento anteriore del lobo superiore di destra, riconducibili alla presenza di un processo flogistico in avanzata fase di risoluzione, tanto è vero che in tale referto TC non risulta evidente un quadro di bronco-pneumopatia cronica ostruttiva in atto, per come invece sospettato dal CTP. Peraltro, non risulta agli atti alcun esame strumentale tale da permettere anche solo di ipotizzare una possibile condizione di insufficienza respiratoria della
Anche la condizione di pregressa insufficienza venosa degli arti inferiori, con procedure di Parte_1 safenectomia e flebectomia effettuate ormai molti or sono, secondo il CT, condivisibilmente, sono elementi non in grado di incidere sulla complessiva validità psico-fisica del soggetto. Infine, la patologia da diabete mellito non è in grado di per sé di incidere sulla invalidità, in quanto risulta adeguatamente compensata con la terapia farmacologica, né risultano complicazioni a carico degli organi periferici.
Riassumendo, il consulente ha esaminato la copiosa documentazione sanitaria individuando le patologie principali: insufficienza venosa cronica (con interventi di safenectomia e flebectomia), ernia discale lombare con interventi di microdiscectomia e artrodesi L4-L5-S1, radicolopatia cronica L5-
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S1, coxartrosi e gonartrosi bilaterale, diabete mellito tipo 2, tireopatia nodulare, tendinopatia spalla destra.
Ritenuto, inoltre, all'esame obiettivo, che sussistessero limitazioni solo di 1/3 nei movimenti del rachide cervicale e lombare, con limitazione funzionale della spalla destra (arto dominante) e contrattura muscolatura paravertebrale, riduzione lordosi lombare, varicosità diffuse agli arti inferiori, deambulazione autonoma (sebbene con andatura cauta), ha concluso che il grado complessivo di invalidità rimanesse al di sotto della soglia di legge (80%), anche con riferimento all'attività lavorativa svolta;
escludeva infine la ricorrenza dei requisiti sanitari per la pensione di vecchiaia anticipata ex D.Lgs. n. 503/1992.
Emerge dunque dalla dettagliata relazione che il CT ha correttamente considerato tutte le patologie allegate, verificando lo stato di salute complessivo, con ragionamento immune da vizi logici, tali da renderlo meritevole di essere posto a base della presente decisione per affermare che l'appello è infondato e va dunque respinto.
In particolare, in relazione ai requisiti di legge, va ricordato che l'art. 1, comma 8, d.lgs. n.
503/1992 prevede, per la pensione di vecchiaia anticipata, la coesistenza dei seguenti requisiti, sin dalla data della domanda amministrativa:
a) età minima (56 anni);
b) invalidità pari o superiore all'80%;
c) almeno 20 anni di assicurazione e 1040 settimane di contribuzione;
d) cessazione di ogni attività lavorativa.
Con riferimento al criterio di valutazione dell'invalidità, secondo la ricorrente non correttamente seguito dal CT (e l'eccezione è ripetizione di altra identica già formulata con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio di primo grado), va rilevato, in punto di diritto, che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9081/2013 e n. 13495/2003) ha chiarito che l'invalidità rilevante ai fini del prepensionamento è quella civile, da accertarsi con le tabelle del D.M. 05.02.1992, e non quella pensionabile ex L. 222/1984 (perdita totale della capacità di lavoro): “Ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, l'invalidità richiesta deve essere accertata secondo i parametri dell'invalidità civile, utilizzando le tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992, e non secondo i criteri di valutazione previsti dalla L. n. 222/1984 per
l'assegno ordinario di invalidità. I requisiti anagrafico, contributivo, sanitario e di cessazione dell'attività lavorativa devono coesistere alla data della domanda amministrativa. La decorrenza del trattamento è subordinata alla maturazione di tutti i requisiti e all'applicazione della “finestra
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mobile” di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, nonché agli incrementi per speranza di vita” (Cass. 29191/2018)
Orbene, considerati gli atti di causa e i risultati della CT, l'appello anche su tale punto si palesa infondato. L'art. 1, comma 1, del D.lg. 30 dicembre 1992 n. 503, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre
1992 n. 421”, subordina il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del regime generale dei lavoratori dipendenti “..al compimento della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”: tabella secondo la quale l'età pensionabile è portata rispettivamente a 65 anni per l'uomo e a 60 anni per la donna (salva l'opzione) ma non già con efficacia immediata, bensì attraverso una fase transitoria di incremento progressivo, che inizia a decorrere dal 1° gennaio 1994 e procede per scaglioni biennali
(cosiddette finestre, diventati poi di un anno e mezzo ogni due anni, in base alla modifica apportata dall'art. 11 legge 23 dicembre 1994 n. 724) per arrivare allo scaglione finale -appunto di 65 e 60 anni- con effetto dal 1° gennaio dell'anno 2000. É, tuttavia, lo stesso art. 1 ad affermare, nel comma 8, che
“l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Come è noto, la ratio di tale decreto legislativo risiede nel riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, per mezzo del quale è stata disposta in generale l'elevazione dei limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell'AGO (assicurazione generale obbligatoria) gestita dall e appunto il comma 8 dell'art. 1 stabilisce che detto CP_1 innalzamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne, e a 60 se uomini. Non si tratta, dunque, di una pensione diretta di invalidità, bensì di una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione, attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Circa la ratio di cui si è appena detto, giova ricordare altresì la già citata Cass. n. 13495/2003 secondo cui “L'intenzione del legislatore è quella di escludere dal generale innalzamento dei limiti dell'età pensionistica coloro che sono comunque invalidi in misura superiore all'80% e quindi più deboli e meritevoli di maggior tutela, perché se anche inseriti nel mondo del lavoro subiscono maggiore usura ed operano con maggiore difficoltà rispetto agli altri. L'interpretazione fornita si basa esclusivamente sul contesto in cui è inserita la norma e finisce per obliterare la vera "ratio" della legge”.
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Continua la Suprema Corte: “È, tuttavia, lo stesso art. 1 ad affermare nel comma 8, che "l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento". La percentualizzazione puntuale della invalidità in una misura finora estranea al regime pensionistico generale è già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nell'art. 2 della legge n. 222 del 1984, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. Ma è lo stesso dato testuale della disposizione ad autorizzarne una interpretazione che include nel regime derogatorio della nuova disciplina della età pensionabile anche i soggetti che la legge n. 222 del 1984 qualifica "inabili", i soggetti cioè per i quali un'infermità o un difetto fisico o mentale abbiano determinato non già una riduzione ma la totale perdita della capacità di lavoro. La circostanza, infatti, che la legge espressamente dia rilievo a una misura di invalidità "non inferiore all'80 per cento comporta, "a fortiori", che siano incluse nella sua previsione (anche) le invalidità di misura "superiore" a quella soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100 per cento), le quali coincidono con la inabilità. La deroga al nuovo regime normativo dell'età pensionabile e la conservazione della disciplina previgente deve, dunque, intendersi stabilita per tutti gli assicurati per i quali sia accertata una riduzione della capacità di lavoro di grado pari o superiore all'80 per cento, compresi i soggetti - dall'art. 2 della legge n. 222 del 1984 definiti inabili
- che tale capacità abbiano perduto interamente;
[…].
Per chiarire le caratteristiche delle modalità di calcolo, va rilevato che l'invalidità civile si basa sulla capacità lavorativa generica, cioè sulla possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e viene valutata con le tabelle ministeriali (D.M. 5 febbraio 1992), giacché connessa alla concessione di benefici assistenziali (es. indennità di accompagnamento, pensione di invalidità civile); non devono quindi essere considerate le mansioni specifiche del soggetto, ma una eventuale riduzione globale della capacità lavorativa rispetto alla popolazione generale. A mero titolo di esempio, un soggetto con limitazioni motorie può essere considerato invalido civile, anche se, in ipotesi, sia comunque in grado di svolgere lavori sedentari.
L'invalidità previdenziale, invece, come quella in parola (ai fini della pensione anticipata ex art. 1, c.
8, D.lgs. 503/1992), si riferisce alla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, cioè alle mansioni compatibili con la sua formazione e con le sue competenze.
L'accertamento tecnico è dunque indispensabile a stabilire se la capacità di lavoro è ridotta almeno dell'80% in relazione alle attività lavorative che il soggetto potrebbe svolgere.
Si tratta di un concetto più specifico e funzionale, in quanto non basta la generica invalidità civile, ma occorre valutare l'impatto delle menomazioni sul lavoro effettivo o su lavori equivalenti a quelli svolti
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(ad es. per un'operaia con gravi limitazioni motorie, si valuta se può ancora svolgere mansioni manuali o simili).
Orbene, per sostenere la correttezza delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato da questa Corte, basti riportare pedissequamente quanto riportato a pag. 15 della sua relazione: “pur in presenza di menomazioni e morbilità multiple, tuttavia il grado di invalidità complessivo della
anche rapportato all'attività lavorativa svolta dalla stessa, non raggiunge la soglia minima Parte_1
(assimilabile all'80% dell'invalidità totale) tale da integrare le condizioni per il diritto al riconoscimento della Pensione di Vecchiaia Anticipata ex Decreto Legislativo n. 503 del 30 dicembre
1992”.
Ne deriva che priva di pregio è l'eccezione di parte ricorrente secondo cui il CT non avrebbe tenuto in considerazione l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente ai fini della determinazione dell'invalidità. Le conclusioni cui è addivenuto il tecnico sono pienamene condivisibili, in assenza di difetti logici ed errori tecnici, cosicché va concluso che la non possiede il requisito previsto Parte_1 dalla legge per ottenere il beneficio richiesto.
L'appello va quindi integralmente respinto. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, queste devono essere dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Anche le spese di CT sono poste a carico della parte appellante soccombente.
P.Q.M.
Respinge l'appello;
Dichiara irripetibili le spese;
pone le spese di CT, liquidate con separato decreto, a carico dell . CP_1
Roma, 13/11/2025
La Consigliera est. La Presidente
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