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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3834 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 1894 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Granato Parte_1
attore contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Brigida Marra Controparte_1
convenuto
Avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 05.04.2017 conveniva in Parte_1
giudizio al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni biologici, morali ed esistenziali il cui diritto era stato già definitivamente acclarato con sentenza n. 273/2011 del Giudice di PA di Nocera Inferiore -
Sezione Penale, confermata, nelle sue statuizioni civili, con sentenza n. 12/2015 del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione Penale. Si costituiva , contestando la fondatezza in fatto e diritto della Controparte_1
domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, disposta ed espletata CTU medico- legale, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 12.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente va evidenziata l'irrilevanza e l'inutilizzabilità della prova testimoniale richiesta da parte convenuta, ammessa con provvedimento del
21.12.2018 ed assunta all'udienza del 04.07.2019: essa, infatti, essendo volta a provare una diversa prospettazione del fatto storico e delle dinamiche rispetto a quanto emerso nell'ambito del giudizio penale r.g.n.r. n.720/2014, è da valutarsi in violazione del giudicato formatosi a seguito della irrevocabilità delle sentenze n. 273/2011 del Giudice di PA di Nocera Inferiore – Sezione Penale e n.
12/2015 del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione Penale, tramite le quali l'Autorità Giudiziaria ha definitivamente accertato in capo a Parte_1
“il diritto al risarcimento dei danni” demandando a separato giudizio la sola liquidazione.
E', infatti, principio consolidato che “qualora, in sede penale, sia stata pronunciata ... la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e … nell'annullare … la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto, una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento … derivanti dal fatto” (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 15/06/2020, n. 11467). Sicché la sentenza del giudice penale “che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 09/03/2018, n. 5660).
E tanto specificamente si è verificato nel caso oggetto d'esame: il Giudice di
PA (con sentenza n. 273/2011 del 14.12.2011) e, successivamente, il Tribunale di Nocera Inferiore (con sentenza n. 12/2015 del 25.11.2015), hanno entrambi accertato l'esistenza del reato di cui all'imputazione contestata ad CP_1
- “art. 582, 61 n. 1 c.p. perché colpendo ripetutamente con calci e pugni
[...]
gli procurava lesioni personali consistite in un trauma cranico Parte_1
commotivo con ematoma temporale” - e condannato l'imputato, “al risarcimento dei danni” da “liquidare in separato giudizio”; mentre l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non ha travolto le statuizioni civili espressamente confermate con la sentenza di secondo grado.
Nel presente giudizio, quindi, l'unico thema decidendum riguarda la valutazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attore in seguito all'aggressione del 23 agosto 2004.
Il ctu nominato in corso di giudizio ha ritenuto soddisfatti i comuni criteri utili in tema di nesso di causalità. Ha inoltre valutato i postumi permanenti che incidono sull'integrità psico-fisica nella misura del 4% di IP, oltre gg.16 di ITT, gg 30 di ITP al 50 % e gg. 30 di ITP al 25 %.
Ciò posto, applicando il criterio equitativo di cui alle tabelle del Tribunale di
Milano, in relazione all'età dell'attore alla data del sinistro (anni 44), il danno biologico nella misura del 4% (valore di punto base euro 1.654,52) è valutabile in euro 5.195,00; l'ITT gg. 16 al 100% (euro 115,00 quotidie) è valutabile in euro 1.840,00, l'ITP gg 30 al 50% in euro 1.725,00 e l'ITP gg 30 al 25% in euro
862,50.
Il danno biologico permanente e temporaneo ammonta quindi a complessivi euro 9.622,00 che, escluse le voci non provate, coincide con il danno risarcibile totale, a cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. n. 1712/1995.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e fase conclusionale, con distrazione in favore dello Stato stante l'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro 9.622,50 oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. n. 1712/1995.
2) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dello Stato.
Così deciso in Nocera Inferiore il 07/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 1894 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Granato Parte_1
attore contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Brigida Marra Controparte_1
convenuto
Avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 05.04.2017 conveniva in Parte_1
giudizio al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni biologici, morali ed esistenziali il cui diritto era stato già definitivamente acclarato con sentenza n. 273/2011 del Giudice di PA di Nocera Inferiore -
Sezione Penale, confermata, nelle sue statuizioni civili, con sentenza n. 12/2015 del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione Penale. Si costituiva , contestando la fondatezza in fatto e diritto della Controparte_1
domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, disposta ed espletata CTU medico- legale, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 12.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente va evidenziata l'irrilevanza e l'inutilizzabilità della prova testimoniale richiesta da parte convenuta, ammessa con provvedimento del
21.12.2018 ed assunta all'udienza del 04.07.2019: essa, infatti, essendo volta a provare una diversa prospettazione del fatto storico e delle dinamiche rispetto a quanto emerso nell'ambito del giudizio penale r.g.n.r. n.720/2014, è da valutarsi in violazione del giudicato formatosi a seguito della irrevocabilità delle sentenze n. 273/2011 del Giudice di PA di Nocera Inferiore – Sezione Penale e n.
12/2015 del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione Penale, tramite le quali l'Autorità Giudiziaria ha definitivamente accertato in capo a Parte_1
“il diritto al risarcimento dei danni” demandando a separato giudizio la sola liquidazione.
E', infatti, principio consolidato che “qualora, in sede penale, sia stata pronunciata ... la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e … nell'annullare … la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto, una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento … derivanti dal fatto” (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 15/06/2020, n. 11467). Sicché la sentenza del giudice penale “che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 09/03/2018, n. 5660).
E tanto specificamente si è verificato nel caso oggetto d'esame: il Giudice di
PA (con sentenza n. 273/2011 del 14.12.2011) e, successivamente, il Tribunale di Nocera Inferiore (con sentenza n. 12/2015 del 25.11.2015), hanno entrambi accertato l'esistenza del reato di cui all'imputazione contestata ad CP_1
- “art. 582, 61 n. 1 c.p. perché colpendo ripetutamente con calci e pugni
[...]
gli procurava lesioni personali consistite in un trauma cranico Parte_1
commotivo con ematoma temporale” - e condannato l'imputato, “al risarcimento dei danni” da “liquidare in separato giudizio”; mentre l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non ha travolto le statuizioni civili espressamente confermate con la sentenza di secondo grado.
Nel presente giudizio, quindi, l'unico thema decidendum riguarda la valutazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attore in seguito all'aggressione del 23 agosto 2004.
Il ctu nominato in corso di giudizio ha ritenuto soddisfatti i comuni criteri utili in tema di nesso di causalità. Ha inoltre valutato i postumi permanenti che incidono sull'integrità psico-fisica nella misura del 4% di IP, oltre gg.16 di ITT, gg 30 di ITP al 50 % e gg. 30 di ITP al 25 %.
Ciò posto, applicando il criterio equitativo di cui alle tabelle del Tribunale di
Milano, in relazione all'età dell'attore alla data del sinistro (anni 44), il danno biologico nella misura del 4% (valore di punto base euro 1.654,52) è valutabile in euro 5.195,00; l'ITT gg. 16 al 100% (euro 115,00 quotidie) è valutabile in euro 1.840,00, l'ITP gg 30 al 50% in euro 1.725,00 e l'ITP gg 30 al 25% in euro
862,50.
Il danno biologico permanente e temporaneo ammonta quindi a complessivi euro 9.622,00 che, escluse le voci non provate, coincide con il danno risarcibile totale, a cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. n. 1712/1995.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e fase conclusionale, con distrazione in favore dello Stato stante l'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro 9.622,50 oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. n. 1712/1995.
2) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dello Stato.
Così deciso in Nocera Inferiore il 07/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo