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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/11/2025, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del dott. Saverio Sodo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa discussa all'udienza del 26/11/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. BONGERMINO MARIA Parte_1 ricorrente
C O N T R O rappresentato e difeso dall'avv. BATTIATO RITA CP_1 convenuto avente ad oggetto: indennità di accompagnamento - domanda amm. 25.05.2023 - giudizio di merito post atp ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 comma 2 legge 69/2009. Parte ricorrente, vano l'iter amministrativo, ha chiesto il riconoscimento giudiziale di quanto in oggetto, vinte spese e CP_ compensi di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. costituitosi ha chiesto rigettarsi il ricorso avversario. Premesso non essersi verificata decadenza della domanda giudiziaria, il ricorso è nel merito fondato e va accolto. Il requisito sanitario è stato infatti positivamente riscontrato dall'officiato C.T.U., con decorrenza 23.09.2024 (vedi seconda ctu dott. ). Per_1
Ai fini dell'individuazione del concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vanno in questa sede valutati anche i requisiti non sanitari necessari ad usufruire della prestazione: orbene, ad una sommaria valutazione giudiziale sussistono anche i requisiti socio economici di cui alla legge 508/88.
Spese compensabili per decorrenza differita del beneficio in virtù degli aggravamenti sopravvenuti dell'originario quadro patologico (art. 149 att. c.p.c.)
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta che parte ricorrente ha diritto di percepire, sotto il profilo sanitario, la indennità di accompagnamento a decorrere dal settembre 2024, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento della relativa prestazione, da determinarsi nella misura di legge, oltre accessori giusta sentenza costituzionale 196/1993, in favore di parte ricorrente, condizionatamente alla positiva verifica, anche in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti non sanitari;
b) Compensa tra le parti le spese processuali, salve quelle di ctu poste a definitivo carico
. CP_1
Taranto, 26/11/2025
IL TRIBUNALE G.D.L. (dott. Saverio SODO)
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa discussa all'udienza del 26/11/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. BONGERMINO MARIA Parte_1 ricorrente
C O N T R O rappresentato e difeso dall'avv. BATTIATO RITA CP_1 convenuto avente ad oggetto: indennità di accompagnamento - domanda amm. 25.05.2023 - giudizio di merito post atp ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 comma 2 legge 69/2009. Parte ricorrente, vano l'iter amministrativo, ha chiesto il riconoscimento giudiziale di quanto in oggetto, vinte spese e CP_ compensi di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. costituitosi ha chiesto rigettarsi il ricorso avversario. Premesso non essersi verificata decadenza della domanda giudiziaria, il ricorso è nel merito fondato e va accolto. Il requisito sanitario è stato infatti positivamente riscontrato dall'officiato C.T.U., con decorrenza 23.09.2024 (vedi seconda ctu dott. ). Per_1
Ai fini dell'individuazione del concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vanno in questa sede valutati anche i requisiti non sanitari necessari ad usufruire della prestazione: orbene, ad una sommaria valutazione giudiziale sussistono anche i requisiti socio economici di cui alla legge 508/88.
Spese compensabili per decorrenza differita del beneficio in virtù degli aggravamenti sopravvenuti dell'originario quadro patologico (art. 149 att. c.p.c.)
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta che parte ricorrente ha diritto di percepire, sotto il profilo sanitario, la indennità di accompagnamento a decorrere dal settembre 2024, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento della relativa prestazione, da determinarsi nella misura di legge, oltre accessori giusta sentenza costituzionale 196/1993, in favore di parte ricorrente, condizionatamente alla positiva verifica, anche in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti non sanitari;
b) Compensa tra le parti le spese processuali, salve quelle di ctu poste a definitivo carico
. CP_1
Taranto, 26/11/2025
IL TRIBUNALE G.D.L. (dott. Saverio SODO)