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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 354/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente e Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
MORGESE NICOLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 899/2021 depositato il 08/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Via Venezia 49 65121 Pescara PE
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia - 93238890722
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1500/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 4 e pubblicata il 15/12/2020
Atti impositivi: - SOLLECITO PAGAM n. 90020180027011426 TRIB. CONSORT. 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 8/4/2021 (RGA. 899/2021) il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, proponeva opposizione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari (ora Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado) n. 1500/2020, pronunciata il 13/11/2020 e depositata il
15/12/2020, riguardante il sollecito di pagamento n. 90020180027011426 emesso dalla società SOGET Spa. quale Concessionario per la riscossione dei tributi consortili per il
Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, relativo all'anno 2015 per l'importo di euro 1.197,97.
L'appellante eccepiva: .
1. la carenza di motivazione della sentenza impugnata, .
2. la mancanza di beneficio dalle opere effettuate dal Consorzio, .
3. la mancanza di prove a sostegno dell'addebito; chiedeva in conclusione l'accoglimento dell'appello e l'annullamento del predetto sollecito di pagamento, con vittoria delle spese di giudizio;
allegava copia sentenza impugnata, copia perizia tecnica redatta dal geometra Nominativo_1, copia giurisprudenza attinente e copia procura nomina difensore.
Con deduzioni depositate in data 27/5/2024 il Consorzio di Bonifica
Centro Sud Puglia appellato (ex Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia) si costituiva in giudizio, tramite l'avv. Difensore_2, chiedeva il rigetto dell'appello, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, evidenziava la legittimità del proprio operato e la fondatezza della sentenza impugnata;
allegava copia del programma triennale dei lavori di manutenzione anno 2016 e copia numerose sentenze di Commissioni Tributarie
Provinciale, Regionale e Corte di Cassazione.
L'appellato Consorzio di Bonifica depositava altresì copia conforme dell'avviso bonario di pagamento prodromico, notificato al contribuente, unitamente alla prova del relativo recapito, in seguito ad apposita Ordinanza emessa a conclusione dell'udienza svoltasi in data 20/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione dell'appello. Sono presenti l'avv. Nominativo_2, in sostituzione dell'avv. Difensore_1, in qualità di difensore dell'appellante e l'avv. Nominativo_3, in sostituzione dell'avv. Difensore_2, in qualità di difensore del Consorzio di Bonofica Centro Sud Puglia.
Osserva la Corte che l'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato con la conferma della impugnata sentenza emessa dalla CTP nel processo di primo grado.
Invero, da un attento esame della sentenza impugnata e della documentazione prodotta dalle parti , appare evidente l'inattendibilità dell'appello proposto, in una situazione peraltro in cui l'appellante non ha offerto, in sede contenziosa, validi e convincenti elementi di contraddizione.
A tale riguardo, si rileva che i contributi di bonifica hanno natura di tributo e costituiscono oneri reali che gravano sugli immobili situati nel perimetro di contribuenza (art. 21 R.D. 23 febbraio 1933 n. 215 e art.17 L.R. Puglia 13.3.2012 n. 4).
Ad essi pertanto non risultano applicabili le categorie giuridiche privatistiche, con particolare riferimento ai contratti a prestazioni corrispettive.
I Consorzi di bonifica operanti nella Regione Puglia svolgono le funzioni pubbliche ad essi attribuite dall' art. 9 della L.R. Puglia 13.3.2012 n. 4 e vengono finanziati attraverso i contributi versati dai consorziati. La ripartizione delle spese fra i consorziati avviene in proporzione al beneficio conseguito o conseguibile da ciascun immobile (art. 11 R.D. 23.2.1933 n. 215 e artt. 17 e 18 L.R. Puglia
13.3.1012 n. 38). Detti benefici sono di diverso tipo, e devono contribuire a incrementare o conservare il valore degli immobili ricompresi nel perimetro di contribuenza (art. 18 L.R. n.
38/2012).
Il piano di classifica degli immobili individua, sulla base della cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, i benefici derivanti dalle opere di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici ed i conseguenti indici per la determinazione dei contributi (art. 13 L.R. Puglia n. 38/2012).
Tanto premesso, ne consegue che l'obbligo di pagamento del contributo deriva dall'inserimento di un fondo nel perimetro di contribuenza e dall'approvazione del piano di classifica.
Questi sono i presupposti costitutivi della pretesa tributaria, ed esauriscono pertanto l'onere della prova che incombe sul Consorzio, ai sensi dell' art. 2697 del Codice Civile. Invece, la mancata partecipazione ai benefici di bonifica per ogni singolo fondo costituisce fatto modificativo o estintivo dell' obbligo di pagamento, che deve costituire oggetto di prova specifica da parte di chi lo eccepisce (art. 2697 comma 2 del Codice Civile)
Nel caso in esame i fatti costitutivi dell' obbligazione tributaria non sono controversi;
è pacifico infatti, che i fondi gravati dal contributo rientrino nel perimetro di contribuenza, e che sia stato approvato il piano di classifica (per altro pubblicato agli albi comunali e sul Bollettino regionale) che non ha costituito oggetto di impugnazione in sede amministrativa.
La circostanza di fatto esimente (mancanza del beneficio di bonifica) costituisce invece oggetto di una doglianza meramente generica, in quanto la ricorrente non ha dimostrato, in modo convincente, che i fondi di sua proprietà inclusi nel perimetro di contribuzione, non possano trarre alcuno dei benefici di bonifica di cui all'art. 18 della Legge regionale n. 4/2012.
L'oggetto di tale prova non è costituito dal verificarsi di danni o dalla mancanza di opere di bonifica, bensì dal fatto che il proprio terreno, per specifici motivi che lo caratterizzano, non possa godere di alcuno di tali benefici.
Inoltre, il difensore del Consorzio di bonifica, in allegato alle deduzioni trasmesse, ha depositato una serie di documentazione da dove emerge che la contribuente ha ricevuto comunque vantaggi dai lavori eseguiti dal Consorzio che hanno inciso direttamente sugli immobili del ricorrente.
In ordine alla problematica in esame, la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 20681/2014 e n. 21176/2014 ha affermato il principio secondo cui “In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente”.
Da ciò deriva la piena legittimità dell'atto di appello proposto con la totale riforma della sentenza impugnata.
L'appello deve essere pertanto accolto, con la riforma della sentenza impugnata ritenuta da questa Corte di Giustizia di secondo grado infondata e inconferente.
Alla luce delle predette considerazioni, questo Collegio compensa integralmente tra le parti in causa le spese di giudizio, tenuto conto della peculiare situazione di fatto a base della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigetta l'appello proposto dal sig. Ricorrente_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese di giudizio compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bari il 23 gennaio 2026.
Il Presidente/Relatore
(dott. Vincenzo Miccolis)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente e Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
MORGESE NICOLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 899/2021 depositato il 08/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Via Venezia 49 65121 Pescara PE
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia - 93238890722
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1500/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 4 e pubblicata il 15/12/2020
Atti impositivi: - SOLLECITO PAGAM n. 90020180027011426 TRIB. CONSORT. 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 8/4/2021 (RGA. 899/2021) il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, proponeva opposizione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari (ora Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado) n. 1500/2020, pronunciata il 13/11/2020 e depositata il
15/12/2020, riguardante il sollecito di pagamento n. 90020180027011426 emesso dalla società SOGET Spa. quale Concessionario per la riscossione dei tributi consortili per il
Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, relativo all'anno 2015 per l'importo di euro 1.197,97.
L'appellante eccepiva: .
1. la carenza di motivazione della sentenza impugnata, .
2. la mancanza di beneficio dalle opere effettuate dal Consorzio, .
3. la mancanza di prove a sostegno dell'addebito; chiedeva in conclusione l'accoglimento dell'appello e l'annullamento del predetto sollecito di pagamento, con vittoria delle spese di giudizio;
allegava copia sentenza impugnata, copia perizia tecnica redatta dal geometra Nominativo_1, copia giurisprudenza attinente e copia procura nomina difensore.
Con deduzioni depositate in data 27/5/2024 il Consorzio di Bonifica
Centro Sud Puglia appellato (ex Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia) si costituiva in giudizio, tramite l'avv. Difensore_2, chiedeva il rigetto dell'appello, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, evidenziava la legittimità del proprio operato e la fondatezza della sentenza impugnata;
allegava copia del programma triennale dei lavori di manutenzione anno 2016 e copia numerose sentenze di Commissioni Tributarie
Provinciale, Regionale e Corte di Cassazione.
L'appellato Consorzio di Bonifica depositava altresì copia conforme dell'avviso bonario di pagamento prodromico, notificato al contribuente, unitamente alla prova del relativo recapito, in seguito ad apposita Ordinanza emessa a conclusione dell'udienza svoltasi in data 20/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione dell'appello. Sono presenti l'avv. Nominativo_2, in sostituzione dell'avv. Difensore_1, in qualità di difensore dell'appellante e l'avv. Nominativo_3, in sostituzione dell'avv. Difensore_2, in qualità di difensore del Consorzio di Bonofica Centro Sud Puglia.
Osserva la Corte che l'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato con la conferma della impugnata sentenza emessa dalla CTP nel processo di primo grado.
Invero, da un attento esame della sentenza impugnata e della documentazione prodotta dalle parti , appare evidente l'inattendibilità dell'appello proposto, in una situazione peraltro in cui l'appellante non ha offerto, in sede contenziosa, validi e convincenti elementi di contraddizione.
A tale riguardo, si rileva che i contributi di bonifica hanno natura di tributo e costituiscono oneri reali che gravano sugli immobili situati nel perimetro di contribuenza (art. 21 R.D. 23 febbraio 1933 n. 215 e art.17 L.R. Puglia 13.3.2012 n. 4).
Ad essi pertanto non risultano applicabili le categorie giuridiche privatistiche, con particolare riferimento ai contratti a prestazioni corrispettive.
I Consorzi di bonifica operanti nella Regione Puglia svolgono le funzioni pubbliche ad essi attribuite dall' art. 9 della L.R. Puglia 13.3.2012 n. 4 e vengono finanziati attraverso i contributi versati dai consorziati. La ripartizione delle spese fra i consorziati avviene in proporzione al beneficio conseguito o conseguibile da ciascun immobile (art. 11 R.D. 23.2.1933 n. 215 e artt. 17 e 18 L.R. Puglia
13.3.1012 n. 38). Detti benefici sono di diverso tipo, e devono contribuire a incrementare o conservare il valore degli immobili ricompresi nel perimetro di contribuenza (art. 18 L.R. n.
38/2012).
Il piano di classifica degli immobili individua, sulla base della cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, i benefici derivanti dalle opere di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici ed i conseguenti indici per la determinazione dei contributi (art. 13 L.R. Puglia n. 38/2012).
Tanto premesso, ne consegue che l'obbligo di pagamento del contributo deriva dall'inserimento di un fondo nel perimetro di contribuenza e dall'approvazione del piano di classifica.
Questi sono i presupposti costitutivi della pretesa tributaria, ed esauriscono pertanto l'onere della prova che incombe sul Consorzio, ai sensi dell' art. 2697 del Codice Civile. Invece, la mancata partecipazione ai benefici di bonifica per ogni singolo fondo costituisce fatto modificativo o estintivo dell' obbligo di pagamento, che deve costituire oggetto di prova specifica da parte di chi lo eccepisce (art. 2697 comma 2 del Codice Civile)
Nel caso in esame i fatti costitutivi dell' obbligazione tributaria non sono controversi;
è pacifico infatti, che i fondi gravati dal contributo rientrino nel perimetro di contribuenza, e che sia stato approvato il piano di classifica (per altro pubblicato agli albi comunali e sul Bollettino regionale) che non ha costituito oggetto di impugnazione in sede amministrativa.
La circostanza di fatto esimente (mancanza del beneficio di bonifica) costituisce invece oggetto di una doglianza meramente generica, in quanto la ricorrente non ha dimostrato, in modo convincente, che i fondi di sua proprietà inclusi nel perimetro di contribuzione, non possano trarre alcuno dei benefici di bonifica di cui all'art. 18 della Legge regionale n. 4/2012.
L'oggetto di tale prova non è costituito dal verificarsi di danni o dalla mancanza di opere di bonifica, bensì dal fatto che il proprio terreno, per specifici motivi che lo caratterizzano, non possa godere di alcuno di tali benefici.
Inoltre, il difensore del Consorzio di bonifica, in allegato alle deduzioni trasmesse, ha depositato una serie di documentazione da dove emerge che la contribuente ha ricevuto comunque vantaggi dai lavori eseguiti dal Consorzio che hanno inciso direttamente sugli immobili del ricorrente.
In ordine alla problematica in esame, la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 20681/2014 e n. 21176/2014 ha affermato il principio secondo cui “In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente”.
Da ciò deriva la piena legittimità dell'atto di appello proposto con la totale riforma della sentenza impugnata.
L'appello deve essere pertanto accolto, con la riforma della sentenza impugnata ritenuta da questa Corte di Giustizia di secondo grado infondata e inconferente.
Alla luce delle predette considerazioni, questo Collegio compensa integralmente tra le parti in causa le spese di giudizio, tenuto conto della peculiare situazione di fatto a base della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigetta l'appello proposto dal sig. Ricorrente_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese di giudizio compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bari il 23 gennaio 2026.
Il Presidente/Relatore
(dott. Vincenzo Miccolis)