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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 4099/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27/1/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente, Parte_1 C.F._1
in Carlentini, in Via Sergente Maggiore Bellinghieri n. 2, elettivamente domiciliata in Lentini, Via
Francesco Spina n. 7, presso lo studio dell'avv. Caruso Alfio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Via Carlo Rosselli n. 82, elettivamente domiciliato in Messina, Via Nazionale n. 295/A, presso lo studio dell'avv. Grimaldi Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in Filago (BG), il giorno 21/11/2020 (Atto n. 4, Parte I,
Anno 2020);
- di avere scelto il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione non è stata generata prole.
pagina1 di 3 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 22/10/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate, nonché contestuale pronuncia di divorzio.
All'udienza del 27/1/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della Sezione Prima Civile pubblicata il 16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Filago (BG), il giorno 21/11/2020 (Atto n. 4, Parte
I, Anno 2020), in conformità alle condizioni indicate in ricorso;
2. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Veronica Milone, quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
3. nulla sulle spese;
4.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FILAGO (BG) perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
pagina2 di 3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 03/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 4099/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27/1/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente, Parte_1 C.F._1
in Carlentini, in Via Sergente Maggiore Bellinghieri n. 2, elettivamente domiciliata in Lentini, Via
Francesco Spina n. 7, presso lo studio dell'avv. Caruso Alfio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Via Carlo Rosselli n. 82, elettivamente domiciliato in Messina, Via Nazionale n. 295/A, presso lo studio dell'avv. Grimaldi Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in Filago (BG), il giorno 21/11/2020 (Atto n. 4, Parte I,
Anno 2020);
- di avere scelto il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione non è stata generata prole.
pagina1 di 3 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 22/10/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate, nonché contestuale pronuncia di divorzio.
All'udienza del 27/1/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della Sezione Prima Civile pubblicata il 16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Filago (BG), il giorno 21/11/2020 (Atto n. 4, Parte
I, Anno 2020), in conformità alle condizioni indicate in ricorso;
2. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Veronica Milone, quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
3. nulla sulle spese;
4.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FILAGO (BG) perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
pagina2 di 3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 03/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3