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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
ATANASIO CC, LA
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1042/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4575/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190081551376000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1588/2025 depositato il
14/07/2025
Richieste delle parti: Appellante: riformare il capo della domanda relativo alla liquidazione delle spese. Con vittoria di spese, distratte in favore del difensore
Appellato: chiede, nel merito, il rigetto del ricorso in appello di controparte, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermando la sentenza di primo grado, tenere l'Agenzia delle Entrate indenne dalle spese di lite;
condannare parte appellante alla refusione delle spese del presente giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 aveva ricevuto la cartella di pagamento numero n. 06820190081551376000, con la quale l'Agenzia delle Entrate gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 76.770,47.
Il contribuente ha impugnato la cartella dopo quasi due anni dalla notifica affermando di non avere ricevuto una corretta notifica della cartella stessa e che comunque aveva provveduto a pagarla parzialmente.
Pendente il giudizio, il contribuente ha deciso di definire la lite facendo una domanda di definizione agevolata pagando la prima rata.
La Corte di giustizia di primo grado - a fronte della istanza di definizione agevolata - ha emesso decreto presidenziale numero 4122/16/2023 in data 15 dicembre 2023 dichiarando l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.
In data 2 Febbraio 24 l'ufficio ha notificato il diniego di definizione agevolata contestando l'abuso del diritto o, meglio, del processo, ad opera del contribuente, il quale aveva presentato il ricorso di definizione agevolata quando ormai era ampiamente decorso il tempo di impugnazione della cartella.
Il 6 Febbraio 2024 l'Ufficio ha notificato ricorso per revocazione del decreto presidenziale di estinzione chiedendo di revocare il decreto presidenziale prima citato
Il contribuente ha allora impugnato il diniego di definizione della lite pendente che è attualmente in fase di discussione.
La Corte di giustizia di primo grado - con la sentenza numero 4575 del 2024 - ha rilevato che lo strumento della revocazione è tipizzato agli articoli 64/67 del decreto legislativo 546 del 92. Ed ha rilevato che non ricorrono i presupposti per la revocazione del provvedimento in data 15 dicembre 2023.
Ha peraltro rilevato che, poiché la sentenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - a seguito di definizione agevolata - è stata impugnata ed è tuttora pendente, è certo possibile disporre la riunione del fascicolo a quello pendente per l'impugnativa di diniego di definizione agevolata.
Per cui, in quella sede, l'Agenzia, chiedendo la riunione dei giudizi, potrà difendersi adeguatamente.
La Corte di Giustizia di primo grado ha perciò ritenuto che la domanda di revocazione non ha ragion d'essere ed ha respinto il ricorso, compensando le spese.
Col presente ricorso il contribuente chiede esclusivamente la riforma della sentenza con riferimento alla avvenuta compensazione delle spese essendo quelle compensabili solo qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente indicate, giusta la previsione dell'articolo 9 comma
2 della legge 546 92.
Ed il contribuente eccepisce che non vi è ragione che giustifichi la compensazione, laddove il ricorso dell'ufficio è stato respinto.
L'Ufficio si è costituito rilevando che la motivazione della ragione della compensazione va individuata nella questione che “appare aggrovigliata e a tratti di difficile soluzione” secondo quanto affermato dai
Giudici di prime cure;
pertanto, è sufficientemente motivato.
Peraltro, deduce l'ufficio che il giudizio precedente si è concluso con il rigetto del ricorso;
ma i giudici hanno ritenuto legittimo il provvedimento di diniego della definizione agevolata essendo integrata la fattispecie dell'abuso del processo e ciò pertanto può giustificare la compensazione.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice ha compensato le spese tra le parti in considerazione della questione che ha qualificato come “aggrovigliata”.
Ed in effetti questa stessa Corte di Giustizia ha dovuto affrontare congiuntamente altri due giudizi pendenti (oltre il presente) tra le stesse parti che affrontavano questioni tutte collegate tra di loro ed in particolare quella relativa alla ammissibilità o meno dell'accesso alla definizione agevolata.
Anche il presente giudizio si innesta in quel contesto, che ha visto divise le parti ma sotto il diverso profilo dell'impugnativa del decreto presidenziale per revocazione, conclusosi in primo grado con il rigetto del ricorso dell'Amministrazione.
Tuttavia, la sentenza è stata impugnata dal contribuente il quale lamenta una non corretta decisione del primo giudice sulle spese che sono state compensate.
Deve invece condividersi la decisone in quanto proprio la complessa situazione fattuale scaturente da ben tre giudizi tra loro connessi che ha visto peraltro i soggetti del processo anche su posizioni invertite giustifica che le spese vengano integralmente compensate.
E per i medesimi motivi devono essere compensate anche quelle oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
ATANASIO CC, LA
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1042/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4575/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190081551376000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1588/2025 depositato il
14/07/2025
Richieste delle parti: Appellante: riformare il capo della domanda relativo alla liquidazione delle spese. Con vittoria di spese, distratte in favore del difensore
Appellato: chiede, nel merito, il rigetto del ricorso in appello di controparte, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermando la sentenza di primo grado, tenere l'Agenzia delle Entrate indenne dalle spese di lite;
condannare parte appellante alla refusione delle spese del presente giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 aveva ricevuto la cartella di pagamento numero n. 06820190081551376000, con la quale l'Agenzia delle Entrate gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 76.770,47.
Il contribuente ha impugnato la cartella dopo quasi due anni dalla notifica affermando di non avere ricevuto una corretta notifica della cartella stessa e che comunque aveva provveduto a pagarla parzialmente.
Pendente il giudizio, il contribuente ha deciso di definire la lite facendo una domanda di definizione agevolata pagando la prima rata.
La Corte di giustizia di primo grado - a fronte della istanza di definizione agevolata - ha emesso decreto presidenziale numero 4122/16/2023 in data 15 dicembre 2023 dichiarando l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.
In data 2 Febbraio 24 l'ufficio ha notificato il diniego di definizione agevolata contestando l'abuso del diritto o, meglio, del processo, ad opera del contribuente, il quale aveva presentato il ricorso di definizione agevolata quando ormai era ampiamente decorso il tempo di impugnazione della cartella.
Il 6 Febbraio 2024 l'Ufficio ha notificato ricorso per revocazione del decreto presidenziale di estinzione chiedendo di revocare il decreto presidenziale prima citato
Il contribuente ha allora impugnato il diniego di definizione della lite pendente che è attualmente in fase di discussione.
La Corte di giustizia di primo grado - con la sentenza numero 4575 del 2024 - ha rilevato che lo strumento della revocazione è tipizzato agli articoli 64/67 del decreto legislativo 546 del 92. Ed ha rilevato che non ricorrono i presupposti per la revocazione del provvedimento in data 15 dicembre 2023.
Ha peraltro rilevato che, poiché la sentenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - a seguito di definizione agevolata - è stata impugnata ed è tuttora pendente, è certo possibile disporre la riunione del fascicolo a quello pendente per l'impugnativa di diniego di definizione agevolata.
Per cui, in quella sede, l'Agenzia, chiedendo la riunione dei giudizi, potrà difendersi adeguatamente.
La Corte di Giustizia di primo grado ha perciò ritenuto che la domanda di revocazione non ha ragion d'essere ed ha respinto il ricorso, compensando le spese.
Col presente ricorso il contribuente chiede esclusivamente la riforma della sentenza con riferimento alla avvenuta compensazione delle spese essendo quelle compensabili solo qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente indicate, giusta la previsione dell'articolo 9 comma
2 della legge 546 92.
Ed il contribuente eccepisce che non vi è ragione che giustifichi la compensazione, laddove il ricorso dell'ufficio è stato respinto.
L'Ufficio si è costituito rilevando che la motivazione della ragione della compensazione va individuata nella questione che “appare aggrovigliata e a tratti di difficile soluzione” secondo quanto affermato dai
Giudici di prime cure;
pertanto, è sufficientemente motivato.
Peraltro, deduce l'ufficio che il giudizio precedente si è concluso con il rigetto del ricorso;
ma i giudici hanno ritenuto legittimo il provvedimento di diniego della definizione agevolata essendo integrata la fattispecie dell'abuso del processo e ciò pertanto può giustificare la compensazione.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice ha compensato le spese tra le parti in considerazione della questione che ha qualificato come “aggrovigliata”.
Ed in effetti questa stessa Corte di Giustizia ha dovuto affrontare congiuntamente altri due giudizi pendenti (oltre il presente) tra le stesse parti che affrontavano questioni tutte collegate tra di loro ed in particolare quella relativa alla ammissibilità o meno dell'accesso alla definizione agevolata.
Anche il presente giudizio si innesta in quel contesto, che ha visto divise le parti ma sotto il diverso profilo dell'impugnativa del decreto presidenziale per revocazione, conclusosi in primo grado con il rigetto del ricorso dell'Amministrazione.
Tuttavia, la sentenza è stata impugnata dal contribuente il quale lamenta una non corretta decisione del primo giudice sulle spese che sono state compensate.
Deve invece condividersi la decisone in quanto proprio la complessa situazione fattuale scaturente da ben tre giudizi tra loro connessi che ha visto peraltro i soggetti del processo anche su posizioni invertite giustifica che le spese vengano integralmente compensate.
E per i medesimi motivi devono essere compensate anche quelle oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.