Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 27/02/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00280/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00428/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 428 del 2024, proposto da
AN IC, AU IC, AO IC, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgio Nespoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI CASTELLI CALEPIO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Giuseppe Lo Prejato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Bergamo, Regione Lombardia, non costituite in giudizio;
nei confronti
Immobiliare Rebecca S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 888/2023 reg. prov. coll., n. 292/2022 r.g., del 04.12.2023, resa dall’Intestato Tribunale, nonché per la declaratoria di nullità, per evidente violazione del giudicato della nota " Pratica numero 2021/12402/PDC del 18.04.2024, prot. n. 6491 del 19.04.2024 in partenza ", a firma digitale del Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Urbanistica ed Edilizia, geom. Giovanni Locatelli, avente ad oggetto: " Riscontro a nota avente ad oggetto LO, LA e NA HE / Comune di Castelli Calepio - Diffida per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 888/2023 Reg. Prov. Coll. n. 292/2022 R.G. del T.A.R. per la Lombardia ”, pervenuta in data 22.03.2024 prot. comunale n. 4964", trasmessa a mezzo pec presso lo scrivente difensore in pari data, nonché di ogni ulteriore atto eventualmente nelle more emesso in elusione e/o in violazione del giudicato medesimo e comunque per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, tra cui, solo ove occorrere possa e qualora mai interpretata nel senso preteso dal Comune di Castelli Calepio, la nota della Provincia di Bergamo richiamata nel suesposto " riscontro ", citata come " nota del giorno 08.04.2024, prot. 23425/2024, assunta al protocollo comunale n. 5705 del 09.04.2024 ", non conosciuta dai HE se non per detto riferimento, nonché di tutti gli atti comunque connessi e/o conseguenti emessi in violazione e/o elusione del giudicato sopra emarginato, anche se non conosciuti alla data di notifica del presente ricorso; ancora, in subordine, per l'annullamento, anche perché illegittimi, degli atti surriferiti medesimi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelli Calepio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa OS PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che
- i ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 888/2023 del 04 dicembre 2023, resa da questo T.A.R., nonché per la declaratoria di nullità per violazione del giudicato della nota " Pratica numero 2021/12402/PDC del 18.04.2024, prot. n. 6491 del 19.04.2024 in partenza ", a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Castelli Calepio;
- in particolare, hanno chiesto, in via principale, sia accertarsi l'omessa esecuzione da parte del Comune di Castelli Calepio sia quanto all'obbligo di rifusione del contributo unificato anticipato dai ricorrenti per la somma di € 650,00 sia ordinarsi al resistente di dare esecuzione alla invocata pronuncia e provvedere ad “ una rimodulazione della previsione pianificatoria che individui l'esatta morfologia della prescrizione ambientale da inserire nell'ambito ARC4 ” relativa alla presenza del c.d. “ CO DE ”, in cui ricadono parte dei fondi di proprietà della ricorrente;
Rilevato che
- nelle more del giudizio, il Comune provvedeva al pagamento della somma pari a € 650,00 relativa alla refusione del contributo unificato e veniva intrapresa tra le parti un'interlocuzione finalizzata all'esecuzione della sentenza oggetto del presente procedimento di ottemperanza;
- all’esito delle intercorse interlocuzioni, il Comune di Castelli Calepio, con le note prot. n. 9848 del 24 giungo 2025 e prot. n. 18065 del 25 novembre 2025, provvedeva altresì alla rimodulazione delle aree relative all’attuazione dell'ARC4 in ordine alla questione paesaggistica (relativa alla presenza del c.d. “ CO DE ”), che era stata oggetto del procedimento di merito e sulla quale si fondava il provvedimento di diniego del Comune;
- con gli stessi provvedimenti, il Comune forniva ulteriori chiarimenti con particolare riferimento ai parametri volumetrici da seguire per la presentazione di una proposta progettuale e dunque affrontando una questione estranea, seppur connessa, sia al giudizio di merito che al presente giudizio di ottemperanza;
Ritenuto, quindi, che,
- tenuto conto delle deduzioni delle parti e della documentazione depositata, non resti al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta in corso di giudizio la pretesa azionata;
- le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della vicenda evidenziate dall’attivazione diligente da parte del Comune resistente per risoluzione di tematiche di interesse dei ricorrenti, anche per profili diversi – seppur strettamente connessi – rispetto a quelli oggetto di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR PE, Presidente
OS PE, Referendario, Estensore
LA Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS PE | UR PE |
IL SEGRETARIO