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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/12/2025, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro NZ H. VA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.14855.2025 R.A.C.L., promossa da:
CE LL
Avv. Piccolo
Contro
e CP_1 Controparte_2
Avv. Marzano
Parte ricorrente ha adito, in data 20.1.22, questo Tribunale, chiedendo: “a) Accertare e dichiarare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra il ricorrente EL CE e il datore di lavoro Notaio Dott.
, poi deceduto il 23/12/2020, ai sensi dell'art. 2094 c.c., nel periodo dal Persona_1
01/09/1984 al 31/03/2019 con qualifica e mansioni di impiegato inquadrato rispettivamente nel al 3° livello dal 01/09/1984 al 28/02/1993; 2° livello dal 01/03/1993 al 30/06/1999; 1° livello dal 01/07/1999 al 31/03/2019, così come specificato nel presente ricorso;
b) Condannare le resistenti e entrambe residenti in [...] Controparte_2
MI CA n. 41, quali eredi legittime del defunto datore di lavoro Notaio Dott. Per_1
, al pagamento della complessiva somma di € 188.795,49 di cui € 18.720,91 a titolo di
[...]
T.F.R. lordo, come da relazione tecnica di parte datata 29/03/2021 del Consulente del Lavoro Dott.ssa che si allega e notifica unitamente al presente ricorso, ovvero di quella Persona_2 maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per Legge, maturati e maturandi fino al soddisfo;
c) Condannare le resistenti CP_1
e entrambe residenti in [...],
[...] Controparte_2 quali eredi legittime del defunto datore di lavoro Notaio Dott. :” “a risarcire, se Persona_1 di Giustizia, per equivalente alla parte ricorrente, se del caso condizionatamente al mancato versamento agli Enti previdenziali dei contributi dei quali è accertata la debenza, il danno causato dall'omessa contribuzione, nella misura accertata in sede di consulenza tecnica d'ufficio o, subordinatamente, da quantificare in separato giudizio ovvero, ancor più gradatamente, da liquidare in via equitativa;
con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
d) Condannare le resistenti e CP_1 CP_2
, nella loro sopraddetta rispettiva qualità, al pagamento delle spese e compensi
[...] professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato.”
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa eccependo la nullità del ricorso di cui comunque chiede il rigetto.
All'odierna udienza è emerso come le parti abbiano bonariamente definito la lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553].
Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni [Cassazione civile , sez. I, 7 marzo 2006, n. 4883; Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Pqm
Il Giudice, definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 02/12/2025
NZ VA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro NZ H. VA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.14855.2025 R.A.C.L., promossa da:
CE LL
Avv. Piccolo
Contro
e CP_1 Controparte_2
Avv. Marzano
Parte ricorrente ha adito, in data 20.1.22, questo Tribunale, chiedendo: “a) Accertare e dichiarare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra il ricorrente EL CE e il datore di lavoro Notaio Dott.
, poi deceduto il 23/12/2020, ai sensi dell'art. 2094 c.c., nel periodo dal Persona_1
01/09/1984 al 31/03/2019 con qualifica e mansioni di impiegato inquadrato rispettivamente nel al 3° livello dal 01/09/1984 al 28/02/1993; 2° livello dal 01/03/1993 al 30/06/1999; 1° livello dal 01/07/1999 al 31/03/2019, così come specificato nel presente ricorso;
b) Condannare le resistenti e entrambe residenti in [...] Controparte_2
MI CA n. 41, quali eredi legittime del defunto datore di lavoro Notaio Dott. Per_1
, al pagamento della complessiva somma di € 188.795,49 di cui € 18.720,91 a titolo di
[...]
T.F.R. lordo, come da relazione tecnica di parte datata 29/03/2021 del Consulente del Lavoro Dott.ssa che si allega e notifica unitamente al presente ricorso, ovvero di quella Persona_2 maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per Legge, maturati e maturandi fino al soddisfo;
c) Condannare le resistenti CP_1
e entrambe residenti in [...],
[...] Controparte_2 quali eredi legittime del defunto datore di lavoro Notaio Dott. :” “a risarcire, se Persona_1 di Giustizia, per equivalente alla parte ricorrente, se del caso condizionatamente al mancato versamento agli Enti previdenziali dei contributi dei quali è accertata la debenza, il danno causato dall'omessa contribuzione, nella misura accertata in sede di consulenza tecnica d'ufficio o, subordinatamente, da quantificare in separato giudizio ovvero, ancor più gradatamente, da liquidare in via equitativa;
con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
d) Condannare le resistenti e CP_1 CP_2
, nella loro sopraddetta rispettiva qualità, al pagamento delle spese e compensi
[...] professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato.”
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa eccependo la nullità del ricorso di cui comunque chiede il rigetto.
All'odierna udienza è emerso come le parti abbiano bonariamente definito la lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553].
Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni [Cassazione civile , sez. I, 7 marzo 2006, n. 4883; Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Pqm
Il Giudice, definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 02/12/2025
NZ VA