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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 12/01/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 432/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA SE, Presidente
SALASSA PIER MARCO, Relatore
PIRONE OLGA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13778/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6058 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12719/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_2 hanno presentato ricorso contro il Comune di Roma, avverso gli avvisi di accertamento n. 6061, 6062 e 6063, intestati a Ricorrente_1, notificati l'11/07/2025, relativi ad IMU, rispettivamente, del 2020, 2021 e 2022, oltre sanzioni, interessi e spese, per complessivi Euro 46.709,74; gli avvisi di accertamento n. 5404, 5405 e 5406, intestati a Ricorrente_3, notificati il 19/06/2025, relativi ad IMU, rispettivamente, del 2020, 2021 e 2022, oltre sanzioni, interessi e spese, per complessivi Euro 34.637,23; e gli avvisi di accertamento n. 6058, 6059 e 6060, intestati a Ricorrente_2, notificati il 21/07/2025, relativi ad IMU, rispettivamente, del 2020, 2021 e 2022, oltre sanzioni, interessi e spese, per complessivi Euro 34.708,18, per un importo complessivo di Euro 116.055,15.
Con i motivi di ricorso, i ricorrenti hanno eccepito:
1) L'invalidità della notifica via PEC degli atti impugnati, atteso che:
- gli stessi sono stati notificati in formato PDF non firmato digitalmente con estensione P7M;
- il sistema PEC non garantisce che il documento sia stato consegnato al destinatario, in quanto la ricevuta di ritorno attesta solamente che il messaggio è stato visualizzato nel computer del destinatario, ma non vi
è alcuna garanzia che il destinatario abbia letto o compreso il suo contenuto;
- le notifiche sono state eseguite via PEC da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi previsti per legge;
2) L'omessa sottoscrizione degli atti impugnati da parte del Capo dell'Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato;
3) L'omessa indicazione della data degli atti impugnati;
4) L'inesistenza della relata di notifica in calce agli atti impugnati, in quanto in bianco;
5) L'omessa notifica degli atti prodromici agli avvisi di accertamento impugnati;
6) La carenza di motivazione degli atti impugnati;
7) L'illegittimità, sotto vari profili, della rettifica della rendita catastale effettuata con accertamento del
3/02/2011, a seguito di variazione della destinazione d'uso e della categoria catastale, in relazione all'immobile accatastato al dati catastali (di cui al n. 1 del prospetto degli immobili accertati contenuto negli accertamenti impugnati), con riguardo all'erroneità della stima effettuata, la quale, tra l'altro, avrebbe riguardato superfici appartenenti a proprietà diverse, delle quali solo la metà intestate ai ricorrenti, rendita catastale in base alla quale è stata calcolata l'IMU di cui agli avvisi di accertamento impugnati.
In relazione a tale vicenda, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, con la nota prot. 4924 del 2/02/2021, ha rigettato l'istanza di rettifica della categoria catastale inoltrata dai ricorrenti “in quanto si ritengono integralmente confermate le determinazioni già assunte da questo Ufficio con l'accertamento protocollo n. RM 152707 del 03.02.2011, con il quale, a seguito di sopralluogo, è stata attribuita la categoria D/1 all'unità immobiliare indicata in oggetto”.
8) In relazione all'eventuale richiesta da parte del Comune di Roma del rimborso delle spese legali,
l'incostituzionalità dell'art. 15, comma 1, D. Lgs. 546/1992, atteso che, se l'Ufficio sta in giudizio senza il ministero di difensore, deve escludersi che la parte privata possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Ufficio per diritti e onorari.
I ricorrenti, quindi, hanno chiesto, previa sospensione, l'annullamento degli atti impugnati;
nonché, che venga accertato anche a mezzo CTU e dichiarato il diritto alla rettifica catastale di cui in narrativa;
con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria, hanno chiesto ammettersi CTU sulla consistenza degli immobili assoggettabili ad IMU.
Il Comune di Roma, ritualmente costituitosi in giudizio, ha formulato le seguenti controdeduzioni:
a) La Cassazione, con orientamento sostanzialmente univoco, ha rilevato la non essenzialità ontologica del requisito della sottoscrizione degli atti amministrativi ai fini della esistenza e validità degli stessi.
Nel caso di specie, l'atto impugnato, come peraltro indicato in calce alla firma a stampa del funzionario responsabile riportata a pag. 4 dei medesimi, è stato “generato in formato PDF tramite un sistema informatico e sottoscritto con firma elettronica qualificata (FEQ) dal Funzionario Responsabile - Dott. Nominativo_1, giusta nomina con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 131 del 10 aprile 2025 - , costituisce documento informatico ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs n 82 del 7/3/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale – in breve C.A.D.). Qualora riprodotto su supporto cartaceo, questo documento costituisce copia su supporto analogico di documento informatico (art 23, comma 1, C.A.D.), la cui corrispondenza all'originale informatico può essere verificata mediante il contrassegno elettronico ai sensi dell'art 23, comma 2 bis, C.
A.D., seguendo la procedura descritta su https://www.aequaroma.it/verifica”.
Non vi è obbligo di allegazione agli atti impositivi degli atti a contenuto normativo, anche secondario, quali le delibere o i regolamenti comunali giuridicamente noti in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione, come la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 131 del 10 aprile 2025, di nomina del dott. Nominativo_1.
È stato prodotto provvedimenti di delega in favore della dott.ssa Nominativo_2.
b) Valide le notifiche via PEC e, comunque, vi è stato raggiungimento dello scopo.
c) La data dell'atto è riportata in alto a destra.
d) Valida la notifica effettuata tramite raccomandata AR. l'Ente impositore, agendo nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 504/1992 (in quanto applicabile anche all'IMU/TASI) ha provveduto direttamente alla notifica dell'avviso de quo avvalendosi della particolare procedura semplificata prevista dal 2° comma del citato articolo, in base al quale, in deroga alla normativa generale, la notifica degli avvisi di accertamento può essere eseguita anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. e) Non sussiste carenza di motivazione.
f) Non vi è obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi locali. L'Ufficio non è quindi tenuto ad inviare al contribuente, destinatario di un avviso di accertamento, un preventivo invito al contraddittorio. Peraltro, nel caso di specie è stata accertata la totale omissione dei versamenti dovuti, cosicché il contribuente non può ignorare le ragioni giuridiche e fattuali dell'accertamento.
g) In merito alle contestazioni sulla rendita rettificata sul metodo di stima e sulla mancata motivazione di tale rettifica si fa presente, che tale eccezione, non può essere rivolta all'ente impositore in questo caso a
Roma Capitale, ma all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, organo competente a dimostrare quanto contestato, non chiamato in giudizio.
Vi è quindi difetto di legittimazione passiva, in quanto l'eccezione riguardante il classamento, la categoria e l'attribuzione di rendita e la successiva notifica, avrebbe dovuto essere sollevata avverso l'Ente titolare del provvedimento contestato, con conseguente necessità di disporre la chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate-Ufficio del Territorio di Roma.
h) Gli avvisi si fondano su un atto attributivo di rendita a suo tempo adottato dall'Ufficio Tecnico Erariale
(ora Ufficio del Territorio). In relazione ai dati relativi al valore catastale degli immobili il Comune di Roma non può effettuare alcuna rettifica. La rendita risultante dal Catasto ha carattere vincolante, fino a quando la stessa non sia modificata con provvedimento dell'Agenzia o con sentenza.
Risulta che la rendita dell'immobile censito al dati catastali come si evince dalla visura storico catastale depositata in atti, deriva da un classamento proposto mediante procedura DOCFA in data
20/01/2010 Pratica n. RM0061923 in atti dal 20/01/2010, categoria A/10, con rendita proposta pari ad Euro
7.700,37. A seguito del collaudo DOCFA, effettuato da parte dell'Agenzia del Territorio, è stato rettificato il classamento e conseguentemente anche la rendita, fissata in Euro 34.389,84.
Tale rettifica è stata notificata con protocollo n. RM0152707 del 03/02/2011, impugnata dai ricorrenti il
26/07/2021. Non risulta ad oggi, che il ricorso sia stato discusso.
Il Comune di Roma, quindi, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 10/12/2025, è comparsa la sola parte ricorrente.
Dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente, la Corte ha deciso in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Non può essere accolta l'eccezione di nullità/inesistenza della notifica via PEC di sei dei nove avvisi di accertamento impugnati (quelli notificati, appunto, via PEC).
La prima questione controversa è la seguente: se ai fini della regolarità della notifica via PEC sia sufficiente che l'atto informatico venga trasmesso in formato digitale “.pdf”, ovvero se sia necessaria la trasmissione in formato digitale “.p7m”.
In relazione a tale problematica, sussistono diversi indirizzi giurisprudenziali di merito.
Deve tuttavia darsi atto che la questione è stata recentemente affrontata e risolta expressis verbis dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali con sentenza 27/04/2018, n. 10266, a conclusione di un ampio excursus sulla normativa in materia, sia europea (Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell'8 settembre 2015; artt. 27, § 5, e 37, § 5, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno), che nazionale (documenti ufficiali dell'Agenzia per l'Italia Digitale - Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Delibera n.4/2005 del CNIPA-Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica
Amministrazione; art. 12 del Decreto Dirigenziale del 16 aprile 2014, contenente le Specifiche tecniche previste dall'art. 34 D.M. 21 febbraio 2011 n. 44; D. Lgs., 13/12/2017, n. 217, contenente alcune modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale), ha osservato che “si deve escludere che le disposizioni tecniche tuttora vigenti (pure a livello di diritto dell'UE) comportino in via esclusiva l'uso della firma digitale in formato
CAdES, rispetto alla firma digitale in formato AD. Né sono ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, per poter ritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa interna certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>. Addirittura, nel processo amministrativo telematico, per ragioni legate alla piattaforma interna, è stato adottato il solo standard AD
(artt. 1, 5, 6, specifiche tecniche p.a.t., d.P.R. 16/02/2016, n. 40), mentre la giurisprudenza amministrativa riconosce la validità degli standards dell'UE tra i quali figurano, come già detto, sia quello CAdES, sia quello AD (Cons. Stato, n. 5504/2017, cit.)”; ed ha infine concluso che “secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo AD, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”.
Applicando alla fattispecie in esame il principio di cui al predetto autorevole arresto giurisprudenziale, al quale la Corte intende aderire, deve escludersi la sussistenza dell'eccepito vizio della notifica degli atti impugnati notificati via PEC, atteso che gli stessi sono pacificamente contenuti in file con estensione “.pdf/
A”, sottoscritti digitalmente, come emerge dalle ricevute di avvenuta consegne depositate dal Comune di
Roma in formato “.eml”, e pertanto devono considerarsi documenti informatici perfettamente regolari ed efficaci, al pari di un documento contenuto in file con estensione “.p7m”.
In relazione alla seconda problematica, relativa all'eccezione relativa alla nullità/inesistenza della notifica effettuata via PEC da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi previsti per legge, per la quale si sono registrate decisioni discordanti da parte della giurisprudenza di merito, la Corte ritiene di condividere il recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno affermato il principio secondo il quale la notifica via PEC effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art. 3 bis, comma 1, L. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass. S.U., sentenza n. 15979/2022).
Invero, l'art. 60 ter D.P.R. 600/1973 prescrive la presenza nell'INIPEC - Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata soltanto per l'indirizzo del destinatario della notificazione degli atti impositivi tributari, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente.
Pertanto, diversamente dalla disciplina generale delle notificazioni telematiche di atti civili, amministrativi e stragiudiziali eseguite dagli avvocati, di cui all'art. 3 bis L. 53/1994 e s.m.i., ove si prevede espressamente e specificamente che la notificazione con modalità telematica, oltre ad eseguirsi "all'indirizzo risultante da pubblici elenchi" deve essere effettuata "esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi", la norma speciale tributaria non prevede nessun obbligo/onere di utilizzazione di un indirizzo inserito in pubblico elenco in capo al mittente per la notificazione telematica degli avvisi di accertamento.
Ne consegue la piena validità della notifica via PEC degli avvisi di accertamento impugnati. In relazione all'affidabilità, in generale, della notifica via PEC, va ribadito che tale modalità notificatoria, espressamente prevista dalla legge, garantisce, al pari della notifica effettuata tramite il servizio postale per raccomandata con ricevuta di ritorno, la certezza in ordine al giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione, nonché l'integrità del contenuto.
Infatti, il mittente, dopo aver inviato un messaggio, riceve una ricevuta di accettazione dal proprio gestore, attestante l'invio del messaggio, mentre il gestore del destinatario invia al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, certificando che il messaggio è stato recapitato nella casella PEC del destinatario.
Queste ricevute – firmate digitalmente dai gestori – costituiscono prova legale dell'invio e della consegna del messaggio come se fosse una raccomandata con la ricevuta di ritorno.
Pertanto, anche sotto tale profilo, non sono ravvisabili profili di nullità delle notifica via PEC in esame.
Infondato appare il secondo motivo di ricorso
Infatti, gli avvisi di accertamento impugnati risultano regolarmente sottoscritti con firma elettronica in formato
“.pdf/A” direttamente dal dirigente responsabile della gestione del tributo, come è facilmente verificabile consultando le ricevute di avvenuta consegne depositate dal Comune di Roma in formato “.eml”.
Quanto agli atti notificati nelle forme tradizionali (avvisi di accertamento n. 608/2025, n. 6059/2025 e n.
6060/2025, intestati a Ricorrente_2), si rileva che tali atti, come anche quelli notificati via PEC, contengono a pag. 4 l'indicazione che trattasi di documenti generati in formato PDF tramite un sistema informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata (FEQ) dal Funzionario Responsabile - Dott. Nominativo_1, giusta nomina con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 131 del 10 aprile 2025 –, i quali costituiscono documento informatico ai sensi dell'art. 20 comma 1 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale).
Viene altresì precisato che, qualora riprodotti su supporto cartaceo, questi documenti costituiscono copia su supporto analogico di documento informatico (art 23, comma 1, C.A.D.), la cui corrispondenza all'originale informatico può essere verificata mediante il contrassegno elettronico ai sensi dell'art 23, comma 2 bis, C.
A.D., seguendo la procedura descritta su https://www.aequaroma.it/verifica.
Pertanto, non è ravvisabile alcuna carenza di sottoscrizione degli atti impugnati.
Il terzo motivo di ricorso, relativo all'omessa indicazione della data degli atti impugnati, appare platealmente privo di fondamento, per l'assorbente considerazione che gli avvisi di accertamento in esame contengono tutti la data di emissione, in alto a destra della prima pagina, accanto al numero di protocollo.
Altrettanto infondata deve ritenersi l'eccezione concernente la dedotta inesistenza della relata di notifica in calce agli atti impugnati, di cui al quarto motivo di ricorso, non essendo prevista alcuna relata di notifica né con riguardo – ovviamente - agli avvisi di accertamento notificati via PEC (che pure sono stati notificati unitamente ad apposita relata di notifica, anch'essa firmata digitalmente), né per quelli notificati con le modalità tradizionali, atteso che, per questi ultimi, la notifica è stata effettuata dal Comune di Roma direttamente tramite il servizio postale.
Non può essere accolto il quinto motivo di ricorso.
L'avviso di accertamento per omesso pagamento dell'IMU può essere legittimamente notificato senza la previa comunicazione di intimazioni di pagamento di quanto dovuto e senza che sia instaurata una qualche forma di contraddittorio preventivo con il contribuente.
Con particolare riguardo al contraddittorio preventivo endoprocedimentale, va chiarito che nell'ambito dei tributi locali, quali quelli di cui si discute, non sussiste, in generale, alcun obbligo per l'Amministrazione di attivare tale contraddittorio al fine di effettuare le attività di accertamento fiscale.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo per i tributi c.d. armonizzati, di diretta applicazione del diritto dell'Unione Europea, come l'IVA, ma non anche per i tributi non armonizzati, come appunto IMU e
TASI, in mancanza di espressa previsione della normativa nazionale (cfr. Cass. n. 9978 del 15/04/2021).
Neppure è applicabile al caso di specie il principio del contraddittorio di cui all'art. 6 bis dello Statuto del
Contribuente, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. Lgs. 219/2023, tenuto conto che gli avvisi di accertamento impugnati, aventi ad oggetto l'omesso pagamento dell'IMU, appaiono rientrare nell'ambito di esclusione di operatività della norma citata, la quale al comma 2 dispone che “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”, essendo stati emessi sulla base dell'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune di Roma (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati) ed a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dei dati in possesso dello stesso Comune.
Non può essere accolto il sesto motivo di ricorso, relativa alla lamentata carenza di motivazione degli atti impugnati, atteso che gli avvisi di accertamento in esame appaiono adeguatamente motivati, contenendo tutte le indicazioni necessarie a far comprendere al contribuente gli estremi e le ragioni della pretesa fiscale azionata e, in particolare, il soggetto passivo, gli immobili oggetto di tassazione, il loro valore, come desunto dalla rendita catastale, il periodo di imposta, la violazione commessa, le sanzioni irrogate e gli interessi. La motivazione dell'atto evidenzia, altresì, gli archivi e le banche dati utilizzati per la verifica dell'omesso pagamento dell'IMU.
Deve essere ritenuto inammissibile il settimo motivo di ricorso, concernente la dedotta illegittimità della variazione della categoria catastale e della relativa rendita catastale a suo tempo effettuata dal competente
Ufficio del Territorio, tenuto conto che, dalla visura catastale depositata in atti dal Comune di Roma, risulta che la rettifica del classamento e della relativa rendita sono stati effettuati già con provvedimento del
3/02/2011, prot. n. RM0152707, e quindi oltre 14 anni addietro, e che è stato presentato ricorso in data
20/07/2021, tuttora pendente.
Appare, infatti, evidente che i ricorrenti non possono proporre nell'ambito dell'odierno ricorso presentato contro il Comune di Roma, avverso gli avvisi di accertamento relativi all'IMU, doglianze che sono state proposte o avrebbero dovuto essere proposte nell'ambito del ricorso a suo tempo presentato contro l'Ufficio del Territorio, avverso la rettifica del classamento e della relativa rendita catastale.
Ne consegue che non sussistono i presupposti per disporre una integrazione del contradditorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Roma, né la necessità di disporre la CTU richiesta dai ricorrenti.
Sotto altro profilo, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il rapporto di pregiudizialità esistente tra la controversia promossa avverso il provvedimento di attribuzione della rendita catastale da parte dell'Ufficio del Territorio e quella relativo all'avviso di accertamento del tributo adottato sul presupposto di tale rendita, non rende le controversie inscindibili, essendo diversi i rapporti giuridici in contestazione e le causae petendi. Se però in tale fattispecie non può ritenersi esistente un litisconsorzio necessario, può sussistere, invece, una ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio e dunque, in tal caso, il giudice può disporre la riunione dei ricorsi per connessione ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 546/1992, ovvero la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio concernente l'atto di imposizione fondato sulla rendita catastale impugnata, fino alla definizione di quello relativo a tale rendita (cfr. Cass., n. 18271/2004; Cass., n. 2785/2006; Cass., n. 9203/2007; Cass., n. 25678/2008).
Tuttavia, nel caso di specie, ogni valutazione circa l'eventuale riunione del presente processo al procedimento relativo alla rendita catastale ovvero circa l'eventuale sospensione del primo in attesa della conclusione del secondo, appaiono inibite dalla circostanza che nessuna delle parti ha dedotto alcunché circa l'attuale stato del procedimento relativo al ricorso presentato avverso la rettifica della categoria catastale e della relativa rendita catastale, che sarebbe in rapporto di pregiudizialità, almeno in parte, con la presente controversia.
Infine, rileva la Corte che non sussistono profili di incostituzionalità nella norma di cui all'art. 15 D. Lgs.
546/1992, nella parte in cui consente anche all'Amministrazione Finanziaria che sta in giudizio senza l'assistenza di una difesa tecnica di fruire del rimborso delle spese del giudizio per diritti ed onorari, a carico della parte soccombente.
Invero, in relazione alla questione sopra citata, la consolidata giurisprudenza di legittimità, alla quale questa
Corte intende aderire, ha chiarito che “nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo” (Cass., Ordinanza n. 1019 del 10/01/2024).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Roma, che liquida in Euro 5.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Pier Marco Salassa Dott. Giuseppe Fichera
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA SE, Presidente
SALASSA PIER MARCO, Relatore
PIRONE OLGA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13778/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6058 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12719/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_2 hanno presentato ricorso contro il Comune di Roma, avverso gli avvisi di accertamento n. 6061, 6062 e 6063, intestati a Ricorrente_1, notificati l'11/07/2025, relativi ad IMU, rispettivamente, del 2020, 2021 e 2022, oltre sanzioni, interessi e spese, per complessivi Euro 46.709,74; gli avvisi di accertamento n. 5404, 5405 e 5406, intestati a Ricorrente_3, notificati il 19/06/2025, relativi ad IMU, rispettivamente, del 2020, 2021 e 2022, oltre sanzioni, interessi e spese, per complessivi Euro 34.637,23; e gli avvisi di accertamento n. 6058, 6059 e 6060, intestati a Ricorrente_2, notificati il 21/07/2025, relativi ad IMU, rispettivamente, del 2020, 2021 e 2022, oltre sanzioni, interessi e spese, per complessivi Euro 34.708,18, per un importo complessivo di Euro 116.055,15.
Con i motivi di ricorso, i ricorrenti hanno eccepito:
1) L'invalidità della notifica via PEC degli atti impugnati, atteso che:
- gli stessi sono stati notificati in formato PDF non firmato digitalmente con estensione P7M;
- il sistema PEC non garantisce che il documento sia stato consegnato al destinatario, in quanto la ricevuta di ritorno attesta solamente che il messaggio è stato visualizzato nel computer del destinatario, ma non vi
è alcuna garanzia che il destinatario abbia letto o compreso il suo contenuto;
- le notifiche sono state eseguite via PEC da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi previsti per legge;
2) L'omessa sottoscrizione degli atti impugnati da parte del Capo dell'Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato;
3) L'omessa indicazione della data degli atti impugnati;
4) L'inesistenza della relata di notifica in calce agli atti impugnati, in quanto in bianco;
5) L'omessa notifica degli atti prodromici agli avvisi di accertamento impugnati;
6) La carenza di motivazione degli atti impugnati;
7) L'illegittimità, sotto vari profili, della rettifica della rendita catastale effettuata con accertamento del
3/02/2011, a seguito di variazione della destinazione d'uso e della categoria catastale, in relazione all'immobile accatastato al dati catastali (di cui al n. 1 del prospetto degli immobili accertati contenuto negli accertamenti impugnati), con riguardo all'erroneità della stima effettuata, la quale, tra l'altro, avrebbe riguardato superfici appartenenti a proprietà diverse, delle quali solo la metà intestate ai ricorrenti, rendita catastale in base alla quale è stata calcolata l'IMU di cui agli avvisi di accertamento impugnati.
In relazione a tale vicenda, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, con la nota prot. 4924 del 2/02/2021, ha rigettato l'istanza di rettifica della categoria catastale inoltrata dai ricorrenti “in quanto si ritengono integralmente confermate le determinazioni già assunte da questo Ufficio con l'accertamento protocollo n. RM 152707 del 03.02.2011, con il quale, a seguito di sopralluogo, è stata attribuita la categoria D/1 all'unità immobiliare indicata in oggetto”.
8) In relazione all'eventuale richiesta da parte del Comune di Roma del rimborso delle spese legali,
l'incostituzionalità dell'art. 15, comma 1, D. Lgs. 546/1992, atteso che, se l'Ufficio sta in giudizio senza il ministero di difensore, deve escludersi che la parte privata possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Ufficio per diritti e onorari.
I ricorrenti, quindi, hanno chiesto, previa sospensione, l'annullamento degli atti impugnati;
nonché, che venga accertato anche a mezzo CTU e dichiarato il diritto alla rettifica catastale di cui in narrativa;
con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria, hanno chiesto ammettersi CTU sulla consistenza degli immobili assoggettabili ad IMU.
Il Comune di Roma, ritualmente costituitosi in giudizio, ha formulato le seguenti controdeduzioni:
a) La Cassazione, con orientamento sostanzialmente univoco, ha rilevato la non essenzialità ontologica del requisito della sottoscrizione degli atti amministrativi ai fini della esistenza e validità degli stessi.
Nel caso di specie, l'atto impugnato, come peraltro indicato in calce alla firma a stampa del funzionario responsabile riportata a pag. 4 dei medesimi, è stato “generato in formato PDF tramite un sistema informatico e sottoscritto con firma elettronica qualificata (FEQ) dal Funzionario Responsabile - Dott. Nominativo_1, giusta nomina con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 131 del 10 aprile 2025 - , costituisce documento informatico ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs n 82 del 7/3/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale – in breve C.A.D.). Qualora riprodotto su supporto cartaceo, questo documento costituisce copia su supporto analogico di documento informatico (art 23, comma 1, C.A.D.), la cui corrispondenza all'originale informatico può essere verificata mediante il contrassegno elettronico ai sensi dell'art 23, comma 2 bis, C.
A.D., seguendo la procedura descritta su https://www.aequaroma.it/verifica”.
Non vi è obbligo di allegazione agli atti impositivi degli atti a contenuto normativo, anche secondario, quali le delibere o i regolamenti comunali giuridicamente noti in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione, come la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 131 del 10 aprile 2025, di nomina del dott. Nominativo_1.
È stato prodotto provvedimenti di delega in favore della dott.ssa Nominativo_2.
b) Valide le notifiche via PEC e, comunque, vi è stato raggiungimento dello scopo.
c) La data dell'atto è riportata in alto a destra.
d) Valida la notifica effettuata tramite raccomandata AR. l'Ente impositore, agendo nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 504/1992 (in quanto applicabile anche all'IMU/TASI) ha provveduto direttamente alla notifica dell'avviso de quo avvalendosi della particolare procedura semplificata prevista dal 2° comma del citato articolo, in base al quale, in deroga alla normativa generale, la notifica degli avvisi di accertamento può essere eseguita anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. e) Non sussiste carenza di motivazione.
f) Non vi è obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi locali. L'Ufficio non è quindi tenuto ad inviare al contribuente, destinatario di un avviso di accertamento, un preventivo invito al contraddittorio. Peraltro, nel caso di specie è stata accertata la totale omissione dei versamenti dovuti, cosicché il contribuente non può ignorare le ragioni giuridiche e fattuali dell'accertamento.
g) In merito alle contestazioni sulla rendita rettificata sul metodo di stima e sulla mancata motivazione di tale rettifica si fa presente, che tale eccezione, non può essere rivolta all'ente impositore in questo caso a
Roma Capitale, ma all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, organo competente a dimostrare quanto contestato, non chiamato in giudizio.
Vi è quindi difetto di legittimazione passiva, in quanto l'eccezione riguardante il classamento, la categoria e l'attribuzione di rendita e la successiva notifica, avrebbe dovuto essere sollevata avverso l'Ente titolare del provvedimento contestato, con conseguente necessità di disporre la chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate-Ufficio del Territorio di Roma.
h) Gli avvisi si fondano su un atto attributivo di rendita a suo tempo adottato dall'Ufficio Tecnico Erariale
(ora Ufficio del Territorio). In relazione ai dati relativi al valore catastale degli immobili il Comune di Roma non può effettuare alcuna rettifica. La rendita risultante dal Catasto ha carattere vincolante, fino a quando la stessa non sia modificata con provvedimento dell'Agenzia o con sentenza.
Risulta che la rendita dell'immobile censito al dati catastali come si evince dalla visura storico catastale depositata in atti, deriva da un classamento proposto mediante procedura DOCFA in data
20/01/2010 Pratica n. RM0061923 in atti dal 20/01/2010, categoria A/10, con rendita proposta pari ad Euro
7.700,37. A seguito del collaudo DOCFA, effettuato da parte dell'Agenzia del Territorio, è stato rettificato il classamento e conseguentemente anche la rendita, fissata in Euro 34.389,84.
Tale rettifica è stata notificata con protocollo n. RM0152707 del 03/02/2011, impugnata dai ricorrenti il
26/07/2021. Non risulta ad oggi, che il ricorso sia stato discusso.
Il Comune di Roma, quindi, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 10/12/2025, è comparsa la sola parte ricorrente.
Dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente, la Corte ha deciso in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Non può essere accolta l'eccezione di nullità/inesistenza della notifica via PEC di sei dei nove avvisi di accertamento impugnati (quelli notificati, appunto, via PEC).
La prima questione controversa è la seguente: se ai fini della regolarità della notifica via PEC sia sufficiente che l'atto informatico venga trasmesso in formato digitale “.pdf”, ovvero se sia necessaria la trasmissione in formato digitale “.p7m”.
In relazione a tale problematica, sussistono diversi indirizzi giurisprudenziali di merito.
Deve tuttavia darsi atto che la questione è stata recentemente affrontata e risolta expressis verbis dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali con sentenza 27/04/2018, n. 10266, a conclusione di un ampio excursus sulla normativa in materia, sia europea (Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell'8 settembre 2015; artt. 27, § 5, e 37, § 5, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno), che nazionale (documenti ufficiali dell'Agenzia per l'Italia Digitale - Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Delibera n.4/2005 del CNIPA-Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica
Amministrazione; art. 12 del Decreto Dirigenziale del 16 aprile 2014, contenente le Specifiche tecniche previste dall'art. 34 D.M. 21 febbraio 2011 n. 44; D. Lgs., 13/12/2017, n. 217, contenente alcune modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale), ha osservato che “si deve escludere che le disposizioni tecniche tuttora vigenti (pure a livello di diritto dell'UE) comportino in via esclusiva l'uso della firma digitale in formato
CAdES, rispetto alla firma digitale in formato AD. Né sono ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, per poter ritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa interna certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>. Addirittura, nel processo amministrativo telematico, per ragioni legate alla piattaforma interna, è stato adottato il solo standard AD
(artt. 1, 5, 6, specifiche tecniche p.a.t., d.P.R. 16/02/2016, n. 40), mentre la giurisprudenza amministrativa riconosce la validità degli standards dell'UE tra i quali figurano, come già detto, sia quello CAdES, sia quello AD (Cons. Stato, n. 5504/2017, cit.)”; ed ha infine concluso che “secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo AD, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”.
Applicando alla fattispecie in esame il principio di cui al predetto autorevole arresto giurisprudenziale, al quale la Corte intende aderire, deve escludersi la sussistenza dell'eccepito vizio della notifica degli atti impugnati notificati via PEC, atteso che gli stessi sono pacificamente contenuti in file con estensione “.pdf/
A”, sottoscritti digitalmente, come emerge dalle ricevute di avvenuta consegne depositate dal Comune di
Roma in formato “.eml”, e pertanto devono considerarsi documenti informatici perfettamente regolari ed efficaci, al pari di un documento contenuto in file con estensione “.p7m”.
In relazione alla seconda problematica, relativa all'eccezione relativa alla nullità/inesistenza della notifica effettuata via PEC da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi previsti per legge, per la quale si sono registrate decisioni discordanti da parte della giurisprudenza di merito, la Corte ritiene di condividere il recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno affermato il principio secondo il quale la notifica via PEC effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art. 3 bis, comma 1, L. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass. S.U., sentenza n. 15979/2022).
Invero, l'art. 60 ter D.P.R. 600/1973 prescrive la presenza nell'INIPEC - Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata soltanto per l'indirizzo del destinatario della notificazione degli atti impositivi tributari, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente.
Pertanto, diversamente dalla disciplina generale delle notificazioni telematiche di atti civili, amministrativi e stragiudiziali eseguite dagli avvocati, di cui all'art. 3 bis L. 53/1994 e s.m.i., ove si prevede espressamente e specificamente che la notificazione con modalità telematica, oltre ad eseguirsi "all'indirizzo risultante da pubblici elenchi" deve essere effettuata "esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi", la norma speciale tributaria non prevede nessun obbligo/onere di utilizzazione di un indirizzo inserito in pubblico elenco in capo al mittente per la notificazione telematica degli avvisi di accertamento.
Ne consegue la piena validità della notifica via PEC degli avvisi di accertamento impugnati. In relazione all'affidabilità, in generale, della notifica via PEC, va ribadito che tale modalità notificatoria, espressamente prevista dalla legge, garantisce, al pari della notifica effettuata tramite il servizio postale per raccomandata con ricevuta di ritorno, la certezza in ordine al giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione, nonché l'integrità del contenuto.
Infatti, il mittente, dopo aver inviato un messaggio, riceve una ricevuta di accettazione dal proprio gestore, attestante l'invio del messaggio, mentre il gestore del destinatario invia al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, certificando che il messaggio è stato recapitato nella casella PEC del destinatario.
Queste ricevute – firmate digitalmente dai gestori – costituiscono prova legale dell'invio e della consegna del messaggio come se fosse una raccomandata con la ricevuta di ritorno.
Pertanto, anche sotto tale profilo, non sono ravvisabili profili di nullità delle notifica via PEC in esame.
Infondato appare il secondo motivo di ricorso
Infatti, gli avvisi di accertamento impugnati risultano regolarmente sottoscritti con firma elettronica in formato
“.pdf/A” direttamente dal dirigente responsabile della gestione del tributo, come è facilmente verificabile consultando le ricevute di avvenuta consegne depositate dal Comune di Roma in formato “.eml”.
Quanto agli atti notificati nelle forme tradizionali (avvisi di accertamento n. 608/2025, n. 6059/2025 e n.
6060/2025, intestati a Ricorrente_2), si rileva che tali atti, come anche quelli notificati via PEC, contengono a pag. 4 l'indicazione che trattasi di documenti generati in formato PDF tramite un sistema informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata (FEQ) dal Funzionario Responsabile - Dott. Nominativo_1, giusta nomina con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 131 del 10 aprile 2025 –, i quali costituiscono documento informatico ai sensi dell'art. 20 comma 1 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale).
Viene altresì precisato che, qualora riprodotti su supporto cartaceo, questi documenti costituiscono copia su supporto analogico di documento informatico (art 23, comma 1, C.A.D.), la cui corrispondenza all'originale informatico può essere verificata mediante il contrassegno elettronico ai sensi dell'art 23, comma 2 bis, C.
A.D., seguendo la procedura descritta su https://www.aequaroma.it/verifica.
Pertanto, non è ravvisabile alcuna carenza di sottoscrizione degli atti impugnati.
Il terzo motivo di ricorso, relativo all'omessa indicazione della data degli atti impugnati, appare platealmente privo di fondamento, per l'assorbente considerazione che gli avvisi di accertamento in esame contengono tutti la data di emissione, in alto a destra della prima pagina, accanto al numero di protocollo.
Altrettanto infondata deve ritenersi l'eccezione concernente la dedotta inesistenza della relata di notifica in calce agli atti impugnati, di cui al quarto motivo di ricorso, non essendo prevista alcuna relata di notifica né con riguardo – ovviamente - agli avvisi di accertamento notificati via PEC (che pure sono stati notificati unitamente ad apposita relata di notifica, anch'essa firmata digitalmente), né per quelli notificati con le modalità tradizionali, atteso che, per questi ultimi, la notifica è stata effettuata dal Comune di Roma direttamente tramite il servizio postale.
Non può essere accolto il quinto motivo di ricorso.
L'avviso di accertamento per omesso pagamento dell'IMU può essere legittimamente notificato senza la previa comunicazione di intimazioni di pagamento di quanto dovuto e senza che sia instaurata una qualche forma di contraddittorio preventivo con il contribuente.
Con particolare riguardo al contraddittorio preventivo endoprocedimentale, va chiarito che nell'ambito dei tributi locali, quali quelli di cui si discute, non sussiste, in generale, alcun obbligo per l'Amministrazione di attivare tale contraddittorio al fine di effettuare le attività di accertamento fiscale.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo per i tributi c.d. armonizzati, di diretta applicazione del diritto dell'Unione Europea, come l'IVA, ma non anche per i tributi non armonizzati, come appunto IMU e
TASI, in mancanza di espressa previsione della normativa nazionale (cfr. Cass. n. 9978 del 15/04/2021).
Neppure è applicabile al caso di specie il principio del contraddittorio di cui all'art. 6 bis dello Statuto del
Contribuente, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. Lgs. 219/2023, tenuto conto che gli avvisi di accertamento impugnati, aventi ad oggetto l'omesso pagamento dell'IMU, appaiono rientrare nell'ambito di esclusione di operatività della norma citata, la quale al comma 2 dispone che “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”, essendo stati emessi sulla base dell'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune di Roma (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati) ed a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dei dati in possesso dello stesso Comune.
Non può essere accolto il sesto motivo di ricorso, relativa alla lamentata carenza di motivazione degli atti impugnati, atteso che gli avvisi di accertamento in esame appaiono adeguatamente motivati, contenendo tutte le indicazioni necessarie a far comprendere al contribuente gli estremi e le ragioni della pretesa fiscale azionata e, in particolare, il soggetto passivo, gli immobili oggetto di tassazione, il loro valore, come desunto dalla rendita catastale, il periodo di imposta, la violazione commessa, le sanzioni irrogate e gli interessi. La motivazione dell'atto evidenzia, altresì, gli archivi e le banche dati utilizzati per la verifica dell'omesso pagamento dell'IMU.
Deve essere ritenuto inammissibile il settimo motivo di ricorso, concernente la dedotta illegittimità della variazione della categoria catastale e della relativa rendita catastale a suo tempo effettuata dal competente
Ufficio del Territorio, tenuto conto che, dalla visura catastale depositata in atti dal Comune di Roma, risulta che la rettifica del classamento e della relativa rendita sono stati effettuati già con provvedimento del
3/02/2011, prot. n. RM0152707, e quindi oltre 14 anni addietro, e che è stato presentato ricorso in data
20/07/2021, tuttora pendente.
Appare, infatti, evidente che i ricorrenti non possono proporre nell'ambito dell'odierno ricorso presentato contro il Comune di Roma, avverso gli avvisi di accertamento relativi all'IMU, doglianze che sono state proposte o avrebbero dovuto essere proposte nell'ambito del ricorso a suo tempo presentato contro l'Ufficio del Territorio, avverso la rettifica del classamento e della relativa rendita catastale.
Ne consegue che non sussistono i presupposti per disporre una integrazione del contradditorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Roma, né la necessità di disporre la CTU richiesta dai ricorrenti.
Sotto altro profilo, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il rapporto di pregiudizialità esistente tra la controversia promossa avverso il provvedimento di attribuzione della rendita catastale da parte dell'Ufficio del Territorio e quella relativo all'avviso di accertamento del tributo adottato sul presupposto di tale rendita, non rende le controversie inscindibili, essendo diversi i rapporti giuridici in contestazione e le causae petendi. Se però in tale fattispecie non può ritenersi esistente un litisconsorzio necessario, può sussistere, invece, una ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio e dunque, in tal caso, il giudice può disporre la riunione dei ricorsi per connessione ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 546/1992, ovvero la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio concernente l'atto di imposizione fondato sulla rendita catastale impugnata, fino alla definizione di quello relativo a tale rendita (cfr. Cass., n. 18271/2004; Cass., n. 2785/2006; Cass., n. 9203/2007; Cass., n. 25678/2008).
Tuttavia, nel caso di specie, ogni valutazione circa l'eventuale riunione del presente processo al procedimento relativo alla rendita catastale ovvero circa l'eventuale sospensione del primo in attesa della conclusione del secondo, appaiono inibite dalla circostanza che nessuna delle parti ha dedotto alcunché circa l'attuale stato del procedimento relativo al ricorso presentato avverso la rettifica della categoria catastale e della relativa rendita catastale, che sarebbe in rapporto di pregiudizialità, almeno in parte, con la presente controversia.
Infine, rileva la Corte che non sussistono profili di incostituzionalità nella norma di cui all'art. 15 D. Lgs.
546/1992, nella parte in cui consente anche all'Amministrazione Finanziaria che sta in giudizio senza l'assistenza di una difesa tecnica di fruire del rimborso delle spese del giudizio per diritti ed onorari, a carico della parte soccombente.
Invero, in relazione alla questione sopra citata, la consolidata giurisprudenza di legittimità, alla quale questa
Corte intende aderire, ha chiarito che “nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo” (Cass., Ordinanza n. 1019 del 10/01/2024).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Roma, che liquida in Euro 5.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Pier Marco Salassa Dott. Giuseppe Fichera