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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2024, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RT IO US (CUI 02KLFZJ) nato il [...] avverso l'ordinanza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 1977 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 09/01/2024 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Bologna ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di AN BI EB in relazione alla custodia cautelare da costui subita siccome indagato, prima, e imputato, dopo, dei delitti di rapina aggravata, furto, detenzione e porto di arma, dai quali era stato assolto dal Tribunale per insussistenza di quelli relativi alle armi e per non aver commesso la rapina in concorso e il furto aggravato. 2. I giudici della riparazione hanno ricostruito in maniera assai analitica la vicenda processuale che fa da sfondo al presente procedimento, richiamando il compendio indiziario valorizzato dal giudice della cautela e dal Tribunale in sede di riesame della misura;
l'apporto dell'indagato in sede di interrogatorio di garanzia;
infine, la sentenza assolutoria. Hanno, dunque, rigettato la domanda di riconoscimento dell'indennizzo, muovendo intanto dalla dichiarata intangibilità del giudicato assolutorio, ma evidenziando al contempo che l'istante aveva contribuito con il suo comportamento processuale ed extra processuale a delineare un quadro indiziario tale da trarre in errore l'autorità procedente in ordine al suo coinvolgimento nella rapina che due soggetti travisati avevano posto in essere alle ore 7:02 del 4 agosto 2019 all'interno del locale denominato "Bingo Carpi", servendosi di un'autovettura Mercedes nera. Nel contesto della rapina, l'autovettura era stata dotata cli targhe risultate provento di un furto denunciato lo stesso giorno della rapina e il veicolo corrispondeva alla vettura che, con diversa targa, era stata registrata in transito verso e da Carpi anche il 28 luglio 2019, in quell'occasione con una targa che era riferibile alla autovettura Mercedes di proprietà dell'istante sin dal novembre 2018 e in uso allo stesso ancora il 15 settembre 2019 (cioè un mese e mezzo dopo la rapina e il furto delle targhe apposte in occasione della stessa), come verificato ad esito di un controllo dei Carabinieri di Ronco Scrivia (GE). Il veicolo era stato poi cancellato dal PRA dallo stesso ricorrente il 5 novembre successivo, siccome esportato in Albania. Era stato sempre il ricorrente, poi, a denunciare lo smarrimento della carta di circolazione del mezzo il 17 maggio del 2019 e del tagliando assicurativo il 5 settembre dello stesso anno, avendo il giudice della cautela ritenuto altamente probabile che durante questo lasso temporale (nel quale ricadeva il giorno della rapina e del furto delle targhe) l'uomo avesse avuto la disponibilità del mezzo, essendo pure emerso che le targhe dell'autovettura erano state nella disponibilità dell'indagato, odierno ricorrente, il 14 settembre 2019, allorquando egli fu 2 controllato a bordo di una BMW, sulla quale erano stati trovati quegli identificativi, pur essendo stata la Mercedes sdoganata a Bari il precedente 30 agosto 2019, dopo esser stata caricata su un autotreno albanese, con passaggio doganale in entrata a Durazzo il giorno successivo. In sede di interrogatorio di garanzia, l'interessato aveva affermato di avere avuto la disponibilità dell'auto dal 18 aprile 2019, dopo un suo dissequestro (avendola in precedenza ceduta a tale IA OL che non aveva saldato l'intero prezzo); di avere constatato in quell'occasione la mancanza della carta di circolazione, avendo presentato quindi relativa denuncia;
di avere poi ceduto la vettura al cugino del primo acquirente, rientrandone in possesso per breve tempo al fine di perfezionare il passaggio dell'assicurazione di quel mezzo su altro veicolo che aveva acquistato;
di avere restituito l'auto il 20 settembre 2019 all'acquirente che gli aveva comunicato l'intenzione di inviarla in Albania, avendogli restituito le targhe;
che, però, l'acquirente non aveva voluto formalizzare il passaggio di proprietà per non pagare le relative spese. Il Tribunale del riesame aveva affermato che la circostanza che l'auto utilizzata per la rapina non fosse più nella disponibilità dell'indagato non era stata confermata da alcuna documentazione, restando provato che era stato il ricorrente a denunciare nel maggio 2019 lo smarrimento della carta di circolazione e nel settembre 2019 quello del tagliando assicurativo;
e aqncora il medesimo a radiare il veicolo dal PRA nel novembre di quell'anno e ad avere la disponibilità delle relative targhe il 14 settembre 2019. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, poi, l'istante aveva dichiarato che era stato il IA a chiedergli di non fare il passaggio di proprietà, mentre lui si sarebbe occupato della rottamazione delle targhe trovate in suo possesso e apposte ad altro veicolo, comprato tra luglio e agosto 2019. Il Tribunale, giudice della congizione, aveva raggiunto il verdetto assolutorio, ritenendo che gli elementi istruttori raccolti, pur certamente indizianti la colpevolezza dell'istante, non avevano i connotati della precisione e convergenza, siccome resistiti da elementi introdotti dalla difesa atti a configurare una ricostruzione alternativa e non meramente congetturale della vicenda. Ciò anche con riferimento alle altre circostanze, tra le quali la Corte ha valorizzato la non raggiungibilità, proprio in concomitanza con la rapina, del cellulare in uso al richiedente (dal medesimo giustificata con la necessità di nascondere alla moglie una relazione extraconiugale), essendo emerso nell'istruttoria che ciò era avvenuto anche in 'altre occasioni, laddove la visione dei filmati che ritraevano l'autovettura e due soggetti a bordo della stessa avevano cosentito di escludere che l'istante fosse uno di costoro, non corrisponendo la sua corporatura a quella dei soggetti ritratti. 3 La Corte della riparazione ha ritenuto che gli elementi rimasti confermati nel giudizio di merito consentissero di affermare che il ricorrente aveva conservato la disponibilità del mezzo anche nel periodo nel quale ricadeva la commissione della rapina, senza che fosse stato chiarito il motivo per il quale egli era nel possesso delle targhe del mezzo, sostituite proprio in occasione della rapina con quelle trafugate ad altra Mercedes. Inoltre, l'interessato aveva taciuto sui rapporti tra il primo e il secondo acquirente e non aveva spiegato la trafila seguita fino allo sdognamento dell'auto a Bari, avendo lui stesso provveduto alla cancellazione dal PRA. Sotto altro profilo, ha contestato la conclusione del giudice della cognizione in ordine all'elemento rappresentato dall'utilizzo dei guanti da parte del guidatore, in occasione della rapina: il giudice dell'assoluzione, infatti, aveva ritenuto la circostanza incoerente con l'uso di un mezzo proprio, quello della riparazione osservando in chiave critica che, al momento dell'arresto, sarebbe stato arduo accertare la presenza o meno di impronte digitali, fermo restando che l'uso dei guanti poteva essere dettato anche dall'intento di sviare le indagini. Inoltre, la Corte della riparazione ha valorizzato la circostanza che l'imputato aveva acquistato un'altra autovettura due giorni dopo la rapina, come dimostrato documentalmente, denunciando lo smarrimento del tagliando assicurativo della Mercedes nel settembre 2019 e conservando le relative targhe nel bagagliaio della BMW nuova acquistata il 6 agosto del 2019. In conclusione, per il giudice della riparazione la sentenza assolutoria non aveva smentito l'esistenza storica di alcuni elementi, ma solo evidenziato l'impossibilità di apprezzarne la portata probatoria, stante il novum rappresentato dalle dichiarazioni di alcuni testimoni, tra i quali la madre dell'istante (che aveva dichiarato di aver rinvenuto una foto del 2 agosto 2019 ritraente l'auto nuova acquistata dal figlio che le chiedeva se le piacesse quella vettura che, a distanza di qualche giorno, proprio a ridosso della rapina, le aveva pure mostrato) e altro testimone che aveva affermato che la corporatura del ricorrente non era compatibile con quella dei rapinatori da lui osservati. A fronte di un quadro indiziario confuso, secondo i giudici della riparazione, l'interessato aveva reso dichiarazioni incerte, generiche, avulse da contesti spazio-temporali e non foriere di utili approfondimenti al fine di allontanare ogni collegamento con l'auto utilizzata dai rapinatori, non avendo consentito di rintracciare i presunti acquirenti, con i quali aveva stipulato una vendita dell'auto senza formalità alcuna, vettura poi usata per commettere un crimine. 3. La difesa dell'istante ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione anche sotto forma 4 di travisamento probatorio, rilevando che i giudici della riparazione avrebbero ritenuto sussistenti condotte escluse da quello della cognizione, evidenziando una sequela di fatti eclusi nel giudizio di merito, senza neppure indicare quale sia stato, nella specie, il comportamento gravemente colposo dell'istante, a nulla rilevando la genericità delle indicazioni da costui fornite che avrebbero dovuto semmai esser verificate dall'organo inquirente, contestando altresì la valutazione degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria che, tuttavia, la difesa aveva rassegnato al Tribunale del riesame che li aveva ritenuti risibili. Sotto altro profilo, poi, la difesa censura l'ordinanza per non avere i giudici della riparazione precisato in cosa sarebbe consistita la colpa grave, essendosi limitati al ricorso a formule di stile. 4. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
i n subordine, il suo rigetto unitamente ad ogni altra richiesta di parte ricorrente, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudiziodel ricorso. 5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato per infondatezza dei motivi. 2. Al netto delle lunghe considerazioni svolte nell'ordinanza impugnata, soprattutto con riferimento al silenzio dei tabulati del telefono in uso al ricorrente in un arco temporale coincidente con quello nel quale si è collocata la rapina, va sin da subito messo in evidenza che, tra gli elementi valorizzati dalla Corte della riparazione, certamente non è rimasto smentito in sede di giudizio di merito quello inerente alle vicende riguardanti la cessione a terzi non meglio identificati della vettura utilizzata per la rapina. Ed è altrettanto incontestato che tale circostanza, la riconducibilità cioè dell'auto al ricorrente, ha costituito l'elemento indiziario maggiormente pregnante in sede di adozione della misura cautelare. Ed è rispetto a tale elemento che la Corte della riparazione ha principalmente motivato la sua conclusione in ordine alla sussistenza di un contributo causale dell'istante nella configurazione di un ingannevole quadro indiziario, ostativo all'accoglimento della domanda di indennizzo, atteso che la condotta del predetto si era tradotta in una grave imprudenza certamente foriera di un suo, pur apparente, coinvolgimento in quell'azione criminosa. 5 3. Trattasi di ragionamento coerente con i principi formulati da questa Corte di legittimità con riferimento al vaglio della condizione negativa di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Ed invero, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Nel far ciò, deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza che quest'ultinno abbia avuto dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222263, i cui principi sono stati anche successivamente ripresi, tra altre, in sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; n. 22642 del 21/3/2017, De Gregorio, Rv. 270001; n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458). Ciò in quanto vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione, essi impegnando piani d'indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, senza che sia tuttavia consentito al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957; n. 12228 del 10/1/2017, Quaresima, Rv. 270039). 4. Nella specie, la Corte territoriale ha dato rilievo ad elementi certamente valutabili in termini di comportamento ostativo, essendo essi rimasti accertati nel giudizio di cognizione e ha ritenuto una condotta del ricorrente improntata a grave imprudenza o negligenza, consistita nell'avere egli ceduto il bene mobile registrato utilizzato per la rapina a terzi senza le formalità previste dalla legge, formalii:à che rispondono proprio all'esigenza di tracciabilità certa di detti beni, onde poterli ricondurre ai soggetto titolare. Rispetto a tale circostanza, tuttavia, parte ricorrente ha omesso ogni confronto, limitandosi ad una critica più apparente che sostanziale, posto che tale elemento da solo è idoneo a sorreggere il ragionamento giustificativo dei giudici territoriali, 6 consentendo di affermare l'irrilevanza di quei passaggi argomentativi con i quali i giudici della riparazione hanno valorizzato elementi la cui portata dimostrativa era stata sostanzialmente neutralizzata dal giudice della cognizione (come l'assenza di rilevamento dell'utenza telefonica dell'istante in un arco temporale coincidente con quello nel quale era stata consumata la rapina). L'intera ricostruzione dei complessi e, soprattutto, non chiari e indimostrati passaggi dell'autovettura, non smentiti dall'istruttoria dibattimentale, in uno con la disponibilità di essa da parte dell'istante anche in periodi prossimi alla consumazione del reato, pur essendo stati considerati elementi inidonei ai fini della prova certa del suo coinvolgimento nell'azione criminosa posta in essere da altri soggetti servendosi di quell'auto, rimandano tuttavia a un comportamento dell'interessato improntato a grave negligenza e imprudenza, egli non essendosi preoccupato della effettiva destinazione del bene, pur rimanendo responsabile della sua circolazione proprio in virtù delle regole previste per il trasferimento di tali beni, nella specie macroscopicamente disattese. 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, cit., Rv. 222264 e, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione). Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Deciso il 9 gennaio 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente RI EL PO:i4i2P Picciaw
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 1977 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 09/01/2024 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Bologna ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di AN BI EB in relazione alla custodia cautelare da costui subita siccome indagato, prima, e imputato, dopo, dei delitti di rapina aggravata, furto, detenzione e porto di arma, dai quali era stato assolto dal Tribunale per insussistenza di quelli relativi alle armi e per non aver commesso la rapina in concorso e il furto aggravato. 2. I giudici della riparazione hanno ricostruito in maniera assai analitica la vicenda processuale che fa da sfondo al presente procedimento, richiamando il compendio indiziario valorizzato dal giudice della cautela e dal Tribunale in sede di riesame della misura;
l'apporto dell'indagato in sede di interrogatorio di garanzia;
infine, la sentenza assolutoria. Hanno, dunque, rigettato la domanda di riconoscimento dell'indennizzo, muovendo intanto dalla dichiarata intangibilità del giudicato assolutorio, ma evidenziando al contempo che l'istante aveva contribuito con il suo comportamento processuale ed extra processuale a delineare un quadro indiziario tale da trarre in errore l'autorità procedente in ordine al suo coinvolgimento nella rapina che due soggetti travisati avevano posto in essere alle ore 7:02 del 4 agosto 2019 all'interno del locale denominato "Bingo Carpi", servendosi di un'autovettura Mercedes nera. Nel contesto della rapina, l'autovettura era stata dotata cli targhe risultate provento di un furto denunciato lo stesso giorno della rapina e il veicolo corrispondeva alla vettura che, con diversa targa, era stata registrata in transito verso e da Carpi anche il 28 luglio 2019, in quell'occasione con una targa che era riferibile alla autovettura Mercedes di proprietà dell'istante sin dal novembre 2018 e in uso allo stesso ancora il 15 settembre 2019 (cioè un mese e mezzo dopo la rapina e il furto delle targhe apposte in occasione della stessa), come verificato ad esito di un controllo dei Carabinieri di Ronco Scrivia (GE). Il veicolo era stato poi cancellato dal PRA dallo stesso ricorrente il 5 novembre successivo, siccome esportato in Albania. Era stato sempre il ricorrente, poi, a denunciare lo smarrimento della carta di circolazione del mezzo il 17 maggio del 2019 e del tagliando assicurativo il 5 settembre dello stesso anno, avendo il giudice della cautela ritenuto altamente probabile che durante questo lasso temporale (nel quale ricadeva il giorno della rapina e del furto delle targhe) l'uomo avesse avuto la disponibilità del mezzo, essendo pure emerso che le targhe dell'autovettura erano state nella disponibilità dell'indagato, odierno ricorrente, il 14 settembre 2019, allorquando egli fu 2 controllato a bordo di una BMW, sulla quale erano stati trovati quegli identificativi, pur essendo stata la Mercedes sdoganata a Bari il precedente 30 agosto 2019, dopo esser stata caricata su un autotreno albanese, con passaggio doganale in entrata a Durazzo il giorno successivo. In sede di interrogatorio di garanzia, l'interessato aveva affermato di avere avuto la disponibilità dell'auto dal 18 aprile 2019, dopo un suo dissequestro (avendola in precedenza ceduta a tale IA OL che non aveva saldato l'intero prezzo); di avere constatato in quell'occasione la mancanza della carta di circolazione, avendo presentato quindi relativa denuncia;
di avere poi ceduto la vettura al cugino del primo acquirente, rientrandone in possesso per breve tempo al fine di perfezionare il passaggio dell'assicurazione di quel mezzo su altro veicolo che aveva acquistato;
di avere restituito l'auto il 20 settembre 2019 all'acquirente che gli aveva comunicato l'intenzione di inviarla in Albania, avendogli restituito le targhe;
che, però, l'acquirente non aveva voluto formalizzare il passaggio di proprietà per non pagare le relative spese. Il Tribunale del riesame aveva affermato che la circostanza che l'auto utilizzata per la rapina non fosse più nella disponibilità dell'indagato non era stata confermata da alcuna documentazione, restando provato che era stato il ricorrente a denunciare nel maggio 2019 lo smarrimento della carta di circolazione e nel settembre 2019 quello del tagliando assicurativo;
e aqncora il medesimo a radiare il veicolo dal PRA nel novembre di quell'anno e ad avere la disponibilità delle relative targhe il 14 settembre 2019. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, poi, l'istante aveva dichiarato che era stato il IA a chiedergli di non fare il passaggio di proprietà, mentre lui si sarebbe occupato della rottamazione delle targhe trovate in suo possesso e apposte ad altro veicolo, comprato tra luglio e agosto 2019. Il Tribunale, giudice della congizione, aveva raggiunto il verdetto assolutorio, ritenendo che gli elementi istruttori raccolti, pur certamente indizianti la colpevolezza dell'istante, non avevano i connotati della precisione e convergenza, siccome resistiti da elementi introdotti dalla difesa atti a configurare una ricostruzione alternativa e non meramente congetturale della vicenda. Ciò anche con riferimento alle altre circostanze, tra le quali la Corte ha valorizzato la non raggiungibilità, proprio in concomitanza con la rapina, del cellulare in uso al richiedente (dal medesimo giustificata con la necessità di nascondere alla moglie una relazione extraconiugale), essendo emerso nell'istruttoria che ciò era avvenuto anche in 'altre occasioni, laddove la visione dei filmati che ritraevano l'autovettura e due soggetti a bordo della stessa avevano cosentito di escludere che l'istante fosse uno di costoro, non corrisponendo la sua corporatura a quella dei soggetti ritratti. 3 La Corte della riparazione ha ritenuto che gli elementi rimasti confermati nel giudizio di merito consentissero di affermare che il ricorrente aveva conservato la disponibilità del mezzo anche nel periodo nel quale ricadeva la commissione della rapina, senza che fosse stato chiarito il motivo per il quale egli era nel possesso delle targhe del mezzo, sostituite proprio in occasione della rapina con quelle trafugate ad altra Mercedes. Inoltre, l'interessato aveva taciuto sui rapporti tra il primo e il secondo acquirente e non aveva spiegato la trafila seguita fino allo sdognamento dell'auto a Bari, avendo lui stesso provveduto alla cancellazione dal PRA. Sotto altro profilo, ha contestato la conclusione del giudice della cognizione in ordine all'elemento rappresentato dall'utilizzo dei guanti da parte del guidatore, in occasione della rapina: il giudice dell'assoluzione, infatti, aveva ritenuto la circostanza incoerente con l'uso di un mezzo proprio, quello della riparazione osservando in chiave critica che, al momento dell'arresto, sarebbe stato arduo accertare la presenza o meno di impronte digitali, fermo restando che l'uso dei guanti poteva essere dettato anche dall'intento di sviare le indagini. Inoltre, la Corte della riparazione ha valorizzato la circostanza che l'imputato aveva acquistato un'altra autovettura due giorni dopo la rapina, come dimostrato documentalmente, denunciando lo smarrimento del tagliando assicurativo della Mercedes nel settembre 2019 e conservando le relative targhe nel bagagliaio della BMW nuova acquistata il 6 agosto del 2019. In conclusione, per il giudice della riparazione la sentenza assolutoria non aveva smentito l'esistenza storica di alcuni elementi, ma solo evidenziato l'impossibilità di apprezzarne la portata probatoria, stante il novum rappresentato dalle dichiarazioni di alcuni testimoni, tra i quali la madre dell'istante (che aveva dichiarato di aver rinvenuto una foto del 2 agosto 2019 ritraente l'auto nuova acquistata dal figlio che le chiedeva se le piacesse quella vettura che, a distanza di qualche giorno, proprio a ridosso della rapina, le aveva pure mostrato) e altro testimone che aveva affermato che la corporatura del ricorrente non era compatibile con quella dei rapinatori da lui osservati. A fronte di un quadro indiziario confuso, secondo i giudici della riparazione, l'interessato aveva reso dichiarazioni incerte, generiche, avulse da contesti spazio-temporali e non foriere di utili approfondimenti al fine di allontanare ogni collegamento con l'auto utilizzata dai rapinatori, non avendo consentito di rintracciare i presunti acquirenti, con i quali aveva stipulato una vendita dell'auto senza formalità alcuna, vettura poi usata per commettere un crimine. 3. La difesa dell'istante ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione anche sotto forma 4 di travisamento probatorio, rilevando che i giudici della riparazione avrebbero ritenuto sussistenti condotte escluse da quello della cognizione, evidenziando una sequela di fatti eclusi nel giudizio di merito, senza neppure indicare quale sia stato, nella specie, il comportamento gravemente colposo dell'istante, a nulla rilevando la genericità delle indicazioni da costui fornite che avrebbero dovuto semmai esser verificate dall'organo inquirente, contestando altresì la valutazione degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria che, tuttavia, la difesa aveva rassegnato al Tribunale del riesame che li aveva ritenuti risibili. Sotto altro profilo, poi, la difesa censura l'ordinanza per non avere i giudici della riparazione precisato in cosa sarebbe consistita la colpa grave, essendosi limitati al ricorso a formule di stile. 4. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
i n subordine, il suo rigetto unitamente ad ogni altra richiesta di parte ricorrente, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudiziodel ricorso. 5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato per infondatezza dei motivi. 2. Al netto delle lunghe considerazioni svolte nell'ordinanza impugnata, soprattutto con riferimento al silenzio dei tabulati del telefono in uso al ricorrente in un arco temporale coincidente con quello nel quale si è collocata la rapina, va sin da subito messo in evidenza che, tra gli elementi valorizzati dalla Corte della riparazione, certamente non è rimasto smentito in sede di giudizio di merito quello inerente alle vicende riguardanti la cessione a terzi non meglio identificati della vettura utilizzata per la rapina. Ed è altrettanto incontestato che tale circostanza, la riconducibilità cioè dell'auto al ricorrente, ha costituito l'elemento indiziario maggiormente pregnante in sede di adozione della misura cautelare. Ed è rispetto a tale elemento che la Corte della riparazione ha principalmente motivato la sua conclusione in ordine alla sussistenza di un contributo causale dell'istante nella configurazione di un ingannevole quadro indiziario, ostativo all'accoglimento della domanda di indennizzo, atteso che la condotta del predetto si era tradotta in una grave imprudenza certamente foriera di un suo, pur apparente, coinvolgimento in quell'azione criminosa. 5 3. Trattasi di ragionamento coerente con i principi formulati da questa Corte di legittimità con riferimento al vaglio della condizione negativa di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Ed invero, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Nel far ciò, deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza che quest'ultinno abbia avuto dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222263, i cui principi sono stati anche successivamente ripresi, tra altre, in sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; n. 22642 del 21/3/2017, De Gregorio, Rv. 270001; n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458). Ciò in quanto vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione, essi impegnando piani d'indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, senza che sia tuttavia consentito al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957; n. 12228 del 10/1/2017, Quaresima, Rv. 270039). 4. Nella specie, la Corte territoriale ha dato rilievo ad elementi certamente valutabili in termini di comportamento ostativo, essendo essi rimasti accertati nel giudizio di cognizione e ha ritenuto una condotta del ricorrente improntata a grave imprudenza o negligenza, consistita nell'avere egli ceduto il bene mobile registrato utilizzato per la rapina a terzi senza le formalità previste dalla legge, formalii:à che rispondono proprio all'esigenza di tracciabilità certa di detti beni, onde poterli ricondurre ai soggetto titolare. Rispetto a tale circostanza, tuttavia, parte ricorrente ha omesso ogni confronto, limitandosi ad una critica più apparente che sostanziale, posto che tale elemento da solo è idoneo a sorreggere il ragionamento giustificativo dei giudici territoriali, 6 consentendo di affermare l'irrilevanza di quei passaggi argomentativi con i quali i giudici della riparazione hanno valorizzato elementi la cui portata dimostrativa era stata sostanzialmente neutralizzata dal giudice della cognizione (come l'assenza di rilevamento dell'utenza telefonica dell'istante in un arco temporale coincidente con quello nel quale era stata consumata la rapina). L'intera ricostruzione dei complessi e, soprattutto, non chiari e indimostrati passaggi dell'autovettura, non smentiti dall'istruttoria dibattimentale, in uno con la disponibilità di essa da parte dell'istante anche in periodi prossimi alla consumazione del reato, pur essendo stati considerati elementi inidonei ai fini della prova certa del suo coinvolgimento nell'azione criminosa posta in essere da altri soggetti servendosi di quell'auto, rimandano tuttavia a un comportamento dell'interessato improntato a grave negligenza e imprudenza, egli non essendosi preoccupato della effettiva destinazione del bene, pur rimanendo responsabile della sua circolazione proprio in virtù delle regole previste per il trasferimento di tali beni, nella specie macroscopicamente disattese. 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, cit., Rv. 222264 e, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione). Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Deciso il 9 gennaio 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente RI EL PO:i4i2P Picciaw