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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 23/02/2026, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1184/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA IA, Presidente
ER RC, Relatore
D'URSO IA TERESA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 103/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Della Giuliana N. 82 Int. 16/a 00195 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6339/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 637/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Latina ha proposto appello avverso la sentenza della C.G.T. di Roma n. 6339/33/2024, depositata il 13 maggio 2024, ha accolto il ricorso presentato dalla Resistente_1 s. p.a. contro il silenzio-rifiuto formatosi relativamente all'istanza di rimborso IRES presentata per l'annualità
2011, dichiarando, invece, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere riferita all'annualità 2010.
2. Dopo la formulazione dell'appello, l'Ufficio ha chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuto venir meno dell'interesse erariale alla prosecuzione del giudizio.
3. La società non si è costituita.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse erariale alla prosecuzione del giudizio.
Infatti, nella specie risulta che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 33, con sentenza n. 6339/2024 pronunciata il 24 aprile 2024, successivamente depositata in data 13 maggio 2024, accoglieva il ricorso della società in epigrafe e, per l'effetto, condannava “l'Agenzia delle Entrate al pagamento di complessivi euro 18.676,36 a favore di parte ricorrente” a titolo di residuo rimborso IRES per l'anno 2011.
Tuttavia, il rimborso spettante alla Società era di importo inferiore, pari a euro 13.750,57 (sorte) oltre interessi maturati e maturandi.
Sicché, l'Ufficio presentava apposita istanza di correzione davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sezione 33 (R.G. n. 6072/2023), depositata in data 11 settembre 2024; ma nell'imminenza del termine per la presentazione dell'appello, l'Ufficio notificava alla Società il gravame in data 12 dicembre
2024 con cui sostanzialmente chiedeva che la sentenza gravata fosse riformata in conseguenza dell'errore materiale posto in essere dal giudice di prima istanza.
Successivamente, in data 18 dicembre 2024, le parti, concordemente, nell'udienza di trattazione tenuta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sezione 33 chiedevano la correzione della sentenza;
non essendo però intervenuto medio tempore il deposito del provvedimento di correzione, l'Ufficio si trovava costretto nel termine di giorni trenta dalla sua notifica al deposito dell'appello davanti a questa
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio.
Solo in data 15 gennaio 2025 veniva depositata l'ordinanza n. 76/2025 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sezione 33 accoglieva l'istanza di correzione di errore materiale proposta dall'Ufficio, determinando, così, il venir meno dell'interesse erariale alla prosecuzione del giudizio.
Di qui il presupposto per la declaratoria di estinzione del processo per intervenuta cessazione del contendere.
6. In ragione della peculiarità della fattispecie, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione XVI, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA IA, Presidente
ER RC, Relatore
D'URSO IA TERESA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 103/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Della Giuliana N. 82 Int. 16/a 00195 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6339/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 637/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Latina ha proposto appello avverso la sentenza della C.G.T. di Roma n. 6339/33/2024, depositata il 13 maggio 2024, ha accolto il ricorso presentato dalla Resistente_1 s. p.a. contro il silenzio-rifiuto formatosi relativamente all'istanza di rimborso IRES presentata per l'annualità
2011, dichiarando, invece, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere riferita all'annualità 2010.
2. Dopo la formulazione dell'appello, l'Ufficio ha chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuto venir meno dell'interesse erariale alla prosecuzione del giudizio.
3. La società non si è costituita.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse erariale alla prosecuzione del giudizio.
Infatti, nella specie risulta che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 33, con sentenza n. 6339/2024 pronunciata il 24 aprile 2024, successivamente depositata in data 13 maggio 2024, accoglieva il ricorso della società in epigrafe e, per l'effetto, condannava “l'Agenzia delle Entrate al pagamento di complessivi euro 18.676,36 a favore di parte ricorrente” a titolo di residuo rimborso IRES per l'anno 2011.
Tuttavia, il rimborso spettante alla Società era di importo inferiore, pari a euro 13.750,57 (sorte) oltre interessi maturati e maturandi.
Sicché, l'Ufficio presentava apposita istanza di correzione davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sezione 33 (R.G. n. 6072/2023), depositata in data 11 settembre 2024; ma nell'imminenza del termine per la presentazione dell'appello, l'Ufficio notificava alla Società il gravame in data 12 dicembre
2024 con cui sostanzialmente chiedeva che la sentenza gravata fosse riformata in conseguenza dell'errore materiale posto in essere dal giudice di prima istanza.
Successivamente, in data 18 dicembre 2024, le parti, concordemente, nell'udienza di trattazione tenuta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sezione 33 chiedevano la correzione della sentenza;
non essendo però intervenuto medio tempore il deposito del provvedimento di correzione, l'Ufficio si trovava costretto nel termine di giorni trenta dalla sua notifica al deposito dell'appello davanti a questa
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio.
Solo in data 15 gennaio 2025 veniva depositata l'ordinanza n. 76/2025 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sezione 33 accoglieva l'istanza di correzione di errore materiale proposta dall'Ufficio, determinando, così, il venir meno dell'interesse erariale alla prosecuzione del giudizio.
Di qui il presupposto per la declaratoria di estinzione del processo per intervenuta cessazione del contendere.
6. In ragione della peculiarità della fattispecie, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione XVI, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.