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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/02/2024, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 27/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 12230/2021 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. PENNO CRISTIANO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CAPOTORTI VALERIA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2021, la parte ricorrente di cui in epigrafe ha convenuto in giudizio l per ottenere la condanna CP_1 dell'istituto alla liquidazione degli anf per l'anno 2020.
Si costituiva in giudizio l che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, la causa veniva decisa.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' infondata la eccezione di improponibilità della domanda giudiziale, atteso che nel caso di specie la domanda amministrativa per ottenere gli
ANF per l'anno 2020 risulta ritualmente presentata (cfr. all. 1 fascicolo ricorrente). E' altresì infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso, atteso che la parte ricorrente ha prodotto, in occasione dell'udienza del 18.10.2022,
l'istanza di riesame con ricevuta telematica (cfr. fascicolo ricorrente).
Ciò premesso, giova richiamare la disciplina giuridica applicabile al caso di specie.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare, esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il
1°luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l.
n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro, o all in caso di CP_1 pensionati, tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n. 797/55).
Inoltre, i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all tutte CP_1 le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n. 797/55).
Sulla base di tali disposizioni l ha elaborato un modulo, denominato CP_1
Mod. ANF/DIP, che deve essere presentato da chi richiede la prestazione nel momento in cui sorge il diritto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, con validità sino al 30 giugno successivo, in cui sono indicati, oltre ai dati anagrafici del richiedente, la composizione del nucleo familiare e la dichiarazione dei redditi posseduti dai componenti del nucleo familiare stesso nel periodo di riferimento. Nella richiesta sono incorporate due distinte dichiarazioni di responsabilità e cioè quella del dichiarante che attesta l'assenza di altre richieste e di altri assegni per le persone componenti il nucleo e quella del coniuge del richiedente che dichiara di non aver richiesto alcun trattamento di famiglia per le persone indicate nel nucleo familiare (cfr. art. 8 bis, d.l. n. 69/88).
Deve aggiungersi che l'art. 2, co. 6, parte seconda, d.l. n. 69/88, dispone poi che "del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti".
Tanto premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie,
l'odierna ricorrente ha comprovato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, ai fini dell'erogazione della provvidenza richiesta. Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente (v. fascicolo di parte) - e cioè: domanda amministrativa del 07.02.2021, dalla quale si evincono i dati anagrafici relativi alla composizione del nucleo familiare, nonché i dati reddituali di tutta la famiglia;
certificato di famiglia;
autorizzazione rilasciata dal coniuge alla percezione degli ANF - emerge la sussistenza dei requisiti richiesti ex lege ai fini del riconoscimento del diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare relativamente all'anno 2020.
Nel fascicolo dell' è altresì presente l'autorizzazione della CP_1 ricorrente ad includere nel proprio nucleo familiare il figlio
[...] per il periodo oggetto di causa. Per_1
Peraltro, non risulta che l costituitosi in giudizio, abbia CP_1 specificatamente contestato la sussistenza dei predetti requisii, comprese le condizioni reddituali, i quali pertanto possono ritenersi sussistenti.
Pertanto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente alla percezione degli assegni per il nucleo familiare per l'anno 2020.
In mancanza di una contestazione specifica da parte dell' dei CP_2 conteggi attorei, il parametro utilizzato nell'elaborazione contabile trasfusa nel ricorso introduttivo del giudizio deve reputarsi pacifico tra le parti e tale da non necessitare di alcuna ulteriore verifica probatoria.
Tanto impone, conseguentemente, la condanna dell al pagamento della CP_1 relativa prestazione, nella misura di euro 1.370,50, oltre rivalutazione e interessi come per legge.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla percezione degli assegni per il nucleo familiare per l'anno 2020;
-condanna l al pagamento della relativa prestazione nella misura di CP_1 euro 1.370,50, oltre rivalutazione e interessi, nei limiti e con la decorrenza di legge;
-condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 CP_1 per compensi, con distrazione.
Bari, 27.02.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 27/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 12230/2021 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. PENNO CRISTIANO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CAPOTORTI VALERIA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2021, la parte ricorrente di cui in epigrafe ha convenuto in giudizio l per ottenere la condanna CP_1 dell'istituto alla liquidazione degli anf per l'anno 2020.
Si costituiva in giudizio l che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, la causa veniva decisa.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' infondata la eccezione di improponibilità della domanda giudiziale, atteso che nel caso di specie la domanda amministrativa per ottenere gli
ANF per l'anno 2020 risulta ritualmente presentata (cfr. all. 1 fascicolo ricorrente). E' altresì infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso, atteso che la parte ricorrente ha prodotto, in occasione dell'udienza del 18.10.2022,
l'istanza di riesame con ricevuta telematica (cfr. fascicolo ricorrente).
Ciò premesso, giova richiamare la disciplina giuridica applicabile al caso di specie.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare, esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il
1°luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l.
n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro, o all in caso di CP_1 pensionati, tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n. 797/55).
Inoltre, i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all tutte CP_1 le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n. 797/55).
Sulla base di tali disposizioni l ha elaborato un modulo, denominato CP_1
Mod. ANF/DIP, che deve essere presentato da chi richiede la prestazione nel momento in cui sorge il diritto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, con validità sino al 30 giugno successivo, in cui sono indicati, oltre ai dati anagrafici del richiedente, la composizione del nucleo familiare e la dichiarazione dei redditi posseduti dai componenti del nucleo familiare stesso nel periodo di riferimento. Nella richiesta sono incorporate due distinte dichiarazioni di responsabilità e cioè quella del dichiarante che attesta l'assenza di altre richieste e di altri assegni per le persone componenti il nucleo e quella del coniuge del richiedente che dichiara di non aver richiesto alcun trattamento di famiglia per le persone indicate nel nucleo familiare (cfr. art. 8 bis, d.l. n. 69/88).
Deve aggiungersi che l'art. 2, co. 6, parte seconda, d.l. n. 69/88, dispone poi che "del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti".
Tanto premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie,
l'odierna ricorrente ha comprovato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, ai fini dell'erogazione della provvidenza richiesta. Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente (v. fascicolo di parte) - e cioè: domanda amministrativa del 07.02.2021, dalla quale si evincono i dati anagrafici relativi alla composizione del nucleo familiare, nonché i dati reddituali di tutta la famiglia;
certificato di famiglia;
autorizzazione rilasciata dal coniuge alla percezione degli ANF - emerge la sussistenza dei requisiti richiesti ex lege ai fini del riconoscimento del diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare relativamente all'anno 2020.
Nel fascicolo dell' è altresì presente l'autorizzazione della CP_1 ricorrente ad includere nel proprio nucleo familiare il figlio
[...] per il periodo oggetto di causa. Per_1
Peraltro, non risulta che l costituitosi in giudizio, abbia CP_1 specificatamente contestato la sussistenza dei predetti requisii, comprese le condizioni reddituali, i quali pertanto possono ritenersi sussistenti.
Pertanto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente alla percezione degli assegni per il nucleo familiare per l'anno 2020.
In mancanza di una contestazione specifica da parte dell' dei CP_2 conteggi attorei, il parametro utilizzato nell'elaborazione contabile trasfusa nel ricorso introduttivo del giudizio deve reputarsi pacifico tra le parti e tale da non necessitare di alcuna ulteriore verifica probatoria.
Tanto impone, conseguentemente, la condanna dell al pagamento della CP_1 relativa prestazione, nella misura di euro 1.370,50, oltre rivalutazione e interessi come per legge.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla percezione degli assegni per il nucleo familiare per l'anno 2020;
-condanna l al pagamento della relativa prestazione nella misura di CP_1 euro 1.370,50, oltre rivalutazione e interessi, nei limiti e con la decorrenza di legge;
-condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 CP_1 per compensi, con distrazione.
Bari, 27.02.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli