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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/09/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 848/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 848/2024
Oggi 16 settembre 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per , l'avv. LUCA STRAZZULLO Parte_1
per il l'avv. ELISA CESARO Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
L'avv. Strazzullo conferma che la ricorrente è fuoriuscita dal sistema scolastico e si riporta alle note dell'8 luglio 2024 insistendo per l'accoglimento della domanda proposta in via subordinata di risarcimento per equivalente lamentando la perdita di chance formative da parte della ricorrente.
La dott.ssa Cesaro insiste per il rigetto del ricorso e richiama quanto in atti.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio all'udienza del 16/09/2025 ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 848/2024 RGL, promossa da
, c.f. ass. avv. STRAZZULLO LUCA Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott.sse , ELISA CESARO, e dott. CP_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nell'a.s. 2019/2020 ha lavorato alle dipendenze del in forza Parte_1 Controparte_1 di un contratto di supplenza annuale senza percepire la cd. carta del docente, riservata la solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrisponderle l'importo CP_1 nominale complessivo di € 500 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale contributo alle spese di formazione o, in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 848/2024
Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1 secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore. Inoltre eccepisce come la ricorrente nell'a.s. 2024/2025 non sia in servizio e che ella non è iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze valevoli per il biennio 2024/2026.
La domanda non è fondata per i motivi che seguono.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_5
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_6 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_6 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 848/2024
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 848/2024
lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie la ricorrente nell'a.s. 2019/2020 ha concluso un contratto di supplenza con scadenza 31 agosto. La stessa, dunque, avrebbe avuto il diritto di percepire l'emolumento in questione. Tuttavia allo stato ella risulta fuoriuscita dal sistema scolastico, con la conseguenza che la domanda di adempimento in forma specifica – proposta in via principale – non può essere accolta. D'altra parte la stessa corte di cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, ha chiarito che
“per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione esperibile è quella risarcitoria”.
A questo punto deve essere vagliata la domanda risarcitoria proposta in via subordinata.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 sopra richiamata ha affermato i seguenti principi:
“- per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione esperibile è quella risarcitoria;
- il pregiudizio subìto da chi non abbia potuto fruire della carta del docente consiste in “possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e duna una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro (punto 18.1.);
- il pregiudizio va allegato da chi agisce in giudizio;
- il danno può essere provato per presunzioni;
- la liquidazione del danno può svolgersi in via equitativa “tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”;
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 848/2024
- la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale (punto 19.1).
(…)
In ordine alla sussistenza del danno, si osserva che attenendo il pregiudizio (alla professionalità) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. SS.UU. n. 26972/2008).
La sussistenza del danno va affermata sulla base dell'ovvia presunzione secondo cui, ove alla ricorrente fosse stata assegnata una somma da spendere entro un determinato termine, molto probabilmente la avrebbe spesa. Il vincolo di destinazione delle somme erogate tramite la carta del docente consente di ritenere certo il nesso di causa tra mancata erogazione della carta e limitazione delle opportunità formative.
Sul punto, occorre precisare che, (…) perché sia risarcito il danno da perdita di chance formativa e di danno alla professionalità non occorre alcuna documentazione delle spese sostenute per attività formative, posto che le voci di danno lamentate dalla ricorrente presuppongono proprio la mancata formazione, mentre le eventuali spese effettuate e documentate giustificherebbero, al più, il risarcimento del danno emergente già realizzatosi nel patrimonio della parte danneggiata, non oggetto di domanda nel caso di specie. Le spese sostenute per attività formative e documentate rappresentano una delle molteplici possibili voci di danno connesse alla mancata erogazione della carta del docente”.
Nel caso di specie la ricorrente non ha allegato di aver subito alcun pregiudizio;
il ricorso, infatti, è incentrato sulla sola azione di adempimento in forma specifica e il riferimento alla domanda risarcitoria si rinviene solo in sede di conclusioni ove si legge “in via subordinata, e per la sola ipotesi in cui al momento della pronuncia giudiziale la ricorrente fosse fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, previo accertamento e declaratoria del diritto dello stesso alla fruizione del beneficio economico annuo di € 500,00, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico
2019/2020, condannarsi il al pagamento della somma di € Controparte_1
500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c., da liquidarsi anche in via equitativa”.
Tuttavia, in assenza di qualsiasi deduzione in ordine a pregiudizi subiti la domanda non può che essere rigettata. Invero, se la ricorrente non ha subito alcun pregiudizio non vi è spazio per nessun risarcimento. A meri fini di completezza si osserva che non può farsi ricorso neanche alle presunzioni;
invero, come chiarito dalla stessa corte di cassazione nella sentenza sopra citata, il giudice può farsi ricorso alla prova presuntiva al fine di liquidare il risarcimento, fermo restando che il “pregiudizio va allegato da chi agisce”.
6 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 848/2024
Non porta a diverse conclusioni il fatto che in data 8 luglio 2025 parte ricorrente ha depositato note in cui, insistendo per l'accoglimento della domanda subordinata, ha lamentato di aver perso chance formative. L'allegazione del pregiudizio, infatti, oltre che generica è tardiva – la ricorrente sin dal momento del deposito del ricorso era fuoriuscita dal sistema scolastico – e, dunque, non può essere considerata ai fini del decidere.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione fino a € 1.100 (in ragione del valore complessivo del bonus riconosciuto, pari ad € 500,00), valori minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, in €
258,00 per compenso professionali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Considerato che
l'amministrazione è difesa da proprio funzionari, viene operata la riduzione del 20% prevista dall'art. 152 bis c.p.c. e si perviene così all'importo di € 206,40, oltre 15% spese generali.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta la domanda
- Condanna a rifondere al le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 206,40, oltre rimborso spese generali 15%.
Ivrea, 16 settembre 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 848/2024
Oggi 16 settembre 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per , l'avv. LUCA STRAZZULLO Parte_1
per il l'avv. ELISA CESARO Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
L'avv. Strazzullo conferma che la ricorrente è fuoriuscita dal sistema scolastico e si riporta alle note dell'8 luglio 2024 insistendo per l'accoglimento della domanda proposta in via subordinata di risarcimento per equivalente lamentando la perdita di chance formative da parte della ricorrente.
La dott.ssa Cesaro insiste per il rigetto del ricorso e richiama quanto in atti.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio all'udienza del 16/09/2025 ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 848/2024 RGL, promossa da
, c.f. ass. avv. STRAZZULLO LUCA Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott.sse , ELISA CESARO, e dott. CP_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nell'a.s. 2019/2020 ha lavorato alle dipendenze del in forza Parte_1 Controparte_1 di un contratto di supplenza annuale senza percepire la cd. carta del docente, riservata la solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrisponderle l'importo CP_1 nominale complessivo di € 500 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale contributo alle spese di formazione o, in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 848/2024
Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1 secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore. Inoltre eccepisce come la ricorrente nell'a.s. 2024/2025 non sia in servizio e che ella non è iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze valevoli per il biennio 2024/2026.
La domanda non è fondata per i motivi che seguono.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_5
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_6 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_6 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 848/2024
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 848/2024
lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie la ricorrente nell'a.s. 2019/2020 ha concluso un contratto di supplenza con scadenza 31 agosto. La stessa, dunque, avrebbe avuto il diritto di percepire l'emolumento in questione. Tuttavia allo stato ella risulta fuoriuscita dal sistema scolastico, con la conseguenza che la domanda di adempimento in forma specifica – proposta in via principale – non può essere accolta. D'altra parte la stessa corte di cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, ha chiarito che
“per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione esperibile è quella risarcitoria”.
A questo punto deve essere vagliata la domanda risarcitoria proposta in via subordinata.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 sopra richiamata ha affermato i seguenti principi:
“- per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione esperibile è quella risarcitoria;
- il pregiudizio subìto da chi non abbia potuto fruire della carta del docente consiste in “possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e duna una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro (punto 18.1.);
- il pregiudizio va allegato da chi agisce in giudizio;
- il danno può essere provato per presunzioni;
- la liquidazione del danno può svolgersi in via equitativa “tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”;
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 848/2024
- la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale (punto 19.1).
(…)
In ordine alla sussistenza del danno, si osserva che attenendo il pregiudizio (alla professionalità) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. SS.UU. n. 26972/2008).
La sussistenza del danno va affermata sulla base dell'ovvia presunzione secondo cui, ove alla ricorrente fosse stata assegnata una somma da spendere entro un determinato termine, molto probabilmente la avrebbe spesa. Il vincolo di destinazione delle somme erogate tramite la carta del docente consente di ritenere certo il nesso di causa tra mancata erogazione della carta e limitazione delle opportunità formative.
Sul punto, occorre precisare che, (…) perché sia risarcito il danno da perdita di chance formativa e di danno alla professionalità non occorre alcuna documentazione delle spese sostenute per attività formative, posto che le voci di danno lamentate dalla ricorrente presuppongono proprio la mancata formazione, mentre le eventuali spese effettuate e documentate giustificherebbero, al più, il risarcimento del danno emergente già realizzatosi nel patrimonio della parte danneggiata, non oggetto di domanda nel caso di specie. Le spese sostenute per attività formative e documentate rappresentano una delle molteplici possibili voci di danno connesse alla mancata erogazione della carta del docente”.
Nel caso di specie la ricorrente non ha allegato di aver subito alcun pregiudizio;
il ricorso, infatti, è incentrato sulla sola azione di adempimento in forma specifica e il riferimento alla domanda risarcitoria si rinviene solo in sede di conclusioni ove si legge “in via subordinata, e per la sola ipotesi in cui al momento della pronuncia giudiziale la ricorrente fosse fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, previo accertamento e declaratoria del diritto dello stesso alla fruizione del beneficio economico annuo di € 500,00, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico
2019/2020, condannarsi il al pagamento della somma di € Controparte_1
500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c., da liquidarsi anche in via equitativa”.
Tuttavia, in assenza di qualsiasi deduzione in ordine a pregiudizi subiti la domanda non può che essere rigettata. Invero, se la ricorrente non ha subito alcun pregiudizio non vi è spazio per nessun risarcimento. A meri fini di completezza si osserva che non può farsi ricorso neanche alle presunzioni;
invero, come chiarito dalla stessa corte di cassazione nella sentenza sopra citata, il giudice può farsi ricorso alla prova presuntiva al fine di liquidare il risarcimento, fermo restando che il “pregiudizio va allegato da chi agisce”.
6 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 848/2024
Non porta a diverse conclusioni il fatto che in data 8 luglio 2025 parte ricorrente ha depositato note in cui, insistendo per l'accoglimento della domanda subordinata, ha lamentato di aver perso chance formative. L'allegazione del pregiudizio, infatti, oltre che generica è tardiva – la ricorrente sin dal momento del deposito del ricorso era fuoriuscita dal sistema scolastico – e, dunque, non può essere considerata ai fini del decidere.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione fino a € 1.100 (in ragione del valore complessivo del bonus riconosciuto, pari ad € 500,00), valori minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, in €
258,00 per compenso professionali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Considerato che
l'amministrazione è difesa da proprio funzionari, viene operata la riduzione del 20% prevista dall'art. 152 bis c.p.c. e si perviene così all'importo di € 206,40, oltre 15% spese generali.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta la domanda
- Condanna a rifondere al le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 206,40, oltre rimborso spese generali 15%.
Ivrea, 16 settembre 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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