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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 25/11/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2470/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2470 R. G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
13.03.2025, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
(C.F. ) nata il [...] ad [...], residente in Parte_1 C.F._1
Stresa, via Anna Maria Bolongaro 6/b;
e
(C.F. ) nato il [...], in [...]-Chiovenda (VB), Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Liana GUARDUCCI (C.F. ), presso il C.F._3 cui studio sono elettivamente domiciliati in Gravellona Toce, via Liberazione, 12, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte
Ricorrenti: “1) Pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i signori Pt_1
e nel Comune di Omegna (VB) il 04.06.2016, con atto iscritto nei registri
[...] Parte_2 del menzionato Comune al N. 13 parte I, serie -, anno 2016, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del pagina 1 di 3 predetto comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000;
2) Le parti danno congiuntamente atto che, in riferimento all'impegno assunto in sede di separazione dal sig. in favore della sig.ra , di corrisponderle, al solo fine di favorire la locazione e Pt_2 Pt_1
l'arredo dell'immobile ove la stessa si è trasferita a vivere in Stresa, via Anna Maria Bolongaro 6/b, la somma di euro 300,00 (trecento=) mensili, per 24 mesi e ciò sino al giorno 20 novembre 2026, che il medesimo sig. ha già corrisposto, in data 09.09.2025 ed in un'unica soluzione, alla sig.ra Pt_2
, la residua somma ancora dovuta, pari ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento= euro); Pt_1
3) I coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto autosufficienti ed economicamente indipendenti uno dall'altro;
4) I coniugi dichiarano, anche per effetto dell'adempimento di quanto indicato al punto 2), di non avere ulteriori questioni economiche da definire;
5) Spese legali a carico integrale del sig. .” Parte_2
Motivi in fatto e in diritto
Con sentenza n. 73/2025,passata in giudicato il 20.4.2025, l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 7.10.2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in Omegna (VB), in data 04.06.2016, e si sono separati consensualmente con sentenza n. 73/2025, pubblicata il 13.3.2025, passata in giudicato il
20.4.2025 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina 2 di 3 Va dato atto che, quanto all'impegno assunto in sede di separazione dal , in favore della Pt_2
, di corrisponderle, al solo fine di favorire la locazione e l'arredo dell'immobile ove la stessa Pt_1 si è trasferita a vivere in Stresa, via Anna Maria Bolongaro 6/b, la somma di euro 300,00 (trecento=) mensili, per 24 mesi e ciò sino al giorno 20 novembre 2026, che il medesimo ha già Pt_2 corrisposto, in data 09.09.2025 ed in un'unica soluzione, alla , la residua somma ancora Pt_1 dovuta, pari ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento= euro); che, inoltre, i coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto autosufficienti ed economicamente indipendenti uno dall'altro e che per effetto dell'adempimento di quanto indicato prima, di non avere ulteriori questioni economiche da definire
Spese legali a carico integrale di , come congiuntamente richiesto. Parte_2
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e , uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2 in Omegna (VB), in data 04.06.2016, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 13 parte I, anno 2016
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 22/10/2025 il giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2470 R. G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
13.03.2025, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
(C.F. ) nata il [...] ad [...], residente in Parte_1 C.F._1
Stresa, via Anna Maria Bolongaro 6/b;
e
(C.F. ) nato il [...], in [...]-Chiovenda (VB), Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Liana GUARDUCCI (C.F. ), presso il C.F._3 cui studio sono elettivamente domiciliati in Gravellona Toce, via Liberazione, 12, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte
Ricorrenti: “1) Pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i signori Pt_1
e nel Comune di Omegna (VB) il 04.06.2016, con atto iscritto nei registri
[...] Parte_2 del menzionato Comune al N. 13 parte I, serie -, anno 2016, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del pagina 1 di 3 predetto comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000;
2) Le parti danno congiuntamente atto che, in riferimento all'impegno assunto in sede di separazione dal sig. in favore della sig.ra , di corrisponderle, al solo fine di favorire la locazione e Pt_2 Pt_1
l'arredo dell'immobile ove la stessa si è trasferita a vivere in Stresa, via Anna Maria Bolongaro 6/b, la somma di euro 300,00 (trecento=) mensili, per 24 mesi e ciò sino al giorno 20 novembre 2026, che il medesimo sig. ha già corrisposto, in data 09.09.2025 ed in un'unica soluzione, alla sig.ra Pt_2
, la residua somma ancora dovuta, pari ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento= euro); Pt_1
3) I coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto autosufficienti ed economicamente indipendenti uno dall'altro;
4) I coniugi dichiarano, anche per effetto dell'adempimento di quanto indicato al punto 2), di non avere ulteriori questioni economiche da definire;
5) Spese legali a carico integrale del sig. .” Parte_2
Motivi in fatto e in diritto
Con sentenza n. 73/2025,passata in giudicato il 20.4.2025, l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 7.10.2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in Omegna (VB), in data 04.06.2016, e si sono separati consensualmente con sentenza n. 73/2025, pubblicata il 13.3.2025, passata in giudicato il
20.4.2025 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina 2 di 3 Va dato atto che, quanto all'impegno assunto in sede di separazione dal , in favore della Pt_2
, di corrisponderle, al solo fine di favorire la locazione e l'arredo dell'immobile ove la stessa Pt_1 si è trasferita a vivere in Stresa, via Anna Maria Bolongaro 6/b, la somma di euro 300,00 (trecento=) mensili, per 24 mesi e ciò sino al giorno 20 novembre 2026, che il medesimo ha già Pt_2 corrisposto, in data 09.09.2025 ed in un'unica soluzione, alla , la residua somma ancora Pt_1 dovuta, pari ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento= euro); che, inoltre, i coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto autosufficienti ed economicamente indipendenti uno dall'altro e che per effetto dell'adempimento di quanto indicato prima, di non avere ulteriori questioni economiche da definire
Spese legali a carico integrale di , come congiuntamente richiesto. Parte_2
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e , uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2 in Omegna (VB), in data 04.06.2016, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 13 parte I, anno 2016
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 22/10/2025 il giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
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