Art. 6.
E' riconosciuto per l'anno 1985, in deroga al disposto di cui all' articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1984, a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento e a validita' prorogata dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge.
Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e' esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende colpite dalle avversita' di cui all'articolo 1 della presente legge.
E' riconosciuto per l'anno 1985, in deroga al disposto di cui all' articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1984, a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento e a validita' prorogata dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge.
Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e' esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende colpite dalle avversita' di cui all'articolo 1 della presente legge.