Art. 12. (Collaborazione con enti ed associazioni) 1. Le regioni, le aziende unita' sanitarie locali ed i servizi per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati possono svolgere la loro attivita' avvalendosi, anche mediante apposita convenzione, di enti ed associazioni pubbliche o private che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge.
Articolo 12 della Legge 30 marzo 2001, n. 125
Articolo 11Articolo 13
Articolo 12 della Legge 30 marzo 2001, n. 125
Versione
3 maggio 2001
3 maggio 2001