TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/04/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
(Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 23 aprile 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5350 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, proposta da
MA DI TT MI S.A.S., già MA DI TT
MI S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Elisabetta Angioni, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della citazione
OPPONENTE
CONTRO
ABBANOA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Giuseppe Macciotta, Giovanni Macciotta e Gianluca Pappalardo, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso per ingiunzione
OPPOSTA
E CON LA CHIAMATA DI
CARA ZACCHEO, residente in [...]
TERZO CHIAMATO – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'8 giugno 2015, la MA di NO AT
1 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
s.a.s. ha convenuto in giudizio la Abbanoa s.p.a., in opposizione al decreto ingiuntivo n. 399/2015, depositato il 17 febbraio 2015 e notificato il 28 aprile
2015, per il pagamento della somma complessiva di Euro 23.056,95, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivi della fornitura idrica per l'immobile in Sestu, via Dante s. n., in base a plurime fatture, emesse per consumi relativi a più annualità, eccependo il difetto di legittimazione passiva a seguito di cessazione del contratto d'affitto d'azienda con sede nel suddetto immobile, a far data dal 22 giugno 2002, con successivo affitto a favore di AC CA, quale socio accomandatario prima della Eurolimpico di AC CA s.a.s. e poi della
Z.B. di AC CA s.a.s., effettivi titolari o utilizzatori di fatto dell'utenza n.
6321697, dall'anno 2002 fino all'anno 2014, eccependo, altresì, la prescrizione quinquennale del credito per mancata ricezione delle fatture poste a base del ricorso per ingiunzione, nei limiti dei documenti coi nn. da 2 a 8, e chiedendo, pertanto, previa autorizzazione alla chiamata in causa di AC CA, in proprio e in qualità di legale rappresentante delle due menzionate società di persone, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in ogni caso, la condanna dei terzi chiamati per la manleva da ogni conseguenza pregiudizievole di lite.
Si è costituita in giudizio la Abbanoa s.p.a., contestando il fondamento dei motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
Chiamato in causa, AC CA, benché regolarmente citato, è rimasto contumace.
Il processo, interrottosi di diritto per effetto della dichiarazione di fallimento della Z.B. di AC CA s.a.s. e del socio accomandatario AC CA, è stato riassunto dall'opponente, anche se non nei confronti di tutti gli originari terzi chiamati, bensì esclusivamente nei confronti della persona fisica, dopo la chiusura della procedura concorsuale, ed il terzo chiamato è rimasto ancora contumace;
il processo, altresì, è stato riassunto nei confronti dell'opposta, costituitasi per resistere.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e prova per interpello, più
2 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
volte tenuta in decisione e rimessa in trattazione.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
***
1. I motivi di opposizione dedotti avverso il decreto ingiuntivo ed i motivi addotti a sostegno della domanda di pagamento sono i seguenti.
1.1. La MA di NO AT s.a.s. ha esposto quanto segue: che il decreto era illegittimo in ragione della totale assenza di qualunque rapporto contrattuale fra la Abbanoa s.p.a. e la MA di NO AT s.a.s., in ordine all'utenza in questione, non essendo mai stato sottoscritto alcun contratto di fornitura ed essendo incorso il gestore in errore nella individuazione della propria controparte;
che, in data 2 luglio 2001, la Bar Pasticceria Juve di AU
ER s.a.s. affittava alla MA di NO AT s.a.s. l'azienda avente ad oggetto l'esercizio commerciale presso l'immobile in questione, ma il rapporto contrattuale cessava il 22 giugno 2002, mentre l'azienda veniva successivamente affittata prima alla Eurolimpico di AC CA s.a.s., a partire dal 18 settembre
2002, e poi alla Z.B. di AC CA s.a.s., a partire dal 13 febbraio 2009, fino all'anno 2014, quando veniva affittata alla Tre Stelle di Romeo Veranu s.a.s.; che l'opponente casualmente veniva a conoscenza della morosità ad essa addebitata nel mese di giugno 2013, quando, in seguito alla sua richiesta di allaccio per altra utenza idrica presso altro immobile riceveva un rifiuto, motivato dalla posizione debitoria rispetto all'utenza n. 6321697; che AC CA, quale reale fruitore della medesima utenza, in data 2 gennaio 2014, depositava presso la Abbanoa
s.p.a. una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riconoscendo come a suo carico il relativo debito, in ogni caso sorto quando l'azienda era affittata ad una delle sue società; che, in ogni caso, viene eccepita la prescrizione quinquennale del credito, in quanto mai l'opponente riceveva le fatture prodotte nel procedimento monitorio ai nn. da 2 a 8.
1.2. La Abbanoa s.p.a. ha esposto in replica quanto segue: che, in data 10 luglio 2001, la MA s.a.s., in persona del suo amministratore, concludeva con
3 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
l'ESAF, precedente gestore del servizio, un contratto di somministrazione d'acqua per l'utenza in questione, quindi in data corrispondente a quella in cui l'opponente entrava nella disponibilità, in virtù del contratto d'affitto, dell'esercizio commerciale nello stesso immobile;
che dall'anno 2005, invece, la Abbanoa s.p.a. era subentrata nei contratti già conclusi con gli utenti;
che sebbene il contratto d'affitto fosse cessato ed il servizio non fosse più utilizzato dall'opponente già dall'anno 2002, la controparte ometteva di comunicare all'ente il recesso dal contratto di fornitura e il nuovo gestore, per tale ragione, continuava a fatturare i consumi nei confronti della medesima società; che sebbene AC CA presentasse una dichiarazione liberatoria, atta a riconoscere l'intero debito, in occasione di una richiesta di subentro, nell'anno 2014, l'opposta si trovava costretta a rifiutare la domanda, in quanto il terzo chiamato ometteva di corrispondere l'importo dovuto, maturato nel periodo intercorrente dall'anno 2006 all'anno 2013; che per l'utente, invece, si determinava con l'utilizzatore una responsabilità solidale, per il fatto di non aver comunicato il recesso;
che gli importi delle fatture dedotte non erano prescritti, in quanto il gestore notificava all'opponente le diffide ad adempiere all'indirizzo indicato dalla medesima società nel contratto di fornitura e l'invio delle raccomandate era idoneo ad interrompere la prescrizione, pur in assenza di ricevuta di ritorno;
che sebbene le diffide non fossero giunte a conoscenza dell'opponente, comunque, non ne poteva rispondere il gestore, non avendo l'utente mai comunicato il cambiamento del proprio indirizzo;
che la controparte, infine, ammetteva di essere venuta a conoscenza delle fatture nel mese di giugno 2013 e non potevano essersi prescritti, allora, gli importi addebitati nelle fatture emesse il 2 dicembre 2008.
2. L'opposizione, nella parte relativa all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, è infondata.
2.1. Il contratto di fornitura d'acqua ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, che prende il nome di tariffa, determinata nel suo ammontare in base a criteri legali, del c.d. servizio idrico integrato, che comprende la distribuzione dell'acqua, a usi civili e
4 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
industriali, e la depurazione dei reflui, condotti in fognatura, ai sensi dell'art. 154, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006. Secondo la ricostruzione concorde della dottrina e della giurisprudenza, come per ogni altro contratto di utenza pubblica, il rapporto di utenza idrica, che si instaura tra gestore ed utente, non trova la sua fonte in un atto autoritativo, bensì nel contratto di utenza (cfr. Corte cost. n. 335 del 2008), stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione di cui agli artt. 1559 ss. cod. civ. (cfr. Cass. sez. un. n. 8103 del 2004; sez. un. n. 16426 del 2004). I rapporti contrattuali sono disciplinati in maniera uniforme, anche in deroga alle disposizioni codicistiche, dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato, che costituiscono parte integrante del contratto e vengono predisposti dal gestore, per poi essere approvati dalla competente autorità amministrativa ed accettati dagli utenti, con efficacia di condizioni generali di contratto, ex art. 1341 cod. civ., ed in termini di contratto per adesione, concluso mediante la sottoscrizione del modulo con richiesta di allaccio, ex art. 1342 cod. civ. (cfr. Cass. n. 19154 del 2018). Per il territorio della
Sardegna, l'Autorità d'Ambito (oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna), dopo aver affidato il servizio in via esclusiva ad Abbanoa s.p.a., società interamente partecipata dagli enti locali e dalla Regione ricadenti nel suo ambito territoriale, designata come gestore unico con delibera n. 25 del 29 dicembre
2004, ha approvato il regolamento del servizio con delibera n. 8 del 12 marzo
2007 e la carta del servizio con delibera n. 2 del 10 gennaio 2007 (così Trib.
Oristano n. 16 del 2019, sul fondamento del rapporto di utenza per il servizio idrico integrato nel territorio regionale).
2.2. Nella specie, l'opponente ha contestato l'esistenza di alcun contratto di fornitura tra le parti, negando di esser debitrice e riferendo il debito alle società affittuarie dell'immobile servito, nel periodo controverso;
l'opposta, al contrario, ha fondato la pretesa sul contratto di somministrazione concluso con il precedente gestore proprio dall'opponente, vantando nei suoi confronti il credito maturato, in ragione della mancata comunicazione del recesso da parte sua.
2.3. Ciò premesso, muovendo dalla natura contrattuale del rapporto di
5 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
utenza, si deve stabilire se la società odierna opponente risponda di un debito per corrispettivi generato da consumi ad essa materialmente non riferibili e la questione implica la ricerca del contraente originario e dell'eventuale dismissione di tale qualità.
2.4. In base a quello che risulta dalla richiesta scritta di allaccio risalente al
10 luglio 2001, presentata sul modulo predisposto dall'allora Ente AR
QU e OG (ESAF) e sottoscritta da NO AT, quale amministratore della MA s.n.c., con sottoscrizione non disconosciuta, era stata la stessa società a richiedere la fornitura d'acqua a servizio del locale commerciale sito in Sestu, via Dante s. n., cioè nella sede dell'azienda all'epoca condotta in affitto, ed in pari data era stata aperta l'utenza, da quel momento intestata alla richiedente, cioè a distanza di pochi giorni dalla data di inizio del rapporto locatizio, costituito il 2 luglio 2001.
2.5. In base a quello che risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta il 2 gennaio 2014, presentata alla Abbanoa s.p.a. e dotata di efficacia probatoria di confessione stragiudiziale a favore della parte opposta,
AC CA aveva riservato a sé la qualifica di “utilizzatore di fatto” per l'utenza identificata col n. 6321697, pacificamente quella di cui si tratta, ed aveva riconosciuto che fosse “interamente a [suo] carico” il debito maturato durante il nuovo rapporto d'affitto di azienda, fin dal 18 settembre 2002, promettendo di estinguere il debito stesso.
2.6. In base a quello che risulta dal verbale dell'udienza tenuta il 2 ottobre
2018, AC CA non è comparso per rispondere all'interrogatorio formale dedotto dalla MA s.a.s. e la mancata comparizione senza giustificato motivo, nonostante la regolare notifica del provvedimento ammissivo al contumace, consentono di ritenere come ammessi i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni della parte opponente, se messi a confronto con gli altri elementi di prova offerti da entrambe le parti costituite.
2.7. Alla luce di quanto precede, secondo i principi generali applicabili in materia, senza prendere in considerazione il regolamento del servizio idrico
6 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
integrato, non ancora emanato all'epoca della vicenda, ed a prescindere dalla diversa azione di pagamento esperibile nei confronti del mero utilizzatore, quel che importa per la decisione è che il contratto di utenza, continuativamente eseguito attraverso la prevista fornitura dal lato del gestore, nel corso del tempo non avesse risentito gli effetti di alcuna causa di risoluzione o modificazione soggettiva dal lato dell'utente: infatti, non potendo il titolare della linea idrica lasciarla incustodita o sostituire a sé un terzo nel relativo rapporto senza il consenso dell'altra parte, siccome è stata fornita la prova documentale della stipula del contratto a favore di un determinato soggetto e non è stato allegato né provato l'esercizio del diritto di recesso da parte sua, non può che ritenersi la società intestataria pur sempre obbligata al pagamento dei corrispettivi, come conseguenza della mai dismessa qualità di utente e della responsabilità contrattuale per tutti i quantitativi d'acqua prelevati a suo nome, fino alla definitiva chiusura del contatore o alla legittima cessione della posizione.
2.8. Ne consegue la corretta individuazione della titolarità sostanziale del rapporto controverso dal lato passivo.
3. L'opposizione, nella parte relativa all'eccezione di prescrizione, invece, è fondata.
3.1. Per quanto riguarda la prescrizione del diritto ai corrispettivi per la fornitura d'acqua, in relazione ai consumi di ciascun periodo, premesso che il credito è assoggettato alla prescrizione breve nel termine quinquennale, ex art. 2948, n. 4), cod. civ. (Cass. n. 1442 del 2015), e che la prescrizione decorre per l'inerzia del titolare del diritto, a meno che si trovi nell'impossibilità legale di esercitarlo, alla quale si riferisce l'art. 2935 cod. civ., senza che abbia rilievo l'impossibilità di fatto, come la difficoltà di liquidarlo (Cass. n. 6209 del 1999; cfr.
n. 10599 del 2021, secondo cui non è condizione necessaria la liquidità del credito, non vigendo nel nostro ordinamento il principio romanistico in illiquidis non fit mora), occorre considerare il disposto dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., secondo cui l'interruzione da parte del titolare del diritto presuppone necessariamente la ricezione di un atto che valga a costituire in mora il debitore, e
7 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
non già la sua mera formazione, in quanto atto giuridico a carattere recettizio
(Cass. n. 27412 del 2021). In generale, come acquisito, nel caso di contestazione della ricezione di un atto inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, è onere del mittente provare l'esito dell'invio, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento (Cass. n. 31845 del 2022); in particolare, ove l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, volto ad interrompere la prescrizione, sia inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione dell'avvenuta spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, ma se il destinatario contesta di aver ricevuto la raccomandata sorge in capo al mittente l'onere della prova della ricezione (Cass. n. 28580 del 2024; cfr. Trib. Cagliari n. 81 del 2025, secondo cui l'inadempimento dell'obbligo di comunicare al gestore del servizio idrico integrato la variazione del proprio indirizzo non esclude la necessità di recapitare l'atto interruttivo della prescrizione all'utente nel luogo in cui questi possa averne conoscenza, nel caso di una società presso la sede legale, anziché presso il locale commerciale che sia condotto in locazione da un terzo).
3.2. Nella specie, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito vantato con le fatture più risalenti, quelle emesse dall'8 giugno 2006 al 2 dicembre 2008, precisamente in relazione ai consumi fatturati nel periodo dal 31 dicembre 2004 al
30 giugno 2008, affermando di aver preso conoscenza della morosità ad essa ascritta nel mese di giugno 2013, in occasione del rifiuto comunicato dal gestore in risposta ad una propria richiesta di allaccio per un diverso immobile;
l'opposta, di contro, ha affermato di aver inviato le diffide ad adempiere all'indirizzo dichiarato nel contratto per il recapito della corrispondenza, cioè presso il locale commerciale a cui si riferiva la fornitura.
3.3. Ebbene, dagli avvisi di ricevimento lasciati in bianco e dalle attestazioni di mancato recapito riportate sulle buste, tutte le diffide ad adempiere via via spedite con lettera raccomandata all'indirizzo in Sestu, via Dante s. n., e destinate alla MA s.n.c., avente altrove la sede legale, risultano non consegnate e restituite
8 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
alla mittente, o perché l'indirizzo da essa indicato era insufficiente o perché, comunque, la destinataria era sconosciuta, allorché, come è pacifico, la medesima società da tempo non esercitava più alcuna attività economica nel locale commerciale servito;
la lettera raccomandata dell'11 giugno 2013, con la quale il gestore, nel rifiutare l'attivazione di altra fornitura, invitava la MA s.n.c. a provvedere al pagamento delle fatture insolute, invece, è stata senz'altro ricevuta entro la fine del mese di invio, per ammissione della destinataria.
3.4. Ne consegue l'operatività della prescrizione per i corrispettivi riferiti a periodi anteriori al 30 giugno 2008, ultimo giorno coperto dalla causa estintiva, immediatamente precedente al quinquennio, da computarsi a ritroso dalla data di ricezione del primo atto interruttivo.
3.5. Ai fini del calcolo, il periodo utile, considerato dalle fatture più recenti, quelle emesse dal 31 marzo 2009 al 30 agosto 2013, si estende dal 1° luglio 2008 fino al 31 luglio 2012.
3.6. Non sono sorte contestazioni sulla determinazione dei corrispettivi maturati nel medesimo periodo.
3.7. A questo punto, è possibile procedere alla sommatoria degli importi addebitati nelle singole fatture, a titolo di canoni, oneri e quota fissa, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, pervenendo in totale all'importo di Euro 12.958,41.
3.8. Sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora, come domandato, al tasso convenzionale, nel frattempo stabilito dal regolamento del servizio idrico integrato in misura pari al tasso ufficiale fissato dalla Banca d'Italia nel periodo di riferimento, incrementato del
3,5% (art. B.22 e allegato D), a decorrere dal giorno successivo alla costituzione in mora, avvenuta per l'intero credito alla data del 30 giugno 2013.
3.9. Sussiste, pertanto, il diritto fatto valere in via d'ingiunzione, nei limiti sopra stabiliti.
4. La domanda di riconvenzionale, qualificabile propriamente come azione di regresso e proponibile liberamente con la chiusura del fallimento, già esteso al terzo chiamato come socio della società fallita, è manifestamente fondata, infine,
9 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
perché il debitore in solido che abbia pagato l'intero debito, se e quando abbia provveduto ad adempiere l'obbligazione, ex artt. 1298 e 1299 cod. civ., nei rapporti interni ben può ripetere dal condebitore, ancorché la responsabilità solidale derivi da titoli diversi, quella parte del debito che è riferibile a quest'ultimo, nel caso in esame certamente pari alla totalità dei corrispettivi del servizio idrico integrato, in quanto tutti maturati nel periodo di riconosciuto godimento esclusivo della fornitura d'acqua da parte del soggetto non intestatario;
posizione qui accertata in via preventiva, prima, cioè, che il debito sia stato pagato, sebbene l'azione esecutiva, fondata sulla statuizione di condanna, non possa esercitarsi fino ad avvenuto pagamento.
5. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma dovuta;
la domanda di regresso, invece, va totalmente accolta.
6. Il regolamento delle spese di lite dipende dalle posizioni processuali assunte dalle parti. Nel rapporto tra l'opponente e l'opposta, la soccombenza reciproca, desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso della restante metà, liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato,
e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione. Nel rapporto tra l'opponente e il terzo chiamato, le spese di lite seguono, viceversa, la soccombenza di quest'ultimo e sono liquidate in dispositivo, secondo gli stessi criteri.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
10 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma complessiva di Euro 12.958,41, a titolo di residui corrispettivi del servizio idrico integrato, oltre agli interessi moratori, al tasso convenzionale, dal giorno successivo alla costituzione in mora;
3) condanna il terzo chiamato al pagamento, in favore dell'opponente, della stessa somma dovuta da questa all'opposta;
4) compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, della restante metà, che liquida in Euro 2.538,50,
a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
5) condanna il terzo chiamato al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in Euro 5.077,00, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 23 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 23 aprile 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5350 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, proposta da
MA DI TT MI S.A.S., già MA DI TT
MI S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Elisabetta Angioni, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della citazione
OPPONENTE
CONTRO
ABBANOA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Giuseppe Macciotta, Giovanni Macciotta e Gianluca Pappalardo, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso per ingiunzione
OPPOSTA
E CON LA CHIAMATA DI
CARA ZACCHEO, residente in [...]
TERZO CHIAMATO – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'8 giugno 2015, la MA di NO AT
1 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
s.a.s. ha convenuto in giudizio la Abbanoa s.p.a., in opposizione al decreto ingiuntivo n. 399/2015, depositato il 17 febbraio 2015 e notificato il 28 aprile
2015, per il pagamento della somma complessiva di Euro 23.056,95, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivi della fornitura idrica per l'immobile in Sestu, via Dante s. n., in base a plurime fatture, emesse per consumi relativi a più annualità, eccependo il difetto di legittimazione passiva a seguito di cessazione del contratto d'affitto d'azienda con sede nel suddetto immobile, a far data dal 22 giugno 2002, con successivo affitto a favore di AC CA, quale socio accomandatario prima della Eurolimpico di AC CA s.a.s. e poi della
Z.B. di AC CA s.a.s., effettivi titolari o utilizzatori di fatto dell'utenza n.
6321697, dall'anno 2002 fino all'anno 2014, eccependo, altresì, la prescrizione quinquennale del credito per mancata ricezione delle fatture poste a base del ricorso per ingiunzione, nei limiti dei documenti coi nn. da 2 a 8, e chiedendo, pertanto, previa autorizzazione alla chiamata in causa di AC CA, in proprio e in qualità di legale rappresentante delle due menzionate società di persone, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in ogni caso, la condanna dei terzi chiamati per la manleva da ogni conseguenza pregiudizievole di lite.
Si è costituita in giudizio la Abbanoa s.p.a., contestando il fondamento dei motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
Chiamato in causa, AC CA, benché regolarmente citato, è rimasto contumace.
Il processo, interrottosi di diritto per effetto della dichiarazione di fallimento della Z.B. di AC CA s.a.s. e del socio accomandatario AC CA, è stato riassunto dall'opponente, anche se non nei confronti di tutti gli originari terzi chiamati, bensì esclusivamente nei confronti della persona fisica, dopo la chiusura della procedura concorsuale, ed il terzo chiamato è rimasto ancora contumace;
il processo, altresì, è stato riassunto nei confronti dell'opposta, costituitasi per resistere.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e prova per interpello, più
2 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
volte tenuta in decisione e rimessa in trattazione.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
***
1. I motivi di opposizione dedotti avverso il decreto ingiuntivo ed i motivi addotti a sostegno della domanda di pagamento sono i seguenti.
1.1. La MA di NO AT s.a.s. ha esposto quanto segue: che il decreto era illegittimo in ragione della totale assenza di qualunque rapporto contrattuale fra la Abbanoa s.p.a. e la MA di NO AT s.a.s., in ordine all'utenza in questione, non essendo mai stato sottoscritto alcun contratto di fornitura ed essendo incorso il gestore in errore nella individuazione della propria controparte;
che, in data 2 luglio 2001, la Bar Pasticceria Juve di AU
ER s.a.s. affittava alla MA di NO AT s.a.s. l'azienda avente ad oggetto l'esercizio commerciale presso l'immobile in questione, ma il rapporto contrattuale cessava il 22 giugno 2002, mentre l'azienda veniva successivamente affittata prima alla Eurolimpico di AC CA s.a.s., a partire dal 18 settembre
2002, e poi alla Z.B. di AC CA s.a.s., a partire dal 13 febbraio 2009, fino all'anno 2014, quando veniva affittata alla Tre Stelle di Romeo Veranu s.a.s.; che l'opponente casualmente veniva a conoscenza della morosità ad essa addebitata nel mese di giugno 2013, quando, in seguito alla sua richiesta di allaccio per altra utenza idrica presso altro immobile riceveva un rifiuto, motivato dalla posizione debitoria rispetto all'utenza n. 6321697; che AC CA, quale reale fruitore della medesima utenza, in data 2 gennaio 2014, depositava presso la Abbanoa
s.p.a. una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riconoscendo come a suo carico il relativo debito, in ogni caso sorto quando l'azienda era affittata ad una delle sue società; che, in ogni caso, viene eccepita la prescrizione quinquennale del credito, in quanto mai l'opponente riceveva le fatture prodotte nel procedimento monitorio ai nn. da 2 a 8.
1.2. La Abbanoa s.p.a. ha esposto in replica quanto segue: che, in data 10 luglio 2001, la MA s.a.s., in persona del suo amministratore, concludeva con
3 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
l'ESAF, precedente gestore del servizio, un contratto di somministrazione d'acqua per l'utenza in questione, quindi in data corrispondente a quella in cui l'opponente entrava nella disponibilità, in virtù del contratto d'affitto, dell'esercizio commerciale nello stesso immobile;
che dall'anno 2005, invece, la Abbanoa s.p.a. era subentrata nei contratti già conclusi con gli utenti;
che sebbene il contratto d'affitto fosse cessato ed il servizio non fosse più utilizzato dall'opponente già dall'anno 2002, la controparte ometteva di comunicare all'ente il recesso dal contratto di fornitura e il nuovo gestore, per tale ragione, continuava a fatturare i consumi nei confronti della medesima società; che sebbene AC CA presentasse una dichiarazione liberatoria, atta a riconoscere l'intero debito, in occasione di una richiesta di subentro, nell'anno 2014, l'opposta si trovava costretta a rifiutare la domanda, in quanto il terzo chiamato ometteva di corrispondere l'importo dovuto, maturato nel periodo intercorrente dall'anno 2006 all'anno 2013; che per l'utente, invece, si determinava con l'utilizzatore una responsabilità solidale, per il fatto di non aver comunicato il recesso;
che gli importi delle fatture dedotte non erano prescritti, in quanto il gestore notificava all'opponente le diffide ad adempiere all'indirizzo indicato dalla medesima società nel contratto di fornitura e l'invio delle raccomandate era idoneo ad interrompere la prescrizione, pur in assenza di ricevuta di ritorno;
che sebbene le diffide non fossero giunte a conoscenza dell'opponente, comunque, non ne poteva rispondere il gestore, non avendo l'utente mai comunicato il cambiamento del proprio indirizzo;
che la controparte, infine, ammetteva di essere venuta a conoscenza delle fatture nel mese di giugno 2013 e non potevano essersi prescritti, allora, gli importi addebitati nelle fatture emesse il 2 dicembre 2008.
2. L'opposizione, nella parte relativa all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, è infondata.
2.1. Il contratto di fornitura d'acqua ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, che prende il nome di tariffa, determinata nel suo ammontare in base a criteri legali, del c.d. servizio idrico integrato, che comprende la distribuzione dell'acqua, a usi civili e
4 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
industriali, e la depurazione dei reflui, condotti in fognatura, ai sensi dell'art. 154, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006. Secondo la ricostruzione concorde della dottrina e della giurisprudenza, come per ogni altro contratto di utenza pubblica, il rapporto di utenza idrica, che si instaura tra gestore ed utente, non trova la sua fonte in un atto autoritativo, bensì nel contratto di utenza (cfr. Corte cost. n. 335 del 2008), stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione di cui agli artt. 1559 ss. cod. civ. (cfr. Cass. sez. un. n. 8103 del 2004; sez. un. n. 16426 del 2004). I rapporti contrattuali sono disciplinati in maniera uniforme, anche in deroga alle disposizioni codicistiche, dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato, che costituiscono parte integrante del contratto e vengono predisposti dal gestore, per poi essere approvati dalla competente autorità amministrativa ed accettati dagli utenti, con efficacia di condizioni generali di contratto, ex art. 1341 cod. civ., ed in termini di contratto per adesione, concluso mediante la sottoscrizione del modulo con richiesta di allaccio, ex art. 1342 cod. civ. (cfr. Cass. n. 19154 del 2018). Per il territorio della
Sardegna, l'Autorità d'Ambito (oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna), dopo aver affidato il servizio in via esclusiva ad Abbanoa s.p.a., società interamente partecipata dagli enti locali e dalla Regione ricadenti nel suo ambito territoriale, designata come gestore unico con delibera n. 25 del 29 dicembre
2004, ha approvato il regolamento del servizio con delibera n. 8 del 12 marzo
2007 e la carta del servizio con delibera n. 2 del 10 gennaio 2007 (così Trib.
Oristano n. 16 del 2019, sul fondamento del rapporto di utenza per il servizio idrico integrato nel territorio regionale).
2.2. Nella specie, l'opponente ha contestato l'esistenza di alcun contratto di fornitura tra le parti, negando di esser debitrice e riferendo il debito alle società affittuarie dell'immobile servito, nel periodo controverso;
l'opposta, al contrario, ha fondato la pretesa sul contratto di somministrazione concluso con il precedente gestore proprio dall'opponente, vantando nei suoi confronti il credito maturato, in ragione della mancata comunicazione del recesso da parte sua.
2.3. Ciò premesso, muovendo dalla natura contrattuale del rapporto di
5 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
utenza, si deve stabilire se la società odierna opponente risponda di un debito per corrispettivi generato da consumi ad essa materialmente non riferibili e la questione implica la ricerca del contraente originario e dell'eventuale dismissione di tale qualità.
2.4. In base a quello che risulta dalla richiesta scritta di allaccio risalente al
10 luglio 2001, presentata sul modulo predisposto dall'allora Ente AR
QU e OG (ESAF) e sottoscritta da NO AT, quale amministratore della MA s.n.c., con sottoscrizione non disconosciuta, era stata la stessa società a richiedere la fornitura d'acqua a servizio del locale commerciale sito in Sestu, via Dante s. n., cioè nella sede dell'azienda all'epoca condotta in affitto, ed in pari data era stata aperta l'utenza, da quel momento intestata alla richiedente, cioè a distanza di pochi giorni dalla data di inizio del rapporto locatizio, costituito il 2 luglio 2001.
2.5. In base a quello che risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta il 2 gennaio 2014, presentata alla Abbanoa s.p.a. e dotata di efficacia probatoria di confessione stragiudiziale a favore della parte opposta,
AC CA aveva riservato a sé la qualifica di “utilizzatore di fatto” per l'utenza identificata col n. 6321697, pacificamente quella di cui si tratta, ed aveva riconosciuto che fosse “interamente a [suo] carico” il debito maturato durante il nuovo rapporto d'affitto di azienda, fin dal 18 settembre 2002, promettendo di estinguere il debito stesso.
2.6. In base a quello che risulta dal verbale dell'udienza tenuta il 2 ottobre
2018, AC CA non è comparso per rispondere all'interrogatorio formale dedotto dalla MA s.a.s. e la mancata comparizione senza giustificato motivo, nonostante la regolare notifica del provvedimento ammissivo al contumace, consentono di ritenere come ammessi i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni della parte opponente, se messi a confronto con gli altri elementi di prova offerti da entrambe le parti costituite.
2.7. Alla luce di quanto precede, secondo i principi generali applicabili in materia, senza prendere in considerazione il regolamento del servizio idrico
6 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
integrato, non ancora emanato all'epoca della vicenda, ed a prescindere dalla diversa azione di pagamento esperibile nei confronti del mero utilizzatore, quel che importa per la decisione è che il contratto di utenza, continuativamente eseguito attraverso la prevista fornitura dal lato del gestore, nel corso del tempo non avesse risentito gli effetti di alcuna causa di risoluzione o modificazione soggettiva dal lato dell'utente: infatti, non potendo il titolare della linea idrica lasciarla incustodita o sostituire a sé un terzo nel relativo rapporto senza il consenso dell'altra parte, siccome è stata fornita la prova documentale della stipula del contratto a favore di un determinato soggetto e non è stato allegato né provato l'esercizio del diritto di recesso da parte sua, non può che ritenersi la società intestataria pur sempre obbligata al pagamento dei corrispettivi, come conseguenza della mai dismessa qualità di utente e della responsabilità contrattuale per tutti i quantitativi d'acqua prelevati a suo nome, fino alla definitiva chiusura del contatore o alla legittima cessione della posizione.
2.8. Ne consegue la corretta individuazione della titolarità sostanziale del rapporto controverso dal lato passivo.
3. L'opposizione, nella parte relativa all'eccezione di prescrizione, invece, è fondata.
3.1. Per quanto riguarda la prescrizione del diritto ai corrispettivi per la fornitura d'acqua, in relazione ai consumi di ciascun periodo, premesso che il credito è assoggettato alla prescrizione breve nel termine quinquennale, ex art. 2948, n. 4), cod. civ. (Cass. n. 1442 del 2015), e che la prescrizione decorre per l'inerzia del titolare del diritto, a meno che si trovi nell'impossibilità legale di esercitarlo, alla quale si riferisce l'art. 2935 cod. civ., senza che abbia rilievo l'impossibilità di fatto, come la difficoltà di liquidarlo (Cass. n. 6209 del 1999; cfr.
n. 10599 del 2021, secondo cui non è condizione necessaria la liquidità del credito, non vigendo nel nostro ordinamento il principio romanistico in illiquidis non fit mora), occorre considerare il disposto dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., secondo cui l'interruzione da parte del titolare del diritto presuppone necessariamente la ricezione di un atto che valga a costituire in mora il debitore, e
7 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
non già la sua mera formazione, in quanto atto giuridico a carattere recettizio
(Cass. n. 27412 del 2021). In generale, come acquisito, nel caso di contestazione della ricezione di un atto inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, è onere del mittente provare l'esito dell'invio, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento (Cass. n. 31845 del 2022); in particolare, ove l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, volto ad interrompere la prescrizione, sia inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione dell'avvenuta spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, ma se il destinatario contesta di aver ricevuto la raccomandata sorge in capo al mittente l'onere della prova della ricezione (Cass. n. 28580 del 2024; cfr. Trib. Cagliari n. 81 del 2025, secondo cui l'inadempimento dell'obbligo di comunicare al gestore del servizio idrico integrato la variazione del proprio indirizzo non esclude la necessità di recapitare l'atto interruttivo della prescrizione all'utente nel luogo in cui questi possa averne conoscenza, nel caso di una società presso la sede legale, anziché presso il locale commerciale che sia condotto in locazione da un terzo).
3.2. Nella specie, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito vantato con le fatture più risalenti, quelle emesse dall'8 giugno 2006 al 2 dicembre 2008, precisamente in relazione ai consumi fatturati nel periodo dal 31 dicembre 2004 al
30 giugno 2008, affermando di aver preso conoscenza della morosità ad essa ascritta nel mese di giugno 2013, in occasione del rifiuto comunicato dal gestore in risposta ad una propria richiesta di allaccio per un diverso immobile;
l'opposta, di contro, ha affermato di aver inviato le diffide ad adempiere all'indirizzo dichiarato nel contratto per il recapito della corrispondenza, cioè presso il locale commerciale a cui si riferiva la fornitura.
3.3. Ebbene, dagli avvisi di ricevimento lasciati in bianco e dalle attestazioni di mancato recapito riportate sulle buste, tutte le diffide ad adempiere via via spedite con lettera raccomandata all'indirizzo in Sestu, via Dante s. n., e destinate alla MA s.n.c., avente altrove la sede legale, risultano non consegnate e restituite
8 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
alla mittente, o perché l'indirizzo da essa indicato era insufficiente o perché, comunque, la destinataria era sconosciuta, allorché, come è pacifico, la medesima società da tempo non esercitava più alcuna attività economica nel locale commerciale servito;
la lettera raccomandata dell'11 giugno 2013, con la quale il gestore, nel rifiutare l'attivazione di altra fornitura, invitava la MA s.n.c. a provvedere al pagamento delle fatture insolute, invece, è stata senz'altro ricevuta entro la fine del mese di invio, per ammissione della destinataria.
3.4. Ne consegue l'operatività della prescrizione per i corrispettivi riferiti a periodi anteriori al 30 giugno 2008, ultimo giorno coperto dalla causa estintiva, immediatamente precedente al quinquennio, da computarsi a ritroso dalla data di ricezione del primo atto interruttivo.
3.5. Ai fini del calcolo, il periodo utile, considerato dalle fatture più recenti, quelle emesse dal 31 marzo 2009 al 30 agosto 2013, si estende dal 1° luglio 2008 fino al 31 luglio 2012.
3.6. Non sono sorte contestazioni sulla determinazione dei corrispettivi maturati nel medesimo periodo.
3.7. A questo punto, è possibile procedere alla sommatoria degli importi addebitati nelle singole fatture, a titolo di canoni, oneri e quota fissa, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, pervenendo in totale all'importo di Euro 12.958,41.
3.8. Sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora, come domandato, al tasso convenzionale, nel frattempo stabilito dal regolamento del servizio idrico integrato in misura pari al tasso ufficiale fissato dalla Banca d'Italia nel periodo di riferimento, incrementato del
3,5% (art. B.22 e allegato D), a decorrere dal giorno successivo alla costituzione in mora, avvenuta per l'intero credito alla data del 30 giugno 2013.
3.9. Sussiste, pertanto, il diritto fatto valere in via d'ingiunzione, nei limiti sopra stabiliti.
4. La domanda di riconvenzionale, qualificabile propriamente come azione di regresso e proponibile liberamente con la chiusura del fallimento, già esteso al terzo chiamato come socio della società fallita, è manifestamente fondata, infine,
9 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
perché il debitore in solido che abbia pagato l'intero debito, se e quando abbia provveduto ad adempiere l'obbligazione, ex artt. 1298 e 1299 cod. civ., nei rapporti interni ben può ripetere dal condebitore, ancorché la responsabilità solidale derivi da titoli diversi, quella parte del debito che è riferibile a quest'ultimo, nel caso in esame certamente pari alla totalità dei corrispettivi del servizio idrico integrato, in quanto tutti maturati nel periodo di riconosciuto godimento esclusivo della fornitura d'acqua da parte del soggetto non intestatario;
posizione qui accertata in via preventiva, prima, cioè, che il debito sia stato pagato, sebbene l'azione esecutiva, fondata sulla statuizione di condanna, non possa esercitarsi fino ad avvenuto pagamento.
5. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma dovuta;
la domanda di regresso, invece, va totalmente accolta.
6. Il regolamento delle spese di lite dipende dalle posizioni processuali assunte dalle parti. Nel rapporto tra l'opponente e l'opposta, la soccombenza reciproca, desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso della restante metà, liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato,
e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione. Nel rapporto tra l'opponente e il terzo chiamato, le spese di lite seguono, viceversa, la soccombenza di quest'ultimo e sono liquidate in dispositivo, secondo gli stessi criteri.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
10 (Segue verbale dell'udienza del 23 aprile 2025)
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma complessiva di Euro 12.958,41, a titolo di residui corrispettivi del servizio idrico integrato, oltre agli interessi moratori, al tasso convenzionale, dal giorno successivo alla costituzione in mora;
3) condanna il terzo chiamato al pagamento, in favore dell'opponente, della stessa somma dovuta da questa all'opposta;
4) compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, della restante metà, che liquida in Euro 2.538,50,
a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
5) condanna il terzo chiamato al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in Euro 5.077,00, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 23 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
11