CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 22/01/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 473/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO SE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7005/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22990377 TRIB CONSORTILI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, inviato in data 6/11/2024 Ricorrente_2 e Ricorrente_1, rappr. e difesi dall'avv. Difensore_1, con studio in Cosenza, proponevano impugnazione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 22990377, documento n. 674582 del
4/10/2024 emesso da Area Srl, concessionaria del servizio di riscossione tributi per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, notificato in data 11/10/2024, recante la somma di
€ 600,67 in relazione all'autovettura marca Honda FR-V targa Targa_1 intestata oltre che al Ricorrente_2 , anche a Ricorrente_1, la quale non è coobbligata al versamento del debito intimato.
Deduceva:
--- Illegittimità per abuso di diritto, assenza dei presupposti di legge per l'adozione della misura cautelare,
a mente dell'art. 86 DPR n. 602 del 1973, che prevede “… Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo
50, comma 1°, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri”.
Una diversa interpretazione, estenderebbe la responsabilità patrimoniale del soggetto cointestatario del veicolo, ad obbligazioni a lui non facenti capo, in violazione dell'art. 2740 del c.c.; la ricorrente Ricorrente_1
non è coobbligata al versamento delle somme pretese e del tutto estranea all'obbligazione tributaria.
Concludeva con richiesta di annullamento dell'atto impositivo, previa sospensione dell'esecuzione, vittoria di spese con distrazione e trattazione in pubblica udienza.
Area Srl si costituiva con controdeduzioni inviata in data 12/12/2024 rappresentava che il veicolo in questione può essere oggetto di azione del creditore anche qualora non tutti i suoi proprietari siano debitori.
A tal proposito richiamava l'art 599 c.p.c. relativo all'espropriazione di beni indivisi secondo cui “… possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore…”, a fortiori, riteneva che tali azioni del Fisco debbono poter essere effettuate in sede di un procedimento che non ha natura esecutiva. All'odierna udienza, svoltasi in seduta pubblica, il difensore della resistente Area, rilevava che da parte ricorrente non vi sono state contestazioni in ordine alla pretesa tributaria ma soltanto in ordine alla validità del preavviso;
la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 86 DPR n. 602 del 1973, che disciplina la misura afflittiva del fermo amministrativo, prevede
“ Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1°, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri ”.
Osserva il giudicante che l'opposizione a fermo amministrativo – ed anche, necessariamente, al preavviso di fermo – ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento (Cass. civ., sez. VI-3, 22/01/2019, n. 1690), la cui impugnativa si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria (Cass. civ., sez. unite, 22/07/2015, n. 15354).
Nel caso che ci occupa occorre verificare se l'ente di riscossione possa eseguire su un veicolo cointestato il fermo amministrativo anche quando uno degli intestatari non sia debitore dell'Erario anche e soprattutto per non pregiudicare i diritti e gli interessi del non debitore, impedendogli la utilizzazione del proprio mezzo.
Non è da condividere l'osservazione della difesa di parte resistente dell'assenza di contestazioni del ricorrente in ordine alla pretesa tributaria, atteso che, nel caso, l'impugnativa verte non sul merito della pretesa tributaria ma sui vizi propri del preavviso di fermo.
Valga, a tal riguardo, rammentare il consolidato orientamento della Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento/preavviso di fermo riferito ad un avviso di accertamento/cartella di pagamento/ingiunzione/intimazione di pagamento, notificato e non impugnato può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile l'accertamento presupposto.
Nel caso, la proposta impugnazione in forza dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, attiene ai vizi propri dell'atto successivo (ex multis, Cass. civ., sez. V, 30/06/2021, n. 18449; Id., 08/06/2021, n. 15941).
La tesi del concessionario della riscossione secondo cui è possibile iscrivere il fermo amministrativo su di un bene cointestato anche quando il coobbligato non è debitore verso l'Erario, prendendo spunto dall'art
599 c.p.c. relativo all'espropriazione di beni indivisi secondo cui “… possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore…”, è priva di fondamento e deve essere disattesa.
Non è ammessa per le norme tributarie al pari di quelle penali l'interpretazione analogica(art. 14 preleggi) in quanto corollario del principio di legalità e di riserva di legge, limitando il potere dell'autorità impositiva.
Sul punto è intervenuta la giurisprudenza di merito - CTP di Matera Sent. n. 135/2022, - CTR Piemonte
Sent. n. 1374/2017, - CGT di Napoli Sent.10721 2023, che questa Corte condivide, che, nell'accogliere il ricorso ha stabilito che il fermo su un veicolo in comproprietà non può essere applicato se tutti i comproprietari non sono debitori. Questo per tutelare l'intestatario che risulta totalmente estraneo all'inadempimento e che non può essere privato della disponibilità del proprio mezzo per qualcosa che non lo riguarda. Alla stregua delle considerazioni svolte s'impone l'accoglimento della domanda proposta;
alla soccombenza segue la condanna alle spese del concessionario della riscossione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso come in epigrafe, proposto da Ricorrente_2 e Ricorrente_1, così provvede: Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il preavviso di di fermo amministrativo. Condanna Area Srl al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dei ricorrenti che quantifica in € 233,00 oltre spese generali, cpa ed Iva, se dovuta nella misura di legge, oltre il C.U., se versato, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi distrattario. Così deciso in Cosenza il 19 gennaio 2026. Il Presidente Giudice monocratico Giuseppe Ierino
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO SE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7005/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22990377 TRIB CONSORTILI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, inviato in data 6/11/2024 Ricorrente_2 e Ricorrente_1, rappr. e difesi dall'avv. Difensore_1, con studio in Cosenza, proponevano impugnazione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 22990377, documento n. 674582 del
4/10/2024 emesso da Area Srl, concessionaria del servizio di riscossione tributi per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, notificato in data 11/10/2024, recante la somma di
€ 600,67 in relazione all'autovettura marca Honda FR-V targa Targa_1 intestata oltre che al Ricorrente_2 , anche a Ricorrente_1, la quale non è coobbligata al versamento del debito intimato.
Deduceva:
--- Illegittimità per abuso di diritto, assenza dei presupposti di legge per l'adozione della misura cautelare,
a mente dell'art. 86 DPR n. 602 del 1973, che prevede “… Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo
50, comma 1°, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri”.
Una diversa interpretazione, estenderebbe la responsabilità patrimoniale del soggetto cointestatario del veicolo, ad obbligazioni a lui non facenti capo, in violazione dell'art. 2740 del c.c.; la ricorrente Ricorrente_1
non è coobbligata al versamento delle somme pretese e del tutto estranea all'obbligazione tributaria.
Concludeva con richiesta di annullamento dell'atto impositivo, previa sospensione dell'esecuzione, vittoria di spese con distrazione e trattazione in pubblica udienza.
Area Srl si costituiva con controdeduzioni inviata in data 12/12/2024 rappresentava che il veicolo in questione può essere oggetto di azione del creditore anche qualora non tutti i suoi proprietari siano debitori.
A tal proposito richiamava l'art 599 c.p.c. relativo all'espropriazione di beni indivisi secondo cui “… possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore…”, a fortiori, riteneva che tali azioni del Fisco debbono poter essere effettuate in sede di un procedimento che non ha natura esecutiva. All'odierna udienza, svoltasi in seduta pubblica, il difensore della resistente Area, rilevava che da parte ricorrente non vi sono state contestazioni in ordine alla pretesa tributaria ma soltanto in ordine alla validità del preavviso;
la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 86 DPR n. 602 del 1973, che disciplina la misura afflittiva del fermo amministrativo, prevede
“ Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1°, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri ”.
Osserva il giudicante che l'opposizione a fermo amministrativo – ed anche, necessariamente, al preavviso di fermo – ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento (Cass. civ., sez. VI-3, 22/01/2019, n. 1690), la cui impugnativa si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria (Cass. civ., sez. unite, 22/07/2015, n. 15354).
Nel caso che ci occupa occorre verificare se l'ente di riscossione possa eseguire su un veicolo cointestato il fermo amministrativo anche quando uno degli intestatari non sia debitore dell'Erario anche e soprattutto per non pregiudicare i diritti e gli interessi del non debitore, impedendogli la utilizzazione del proprio mezzo.
Non è da condividere l'osservazione della difesa di parte resistente dell'assenza di contestazioni del ricorrente in ordine alla pretesa tributaria, atteso che, nel caso, l'impugnativa verte non sul merito della pretesa tributaria ma sui vizi propri del preavviso di fermo.
Valga, a tal riguardo, rammentare il consolidato orientamento della Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento/preavviso di fermo riferito ad un avviso di accertamento/cartella di pagamento/ingiunzione/intimazione di pagamento, notificato e non impugnato può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile l'accertamento presupposto.
Nel caso, la proposta impugnazione in forza dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, attiene ai vizi propri dell'atto successivo (ex multis, Cass. civ., sez. V, 30/06/2021, n. 18449; Id., 08/06/2021, n. 15941).
La tesi del concessionario della riscossione secondo cui è possibile iscrivere il fermo amministrativo su di un bene cointestato anche quando il coobbligato non è debitore verso l'Erario, prendendo spunto dall'art
599 c.p.c. relativo all'espropriazione di beni indivisi secondo cui “… possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore…”, è priva di fondamento e deve essere disattesa.
Non è ammessa per le norme tributarie al pari di quelle penali l'interpretazione analogica(art. 14 preleggi) in quanto corollario del principio di legalità e di riserva di legge, limitando il potere dell'autorità impositiva.
Sul punto è intervenuta la giurisprudenza di merito - CTP di Matera Sent. n. 135/2022, - CTR Piemonte
Sent. n. 1374/2017, - CGT di Napoli Sent.10721 2023, che questa Corte condivide, che, nell'accogliere il ricorso ha stabilito che il fermo su un veicolo in comproprietà non può essere applicato se tutti i comproprietari non sono debitori. Questo per tutelare l'intestatario che risulta totalmente estraneo all'inadempimento e che non può essere privato della disponibilità del proprio mezzo per qualcosa che non lo riguarda. Alla stregua delle considerazioni svolte s'impone l'accoglimento della domanda proposta;
alla soccombenza segue la condanna alle spese del concessionario della riscossione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso come in epigrafe, proposto da Ricorrente_2 e Ricorrente_1, così provvede: Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il preavviso di di fermo amministrativo. Condanna Area Srl al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dei ricorrenti che quantifica in € 233,00 oltre spese generali, cpa ed Iva, se dovuta nella misura di legge, oltre il C.U., se versato, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi distrattario. Così deciso in Cosenza il 19 gennaio 2026. Il Presidente Giudice monocratico Giuseppe Ierino