Decreto presidenziale 17 settembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01336/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00725/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 725 del 2022, proposto da -OMISSIS--, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniel Monni, Francesco Mazzoni e Antonio De Prata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Mazzoni in Mulazzo, largo Martiri della Libertà, 12;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia della Spezia Cat.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata applicata al ricorrente la misura del D.A.S.P.O., in particolare il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono tutte le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, disputate dalla squadra “-OMISSIS-”, nonché da tutte le squadre di calcio che militano nei campionati di serie A , B , Lega Pro, D, Eccellenza e Regionale Promozione, e a tutti gli incontri di calcio relativi alla Coppa Italia, Europa League e Champions League emesso per la durata di anni otto, corredato anche dall'obbligo di presentazione alla polizia nelle forme indicate e come meglio dettagliate nel predetto provvedimento, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso, anche al momento non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2025 il dott. CO TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data -OMISSIS- il nominato in epigrafe ha impugnato un provvedimento di D.A.S.P.O. con cui il Questore della provincia di La Spezia ha fatto divieto, ex art. 6 della l. 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere a una serie di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione alla polizia.
Si è costituto in giudizio il Ministero, contestando nel merito la pretesa.
Con atto del 25 settembre 2025 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, non avendo più interesse alla decisione; tale atto risulta sottoscritto dall’Avvocatura dello Stato ai fini dell’accordo sulla compensazione delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 17 ottobre 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La dichiarazione versata in atti, sebbene non integri gli estremi formali della rinuncia, è idonea a valere come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto previsto dall’art. 84, co. 4 c.p.a. ( ex multis Cons. Stato, Sez. II, 14 novembre 2019, n. 7822), imponendo la relativa declaratoria.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese possono essere compensate in ragione dell’intervenuto accordo e della definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE CA, Presidente
IA LL, Primo Referendario
CO TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO TI | SE CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.