Articolo 6 della Legge 1 agosto 1941, n. 1063
Articolo 5Articolo 7
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21 ottobre 1941
Art. 6.

Allo schema di statuto tipo per le Casse di soccorso del personale, allegato B al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, e' aggiunto un nuovo articolo, n. 21, contenente la seguente disposizione:

«In caso di scioglimento della Cassa di soccorso, per cessazione dell'attivita' dell'azienda presso la quale e' istituito il sodalizio, i fondi costituenti il patrimonio della Cassa sono ripartiti tra gli iscritti al momento dello scioglimento del sodalizio, in proporzione dell'anzianita' di servizio e dello stipendio o paga che ciascun partecipante percepiva alla detta epoca.

«In caso di fusione di aziende ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, dovra' procedersi, nei modi di cui all'art. 14 del R. decreto 8 gennaio 1931-IX,. n. 148, alla unificazione delle Casse soccorso, istituite presso le aziende fuse, e alla conseguente unificazione dei fondi di riserva relativi».


Entrata in vigore il 21 ottobre 1941