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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 30/01/2026, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 905/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3101/2022 depositato il 03/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 1 - Sede Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 416/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 11 e pubblicata il 01/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO PAGAMENT n. 2018-A-2061 REC.CREDITO.IMP 2013
- AVVISO PAGAMENT n. 2018-A-2061 REC.CREDITO.IMP 2014
- AVVISO PAGAMENT n. 2018-A-2061 REC.CREDITO.IMP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CTP di Palermo, la società Ricorrente_1 srl, esercente attività di Autotrasporto, impugnava l'avviso di pagamento n.2018/A/2061 con il quale l'Agenzia delle Dogane di Palermo aveva richiesto il pagamento dell'accisa asseritamente indebitamente compensata pari ad euro 360.818,67 per gli anni di imposta dal 2013 al 2015 precisamente per indebita compensazione nei modelli F24 di imposte e contributi per gli importi rispettivamente di euro 7.698,57 nell'anno 2013, di euro 344.120,10 nell'anno 2014
e di euro 9.000,00 nell'anno 2015.
Deduceva: a)l'assenza di presupposti per l'emissione dell'avviso impugnato, essendo dimostrato, ai sensi dell'art.3 d.P.R. n.277/2000 il consumo di gasolio risultante dalle fatture, per modo che correttamente era stata operata la compensazione del bonus fiscale con le somme a debito per oneri fiscali e contributivi dovuti;
b) la motivazione dell'atto impugnato non aveva considerato tale documentazione;
c) l'irrilevanza di errori formali connessi alla compilazione dell'istanza non potevano inficiare il diritto al riconoscimento dell'agevolazione fiscale.
L'Agenzia delle Dogane, costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso rilevandone l'infondatezza.
L'adita Commissione provinciale, con sentenza n. 416/2022 depositata in data 01.02.2022, rigettava il ricorso, osservando, in sintesi, che il pvc annesso all'avviso di pagamento aveva messo in evidenza l'assenza dei presupposti per il riconoscimento in capo alla società contribuente del credito di imposta relativo ad accise per il triennio preso in considerazione, muovendo la ricorrente dall'errato presupposto logico che ai fini del detto riconoscimento fosse necessario unicamente depositare le fatture di acquisto di gasolio.
Avverso questa sentenza ha interposto appello la società contribuente, censurando la decisione per i seguenti motivi: 1)Nullità della sentenza impugnata per omessa pronunciamento su specifiche domande di parte ricorrente. 2)Illegittimità della sentenza per ulteriori, evidenti vizi motivazionali.
L'Agenzia delle Dogane ha resistito con controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Con il primo motivo parte appellante, in buona sostanza, deduce la nullità della sentenza gravata per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto i giudici di primo grado avrebbero omesso di provvedere sia sulla richiesta di partecipazione all'udienza da remoto, sia all'ulteriore richiesta di conciliazione in udienza ex art. 48 bis del D.lgs. n. 546/1992.
Ora, premesso che, come risulta dagli atti, il giudizio di primo grado era stato già rinviato per un tentativo di conciliazione chiesto dalla ricorrente che non si era tuttavia perfezionato e che la richiesta di trattazione da remoto andava contemperata con le altre richieste in tal senso pervenute alla sezione della commissione tributaria giudicante, va rilevato che le omissioni lamentate - non costituendo domande o eccezioni relative al petitum dell'azione proposta - non integrano una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. Questo infatti ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene della vita alla parte (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
7653 del 16/05/2012).
Sicchè il motivo di gravame va respinto posto che il giudice di primo grado non ha interferito nel potere dispositivo delle parti, alterando uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti (v. Cass. n.
10025/2022).
Per completezza va pure evidenziato che l'istanza di “conciliazione in udienza” proposta nel primo grado,
a ben vedere è tale solo nell'intestazione, giacchè consiste nella riproposizione delle medesime argomentazioni difensive contenute nel ricorso introduttivo.
Con il secondo motivo la contribuente sostiene che il primo Collegio non avrebbe argomentato adeguatamente le ragioni del mancato accoglimento delle proprie tesi difensive.
Al riguardo, va ricordato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata” (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477, in motivazione).”
Nel caso di specie, come è possibile evincere dalla lettura della sentenza impugnata, i giudici di prime cure hanno ben analizzato i motivi di ricorso e fornito adeguata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui hanno fondato il proprio convincimento. In particolare, i giudici di primo grado hanno evidenziato come la società ricorrente non avesse adeguatamente confutato i circostanziati rilievi, già evidenziati nel processo verbale di constatazione, in ordine all'assenza nelle istanze presentate all'Ufficio della necessaria indicazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 277/2000, dell'indicazione delle targhe degli automezzi riforniti
, alle incongruenze relativo al chilometraggio indicato e ai consumi degli automezzi , anche in relazione alla documentazione extracontabile rinvenuta ed evidenziata dai verbalizzanti.
Anche tale motivo è, dunque, infondato.
Tanto basta per confermare la sentenza appellata, le cui argomentazioni e conclusioni si condividono posto che a fronte di una circostanziata evidenziazione della lacunosità della documentazione posta a sostegno del credito d'imposta, la parte appellante neppure in questo grado di giudizio ha fornito prova piena di potere godere anche solo in parte del credito stesso e, in particolare, non risulta dimostrato quali delle fatture indicate negli allegati 18 e 19 indicati nel pvc e le altre fatture esaminate dai verbalizzanti giustificassero il riconoscimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione 9, rigetta l'appello e condanna la società Ricorrente_1 srl al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 8.852,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore dell'Agenzia delle Dogane Monopoli.
Palermo, 25.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN Lo Manto Baldassare Quartararo
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3101/2022 depositato il 03/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 1 - Sede Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 416/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 11 e pubblicata il 01/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO PAGAMENT n. 2018-A-2061 REC.CREDITO.IMP 2013
- AVVISO PAGAMENT n. 2018-A-2061 REC.CREDITO.IMP 2014
- AVVISO PAGAMENT n. 2018-A-2061 REC.CREDITO.IMP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CTP di Palermo, la società Ricorrente_1 srl, esercente attività di Autotrasporto, impugnava l'avviso di pagamento n.2018/A/2061 con il quale l'Agenzia delle Dogane di Palermo aveva richiesto il pagamento dell'accisa asseritamente indebitamente compensata pari ad euro 360.818,67 per gli anni di imposta dal 2013 al 2015 precisamente per indebita compensazione nei modelli F24 di imposte e contributi per gli importi rispettivamente di euro 7.698,57 nell'anno 2013, di euro 344.120,10 nell'anno 2014
e di euro 9.000,00 nell'anno 2015.
Deduceva: a)l'assenza di presupposti per l'emissione dell'avviso impugnato, essendo dimostrato, ai sensi dell'art.3 d.P.R. n.277/2000 il consumo di gasolio risultante dalle fatture, per modo che correttamente era stata operata la compensazione del bonus fiscale con le somme a debito per oneri fiscali e contributivi dovuti;
b) la motivazione dell'atto impugnato non aveva considerato tale documentazione;
c) l'irrilevanza di errori formali connessi alla compilazione dell'istanza non potevano inficiare il diritto al riconoscimento dell'agevolazione fiscale.
L'Agenzia delle Dogane, costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso rilevandone l'infondatezza.
L'adita Commissione provinciale, con sentenza n. 416/2022 depositata in data 01.02.2022, rigettava il ricorso, osservando, in sintesi, che il pvc annesso all'avviso di pagamento aveva messo in evidenza l'assenza dei presupposti per il riconoscimento in capo alla società contribuente del credito di imposta relativo ad accise per il triennio preso in considerazione, muovendo la ricorrente dall'errato presupposto logico che ai fini del detto riconoscimento fosse necessario unicamente depositare le fatture di acquisto di gasolio.
Avverso questa sentenza ha interposto appello la società contribuente, censurando la decisione per i seguenti motivi: 1)Nullità della sentenza impugnata per omessa pronunciamento su specifiche domande di parte ricorrente. 2)Illegittimità della sentenza per ulteriori, evidenti vizi motivazionali.
L'Agenzia delle Dogane ha resistito con controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Con il primo motivo parte appellante, in buona sostanza, deduce la nullità della sentenza gravata per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto i giudici di primo grado avrebbero omesso di provvedere sia sulla richiesta di partecipazione all'udienza da remoto, sia all'ulteriore richiesta di conciliazione in udienza ex art. 48 bis del D.lgs. n. 546/1992.
Ora, premesso che, come risulta dagli atti, il giudizio di primo grado era stato già rinviato per un tentativo di conciliazione chiesto dalla ricorrente che non si era tuttavia perfezionato e che la richiesta di trattazione da remoto andava contemperata con le altre richieste in tal senso pervenute alla sezione della commissione tributaria giudicante, va rilevato che le omissioni lamentate - non costituendo domande o eccezioni relative al petitum dell'azione proposta - non integrano una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. Questo infatti ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene della vita alla parte (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
7653 del 16/05/2012).
Sicchè il motivo di gravame va respinto posto che il giudice di primo grado non ha interferito nel potere dispositivo delle parti, alterando uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti (v. Cass. n.
10025/2022).
Per completezza va pure evidenziato che l'istanza di “conciliazione in udienza” proposta nel primo grado,
a ben vedere è tale solo nell'intestazione, giacchè consiste nella riproposizione delle medesime argomentazioni difensive contenute nel ricorso introduttivo.
Con il secondo motivo la contribuente sostiene che il primo Collegio non avrebbe argomentato adeguatamente le ragioni del mancato accoglimento delle proprie tesi difensive.
Al riguardo, va ricordato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata” (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477, in motivazione).”
Nel caso di specie, come è possibile evincere dalla lettura della sentenza impugnata, i giudici di prime cure hanno ben analizzato i motivi di ricorso e fornito adeguata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui hanno fondato il proprio convincimento. In particolare, i giudici di primo grado hanno evidenziato come la società ricorrente non avesse adeguatamente confutato i circostanziati rilievi, già evidenziati nel processo verbale di constatazione, in ordine all'assenza nelle istanze presentate all'Ufficio della necessaria indicazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 277/2000, dell'indicazione delle targhe degli automezzi riforniti
, alle incongruenze relativo al chilometraggio indicato e ai consumi degli automezzi , anche in relazione alla documentazione extracontabile rinvenuta ed evidenziata dai verbalizzanti.
Anche tale motivo è, dunque, infondato.
Tanto basta per confermare la sentenza appellata, le cui argomentazioni e conclusioni si condividono posto che a fronte di una circostanziata evidenziazione della lacunosità della documentazione posta a sostegno del credito d'imposta, la parte appellante neppure in questo grado di giudizio ha fornito prova piena di potere godere anche solo in parte del credito stesso e, in particolare, non risulta dimostrato quali delle fatture indicate negli allegati 18 e 19 indicati nel pvc e le altre fatture esaminate dai verbalizzanti giustificassero il riconoscimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione 9, rigetta l'appello e condanna la società Ricorrente_1 srl al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 8.852,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore dell'Agenzia delle Dogane Monopoli.
Palermo, 25.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN Lo Manto Baldassare Quartararo