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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 13368/2023 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dagli avv. ti Andrea Salomone e Parte_1
Valerio Amato presso il cui studio, sito in ER , alla Via Aveta n. 4 è elett.te domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di omiciliataria in lla via Diaz n. 11 CP_1 CP_1
RESISTENTE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la ricorrente di cui sopra conveniva in giudizio la esponendo Controparte_1
principalmente quanto segue:
1) che la sig. ra documentava che il 28 gennaio 2019 Parte_1
veniva ricoverata in regime programmato e ordinario presso l'Area di
Cardiologia dell' di er Controparte_1 CP_1
eseguire approfondimenti diagnostici connessi alla frequente ricorrenza di episodi di anginosi;
2) che al ricovero era valutata in buone condizioni generali, asintomatica per angor e dispnea, era praticato un elettrocardiogramma, un prelievo venoso ed era eseguito un controllo alla pressione arteriosa;
3) che alle ore 8.00 del giorno seguente veniva segnalato che la paziente riferiva un episodio anginoso occorso durante la notte non dissimile da precedenti episodi;
eseguito un esame ecocardiografico, alle ore 16.00 dello stesso
29/01/2019 la sig.ra fu sottoposta ad esame coronografico che Pt_1
confermò l'assenza di lesioni emodinamicamente significative;
4) che alle ore 8.00 del 30 gennaio 2019 veniva rilevato un valore pressorio di
210/100 mmHg e la sig.ra riferiva che poco dopo essere rientrata Pt_1
a reparto dalla sala emodinamica dove aveva praticato la coronarografia aveva sofferto di nausea con conati di vomito ripetuti anche poco prima delle ore 8.00 del 30 gennaio;
all'esame EOT (come emerge in cartella clinica) i sanitari rilevavano che la paziente fatica e respirare per dispnea da sforzi lievi…la paziente riferisce astenia e lieve calo del visus e fu rilevata una Pressione Arteriosa di 170/100 mmHg ed un FC di 73 bpm;
5) che alle ore 10.00 del 30 gennaio fu somministrato all'istante cloruro di potassio e nello stesso giorno disposta una consulenza neurologica. L'esame
TC Encefalo mostrò “in regione occipitale dx con lieve coinvolgimento del parietale a sede sia corticale che profonda si rileva una zona da riferire ad accidente vascolare ischemico nel territorio della p.c.a dx in fase subacuta che comprime il trigono dx e che causa ridotta ampiezza degli spazi subaracnoidei adiacenti..piccoli focolai lacunari si rilevano a carico delle capsule esterne del lenticolare dx, del talamo dx, del caudato sin, relativi a pregressi eventi ischemici”.
6) che alle ore 19.50 del 30 gennaio fu ripetuta la consulenza neurologica che sulla scorta delle risultanze dell'esame TC encefalo confermò la presenza di ictus ischemico in fase subacuta in regione occipitale e parietale destra per cui fu consigliato trattamento con ASA 300 mg. Tuttavia, in dispregio alle già menzionate indicazioni del consulente neurologo fu somministrata una terapia con ASA 100 2/die. Solo all'esito del controllo successivo, preso atto della persistenza della grave sintomatologia neurologica con peggioramento del calo del visus fu incrementata la somministrazione di ASA a 300 mg/die come da originaria prescrizione neurologica. Fu registrata una PA di
170/100 mmHg;
7) che dopo una nuova consulenza neurologica, il 31 gennaio, alle ore 21.30 veniva dato atto che la sig.ra presentava uno stato confusionale.; Pt_1
8) che il giorno seguente (il 01 febbraio 2019) alle ore 2.30 veniva annotato che
“la p. era caduta nel tentativo di andare in bagno, perde improvvisamente l'equilibrio ma viene sorretta prontamente”, e fu clinicamente rilevato un peggioramento dell'ipostenia dell'arto inferiore sinistro. La successiva consulenza neurologica confermò la presenza di emipostenia sinistra con emianopsia omolaterale. Lo stesso giorno fu disposto il trasferimento alla
U.O. di Neurologia della medesima struttura sanitaria;
9) che nei giorni successivi fu confermata la presenza di astenia con deficit motorio ed alla luce di un drastico decremento dei valori di pressione arteriosa fu modificata la terapia;
10) che dall'esame strumentale di RM encefalo del 06 febbraio 2019 (il sanitario incaricato evidenziò quanto segue “si conferma la nota voluminosa area ischemica ipointensa in T1W ed iperintensa in Flair e T2 w coinvolgente il lobo occipitale dx ed in minor misura il precuneo, con estensione anche antero-basale verso il temporale e profonda alla metà dx dello splenio, alla porzione posteriore del giro del cingolo dx, a parte del braccio posteriore della capsula interna ed al talamo dx, nel territorio della p.c.a. dx, ove nei detti territori sono ancora presenti fenomeni di marcata restrizione del segnale in DWI. Nella corteccia del lobo occipitale controlateralmente si rilevano altre piccole aree corticali che restringono in DWI, anche queste relative ad evento ischemico in fase acuto/subacuta nel territorio della p.c.a. di sin. Nel peduncolo cerebellare medio di dx si rileva banda di iperintensità in Flair w e T2w, cui si associano altri più piccoli e multipli focolai di analogo segnale: nella porzione ventrale del ponte bilateralmente, nel talamo sin, nelle capsule esterne, bilateralmente nella sostanza bianca sopratentoriale a sede periventricolare, nelle corone radiate e nei centri semivoali, di cui alcune sottocorticali tutte relative a zone di gliosi da avanzata sofferenza vascolare sottocorticale 4 cronica…Compresso e medialmente anteriorizzato il trigono dx, così come compresso il corno occipitale omolateralmente.
Ridotta l'ampiezza degli spazi subaracnoidei adiacenti alle sopra dette aree ischemiche di dx. Nei limiti dell'età della pz il lieve ampliamento dei restanti spazi subaracnoidei. Tortuosità e dolicoectasia delle arterie intracraniche da cui compressione e deformazione del bulbo specie sul versante sin..sollevamento del pavimento del II ventricolo da parte del tronco basilare e kissing delle ICA..”;
11) che il 12 febbraio 2019, dunque, la sig.ra veniva dimessa Pt_1
dall'A.O.U. Federico II di con la seguente diagnosi: “stroke CP_1
ischemico in regione occipitale dx e sin capsula interna e talamo dx.
Vasculopatia cerebrale cronica. Cardiopatia ischemica cronica. Blocco atrioventricolare di I grado. Ipertensione arteriosa di grado III farmacoresistente. Dislipidemia. Infezione da virus epatite B”;
12) che il 13 febbraio 2019 la sig.ra veniva visitata dal dott. Pt_1
, medico chirurgo oculista, il quale rilevò “in visus Persona_1
bilaterale di 1/120 con disco ottico di colorito pallido bilateralmente” ed il
04 marzo 2019 visitata dal neurologo dott. , lo stesso Per_2
prescriveva terapia con Citicolin Ancora, il 25 marzo 2019, Pt_1
ricorse alla visita neurologica presso gli ambulatori della Controparte_2
Distretto 55 di ER i cui sanitari certificarono gli “esiti di recente ictus occipitoparietale con disturbi visivi ed emipostenia sinistra, più marcata all'arto inf”
13) che il 24 giugno 2019 la sig.ra veniva vistata dai sanitari della Pt_1
A.U.O. Federico II presso il DAI di Cardiologia e dove veniva confermato l'“ICTUS ischemico periprocedurale durante angiografia coronarica” mentre il 23 agosto 2019 la ricorrente veniva osservata dai neurologi della stessa i cui sanitari riferivano “pz con esiti Controparte_1
stabilizzati secondari ad accidente cerebrovascolare acuto, verificatosi in corso di coronarografia, in data 29/1/19, realizzante un'ischemia bilaterale occipitale dx e sx e con interessamento della capsula interna e del talamo di dx. Quale conseguenza di tale accidente la pz allo stato presenta: 1) deficit amaurotico centrale pressochè totale, con minimissimo residuo visivo (ma limitato alla visione di un punto luminoso) in occhio dx, 2) andatura atassica a base allargata con deficit della coordinazione durante la marcia, con necessità di appoggio e guida di un'altra persona;
3) disturbo della coordinazione ai 4 arti;
4) note di aprassia ideo-motoria; 5) depressione del tono dell'umore. Alla dimissione consigliata terapia con ASA sospesa a 5 marzo 2019 per sospetto incipiente infarcimento emorragico della lesione vascolare occipitale…continua con FKT neuromotoria...” ;
14) che il 23 novembre 2019 la ricorrente praticava ancora un esame di controllo con TC Encefalo presso le strutture dell' di con Controparte_3 CP_1
evidenza di “esiti infartuali in regione tempo-occipitale dx, dilatazione ex vacuo dei corni ventricolari. Strutture della linea mediana in asse. Note atrofiche” ed il 20 dicembre 2019 e veniva condotta in pronto soccorso all'Ospedale del Mare di per comparsa di afasia e deviazione dello CP_1
sguardo a sinistra;
15) che in tale occasione veniva praticato un esame TC encefalo che mostrava
“non evidenti alterazioni densitometriche parenchimali di recente insorgenza. Non emorragie intracraniche in atto. Area di ipodensità in esiti in sede cortico-sottocorticale e profonde in regione occipito-temporale destra con segni di dilatazione ex-vacuo delle adiacenti sezioni del VL destro.
Segni di sofferenza vascolare cronica con esiti lacunari e/o spazi perivascolare dilatati a sede nucleo-capsulare e talamica bilaterale…”. Un esame angioTC non mostrò occlusioni significative. Il 22 dicembre 2019 la sig.ra fu trasferita presso la U.O. di Neurologia dell'Ospedale del Pt_1 Mare di con diagnosi di “stroke ischemico”; in anamnesi patologica CP_1
prossima fu annotato “paziente di anni 72, pregresso ictus ischemico in regione occipitale bilateralmente e talamica destra con esiti paretici a sinistra e visus marcatamente ridotto. Cardiopatia ischemica cronica, ipertensione arteriosa, dislipidemia. In data 20/12 stato confusionale e peggioramento della forza all'emilato sinistro. Ha praticato in PS due controlli TC encefalo che mostrano esiti ischemico in regione parieto occipitale destro ed angioTC che non evidenzia occlusione di grossi vasi”. All'esame obiettivo fu rilevato
“paziente con visus spento. Vigile, non perfettamente orientata nel tempo e nello spazio. . indenni. Pupille eucicliche reagenti. CP_4 CP_5
Emipostenia sinistra (già presente prima del ricovero. Alluce muto a sinistra.
Prove cerebellari inficiate dall'emipostenia a sinistra”;
16) che le dimissioni avvenivano il 30 dicembre 2019 con diagnosi di
“encefalopatia multinfartuale in esiti. Epilessia locale secondaria.
Deterioramento cognitivo con disturbi comportamentali. Cardiopatia ischemica cronica. Dislipidemia" e la prescrizione di terapia farmacologica…
Sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva, di accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza del ricovero ospedaliero del 28/01/2019 presso l'Area di cardiologia dell'A.O.U. Federico II di e, per CP_1
l'effetto, condannare la “A.O.U. Federico II” di al risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale nella misura di € 100.700,69 ovvero nella minore o maggiore misura che risulterà dovuta all'esito del procedimento di accertamento e condanna.
Si costituiva l' la quale chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda.
Veniva espletata procedura ex art. 696 bis c.p.c. e depositata la consulenza tecnica preventiva a firma del dott. e il dott. . Persona_3 Persona_4
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese da parte attrice depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: Parte_1
l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale nei confronti della convenuta, principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi.
La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
In ordine alla qualificazione dell'inadempimento, si ritiene di precisare che parte attrice lamentava un difetto di condotta dei sanitari della struttura convenuta in quanto nelle condizioni in cui versava la sig. ra l'esame coronografico era certamente Pt_1
sconsigliato.
Ciò posto, nel caso di specie deve di certo essere posto l'accento sull' espletata ctu redatta nel procedimento di atp da un collegio peritale, il quale dall'analisi del caso per cui è causa e della documentazione depositata, evidenziava alcune criticità nella gestione del caso da parte dei sanitari della struttura convenuta. I consulenti evidenziavano , come nella specie,
i medici praticavano l'esame coronografico ad una paziente che presentava un'importante condizione ipertensiva anche rilevano come la procedura sia stata eseguita con un adeguato controllo della pressione arteriosa e con una adeguata prevenzione di accidenti tromboembolici. Quel che criticano è piuttosto la gestione successiva della paziente difatti i pazienti con patologie come quelle della sig.ra vanno controllati attentamente Pt_1
per almeno 18-24 ore dopo la coronarografia ed una tale misura assistenziale avrebbe potuto limitare l'ischemia miocardica e cerebrale laddove fossero stati colti i primi sintomi
(nausea, astenia, vomito) indicativi di un tale, possibile accidente e fosse stato attuato un più adeguato approccio terapeutico. Il collegio peritale concludeva che “ rilevare che una più attenta ed assidua valutazione delle condizioni presentate dalla paziente e delle indicazioni terapeutiche suggerite dalla e dallo specialista intervenuto, Parte_2
avrebbero potuto quanto meno limitare il danno, in una misura che possiamo equitativamente valutare sul 10%. “ e precisando a pag. 7 dell'esame delle osservazioni alla ctuu che “ che tale lasso va a collocarsi in una fascia compresa tra il 65 ed il 75%, essendo la sig.ra quando fu sottoposta alla coronarografia già affetta da Pt_1
numerose comorbilità che ne riducevano significativamente l'efficienza psicofisica nella misura appunto del 65%. Allo stato la sig.ra presenta un danno biologico pari Pt_1
all'85%, ma tale incremento (75-85%) è ascrivibile agli esiti del successivo insulto vascolare ischemico presentato nel 2019 ed indipendente dell'evento di cui si discute.”
La relazione dei consulenti nominati appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi ed in virtù del superamento delle osservazioni alla consulenza depositate dai consulenti di parte convenuta.
Sulla scia della sentenza della SC n. 6341/14, va detratto dal danno complessivo patito dal paziente la percentuale di danno non iatrogena al fine di accertare il danno imputabile a colpa del sanitario. In tema di responsabilità medica, allorché un paziente sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario. (Cass. 6341/14).
Ciò posto si ritiene che , come solitamente avviene in giudizi analoghi, non esistendo per il giudice precisi riferimenti normativi che indicano criteri certi di liquidazione viene fatto riferimento alla tabelle in uso presso il Tribunale di Milano così come aggiornate e riferite a soggetto di 71 anni.
Pertanto stimando un danno complessivo di euro 523.407,00 pari all'85 % e sottratta da questo importo la minore percentuale del 75% pari ad euro 449.943,00 per un totale di euro 73.464,00. Su tale importo , complessivamente stimato in euro decorreranno gli interessi e la rivalutazione sulla somma come devalutata alla data del fatto (gennaio 2019) sino al deposito del presente provvedimento oltre interessi di mora sulla somma liquidata dal deposito al soddisfo.
È evidente che tali importi sono pienamente satisfattivi del sanno subito dal momento che come ben evidenziato nella ctu in atti la paziente, indipendentemente dalla procedura coronografica del gennaio 2019, si trovava in una condizione definita come menomativa già nella percentuale del 65% e che successivamente ed indipendentemente da ogni ulteriore indagine, ella venne a presentare un nuovo insulto ischemico cerebrale, nonostante la terapia. Invero ben illustrano i ctu come la fosse già affetta da Pt_1
numerose comorbilità che ne riducevano significativamente l'efficienza psicofisica nella misura appunto del 65% tale da fare logicamente ritenere che tutte le attività allegate come precluse a seguito dell'indagine coronografica lo sarebbero ugualmente state anche in caso di corretta successiva sorveglianza.
Le spese di lite tra le parti seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 in base al decisum al valore minimo dello scaglione di riferimento per il procedimento ex art. 281 undecies cpc per le voci studio, introduttiva avendo per le prime già predisposto le difese per la fase di atp, espunta la fase istruttoria e quella decisionale non avendo il giudizio previsto il deposito note ex art. 190 cpc ed al valore medio per il procedimento di atp.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Accoglie la domanda avanzata dalla ricorrente e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento, in favore di della somma all'attualità Parte_1
€ 73.464,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (gennaio 2019) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 73.464,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali per il procedimento ex art. 281 undecies cpc che liquida in € 786,00 per spese oltre € 2.090,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
C) condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese processuali per il procedimento di atp che liquida in € 870,00 per spese oltre €
3.827,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
D) pone a carico di parte resistente le spese di ctu come già liquidate nel procedimento di atp.
Napoli, 13.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 13368/2023 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dagli avv. ti Andrea Salomone e Parte_1
Valerio Amato presso il cui studio, sito in ER , alla Via Aveta n. 4 è elett.te domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di omiciliataria in lla via Diaz n. 11 CP_1 CP_1
RESISTENTE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la ricorrente di cui sopra conveniva in giudizio la esponendo Controparte_1
principalmente quanto segue:
1) che la sig. ra documentava che il 28 gennaio 2019 Parte_1
veniva ricoverata in regime programmato e ordinario presso l'Area di
Cardiologia dell' di er Controparte_1 CP_1
eseguire approfondimenti diagnostici connessi alla frequente ricorrenza di episodi di anginosi;
2) che al ricovero era valutata in buone condizioni generali, asintomatica per angor e dispnea, era praticato un elettrocardiogramma, un prelievo venoso ed era eseguito un controllo alla pressione arteriosa;
3) che alle ore 8.00 del giorno seguente veniva segnalato che la paziente riferiva un episodio anginoso occorso durante la notte non dissimile da precedenti episodi;
eseguito un esame ecocardiografico, alle ore 16.00 dello stesso
29/01/2019 la sig.ra fu sottoposta ad esame coronografico che Pt_1
confermò l'assenza di lesioni emodinamicamente significative;
4) che alle ore 8.00 del 30 gennaio 2019 veniva rilevato un valore pressorio di
210/100 mmHg e la sig.ra riferiva che poco dopo essere rientrata Pt_1
a reparto dalla sala emodinamica dove aveva praticato la coronarografia aveva sofferto di nausea con conati di vomito ripetuti anche poco prima delle ore 8.00 del 30 gennaio;
all'esame EOT (come emerge in cartella clinica) i sanitari rilevavano che la paziente fatica e respirare per dispnea da sforzi lievi…la paziente riferisce astenia e lieve calo del visus e fu rilevata una Pressione Arteriosa di 170/100 mmHg ed un FC di 73 bpm;
5) che alle ore 10.00 del 30 gennaio fu somministrato all'istante cloruro di potassio e nello stesso giorno disposta una consulenza neurologica. L'esame
TC Encefalo mostrò “in regione occipitale dx con lieve coinvolgimento del parietale a sede sia corticale che profonda si rileva una zona da riferire ad accidente vascolare ischemico nel territorio della p.c.a dx in fase subacuta che comprime il trigono dx e che causa ridotta ampiezza degli spazi subaracnoidei adiacenti..piccoli focolai lacunari si rilevano a carico delle capsule esterne del lenticolare dx, del talamo dx, del caudato sin, relativi a pregressi eventi ischemici”.
6) che alle ore 19.50 del 30 gennaio fu ripetuta la consulenza neurologica che sulla scorta delle risultanze dell'esame TC encefalo confermò la presenza di ictus ischemico in fase subacuta in regione occipitale e parietale destra per cui fu consigliato trattamento con ASA 300 mg. Tuttavia, in dispregio alle già menzionate indicazioni del consulente neurologo fu somministrata una terapia con ASA 100 2/die. Solo all'esito del controllo successivo, preso atto della persistenza della grave sintomatologia neurologica con peggioramento del calo del visus fu incrementata la somministrazione di ASA a 300 mg/die come da originaria prescrizione neurologica. Fu registrata una PA di
170/100 mmHg;
7) che dopo una nuova consulenza neurologica, il 31 gennaio, alle ore 21.30 veniva dato atto che la sig.ra presentava uno stato confusionale.; Pt_1
8) che il giorno seguente (il 01 febbraio 2019) alle ore 2.30 veniva annotato che
“la p. era caduta nel tentativo di andare in bagno, perde improvvisamente l'equilibrio ma viene sorretta prontamente”, e fu clinicamente rilevato un peggioramento dell'ipostenia dell'arto inferiore sinistro. La successiva consulenza neurologica confermò la presenza di emipostenia sinistra con emianopsia omolaterale. Lo stesso giorno fu disposto il trasferimento alla
U.O. di Neurologia della medesima struttura sanitaria;
9) che nei giorni successivi fu confermata la presenza di astenia con deficit motorio ed alla luce di un drastico decremento dei valori di pressione arteriosa fu modificata la terapia;
10) che dall'esame strumentale di RM encefalo del 06 febbraio 2019 (il sanitario incaricato evidenziò quanto segue “si conferma la nota voluminosa area ischemica ipointensa in T1W ed iperintensa in Flair e T2 w coinvolgente il lobo occipitale dx ed in minor misura il precuneo, con estensione anche antero-basale verso il temporale e profonda alla metà dx dello splenio, alla porzione posteriore del giro del cingolo dx, a parte del braccio posteriore della capsula interna ed al talamo dx, nel territorio della p.c.a. dx, ove nei detti territori sono ancora presenti fenomeni di marcata restrizione del segnale in DWI. Nella corteccia del lobo occipitale controlateralmente si rilevano altre piccole aree corticali che restringono in DWI, anche queste relative ad evento ischemico in fase acuto/subacuta nel territorio della p.c.a. di sin. Nel peduncolo cerebellare medio di dx si rileva banda di iperintensità in Flair w e T2w, cui si associano altri più piccoli e multipli focolai di analogo segnale: nella porzione ventrale del ponte bilateralmente, nel talamo sin, nelle capsule esterne, bilateralmente nella sostanza bianca sopratentoriale a sede periventricolare, nelle corone radiate e nei centri semivoali, di cui alcune sottocorticali tutte relative a zone di gliosi da avanzata sofferenza vascolare sottocorticale 4 cronica…Compresso e medialmente anteriorizzato il trigono dx, così come compresso il corno occipitale omolateralmente.
Ridotta l'ampiezza degli spazi subaracnoidei adiacenti alle sopra dette aree ischemiche di dx. Nei limiti dell'età della pz il lieve ampliamento dei restanti spazi subaracnoidei. Tortuosità e dolicoectasia delle arterie intracraniche da cui compressione e deformazione del bulbo specie sul versante sin..sollevamento del pavimento del II ventricolo da parte del tronco basilare e kissing delle ICA..”;
11) che il 12 febbraio 2019, dunque, la sig.ra veniva dimessa Pt_1
dall'A.O.U. Federico II di con la seguente diagnosi: “stroke CP_1
ischemico in regione occipitale dx e sin capsula interna e talamo dx.
Vasculopatia cerebrale cronica. Cardiopatia ischemica cronica. Blocco atrioventricolare di I grado. Ipertensione arteriosa di grado III farmacoresistente. Dislipidemia. Infezione da virus epatite B”;
12) che il 13 febbraio 2019 la sig.ra veniva visitata dal dott. Pt_1
, medico chirurgo oculista, il quale rilevò “in visus Persona_1
bilaterale di 1/120 con disco ottico di colorito pallido bilateralmente” ed il
04 marzo 2019 visitata dal neurologo dott. , lo stesso Per_2
prescriveva terapia con Citicolin Ancora, il 25 marzo 2019, Pt_1
ricorse alla visita neurologica presso gli ambulatori della Controparte_2
Distretto 55 di ER i cui sanitari certificarono gli “esiti di recente ictus occipitoparietale con disturbi visivi ed emipostenia sinistra, più marcata all'arto inf”
13) che il 24 giugno 2019 la sig.ra veniva vistata dai sanitari della Pt_1
A.U.O. Federico II presso il DAI di Cardiologia e dove veniva confermato l'“ICTUS ischemico periprocedurale durante angiografia coronarica” mentre il 23 agosto 2019 la ricorrente veniva osservata dai neurologi della stessa i cui sanitari riferivano “pz con esiti Controparte_1
stabilizzati secondari ad accidente cerebrovascolare acuto, verificatosi in corso di coronarografia, in data 29/1/19, realizzante un'ischemia bilaterale occipitale dx e sx e con interessamento della capsula interna e del talamo di dx. Quale conseguenza di tale accidente la pz allo stato presenta: 1) deficit amaurotico centrale pressochè totale, con minimissimo residuo visivo (ma limitato alla visione di un punto luminoso) in occhio dx, 2) andatura atassica a base allargata con deficit della coordinazione durante la marcia, con necessità di appoggio e guida di un'altra persona;
3) disturbo della coordinazione ai 4 arti;
4) note di aprassia ideo-motoria; 5) depressione del tono dell'umore. Alla dimissione consigliata terapia con ASA sospesa a 5 marzo 2019 per sospetto incipiente infarcimento emorragico della lesione vascolare occipitale…continua con FKT neuromotoria...” ;
14) che il 23 novembre 2019 la ricorrente praticava ancora un esame di controllo con TC Encefalo presso le strutture dell' di con Controparte_3 CP_1
evidenza di “esiti infartuali in regione tempo-occipitale dx, dilatazione ex vacuo dei corni ventricolari. Strutture della linea mediana in asse. Note atrofiche” ed il 20 dicembre 2019 e veniva condotta in pronto soccorso all'Ospedale del Mare di per comparsa di afasia e deviazione dello CP_1
sguardo a sinistra;
15) che in tale occasione veniva praticato un esame TC encefalo che mostrava
“non evidenti alterazioni densitometriche parenchimali di recente insorgenza. Non emorragie intracraniche in atto. Area di ipodensità in esiti in sede cortico-sottocorticale e profonde in regione occipito-temporale destra con segni di dilatazione ex-vacuo delle adiacenti sezioni del VL destro.
Segni di sofferenza vascolare cronica con esiti lacunari e/o spazi perivascolare dilatati a sede nucleo-capsulare e talamica bilaterale…”. Un esame angioTC non mostrò occlusioni significative. Il 22 dicembre 2019 la sig.ra fu trasferita presso la U.O. di Neurologia dell'Ospedale del Pt_1 Mare di con diagnosi di “stroke ischemico”; in anamnesi patologica CP_1
prossima fu annotato “paziente di anni 72, pregresso ictus ischemico in regione occipitale bilateralmente e talamica destra con esiti paretici a sinistra e visus marcatamente ridotto. Cardiopatia ischemica cronica, ipertensione arteriosa, dislipidemia. In data 20/12 stato confusionale e peggioramento della forza all'emilato sinistro. Ha praticato in PS due controlli TC encefalo che mostrano esiti ischemico in regione parieto occipitale destro ed angioTC che non evidenzia occlusione di grossi vasi”. All'esame obiettivo fu rilevato
“paziente con visus spento. Vigile, non perfettamente orientata nel tempo e nello spazio. . indenni. Pupille eucicliche reagenti. CP_4 CP_5
Emipostenia sinistra (già presente prima del ricovero. Alluce muto a sinistra.
Prove cerebellari inficiate dall'emipostenia a sinistra”;
16) che le dimissioni avvenivano il 30 dicembre 2019 con diagnosi di
“encefalopatia multinfartuale in esiti. Epilessia locale secondaria.
Deterioramento cognitivo con disturbi comportamentali. Cardiopatia ischemica cronica. Dislipidemia" e la prescrizione di terapia farmacologica…
Sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva, di accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza del ricovero ospedaliero del 28/01/2019 presso l'Area di cardiologia dell'A.O.U. Federico II di e, per CP_1
l'effetto, condannare la “A.O.U. Federico II” di al risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale nella misura di € 100.700,69 ovvero nella minore o maggiore misura che risulterà dovuta all'esito del procedimento di accertamento e condanna.
Si costituiva l' la quale chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda.
Veniva espletata procedura ex art. 696 bis c.p.c. e depositata la consulenza tecnica preventiva a firma del dott. e il dott. . Persona_3 Persona_4
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese da parte attrice depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: Parte_1
l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale nei confronti della convenuta, principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi.
La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
In ordine alla qualificazione dell'inadempimento, si ritiene di precisare che parte attrice lamentava un difetto di condotta dei sanitari della struttura convenuta in quanto nelle condizioni in cui versava la sig. ra l'esame coronografico era certamente Pt_1
sconsigliato.
Ciò posto, nel caso di specie deve di certo essere posto l'accento sull' espletata ctu redatta nel procedimento di atp da un collegio peritale, il quale dall'analisi del caso per cui è causa e della documentazione depositata, evidenziava alcune criticità nella gestione del caso da parte dei sanitari della struttura convenuta. I consulenti evidenziavano , come nella specie,
i medici praticavano l'esame coronografico ad una paziente che presentava un'importante condizione ipertensiva anche rilevano come la procedura sia stata eseguita con un adeguato controllo della pressione arteriosa e con una adeguata prevenzione di accidenti tromboembolici. Quel che criticano è piuttosto la gestione successiva della paziente difatti i pazienti con patologie come quelle della sig.ra vanno controllati attentamente Pt_1
per almeno 18-24 ore dopo la coronarografia ed una tale misura assistenziale avrebbe potuto limitare l'ischemia miocardica e cerebrale laddove fossero stati colti i primi sintomi
(nausea, astenia, vomito) indicativi di un tale, possibile accidente e fosse stato attuato un più adeguato approccio terapeutico. Il collegio peritale concludeva che “ rilevare che una più attenta ed assidua valutazione delle condizioni presentate dalla paziente e delle indicazioni terapeutiche suggerite dalla e dallo specialista intervenuto, Parte_2
avrebbero potuto quanto meno limitare il danno, in una misura che possiamo equitativamente valutare sul 10%. “ e precisando a pag. 7 dell'esame delle osservazioni alla ctuu che “ che tale lasso va a collocarsi in una fascia compresa tra il 65 ed il 75%, essendo la sig.ra quando fu sottoposta alla coronarografia già affetta da Pt_1
numerose comorbilità che ne riducevano significativamente l'efficienza psicofisica nella misura appunto del 65%. Allo stato la sig.ra presenta un danno biologico pari Pt_1
all'85%, ma tale incremento (75-85%) è ascrivibile agli esiti del successivo insulto vascolare ischemico presentato nel 2019 ed indipendente dell'evento di cui si discute.”
La relazione dei consulenti nominati appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi ed in virtù del superamento delle osservazioni alla consulenza depositate dai consulenti di parte convenuta.
Sulla scia della sentenza della SC n. 6341/14, va detratto dal danno complessivo patito dal paziente la percentuale di danno non iatrogena al fine di accertare il danno imputabile a colpa del sanitario. In tema di responsabilità medica, allorché un paziente sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario. (Cass. 6341/14).
Ciò posto si ritiene che , come solitamente avviene in giudizi analoghi, non esistendo per il giudice precisi riferimenti normativi che indicano criteri certi di liquidazione viene fatto riferimento alla tabelle in uso presso il Tribunale di Milano così come aggiornate e riferite a soggetto di 71 anni.
Pertanto stimando un danno complessivo di euro 523.407,00 pari all'85 % e sottratta da questo importo la minore percentuale del 75% pari ad euro 449.943,00 per un totale di euro 73.464,00. Su tale importo , complessivamente stimato in euro decorreranno gli interessi e la rivalutazione sulla somma come devalutata alla data del fatto (gennaio 2019) sino al deposito del presente provvedimento oltre interessi di mora sulla somma liquidata dal deposito al soddisfo.
È evidente che tali importi sono pienamente satisfattivi del sanno subito dal momento che come ben evidenziato nella ctu in atti la paziente, indipendentemente dalla procedura coronografica del gennaio 2019, si trovava in una condizione definita come menomativa già nella percentuale del 65% e che successivamente ed indipendentemente da ogni ulteriore indagine, ella venne a presentare un nuovo insulto ischemico cerebrale, nonostante la terapia. Invero ben illustrano i ctu come la fosse già affetta da Pt_1
numerose comorbilità che ne riducevano significativamente l'efficienza psicofisica nella misura appunto del 65% tale da fare logicamente ritenere che tutte le attività allegate come precluse a seguito dell'indagine coronografica lo sarebbero ugualmente state anche in caso di corretta successiva sorveglianza.
Le spese di lite tra le parti seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 in base al decisum al valore minimo dello scaglione di riferimento per il procedimento ex art. 281 undecies cpc per le voci studio, introduttiva avendo per le prime già predisposto le difese per la fase di atp, espunta la fase istruttoria e quella decisionale non avendo il giudizio previsto il deposito note ex art. 190 cpc ed al valore medio per il procedimento di atp.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Accoglie la domanda avanzata dalla ricorrente e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento, in favore di della somma all'attualità Parte_1
€ 73.464,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (gennaio 2019) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 73.464,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali per il procedimento ex art. 281 undecies cpc che liquida in € 786,00 per spese oltre € 2.090,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
C) condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese processuali per il procedimento di atp che liquida in € 870,00 per spese oltre €
3.827,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
D) pone a carico di parte resistente le spese di ctu come già liquidate nel procedimento di atp.
Napoli, 13.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio