Sentenza 23 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2018, n. 23074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23074 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: QA BA ER natctil 17/12/1987 SI AC nato il [...] avverso la sentenza del 18/04/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
GIUSEPPE COSCIONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 6 aprile 2017, confermava la sentenza di primo grado con la quale YO AD ER e AM AF erano stati condannati per il reato di rapina aggravata, provvedendo alla rideterminazione della pena in forza della concessione delle attenuanti generiche.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso YO AD ER, osservando che l'atteggiamento con il quale si era scusata per il comportamento tenuto in relazione all'aggravamento della misura alla quale era stata sottoposta era stato interpretato dai giudici di appello come confessione che comportava una rinuncia al primo motivo di appello;
come poi rilevato in sede di gravame, era palese l'indubbia sussistenza del divieto per la polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni in relazione a quanto ricevuto oralmente da persone informate sui fatti, e tale divieto doveva essere interpretato in maniera estesa: mancava quindi una motivazione sulle ragioni logiche e giuridiche alla luce delle quali i giudici avevano ritenuto utilizzabili le prove raccolte.
2.1 Con separato ricorso, il difensore di AM AF eccepisce che il ragionamento della Corte territoriale volto a stabilire un legame tra la (supposta) ammissione di colpevolezza della YO e la responsabilità di AM non era per nulla idoneo a chiarire i passaggi logico-motivazionali in grado di giustificare l'applicazione dell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen., vista l'assoluta mancanza di riscontri.
2.2 II difensore lamenta inoltre che già in appello si era osservato che la portata applicativa del principio secondo cui è inammissibile la testimonianza de relato degli ufficiali di polizia giudiziaria doveva estendersi a tutte le attività di polizia giudiziaria, ma la Corte aveva respinto ingiustamente l'eccezione , 2.3 n difensore elenca poi i motivo di appello ignorati dalla Corte: a) inutilizzabilità, in mancanza di verbale redatto ai sensi dell'art. 357 cod.proc.pen., della dichiarazione del teste La Penna ove riferisce che la denunciante RE avrebbe riconosciuto i due imputati all'interno della Questura di Bologna;
b) inutilizzabilità, in mancanza di verbale redatto ai sensi dell'art. 357 cod.proc.pen., della dichiarazione dei testi ET e La Penna in ordine al ritrovamento nella borsa dell'imputata YO di alcuni oggetti asseritamente di proprietà della RE;
c) inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste La Penna su quanto avrebbe visto visionando un video messo a disposizione dal proprietario del locale dove sarebbe avvenuto il fatto, video che doveva essere sequestrato ed acquisito come prova a carico a disposizione della difesa.
2.4 D difensore eccepisce infine che dai fotogrammi estrapolati del video era possibile notare che l'angolo visuale della telecamera era alquanto limitato, per cui era impossibile che la telecamera avesse potuto riprendere l'intera condotta come descritta dal teste La Penna;
non era possibile poi che il teste avesse sentito la frase dell'imputata, da lui riferita, visto che il video era privo di audio;
la difesa aveva poi osservato che se effettivamente esisteva un video della rapina, erano stati inviati soltanto due fotogrammi privi di ogni rilevanza penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
1.1 Per quanto riguarda i motivi di cui ai punti 1.1 e 2.2., questa Corte ha già precisato che l'art. 195, comma 4, cod. proc..pen., limita l'utilizzabilità della testimonianza degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai soli casi in cui, a determinate condizioni, costoro depongano sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni. (vedi sez.2, n.11005/16 del 20/01/2016, Raiola+1, non massimata):nel caso in esame, invece, i testi di polizia giudiziaria avevano riferito in ordine ad una loro attività investigativa concernente la visione diretta dei filmati delle videoriprese effettuate da un impianto di sorveglianza, attraverso la quale erano giunti alla individuazione degli imputati quali autori della rapina. Inoltre, l'attività degli agenti intervenuti era corroborata, nella sua effettiva verificazione, dal fatto che al loro arrivo AM era trattenuto dagli astanti, alla presenza della vittima della rapina, e che nella borsa della YO erano stati ritrovati oggetti di proprietà della persona offesa. Quanto alle dichiarazioni della YO, correttamente le stesse sono state considerate come confessione in quanto la stessa "si scusava di quanto commesso" (pag.4 sentenza di appello), mentre la ricorrente pretende di dare alle dichiarazioni un significato palesemente illogico, non vedendosi per quale motivo dovesse scusarsi per non aver rispettato il divieto di dimora, elemento che non emerge da alcun atto processuale.
2.2 Relativamente ai rimanenti motivi di ricorso, si deve rilevare come la mancata verbalizzazione da parte delle polizia giudiziaria di dichiarazioni da essa ricevute o di attività svolte, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 357 cod. proc. pen., non le rende nulle o inutilizzabili in quanto nessuna sanzione in tal senso è prevista da detta norma;
i motivi poi sono reiterativi di censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto, per cui sono privi di specificità.
3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata -
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di C 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/04/2018 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Co