Art. 10.
Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti nella presente legge devono essere - a pena di decadenza - prodotte al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Le domande gia' presentate ai sensi dell' art. 1 della legge 4 luglio 1950, n. 590 , sono valide agli effetti del comma precedente.
Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti nella presente legge devono essere - a pena di decadenza - prodotte al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Le domande gia' presentate ai sensi dell' art. 1 della legge 4 luglio 1950, n. 590 , sono valide agli effetti del comma precedente.