Art. 1.
Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.
In ogni caso e' dovuto al personale statale un aumento minimo netto degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi di almeno lire duemila mensili. ((2)) La relativa differenza tra il predetto minimo e gli aumenti derivanti dal presente articolo dovra' essere corrisposta a titolo di assegno personale pensionabile. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 2 marzo 1954, n. 19 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Con effetto dal 1 luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 e l' art. 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ."
Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.
In ogni caso e' dovuto al personale statale un aumento minimo netto degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi di almeno lire duemila mensili. ((2)) La relativa differenza tra il predetto minimo e gli aumenti derivanti dal presente articolo dovra' essere corrisposta a titolo di assegno personale pensionabile. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 2 marzo 1954, n. 19 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Con effetto dal 1 luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 e l' art. 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ."