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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/10/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore dott.ssa CE Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2450 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato SILVETTI GRAZIELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato GUIDETTI PAOLO
RESISTENTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'Avvocato GUIDETTI PAOLO
INTERVENIENTE VOLONTARIO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'08/10/2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti sono divorziate in forza di sentenza n. 137/2007 del 12/12/2006, resa dal
Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento per divorzio congiunto iscritto al n. 3807/2006 R.G. Successivamente, con decreto del
17/05/2017, emesso nella procedura iscritta al n. 1147/2017 R.G., il Tribunale di
Modena, a parziale modifica della predetta sentenza, ha disposto l'aumento del contributo al mantenimento ordinario della figlia CE (nata in [...]
30/01/1999) da euro 630,00 ad euro 700,00 mensili, somma oggetto di rivalutazione
ISTAT.
2. Con ricorso depositato in data 21/05/2025, parte ricorrente, nel dare atto che la figlia CE ha abbandonato il percorso di studi universitari e si è resa economicamente indipendente reperendo un'occupazione lavorativa già dal 2022, oltre ad aver costituito una propria famiglia con il compagno, dalla cui relazione è nato un figlio, ha chiesto di modificare i sopra citati provvedimenti, prevedendo la revoca dell'assegno di mantenimento ordinario per la figlia, ferme le altre condizioni.
3. Nel giudizio così radicato, in data 25/08/2025, si è costituita la resistente e in detta sede ha spiegato intervento volontario anche la figlia CE, dando atto che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo, con istanza congiunta per la sostituzione dell'udienza già fissata in data 08/10/2025 con il deposito di note scritte.
4. Con provvedimento del 26/08/2025 il Giudice ha, quindi, disposto lo svolgimento dell'udienza dell'08/10/2025 in forma scritta.
5. Le parti hanno tempestivamente depositato le predette note, confermando di aver raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 2 di 4 “- Previa trasformazione del rito e sostituzione dell'udienza già fissata del 8 ottobre 2025 ore 12.00 avanti il Giudice Relatore dott.ssa Elenora Ramacciotti con il deposito di note scritte
- Disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento ordinario dovuto dal sig.
alla figlia maggiorenne di € 700,00 mensili Parte_1 Controparte_2 statuito con sentenza n. 137/2007 del 12.12.2006 del Tribunale di Torre Annunziata
e oggetto modifica con decreto del Tribunale di Modena del 17.5.2017 nel giudizio iscritto al n. 1147/2017 R.g. a motivo del raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia maggiorenne.
- Dichiararsi dovuto il sig. a versare l'importo concordato nella Parte_1 somma di € 10.000,00 (diecimila euro/00) alla figlia a titolo Controparte_2 di arretrati al mantenimento non versati e a titolo di mancato adeguamento dell'assegno all'indice Istat, assegno che verrà versato dal alla Pt_1 pubblicazione della sentenza che recepirà le presenti condizioni congiunte;
- Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non avere a pretendere, l'uno dall'altra, un assegno di divorzio.
- dichiara di essere economicamente autosufficiente e di non Controparte_2 avere a pretendere dal sig. e/o dalla sig.ra , Parte_1 Controparte_1 ad eccezione dell'importo anzi stabilito di € 10.000,00, null'altro a titolo di assegno di mantenimento, spese straordinarie, adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento e/o a qualsiasi titolo e/o ragione.
- Le spese legali sono integralmente compensate.”
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 137/2007 del 12/12/2006 del pagina 3 di 4 Tribunale di Torre Annunziata (R.G. n. 3807/2006) e nel decreto del 17/05/2017 del Tribunale di Modena (R.G. n. 1147/2017):
1.recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 15/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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