CASS
Sentenza 31 dicembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/12/2024, n. 47631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47631 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI AT, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 24-05-2023 del G.I.P. del Tribunale di Lodi;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Depositata in Cancelleria oggi- 3 1 ^T, 2124 Penale Sent. Sez. 3 Num. 47631 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 maggio 2023, depositata il giorno successivo alle ore 9, il G.I.P. del Tribunale di Lodi convalidava il provvedimento emesso il 22 maggio 2023, con cui il Questore di Lodi aveva imposto a AT RI, in aggiunta al divieto di accedere ai luoghi, in Italia e all'estero, dove si svolgono manifestazioni sportive agonistiche e amichevoli, l'ulteriore prescrizione di presentarsi, per 5 anni, presso la Stazione dei C.C. di ANAN DI in occasione di ogni partita disputata, in casa e in trasferta, dalla squadra di calcio del ANAN DI 1907. Il provvedimento del Questore veniva adottato a seguito del deferimento di RI per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., commesso in occasione della partita di calcio tra il ANAN DI e il Fanfulla, disputata il 23 aprile 2023. 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. lombardo, RI, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. Con il primo, la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. C) cod. proc. pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando che il provvedimento del Questore è stato notificato a RI il 23 maggio 2023, mentre la convalida del G.I.P. risale al 25 maggio 2023, alle 9.00, orario del deposito del provvedimento in cancelleria, per cui non è stato dato alla difesa il tempo necessario per valutare il materiale investigativo, redigere e depositare memorie. Con il secondo motivo, la difesa censura il difetto di motivazione con riferimento all'omessa spiegazione delle ragioni per cui l'interessato debba presentarsi presso la Questura due volte in occasione delle partite di calcio del ANAN DI, sia in casa che in trasferta. Con il terzo motivo, è stata eccepita la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. C) della legge n. 401 del 1989 in relazione all'art. 650 cod. pen., sotto il profilo della non riconducibilità della condotta attribuita al ricorrente nell'elencazione tassativa di cui al citato art. 6. Il quarto motivo ha ad oggetto il difetto di motivazione da parte del G.I.P. in ordine alle ragioni di necessità e urgenza che giustificano l'adozione della misura. Con il quinto motivo, oggetto di doglianza sono la violazione degli art. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione al principio di gradualità della sanzione e alla congruità della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 2 1. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341 e Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale. Ciò posto, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore tra convalida del giudice e notifica del provvedimento questorile all'interessato non risulta essere stato osservato, risultando dagli atti che il provvedimento del Questore di Lodi risulta notificato a RI alle ore 10.35 del 23 maggio 2023, mentre la convalida del G.I.P. è intervenuta alle ore 9 del 25 maggio 2023, dovendosi fare riferimento in tal senso alla data e all'orario attestati dal cancelliere. 2. Dunque, come rilevato anche dal Procuratore generale, non è stato rispettato nel caso di specie il termine delle 48 ore, il che ha impedito il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato, per cui, alla luce delle richiamate premesse interpretative, si impone l'annullamento senza rinvio della predetta ordinanza di convalida, da ciò conseguendo pertanto la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Lodi emesso il 22 maggio 2023, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto unicamente precisare che la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre il comma 1 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 configura un'atipica misura interdittiva, di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Lodi del 22.5.2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Lodi. Così deciso il 10.10.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Depositata in Cancelleria oggi- 3 1 ^T, 2124 Penale Sent. Sez. 3 Num. 47631 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 maggio 2023, depositata il giorno successivo alle ore 9, il G.I.P. del Tribunale di Lodi convalidava il provvedimento emesso il 22 maggio 2023, con cui il Questore di Lodi aveva imposto a AT RI, in aggiunta al divieto di accedere ai luoghi, in Italia e all'estero, dove si svolgono manifestazioni sportive agonistiche e amichevoli, l'ulteriore prescrizione di presentarsi, per 5 anni, presso la Stazione dei C.C. di ANAN DI in occasione di ogni partita disputata, in casa e in trasferta, dalla squadra di calcio del ANAN DI 1907. Il provvedimento del Questore veniva adottato a seguito del deferimento di RI per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., commesso in occasione della partita di calcio tra il ANAN DI e il Fanfulla, disputata il 23 aprile 2023. 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. lombardo, RI, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. Con il primo, la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. C) cod. proc. pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando che il provvedimento del Questore è stato notificato a RI il 23 maggio 2023, mentre la convalida del G.I.P. risale al 25 maggio 2023, alle 9.00, orario del deposito del provvedimento in cancelleria, per cui non è stato dato alla difesa il tempo necessario per valutare il materiale investigativo, redigere e depositare memorie. Con il secondo motivo, la difesa censura il difetto di motivazione con riferimento all'omessa spiegazione delle ragioni per cui l'interessato debba presentarsi presso la Questura due volte in occasione delle partite di calcio del ANAN DI, sia in casa che in trasferta. Con il terzo motivo, è stata eccepita la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. C) della legge n. 401 del 1989 in relazione all'art. 650 cod. pen., sotto il profilo della non riconducibilità della condotta attribuita al ricorrente nell'elencazione tassativa di cui al citato art. 6. Il quarto motivo ha ad oggetto il difetto di motivazione da parte del G.I.P. in ordine alle ragioni di necessità e urgenza che giustificano l'adozione della misura. Con il quinto motivo, oggetto di doglianza sono la violazione degli art. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione al principio di gradualità della sanzione e alla congruità della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 2 1. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341 e Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale. Ciò posto, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore tra convalida del giudice e notifica del provvedimento questorile all'interessato non risulta essere stato osservato, risultando dagli atti che il provvedimento del Questore di Lodi risulta notificato a RI alle ore 10.35 del 23 maggio 2023, mentre la convalida del G.I.P. è intervenuta alle ore 9 del 25 maggio 2023, dovendosi fare riferimento in tal senso alla data e all'orario attestati dal cancelliere. 2. Dunque, come rilevato anche dal Procuratore generale, non è stato rispettato nel caso di specie il termine delle 48 ore, il che ha impedito il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato, per cui, alla luce delle richiamate premesse interpretative, si impone l'annullamento senza rinvio della predetta ordinanza di convalida, da ciò conseguendo pertanto la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Lodi emesso il 22 maggio 2023, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto unicamente precisare che la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre il comma 1 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 configura un'atipica misura interdittiva, di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Lodi del 22.5.2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Lodi. Così deciso il 10.10.2024